Visto di conformità e asseverazione bonus edilizi
Per beneficiare del Superbonus 110% e altre agevolazioni legate a interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, il contribuente deve rispettare alcuni specifici requisiti d’accesso richiesti dalla normativa. In tal senso, potrebbe essere necessario disporre del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica.
L’entrata in vigore il 12 novembre 2021 del Decreto Legge anti frodi ha esteso l’obbligo dei suddetti documenti anche per usufruire del Bonus facciate, Sismabonus, Ecobonus e per ottenere le detrazioni previste in caso di installazione di impianti a cellule fotovoltaiche e colonnine per ricaricare auto elettriche. Andiamo dunque a inquadrare visto di conformità e asseverazione tecnica per capire in cosa differiscono e scopriamo quali cambiamenti ha portato il DL anti frodi.
Indice:
- Cos’è il visto di conformità
- Cos’è l’asseverazione tecnica
- Le novità per visto e asseverazione bonus edilizi
- Cambiamenti per il Superbonus
- Cambiamenti per gli altri bonus edilizi
- Quando sono scattati i nuovi adempimenti?
- Congruità dei prezzi
- Esenzione obbligo per lavori di edilizia libera e di piccolo importo
- Bonus facciate non qualificato
- Cessione rate non fruite
- Congruità della spesa in forma libera
- Attestazione con lavori almeno iniziati
- Visto conformità e asseverazione tecnica: riassunto obblighi per il contribuente
Cos’è il visto di conformità
Il visto di conformità, spesso denominato visto leggero, è un documento che il beneficiario del bonus deve acquisire per applicare le relative detrazioni d’imposta. Viene prodotto da un professionista abilitato (commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro iscritti all’albo e addetto presso un Centro di Assistenza Fiscale) e ha la funzione di certificare la regolarità di quanto dichiarato dal contribuente e della documentazione fornita (CILA, SCIA, permesso di costruire, certificato catastale, asseverazione per congruità delle spese sostenute, ecc).
Il soggetto autorizzato che provvede a rilasciare il visto ha il compito di controllare formalmente la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e predisporre la dichiarazione fiscale da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. Il rilascio del visto di conformità avviene solo dopo aver inoltrato per via telematica tutti i documenti necessari.
Cos’è l’asseverazione tecnica
Tale documento è anche definito perizia tecnica asseverata e viene compilato e rilasciato da un professionista abilitato (architetto, geometra o ingegnere), il quale afferma che ogni dato riportato corrisponda al vero. Di conseguenz, il soggetto si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato ed è tenuto a rispondere penalmente in caso di eventuali falsi ideologici.
L’asseverazione tecnica è fondamentale per usufruire della detrazione IRPEF, cessione del credito o sconto in fattura per beneficiare del Superbonus 110% e in tutti i casi previsti dalla nuova normativa che vedremo a breve. Il documento ha lo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici necessari per l’accesso all’agevolazione e la congruità della spesa sostenuta.
Il primo punto garantisce che i lavori siano stati eseguiti nel pieno rispetto delle leggi vigenti e con coerenza tra requisiti tecnici progettuali e l’effettiva attuazione. Il secondo punto impone che il costo dichiarato nel computo metrico estimativo debba rispecchiare quello degli interventi effettuati. Ricordiamo che la perizia tecnica asseverata dev’essere presentata al termine dei lavori, firmata e timbrata su ogni pagina dal professionista abilitato ed infine inviata all’ENEA se gli interventi portano ad una riqualificazione energetica dell’immobile.
Le novità per visto e asseverazione bonus edilizi
Il Decreto Legge 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre scorso e meglio conosciuto come Decreto anti frodi, ha introdotto importanti novità in materia di Superbonus e altre agevolazioni legate a interventi di riqualificazione edilizia.
Tali modifiche hanno costretto L’Agenzia delle Entrate a pubblicare la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 per mettere in chiaro le linee guida. In particolare vengono fornite ai contribuenti importanti indicazioni relative agli obblighi per il visto di conformità e l’asseverazione tecnica.
Cambiamenti per il Superbonus
Per quanto concerne il Superbonus, il decreto ha esteso l’obbligatorietà del visto anche ai contribuenti che applicano le detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi. In precedenza, l’onere sussistenza solo se il soggetto optava per lo sconto in fattura oppure la cessione del credito d’imposta. Tale modifica riguarda ogni fattura emessa a partire dal 12 novembre 2021, ovvero la data di entrata in vigore del Decreto anti frodi. La circolare ha altresì sottolineato come il criterio temporale abbia valore per:
- persone fisiche, ivi compresi soggetti che esercitano arti o professioni;
- enti non commerciali che applicano il criterio di cassa;
- imprese individuali;
- società;
- enti commerciali che applicano il criterio di competenza.
L’obbligo del visto di conformità presenta però alcune eccezioni, ovvero nel caso in cui:
- il contribuente invia la dichiarazione in modo autonomo tramite modello 730 o Redditi precompilato messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- il contribuente presenta la dichiarazione con modello 730 attraverso il sostituto d’imposta;
- esiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione, richiesto per altri motivi.
Infine, leggendo la circolare scopriamo che, fruendo del Superbonus, le spese relative all’apposizione del visto di conformità possono essere detratte direttamente in dichiarazione dei redditi.
Cambiamenti per gli altri bonus edilizi
Anche per Bonus ristrutturazione, Ecobonus ordinario, Bonus facciate e Sismabonus vige l’obbligo di visto di conformità. Tuttavia, l’onere sussiste solo se il contribuente ha scelto di usufruire dell’agevolazione tramite:
- sconto in fattura;
- cessione del credito.
In questi casi è necessaria la presentazione anche dell’attestazione tecnica che certifica la congruità della spesa in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare e, di conseguenza, il rispetto dei costi massimi indicati nella documentazione.
Quando sono scattati i nuovi adempimenti?
L’obbligatorietà di apposizione del visto e invio della perizia tecnica asseverata è entrata in vigore a partire dal 12 novembre 2021. Pertanto, le comunicazioni inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di tale termine non sono soggette alle nuove disposizioni.
Non sussiste obbligo del visto di conformità e asseverazione tecnica qualora il contribuente avesse preso accordi per l’applicazione dell’agevolazione in data precedente all’entrata in vigore del Decreto anti frodi e nonostante abbia comunicato successivamente l’opzione scelta all’Agenzia delle Entrate. In altre parole, tale situazione si verifica quando il beneficiario della detrazione:
- ha ricevuto la fattura da uno o più fornitori entro l’11 novembre 2021;
- ha provveduto a effettuare i pagamenti;
- ha esercitato l’opzione per lo sconto in fattura con relativa annotazione, oppure optato per la cessione del credito d’imposta stipulando un accordo con la banca, l’impresa oppure il fornitore;
- alla data del 12 novembre 2021 non ha ancora inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Congruità dei prezzi
Abbiamo visto come una delle finalità dell’asseverazione tecnica sia stabilire la congruità delle spese. A tale scopo possiamo far riferimento a:
- prezzari DEI stabiliti da regioni e province autonome in base alle disposizioni del DL Rilancio e precisamente articolo 119, comma 13, lettera a;
- listini ufficiali predisposti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- valori massimi fissati dal decreto 75 del 14 febbraio 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e relativi solo ad alcune categorie di beni.
Finché il decreto del MITE non verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dobbiamo affidarci ai prezzari DEI, oppure al listino ufficiale della Camera di commercio. In quest’ultimo caso gli importi sono stabiliti basandosi sul prezzo di mercato e luogo di effettuazione dei lavori.
Per eliminare qualsiasi equivoco, la Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che ai fini della congruità della spesa è possibile applicare i prezzari regionali e delle province autonome.
Esenzione obbligo per lavori di edilizia libera e di piccolo importo
Visto di conformità e asseverazione per congruità della spesa non sono obbligatori nel caso di:
- lavori classificati come edilizia libera;
- interventi di importo inferiore a 10.000 euro.
Fanno eccezione opere rientranti nel Bonus facciate.
Le suddette esenzioni sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2022 poiché il legislatore si è reso conto che il rispetto degli adempienti risultava eccessivamente ostativo nei confronti di lavori di modesta entità. Ad esempio, tra gli interventi più frequenti di edilizia libera ci sono l’installazione di nuovi infissi, sostituzione della caldaia e installazione del climatizzatore.
Ricordiamo che l’assenza di obbligo ha validità per interventi singoli, ovvero non eseguiti insieme con lavori non di edilizia libera che richiedono un tecnico per avviare la pratica. Facciamo un paio di esempi per capire meglio come funziona.
Supponiamo di realizzare una parete con necessità di contattare un geometra al fine di presentare la CILA e spendendo più di 10.000 euro. In questo caso la successiva opera di tinteggiatura risulta un intervento soggetto a congruità della spesa.
Immaginiamo di installare nello stesso tempo una caldaia versando 4.000 euro e sostituire gli infissi pagando 8.000 euro. Nonostante la spesa totale risulti superiore a 10.000 euro, non c’è obbligo di presentare l’asseverazione per la congruità dei prezzi poiché entrambi i lavori rientrano nell’edilizia libera.
Bonus facciate non qualificato
La normativa prevede l’applicazione del Bonus facciate anche per interventi non di efficientamento energetico, vale a dire:
- pulizia e tinteggiatura delle parti esterne visibili dalla strada;
- opere su strutture opache verticali;
- restauro balconi, ornamenti e fregi.
Tre le spese soggette a detrazione rientrano la progettazione, l’installazione di ponteggi, l’acquisto del materiale necessario per eseguire i lavori e lo smaltimento dei rifiuti.
Anche in questi casi il Decreto anti frodi ha previsto l’apposizione di visto di conformità e la presentazione dell’asseverazione tecnica per la congruità delle spese sostenute, a patto che l’agevolazione venga utilizzata tramite sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
Cessione rate non fruite
In presenza di un’agevolazione diversa dal Superbonus, relativa a spese sostenute nel 2020, con accordo per la cessione del credito d’imposta stipulato dopo l’11 novembre 2021 e rate residue non fruite, il Decreto anti frodi prevede l’obbligo di visto di conformità e attestazione della congruità della spesa.
Congruità della spesa in forma libera
Tramite la circolare 16/E del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’attestazione della congruità della spesa ha validità anche se presentata in forma libera, vale a dire senza utilizzare un modello di asseverazione previsto dalla normativa.
In ogni caso rimane invariata l’assunzione di colpevolezza da parte del firmatario a seguito dell’accertamento di dichiarazione ingannevole, nonché formazione e utilizzo di fatti mendaci.
Attestazione con lavori almeno iniziati
Per il rilascio dell’attestazione necessaria alla fruizione di sconto in fattura o cessione del credito con bonus edilizi ordinari, è sufficiente che i lavori risultino almeno iniziati.
La legge non stabilisce alcun limite minimo nello stato di avanzamento delle opere o la presenza di una dichiarazione di fine lavori.
Visto conformità e asseverazione tecnica: riassunto obblighi per il contribuente
Il Decreto anti frodi ha introdotto misure urgenti allo scopo di contrastare le truffe legate alla cessione del credito d’imposta per lavori di ristrutturazione e riqualificazione di immobili residenziali. In particolar modo, la legge intende limitare gli abusi applicando il Superbonus 110%. La conseguenza è stata l’introduzione dell’obbligatorietà di visto conformità e asseverazione tecnica per tutti i bonus legati al settore dell’edilizia che possiamo così riassumere:
- Superbonus 110%: è sempre necessaria l’apposizione del visto di conformità e la presentazione della perizia asseverata per dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità della spesa sostenuta. L’onere sussiste sia scegliendo la detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi che cessione del credito o sconto in fattura;
- Ecobonus 65%, Bonus ristrutturazione 50%, Sismabonus, Bonus facciate qualificato: scatta l’obbligo solo se optiamo per la cessione del credito o sconto in fattura. Non sussiste l’onere con detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi;
- Bonus facciate non qualificato (interventi di manutenzione ordinaria come pulizia e tinteggiatura oppure restauri di balconi, ornamenti e fregi): serve sia visto di conformità che asseverazione tecnica per congruità dei prezzi. Anche in questo caso l’obbligo scatta solo scegliendo le opzioni cessione del credito d’imposta o sconto in fattura;
Visto e asseverazione per congruità della spesa non sono obbligatori a seguito di interventi classificati in edilizia libera e per lavori con importo inferiore a 10.000 euro.
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