Come sono cambiati Super Ammortamento e Iper ammortamento
Novità, dal 2019, anche sul fronte del Super ammortamento e dell’Iper Ammortamento, i due provvedimenti che hanno permesso negli ultimi anni (dal 2016) una maggiorazione delle quote di ammortamento sull’acquisto di beni strumentali nuovi.
Due agevolazioni pensate per i piccoli e medi imprenditori al fine di aiutarli nell’acquisto di macchinari e attrezzature di nuova produzione e veicoli aziendali.
Di seguito proverò a spiegarvi, in breve, come si sia evoluto il super ammortamento, facendo un rapido passo indietro dalla sua nascita, passando per tutte le modifiche avvenute in corso d’opera, fino alla sua soppressione nel gennaio 2019 e alla sua successiva reintroduzione attraverso il Decreto Crescita del 30 aprile 2019.
Discorso analogo per l’Iper Ammortamento, un provvedimento più giovane ed ancora prorogato, con alcune modifiche, anche per il 2019.
Indice:
- La storia del Super ammortamento: cos’è, come funziona, sua soppressione e reintroduzione
- Iper ammortamento
- Iper ammortamento 2019: cosa cambia?
- Beni agevolabili con l’Iper ammortamento 2019
- A cosa serve l’Iper ammortamento
- Quali vantaggi?
- A chi si rivolge l’Iper ammortamento
- Come si accede all’Iper ammortamento
La storia del Super ammortamento: cos’è, come funziona, sua soppressione e reintroduzione
Il super ammortamento ha funzionato in questo modo:
- imprenditori, professionisti, ed esercenti di arti hanno beneficiato, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, di una maggiorazione del 40% relativamente alle quote di ammortamento, e su quelle di eventuali canoni di locazione finanziaria, relativamente all’acquisto di beni strumentali nuovi e veicoli per l’impresa. Restavano esclusi da questa misura i forfettari che non avevano necessità di aumentare le quote di ammortamento perchè, per loro, la determinazione del reddito non tiene conto dei costi effettivamente sostenuti;
- per il 2017 tale misura è stata prorogata fino al 31 dicembre, il che significava che poteva essere sfruttata fino al 30 giugno 2018, a patto che l’ordine di acquisto dei beni risultasse accettato dal venditore e ne fosse stato pagato, almeno, un 20% come acconto entro il 31/12/2017. Venne, in quell’anno introdotta una grossa limitazione ovvero quella relativa all’acquisto di veicoli a motore che potevano godere di tale agevolazione solo se strettamente strumentali all’attività di impresa.
- misura prorogata ancora per tutto il 2018 con una piccola variazione, ovvero, la percentuale ridotta dal 40% al 30% relativa alla maggiorazione delle quote di ammortamento. Provvedimento valido fino al 30 giugno 2019 per ordini di acquisto di beni nuovi, accettati e con un acconto pagato, di almeno il 20% del costo totale di acquisizione.
- nel 2019 la misura, a gennaio con la legge di bilancio del 2019 è stata dapprima abbandonata dal nuovo Governo che non ha inizialmente previsto alcuna proroga, salvo poi venir reintrodotta ad aprile con il Decreto Crescita, che ha ripristinato l’agevolazione che consentiva di dedurre il 130% del costo sostenuto per gli acquisti effettuati dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre, con possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2020 senza modificare, di fatto, le regole generali di fruizione, che però, sarà applicabile soltanto agli investimenti in beni strumentali che non superino i 2,5 milioni di euro di costo.
Iper ammortamento
L’Iper ammortamento, come il Super ammortamento, consente di beneficiare di un ammortamento maggiorato fino al 250% del costo sostenuto per l’acquisto di nuovi beni strumentali rientranti in quelli agevolabili nel piano Industria 4.0 (allegato A L 232/2016).
In particolare l’Iper ammortamento spettava per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e pagato acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) in beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico nuovi inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, e consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione di tali beni del 150%, consentendo di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.
Su alcuni beni che beneficiano già dell’Iper ammortamento è prevista una maggiorazione ulteriore del 40% del costo di acquisto se tali beni immateriali sono funzionali all’Industria 4.0 (Allegato B L. 232/2016) come ad esempio software, piattaforme e applicazioni.
Per i beni il cui costo superi i 500.000 euro in Iper ammortamento è prevista una perizia tecnica giurata di un ingegnere che certifichi che gli stessi abbiano le caratteristiche per essere inclusi nell’allegato A o nell’allegato B della legge di bilancio 2017.
Iper ammortamento 2019: cosa cambia?
La nuova legge di Bilancio ha confermato la proroga dell’Iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati a tutto il 2019, fino al 30 giugno 2020 a condizione che l’ordine di acquisto venga accettato dal venditore e pagato un acconto pari al 20% del bene entro il 31 dicembre del 2019.
Conferme anche per la maggiorazione ulteriore del 40% per i beni immateriali presenti nell’ Allegato B L. 232/2016 se tali beni immateriali sono funzionali all’Industria 4.0: parliamo di software, piattaforme e applicazioni.
Le novità relative all’Iper ammortamento riguardano però la quota di maggiorazione che non sarà più fissa, ovvero 150%, ma variabile a seconda del costo dell’investimento sostenuto. Vediamo, nel dettaglio, in che misura:
- 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- nessuna agevolazione per investimenti che eccedono la soglia di euro 20 milioni.
Pertanto, dal 2019, l’importo della maggiorazione non sarà più soltanto al 150%, come avveniva con le vecchie regole, ma varierà a seconda del costo sostenuto per l’investimento effettuato.
L’introduzione di una misura variabile dell’agevolazione porta con se alcuni dubbi e perplessità circa la sua fruizione nel caso di investimenti che comportino il superamento di una predetta soglia.
Analizzando il problema, è evidente che non si ponga alcuna questione per investimenti di importi inferiori ai 2,5 milioni di euro annui per i quali sarà possibile ottenere una maggiorazione delle quote di ammortamento del 170%.
Discorso diverso quando si supera una soglia, momento in cui potrebbero nascere dei grossi dubbi. Si pensi, ad esempio, ad un impresa che faccia investimenti in beni strumentali agevolabili, nel corso del 2019, per 4 milioni di euro (2 beni: uno con aliquota di ammortamento del 15% e l’altro del 10% dal costo di 2 milioni cadauno).
E’ facilmente intuibile, come sia nell’interesse dell’impresa opportuno, attribuire la maggiorazione del 170% al bene con quota di ammortamento più alta, per massimizzare l’efficacia dell’Iper ammortamento.
Nella fattispecie, siccome non esistono ancora particolari indicazioni normative, è presumibile che l’azienda sia libera di scegliere a quale bene attribuire la maggiorazione del 170% e a quale bene, quella della soglia successiva ovvero del 100%.
L’azienda ha quindi la facoltà di gestire al meglio le quote di ammortamento e Iper ammortamento in modo da massimizzare l’efficacia dell’agevolazione ottenendo un miglior risultato fiscale dalla stessa.
Analizzando più a fondo la situazione sopra esposta, possiamo notare come, a fronte di un utilizzo del primo scaglione di Iper ammortamento per 2 milioni di euro su 2,5 milioni di euro, la nostra impresa avrà ancora a disposizione un plafond di 500mila euro da utilizzare relativamente alla maggiorazione 170%.
Tale plafond potrà essere utilizzato sul secondo bene per la quota residua. Chiaramente questo comporterà calcoli più complessi che non il considerare un bene maggiorato per intero (parlando sempre di quote di ammortamento) del 170% e l’altro del 100% ma, il risparmio fiscale di cui si potrà beneficiare merita qualche calcolo in più per far rendere al massimo questa agevolazione.
Per le imprese che hanno acquistato beni agevolabili con l’Iper ammortamento entro il 31 dicembre 2018, corrispondendo al venditore un acconto di, almeno, il 20% del costo totale del bene, valgono le vecchie regole per qualsiasi importo, ovvero una maggiorazione del 150% delle quote di ammortamento sull’intero valore del bene.
Beni agevolabili con l’Iper ammortamento 2019
I beni agevolabili con l’Iper ammortamento 2019 sono quelli contenuti nell’allegato A L 232/2016, e nel dettaglio:
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
- Macchine utensili per asportazione: le macchine atte alla trasformazione di pezzi,indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Esempi: torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica.
- Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici: sono comprese, per esempio, macchine per la lavorazione a ultrasuono (USM), a getto abrasivo (AJM), waterjet (WJM), chimiche (CHM), elettrochimiche (ECM), elettroerosione (EDM), taglio laser (LBM), con fascio di elettroni o di ioni (EBM), plasma (PAM).
- Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime: si tratta di macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione, che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto). Nel rispetto delle condizioni appena esposte, l’agevolazione è applicabile indipendentemente dal prodotto (o semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.). Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente. L’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti provengano da fornitori diversi.
- Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali: si intendono tutte quelle macchine che eseguono la deformazione plastica operanti sia a freddo che a caldo. Ne sono un esempio presse, punzonatrici a CN, laminatoi, pannellatrici, trafilatrici.
- Macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura: possono essere compresi anche linee, celle e sistemi di assemblaggio.
- Macchine per il confezionamento e l’imballaggio: possono includere per esempio macchine adibite al packaging e all’imbottigliamento.
- Macchine utensili di deproduzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico): sono inclusi i dispositivi che, in ottica di economia circolare, sono finalizzati a riutilizzo diretto, riparazione, remanufacturing e riciclo/riutilizzo delle materie prime. Sono escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e al recupero energetico.
- Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot.
- Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici: per esempio lappatrici, rettificatrici, macchine per trattamenti superficiali, termici e/o chimici, macchine per il coating, macchine per granigliatura, sabbiatura, pallinatura, vibrofinitura, verniciatura, funzionalizzazione mediante plasma, stampa su carta e tessuti, funzionalizzazione con plasma, smaltatura, decorazione della ceramica.
- Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale: ne sono un esempio le macchine per laser melting/sintering di polveri metalliche o polimeri.
- Macchine, anche motrici e operatrici: sono comprese, per esempio, macchine per l’agricoltura 4.0, come le trattrici e le macchine agricole –portate, trainate e semoventi –che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo. Sono anche inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni. Strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e a cernita automatica dei pezzi: carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale. Dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati: manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place). AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi: ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di visione e meccatronici. L’espressione “macchine motrici” non include invece i veicoli ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 70/156/CEE (sostanzialmente, le automobili e camion).
- Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica: per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino.
Questo macchinari devono avere le seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller): sono ammesse anche soluzioni di controllo equipollenti, come un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato. Oppure sistemi più complessi, dotati o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC, ad esempio soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS –Distributed Control System).
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program: significa che la macchina deve scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio, il gestionale, oppure sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento). Il collegamento deve essere basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT,). Il bene deve essere identificato univocamente utilizzando standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (come l’indirizzo IP). Qui, la circolare delle Entrate contiene una serie di precisazioni. La parola fabbrica definisce un ambiente fisico in cui avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Se si tratta di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (come le macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), devono essere a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita –con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica. Infine, le istruzioni che vengono caricate da remoto possono essere anche indicazioni legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.
- Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo: la macchina deve essere integrata con il sistema logistico della fabbrica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo. Per quanto riguarda il sistema logistico della fabbrica, si può intendere un’integrazione fisica o informativa. Esempio di integrazione fisica: macchina o impianto asservito o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte), a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (un magazzino, un buffer, un’altra macchina/impianto). Caso di integrazione informativa: tracciabilità di prodotti o lotti mediante appositi sistemi automatizzati (codici a barre, tag RFID), che permetta al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo. Integrazione con la rete di fornitura (fornitori e clienti): macchina in grado di scambiare dati (gestione ordini, date di consegna), con altre macchine o con i sistemi informativi della rete di fornitura. Integrazione con altre macchine del ciclo produttivo: tecnologia M2M (machine to machine) per lo scambio di segnali o di dati con un’altra macchina o impianto a monte o a valle.
- Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive: significa che ci dev’essere un hardware di interfaccia con l’operatore, a bordo macchina o in remoto. Per essere semplice e intuitiva l’interfaccia deve garantire la lettura a un operatore che indossa i dispositivi di protezione individuale obbligatoria, e si trova in un reparto produttivo (con le relative caratteristiche di illuminazione, movimentazione eccetera).
- Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro: il riferimento è alle normative in vigore.
Inoltre, devono avere almeno due delle seguenti caratteristiche: sistemi di telemanutenzione o telediagnosi o controllo in remoto, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, caratteristiche di integrazione tra macchina fisica o impianto con la modellizzazione o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Vediamole nel dettaglio.
- Sistemi di telemanutenzione: sistemi che possono, da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Sono inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (ad esempio, grazie a tecnologie di augmented reality).
- Sistemi di telediagnosi: consentono la diagnosi in automatico sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina o dell’impianto.
- Controllo in remoto: soluzioni di monitoraggio in anello aperto, soluzioni di controllo in anello chiuso, in controllo digitale diretto o in supervisione. La condizione fondamentale è che il controllo avvenga in remoto, quindi non a bordo macchina.
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo: il monitoraggio non riguarda solo la conduzione della macchina o dell’impianto, ma anche le sue condizioni, i parametri di processo, l’eventuale arresto al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante).
- Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica o impianto con la modellizzazione o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico): è il cosiddetto digital twin, ovvero un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto che consente di analizzarne il comportamento, ad esempio con finalità predittive o di ottimizzazione. Sono inclusi modelli o simulazioni su macchina oppure off-line, come ad esempio quelli generati tramite tecniche di machine learning.
Sono beni agevolabili con iperammortamento anche dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti: sono compresi anche package e componenti di impianto. Attenzione: questi dispositivi sono agevolati se il bene a cui si riferiscono (quindi, la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento), rispetta le caratteristiche obbligatorie e le altre caratteristiche sopra descritte. Non solo: se il revamping riguarda un impianto consegnato prima del 2017, il beneficio si applica solo a sensori, dispositivi e componentistica 4.0, non all’intero impianto.
Oltre a questa agevolazione, è previsto per i contribuenti che possono beneficiare dell’Iper ammortamento una ulteriore maggiorazione del 40% relativamente all’acquisto di beni immateriali strumentali contenuti nell’Allegato B L. 232/2016 se tali beni immateriali sono funzionali all’Industria 4.0: parliamo di software, piattaforme e applicazioni.
Nel dettaglio mi riferisco a:
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
A cosa serve l’Iper ammortamento
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Quali vantaggi?
- Supervalutazione che varia dal 170% al 50% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.
- Per chi beneficia dell’Iper ammortamento esiste la possibilità di fruire anche di una ulteriore supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
A chi si rivolge l’Iper ammortamento
L’Iper ammortamento è rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Come si accede all’Iper ammortamento
Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione.
Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2019, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2020 se entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in Iper ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.
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