Super ammortamento e iper ammortamento beni strumentali: come funzionano?

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

All’interno della Legge di Stabilità per è contenuto un provvedimento importantissimo per le imprese e i lavoratori autonomi, allo scopo di incentivare gli investimenti.

Parlo del cosiddetto maxi ammortamento o super ammortamento, ovvero una maggiorazione del 30% (non più del 40% come nel 2017) relativo al costo fiscale dell’investimento che il contribuente potrà dedurre secondo i criteri di normale deducibilità degli ammortamenti. Grazie a questa maggiorazione, sarà dunque possibile, sull’acquisto di beni strumentali nuovi e in leasing dedurre in misura maggiore le quote di ammortamento.

Questa misura è stata esclusa in relazione all’acquisto di automobili aziendali che non potranno più beneficiare di questa agevolazione come negli anni passati.

Indice:

 

Super ammortamento: a chi si rivolge

I soggetti interessati e che possono usufruire di tale agevolazione sono gli esercenti di attività di impresa compreso arti e professioni. Nel dettaglio:

  • chi è titolare di reddito di qualsiasi impresa e di qualunque settore;
  • gli enti non commerciali con riferimento all’attività svolta;
  • i lavoratori autonomi;
  • le persone che applicano il regime dei minimi;
  • le persone che applicano il regime di vantaggio;

Non si rivolge a chi applica il regime forfettario in quanto, per loro, la determinazione del reddito non tiene conto dei costi effettivamente sostenuti.

 

Super ammortamento: quali beni sono agevolabili

Il super ammortamento riguarda gli investimenti in proprietà o in leasing che rientrano nella categoria dei beni strumentali all’attività dell’azienda, o del lavoratore in proprio, a condizione che siano nuovi e che l’investimento venga effettuato dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione..

Restano esclusi da tale agevolazione tutti i beni strumentali usati ed ancora:

  • fabbricati e costruzioni;
  • beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • altri beni quali: tubi, condutture, aerei equipaggiati, condotte per usi civili, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, ecc.

Non sono agevolabili gli autoveicoli, i veicoli commerciali e industriali compreso quelli a deducibilità limitata. Sono da escludersi i mezzi locati senza opzione di riscatto e quelli presi a noleggio.

Sono compresi nell’agevolazione anche i beni con un costo inferiore a 516,46 € che verranno dedotti integralmente nell’anno in cui la spesa è stata effettuata aggiungendo al costo anche il 30% del super ammortamento.

E’ fondamentale sottolineare che i beni devono possedere il requisito della novità che viene soddisfatto se il bene:

  • verrà acquistato direttamente dal produttore;
  • verrà acquistato da un rivenditore e non sia già stato utilizzato da nessun soggetto;
  • è esposto in una fiera o show-room e utilizzato solo a scopo dimostrativo.

Nel caso di beni complessi costruiti con l’apporto di alcuni beni usati, l’agevolazione resta valida se il costo dei beni usati non risulta prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Per quanto riguarda le spese sostenute per le migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, come ad esempio quelli usati in comodato o in virtù di un contratto di locazione e, che possono essere iscritte a bilancio nella voce “immobilizzazione materiali” se conservano una propria autonomia funzionale anche alla restituzione del bene che andrebbero a migliorare, è possibile fruire del super ammortamento al 130%  in quanto non costituiscono dei meri costi, come nel caso, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono iscritte a bilancio nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”.

 

Super ammortamento al 130%: in cosa consiste e modalità di fruizione del beneficio

L’agevolazione da diritto ad una maggiorazione del 30% relativa al costo di acquisto del bene che comporta un aumento della quota annuale dell’ammortamento o del canone leasing deducibile dal fisco. Sarà pertanto possibile fruire della deduzione secondo questi termini:

  • per i beni acquistati in proprietà, l’ammortamento verrà calcolato in base ai coefficienti standard ridotti al 50% per il primo esercizio;
  • per i leasing in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Per quanto riguarda l’acquisto in leasing è ragionevole distribuire in maniera proporzionale il maggior valore del 30% sui canoni e sul riscatto. La maggiorazione del 30%, nel caso del leasing, riguarderà esclusivamente la quota capitale del canone. In particolare il maggior valore imputato:

  • ai canoni verrà dedotto lungo la durata fiscale del contratto di leasing ovvero la metà del periodo di ammortamento del bene nel caso di una durata contrattuale maggiore rispetto alla durata fiscale;
  • al prezzo di riscatto verrà recuperata attraverso il suo ammortamento quando verrà esercitata l’opzione finale di acquisto;

In caso di locazione finanziaria, il beneficio sarà distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto del bene. L’appeal fiscale del leasing, rispetto all’acquisto, è tanto maggiore quanto più bassa sarà la quota di riscatto.

 

Super ammortamento al 130% per i beni in leasing

Riguardo ai beni acquistati in leasing è necessario precisare che la maggiorazione del 30% verrà applicata soltanto sulla quota capitale del leasing stesso e non sull’intero importo del canone. C’è ancora da chiarire se effettuare il calcolo del maxi ammortamento utilizzando la durata effettiva del leasing o la durata fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso di acquisto di un bene in leasing, la deduzione del 30% di maggiorazione non dipende dalla effettiva durata contrattuale del leasing stesso ma avviene attraverso le regole fiscali stabilite nell’art. 102 del TUIR che al comma 7 prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Pertanto è utile precisare che:

  • se la durata del contratto coincide con quella minima individuata dall’art 102 del TUIR i canoni saranno deducibili con la stessa cadenza con cui verranno imputati a conto economico;
  • se la durata del contratto è superiore a quella minima individuata dall’art 102 del TUIR i canoni saranno deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico secondo la durata minima.
  • se la durata del contratto è inferiore a quella minima individuata dall’art 102 del TUIR i canoni saranno deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico.

In caso di leasing finanziario il beneficio del super ammortamento verrà quindi distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto del bene, questo significa poterlo dedurre più velocemente risparmiando parecchi euro di imposte.

 

Il super ammortamento: confronto tra acquisto diretto e acquisto in leasing

Come già scritto in precedenza, l’agevolazione prevede una maggiorazione del 30% della quota di ammortamento a favore degli investimenti in nuovi macchinari, beni strumentali, impianti e attrezzature, veicoli industriali e commerciali.

Di seguito un esempio che fa capire immediatamente la portata del vantaggio che questa agevolazione può portare da un punto di vista fiscale, ma soprattutto il vantaggio del leasing rispetto all’acquisto diretto.

  • Costo macchinario: 100.000 €;
  • Canoni leasing totale: 90.000 quota capitale, 15.000 interessi, riscatto 10.000;
  • Coefficiente di ammortamento fiscale: 20%
  • Durata contrattuale: 30 mesi (metà dell’ammortamento ordinario)

 

Ammortamento Ordinario: 60 mesi – Coeff. amm.to: 20%
ACQUISTO
Anno Ammortamento Maggiore deduzione Totale deduzione
1 10.000 3.000 13.000
2 20.000 6.000 26.000
3 20.000 6.000 26.000
4 20.000 6.000 26.000
5 20.000 6.000 26.000
6 10.000 3.000 13.000
7
8
TOT. 100.000 30.000 130.000

 

Ammortamento leasing: 30 mesi – Coeff. amm.to: 20%
LEASING FINANZIARIO
Anno Quota capitale canoni Ammortamento riscattato Maggiore deduzione Totale deduzione
1 36.000 10.800 46.800
2 36.000 10.800
3 18.000 1.000 5.700 24.700
4 2.000 600 2.600
5 2.000 600 2.600
6 2.000 600 2.600
7 2.000 600 2.600
8 1.000 300 1.300
TOT. 90.000 10.000 30.000 130.000

Come puoi vedere nel caso del leasing, la distribuzione dell’agevolazione fiscale ha effetto molto più velocemente rispetto all’acquisto diretto grazie alla minor durata fiscale consentita e in virtù dell’assenza, nel leasing, della riduzione delle quote deducibili il primo anno di acquisto del bene.

In  caso di leasing di durata equivalente o superiore all’ammortamento ordinario, il beneficio fiscale permane anche se verrà ripartito su un maggior numero di canoni.

In conclusione, investire nella propria impresa, oltre che consentire all’imprenditore di aumentare il patrimonio della propria azienda e di conseguenza i mezzi di produzione, consente di risparmiare parecchi soldi di imposte, in termini di IVA, e con il super ammortamento poter dedurre addirittura più di quello che hai speso per l’investimento stesso.

 

L’Iper ammortamento al 250%

L’iper ammortamento, come il superammortamento consente di beneficiare di un ammortamento maggiorato fino al 250% del costo sostenuto per l’acquisto di nuovi beni strumentali rientranti in quelli agevolabili nel piano Industria 4.0 (allegato A L 232/2016)

In particolare l’iper ammortamento spetta per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) in beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico nuovi inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, e consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione di tali beni del 150%, consentendo di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

Su alcuni beni che beneficiano già dell’iper ammortamento è prevista una maggiorazione ulteriore del 40% del costo di acquisto se tali beni immateriali sono funzionali all’Industria 4.0 (Allegato B L. 232/2016) come ad esempio software, piattaforme e applicazioni.

Per i beni il cui costo superi i 500.000 euro in iper ammortamento è prevista una perizia tecnica giurata di un ingegnere che certifichi che gli stessi abbiano le caratteristiche per essere inclusi nell’allegato A o nell’allegato B della legge di bilancio 2017.

   

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2 Comments
Omar Cecchelani

Marzo 16, 2020 @ 17:10

Reply

Grazie infinite

emanuela

Febbraio 5, 2018 @ 15:48

Reply

chiara e concisa la spiegazione.
dettagliato e semplice il prospetto illustrativo.
grazie

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