Startup: definizione e agevolazioni fiscali

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Il termine start up è ormai divenuto quasi di uso comune, esattamente come moltissime altre parole di derivazione anglosassone. Specialmente nel settore dell’imprenditoria, rappresenta una definizione quasi abusata e, a volte, utilizzata in maniera inappropriata. Infatti, spesso sentiamo parlare di start up per indicare, erroneamente, un’impresa nata da poco e di piccole dimensioni.

Cos’è una start up?

In italiano la possiamo definire una neo-impresa che svolge attività in settori innovativi, ovvero società di capitali costituite allo scopo di ricercare e sviluppare prodotti o servizi altamente tecnologici.

Nella vita di tutti i giorni abbiamo spesso a che fare con società nate come start up: tra le più famose c’è Facebook, creata quasi per caso da Mark Zuckerberg e soci, e trasformatasi rapidamente in un colosso quotato in borsa con fatturato attorno ai 100 miliardi di dollari atteso per il 2021. In Italia, la start up è una realtà imprenditoriale che ha iniziato a destare interesse e crescere nei numeri solo negli ultimi anni. In tal senso, una svolta importante è stato il Decreto Crescita 2.0 del 2012. La legge 179/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, vale a dire la start up innovativa.

Lo scopo di quest’articolo sarà pertanto, quello di analizzare nel dettaglio cos’è una start up, come si costituisce, i metodi più sfruttati per reperire finanziamenti e tutte le agevolazioni previste dalla legge per questo tipo di impresa.

Indice:

 

Cos’è una start up

Il termine start up deriva dal mondo informatico ed  indica la fase di avvio di un computer e, in generale, di un dispositivo elettronico. La definizione comincia a circolare in abito economico / imprenditoriale a partire dal 1992 in California e, precisamente, nella Silicon Valley. Per la prima volta una piccola azienda nata per sviluppare servizi legati al web viene definita start up.

Da qual momento, il termine ha preso piede ed oggi, specialmente all’estero, è utilizzato per identificare una moltitudine di nuove realtà imprenditoriali operanti in settori innovativi per lo sviluppo di prodotti altamente tecnologici. In realtà, non esiste una precisa definizione di start up, tuttavia un’impresa di tale tipologia non può prescindere dalle seguenti caratteristiche:

  • deve essere di nuova costituzione, oppure avere meno di 5 anni di vita;
  • svolgere un’attività imprenditoriale operante in settori di alta tecnologia;
  • sviluppare prodotti o servizi innovativi;
  • essere scalabile.

Unendo i suddetti requisiti possiamo ottenere l’identikit preciso di una start up, vale a dire un’organizzazione temporanea fondata da uno più soggetti (generalmente persone giovani) che svolge attività in un settore tecnologico, disponendo di poche risorse e in condizioni di estrema incertezza. Lo scopo della start up è quello di creare servizi o prodotti innovativi e, di conseguenza, un modello di business scalabile e replicabile.

 

La figura dello startupper

Lo startupper è colui che crea, o ha intenzione di creare un’impresa di carattere innovativo. Spesso è una figura confusa con il classico imprenditore, ma in realtà adotta strategie e comportamenti molto più dinamici rispetto al tradizionale modo di fare impresa.

Lo startupper non si fossilizza su una determinata idea, ma è pronto a prendere rapidamente decisioni per modificare il progetto iniziale più volte, sempre al fine di ricercare l’innovazione. Inoltre, è un soggetto maggiormente incline ad accettare l’eventuale fallimento, anzi coglie l’insuccesso come un’occasione per apprendere e ripartire con nuove idee.

 

Le principali caratteristiche di una start up

Come abbiamo appena anticipato, la condizione essenziale affinché un’impresa si possa definire “start up” è quella trovarsi nella fase iniziale dell’attività, o comunque entro e non oltre i 5 anni di vita. Ci sono poi altri aspetti rilevanti e, in particolare:

  • temporaneità: la start up nasce con il solo fine di creare un business su larga scala, quindi è una realtà molto ambiziosa che dovrà crescere rapidamente grazie allo sviluppo di prodotti innovativi e senza un impiego di risorse proporzionali. Pertanto, chi fonda tali società, sa che rappresentano solo un punto di partenza, nonché una fase transitoria che conduce verso la nascita di un’impresa di più grandi dimensioni;
  • scalabilità: con questo termine viene indicata la capacità dell’organizzazione di avviare una crescita esponenziale sfruttando risorse economiche limitate. In altre parole, significa ottimizzare sforzi e tempo per ottenere il massimo utile. La maggior parte delle start up nascono potendo contare su pochi finanziamenti e spesso finiscono col chiudere i battenti prima di raggiungere gli obiettivi a causa dell’esaurimento dei fondi;
  • replicabilità: ovvero la capacità di replicare i processi del model business creato. Il business pertanto dovrà poter essere ripetuto in differenti  luoghi e in diversi periodi senza essere rivoluzionato, ma solo apportando piccole modifiche.
  • innovazione: l’attività è imperniata sulla ricerca e sviluppo di prodotti e servizi altamente tecnologici e, soprattutto, non presenti sul mercato oppure in grado di soddisfare esigenze e bisogni che ancora nessun ha pensato di accontentare.

 

Requisiti per creare una start up innovativa

Per definirsi innovativa, una start up deve avere come oggetto sociale esclusivo e prevalente l’innovazione. Ciò significa sviluppare, creare e commercializzare prodotti, o servizi, di alto valore tecnologico e, per l’appunto, innovativi.

Entrando nel dettaglio di quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico, per dar vita ad una start up e godere delle agevolazioni è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • nuova società, oppure costituita da non più di 5 anni dalla data di presentazione della domanda;
  • la sede della start up deve trovarsi in Italia o in uno Stato membro dell’UE;
  • ubicazione sul territorio italiano di almeno una sede produttiva o una filiale della start up;
  • tetto massimo del valore annuo della produzione non superiore a 5 milioni di euro (si prende come riferimento l’ultimo bilancio approvato);
  • la società non può distribuire utili o averlo fatto in anni precedenti;
  • è vietata la quotazione su qualsiasi mercato regolamentato, comprese piattaforme multilaterali di negoziazione;
  • la start up deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, ricerca, produzione e vendita di un prodotto o servizio innovativo dal grande valore tecnologico;
  • la start up non può essere la conseguenza di fusioni, scissioni o cessioni di altre società o rami di aziende.

Oltre ai suddetti requisiti, è necessario che l’impresa presenti un forte carattere innovativo. In tal senso devono sussistere tre condizioni, vale a dire:

  • titolarità o licenza di almeno un brevetto depositato e registrato;
  • forza lavoro composta per 1/3 da dottorandi, oppure ricercatori o dottori di ricerca. In alternativa, è sufficiente che almeno 2/3 siano rappresentati da soci o collaboratori, a patto che ogni lavoratore possegga la laurea magistrale;
  • una quota del 15% o superiore calcolata sul totale derivante dal rapporto tra fatturato e spese annue dev’essere riservata per attività di ricerca e sviluppo.

 

Come avviare una start up

Per prima cosa è necessario avere una buona idea di base, e successivamente valutare le possibilità di sviluppo per poi proporre il progetto ad una serie di investitori ed ottenere le risorse economiche.

La procedura appena descritta è quella più lunga, infatti esiste un percorso decisamente di maggior efficacia. Stiamo parlando del Business Innovation Center (BIC), ovvero i cosiddetti incubatori di idee. In base a quanto stabilito dal Decreto Crescita 2.0 del 2012, si tratta di società di capitali finanziate dallo Stato allo scopo di offrire fondi e specifici servizi a chi ha intenzione di avviare una start up.

Il vantaggio di affidarsi a un BIC è poter disporre di infrastrutture dove ubicare la sede della neo-impresa e sviluppare il progetto di business con appositi strumenti, e la consulenza di professionisti che hanno partecipato a start up divenute famose in tutto il mondo. Inoltre, lo startupper potrà ottenere la liquidità, o un accesso facilitato al credito per dare inizio al progetto.

 

Finanziamento della start up

Ricercare investitori disposti a finanziare un’idea innovativa è forse l’ostacolo più grande che deve superare lo startupper. Oltre all’attività di co-working svolta degli incubatori di idee, esistono diversi metodi per raccogliere adeguate risorse economiche che, in linea di massima, possiamo dividere in due categorie:

  • finanziamenti in equity, lo startupper decide di cedere una parte del capitale e, di conseguenza, l’investitore acquisisce una quota della proprietà versando una determinata cifra;
  • finanziamenti in debito, si tratta di prestiti erogati da banche oppure con formule agevolate.

 

Altri tipi di finanziamenti

Esistono diversi metodi con cui reperire le risorse necessarie a sostenere il progetto. I più diffusi riguardano:

  • autofinanziamento, le risorse economiche arrivano esclusivamente dal capitale versato dai fondatori. Questa situazione si manifesta quando gli startupper non hanno una precisa idea del model business, tuttavia dispongono di sufficienti somme di denaro da investire, evitando così la ricerca di altri finanziatori;
  • crowdfunding, si sfruttano specifiche piattaforme online per raccogliere fondi. Lo startupper dovrà creare un’efficace campagna di crowdfunding allo scopo di invogliare piccoli investitori a versare denaro per sostenere il progetto;
  • Società di Gestione del Risparmio, sono gli unici soggetti giuridici autorizzati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio. Tali istituti hanno creato un fondo comune di investimento denominato Venture Capital per favorire il finanziamento delle start up. Si tratta di una forma di investimento ad alto rischio che, nella maggior parte dei casi, viene effettuata da soggetti privati e istituzionali con la finalità di conseguire importanti guadagni. L’investitore entra a far parte del capitale di rischio dell’impresa innovativa e, al contempo, partecipa alle decisioni strategiche e può mettere a disposizione le proprie conoscenze;
  • business accelerator o acceleratore start up, è uno strumento molto simile all’incubatore di idee. Anche in questo caso, alcune società di capitali mettono a disposizione appositi programmi (di tipo seed per imprese meno mature e second-stage destinati a start up già strutturate), con servizi professionali e possibilità di accesso a finanziamenti. In cambio, il seed accelerator chiede quote o azioni di minoranza della start up (work for equity), oppure riceve il pagamento dopo il consolidamento dell’impresa innovativa. L’opera degli acceleratori è molto apprezzata anche dagli investitori, i quali possono conferire denaro con una certa garanzia nelle start up, in precedenza selezionate con cura dai business accelerator;
  • contributi a fondo perduto, che sono finanziamenti pubblici erogati dall’Unione Europea e concessi tramite enti nazionali e regionali. Di solito, è necessario partecipare ad un bando per ottenere il finanziamento che non dovrà essere restituito;
  • incentivi e agevolazioni, comprendono tutte quelle iniziative previste dal Governo per favorire gli investimenti nelle start up e neo-imprese di carattere innovativo.

 

Come costituire una start up

Per aprire una start up è sufficiente:

  • costituire una società di capitali e registrare l’atto costitutivo sfruttando l’apposita piattaforma online;

dichiarare l’inizio dell’attività (SCIA);

  • iscrizione al Registro delle imprese presso la sezione speciale della Camera di Commercio territorialmente competente. Anche in questo caso, sarà necessario presentare la Comunicazione Unica solo per via telematica compilando e allegando il modello S5 nel quale indicare l’attività esercitata, spese ascritte a ricerca e sviluppo, eventuali società partecipate, titolo di studio di ogni socio e collaboratore, nonché relazioni con incubatori certificati. In aggiunta, è richiesta una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentate che attesta il rispetto delle procedure.

 

Quando una start up si trasforma in un’azienda?

Non è affatto semplice inquadrare il momento in cui una start up cessa di esistere come tale e si trasforma in azienda. In linea di massima possiamo identificare le seguenti due situazioni:

  • quando il prodotto o servizio viene lanciato sul mercato: la start up nasce per dar vita ad un’idea innovativa che viene elaborata, modificata, testata allo scopo di avviarne la produzione su larga scala. Quindi, possiamo dire che nel momento in cui termina la fase di ricerca e sviluppo con il prodotto ultimato, la start up cessa di esistere;
  • la disciplina in merito impone che la società di capitali sia stata costituita da meno di 5 anni per essere classificata come start up: pertanto, quantomeno sotto il profilo legislativo, trascorso tale lasso di tempo la società non è più una start up e dovrà trasformarsi in un’azienda.

 

Tutte le agevolazioni previste per una start up

Il Decreto Legge 179/2012, meglio conosciuto come Decreto Crescita 2.0, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di start up innovativa. Di conseguenza, è stato messo a punto un ampio corpus normativo e predisposti strumenti e agevolazioni per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità innovativa.

La disciplina sulle start up innovative si è dimostrata tutt’altro che statica nel corso degli anni. Infatti, ha subito aggiornamenti più volte con diversi interventi normativi (Decreto Lavoro del 2013 e Investment Compact del 2015), al fine di meglio rispondere alle esigenze di questo nuovo ecosistema imprenditoriale.

Un aspetto molto interessante delle start up innovative sono tutte le agevolazioni che è possibile sfruttare. Tra queste, è doveroso inserire anche gli incubatori di idee visto il loro ruolo di sostegno e accompagnamento durante l’intero sviluppo dell’impresa. In aggiunta ci sono i seguenti vantaggi:

  • costituzione gratuita con firma digitale: esiste la possibilità di redarre l’atto costitutivo attraverso una piattaforma digitale senza costi aggiuntivi. Anche la registrazione presso la sezione speciale del Registro delle imprese avviene gratuitamente trasmettendo online la dichiarazione di autocertificazione alla Camera di Commercio;
  • esenzione diritti camerali e di bollo: è la conseguenza del poter costituire la start up con procedura online gratuita;
  • disciplina societaria flessibile: la start up costituita in forma di SRL può effettuare l’emissione di strumenti finanziari partecipativi. Ciò significa ricevere finanziamenti in denaro, oppure apporti di opere e servizi senza l’obbligo di rispettare le regole sui conferimenti. Inoltre, la start up può acquistare, cedere o effettuare altre operazioni sulle proprie partecipazioni allo scopo di avviare un piano di incentivazione per dipendenti e collaboratori. In una start up innovativa costituita in forma di SRL, le quote possono essere offerte al pubblico sebbene la società non sia quotata in Borsa. La start up può anche remunerare i dipendenti tramite strumenti di partecipazione al capitale sociale;
  • facilitazione ripianamento delle perdite: se il capitale sociale dovesse scendere sotto 1/3 del valore iniziale, la start up può posticipare il rientro delle perdite al secondo esercizio successivo, anziché al primo come avviene normalmente;
  • non è applicabile la disciplina delle società di comodo e società in perdita sistematica: la normativa prevede che una start up non abbia l’obbligo di eseguire il test di operatività per accertare i ricavi minimi presunti e quelli effettivi;
  • estensione dei contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 36 mesi, contro i 12 mesi previsti dalla normativa ordinaria;
  • salari dinamici: a parte un minimo tabellare, gli stipendi dei dipendenti e collaboratori vengono stabiliti con una certa flessibilità. In particolare, è prevista una quota variabile della remunerazione direttamente collegata alla redditività della start up:
  • incentivi fiscali per gli investitori: coloro che hanno intenzione di conferire denaro in una start up ottengono una detrazione ai fini IRPEF pari al 30% di quanto versato, con limite massimo fissato a 1 milione di euro;
  • accesso facilitato al Fondo di Garanzia per le PMI: la start up ha la possibilità di accedere a tale fondo per ottenere le risorse economiche necessarie a sostenere l’impresa, col vantaggio di avere lo Stato come garante;
  • equity crowdfunding: come già visto in precedenza, uno dei possibili metodi per raccogliere fondi è sfruttare appositi canali social. Grazie all’accesso a portali autorizzati si carica la proposta per ricevere finanziamenti da privati che trovano interessante il progetto;
  • servizi di internazionalizzazione: attraverso l’agenzia ICE, una start up innovativa può incrementare le proprie capacità tecniche e organizzative per meglio affrontare l’ingresso in nuovi mercati e settori tecnologici. Per godere di tale opportunità è necessaria la partecipazione ad un bando pubblico;
  • accesso gratuito a Italy Frontiers: si tratta di una piattaforma che permette alle start up di caricare online un’autopresentazione personalizzata. In questo modo investitori e acquirenti possono accedere al portale e sfruttare il motore di ricerca per trovare un’impresa che soddisfi le proprie esigenze;
  • fail fast: è la speciale procedura messa a punto dal legislatore in caso di sovraindebitamento della start up. Si tratta di una legge fallimentare molto simile al concordato preventivo attuato nelle società commerciali ordinarie.
   

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