Si possono pignorare i canoni di locazione ?

Il pignoramento dei beni è una procedura molto praticata e poco piacevole per chi lo subisce. Si manifesta con un atto di espropriazione forzata dei beni stessi, in genere su disposizione ingiuntiva degli ufficiali giudiziari e spesso per debiti contratti e non saldati. Il pignoramento dei beni è un istituto complesso, nonostante sia datato e messo in atto con frequenza, è infatti un’azione difficile da portare a termine.

Tra i beni che possono essere pignorati rientra anche il canone di locazione?

Se una persona interessata da questa procedura ha dato in affitto una casa propria, la proprietà può essere oggetto di pignoramento?

Da questo punto di vista la legge italiana parla chiaro e prevede il pignoramento dei canoni che ogni mese l’inquilino corrisponde al locatore. Ma come funziona il pignoramento di un canone di locazione, quali sono le azioni nei confronti di terzi e quelle dei creditori? Di seguito una panoramica completa sull’argomento.

Indice:

 

Come funziona l’atto di pignoramento

La procedura prevede un’espropriazione forzata dei beni, ovvero un’azione rivolta a uno specifico soggetto quale atto esecutivo. Le parti coinvolte sono i creditori e i debitori, con i primi che bloccano i beni dei debitori a seconda del credito vantato. Un atto con valenza giuridica e con vari tipi di beni interessati: immobiliari, mobiliari e beni disponibili a terzi.

Gli atti di pignoramento per debiti si concretizzano con delle procedure esecutive su soggetti che hanno accumulato dei debiti senza saldarli. Generalmente queste azioni vengono messe in atto dopo numerose richieste bonarie di saldo, evidentemente risultate vane e senza alcun esito positivo. Il provvedimento di pignoramento può essere disposto anche dall’Agenzia delle Entrate per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, nel caso in cui un soggetto abbia accumulato un grosso debito nei confronti dello Stato.

Poi, come già precisato, la legge italiana prevede anche i pignoramenti dei canoni di locazione, cioè di quegli importi versati dagli inquilini ai proprietari degli immobili che li hanno dati in affitto. Al pignoramento dei canoni di locazione possono procedere l’Agenzia delle Entrate, le Regioni, i Comuni ma anche i creditori privati.

Tuttavia la procedura richiede l’avvio di un atto ufficiale e la documentazione per attestare l’esistenza effettiva dei crediti. In altre parole, non è possibile procedere in assenza di un atto giudiziario. Come in altre occasioni di atti di pignoramento, anche in questa circostanza c’è bisogno di notificare il debito all’interessato tramite il ricorso ad un giudice. I titoli esecutivi sono documenti necessari per agire in questa maniera, dando così l’opportunità ai debitori di saldare gli importi dovuti.

Con il pignoramento dei canoni di locazione, sono quindi oggetto di tali procedure gli importi che l’interessato percepisce dagli inquilini presenti nelle case di proprietà. Trattasi di un atto di pignoramento presso terzi, possibile soltanto in caso di sussistenza di un contratto di locazione sull’abitazione regolarmente registrato al Fisco italiano.

 

Azione nei confronti di terzi

Il pignoramento dei contratti di locazione equivale ad agire con azioni nei confronti di terzi. Anche se in genere, con queste azioni ci si riferisce soltanto a immobili di proprietà non abitati, o ad altre tipologie di beni, pure un canone di locazione può subire il pignoramento. In una situazione simile, il terzo soggetto è il conduttore degli immobili. L’azione di recupero può svolgersi secondo diverse modalità, tuttavia agli inquilini va comunicata la circostanza perché potrebbero trovarsi nella situazione di versare le somme dovute per l’affitto direttamente ai creditori. Quindi anche gli inquilini possono essere coinvolti in queste azioni, senza peraltro perdere il diritto di restare nella casa oggetto della locazione.

L’azione per recuperare dei crediti verso terzi può svolgersi in diverse modalità. Innanzitutto, l’inquilino che stabilmente vive dentro la casa del titolare al quale è rivolta la disposizione di pignoramento, deve essere messo per tempo a conoscenza del fatto attraverso un atto notificato. Un documento che deve comprendere precise notizie per una procedura corretta e attuabile:

  • la somma dei crediti vantati;
  • le informazioni sui beni oggetto del provvedimento, oltre alla notifica all’inquilino di non seguitare a corrispondere il canone al debitore;
  • le indicazioni sulla residenza, con riferimento al competente ufficio del tribunale;
  • l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del creditore;
  • le notizie sull’istanza al debitore di comparire dinanzi al giudice e la richiesta all’inquilino di una formale dichiarazione sugli importi da pagare per il contratto di locazione.

In parte, dunque, anche gli inquilini vengono coinvolti nelle azioni di pignoramento e non possono assolutamente essere tenuti all’oscuro.

 

Azioni del creditore

Come abbiamo visto, le parti coinvolte in un’azione di pignoramento di questo tipo sono diverse e tutte importanti per la procedura. Di fatto, per gli inquilini cambiano i destinatari degli importi dovuti per il canone di locazione, senza alcun pericolo di sfratto. Una procedura di questo tipo impone però anche al creditore dei passi precisi da seguire. Come anticipato, c’è bisogno di un titolo esecutivo con il quale l’azione viene comunicata al debitore. Un altro compito del creditore è quello di prendere coscienza della presenza di un contratto di affitto. Notificato il pignoramento, è necessario informare l’inquilino interessato così da far corrispondere gli importi dovuti direttamente al creditore.

Per conoscere la reale esistenza del canone di locazione stipulato tra il debitore e l’inquilino, il creditore può consultare l’Anagrafe Tributaria, l’archivio dell’Agenzia delle Entrate con ogni fonte di guadagno prodotta dal debitore. Naturalmente la consultazione presuppone la presenza di un contratto regolarmente registrato e a conoscenza del Fisco italiano. In mancanza di un regolare contratto di affitto e della sua registrazione, il creditore non può purtroppo intraprendere alcuna azione di pignoramento su un canone di affitto eventualmente riscosso in nero.

Qualunque creditore può pignorare un canone di locazione percepito dai locatori: l’Agenzia delle Entrate, una Regione, un Comune o un soggetto privato. L’essenziale è che il creditore di turno sia fornito di un titolo esecutivo, cioè della documentazione che attesti l’effettiva somma spettante.

Può essere una sentenza o un’altra disposizione dei giudici, un assegno protestato, una cambiale o un decreto ingiuntivo. In ogni caso, il procedimento di pignoramento deve essere anticipato da un atto di precetto da notificare al debitore, vale a dire l’invito per quest’ultimo a sanare la situazione entro il termine di 10 gg dalla notifica dello stesso.

 

Conclusioni

L’atto di pignoramento di un canone di locazione necessita dunque di una comunicazione all’inquilino della situazione di fatto venutasi a creare. Ciononostante, l’inquilino non perde il diritto di vivere nell’abitazione oggetto del contratto di affitto. Infatti, il proprietario dell’immobile non può in nessun modo intraprendere un’azione di sfratto, mentre il creditore può ottenere gli importi dovuti per la locazione in luogo del debitore. Passando alla tassazione di norma, anche con un atto del genere, gli importi così ottenuti dai creditori sono tassabili e da dichiarare nell’annuale dichiarazione dei redditi del locatore.

La tassazione è un altro aspetto da conoscere bene per avere una panoramica completa sui pignoramenti dei canoni di locazione, procedure complesse che interessano Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati, beni immobiliari e mobiliari. Conoscere ogni passo da fare e, da qualunque punto di vista, è essenziale per sapersi muovere nel momento in cui si viene coinvolti direttamente o indirettamente in un atto di espropriazione forzata dei beni.

Questo perché il pignoramento dei canoni di locazione pur non essendo una novità degli ultimi tempi non è una procedura particolarmente conosciuta e sfruttata.

   

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