Rottamazione bis delle cartelle esattoriali – Condono Equitalia
Fino al 15 maggio 2018 sarà possibile aderire alla cosiddetta “definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia” per la seconda volta, infatti, la vecchia “rottamazione delle cartelle esattoriali” è stata in qualche modo riproposta per regolarizzare il pagamento dei ruoli emessi in tutto il 2016, dal primo gennaio al 30 settembre 2017, ma anche quelle che rientravano nella prima sanatoria e che non sono state regolarizzate.
Sarà, inoltre, possibile mettersi in regola anche per le cartelle per le quali era stata richiesta la definizione agevolata con la prima rottamazione per i pagamenti delle prime due rate saltate e, in riferimento alle altre cartelle rateizzate per le rate non pagate.
A livello di costi non cambia nulla rispetto alla prima rottamazione, infatti, la tassa da pagare sarà la medesima, mentre lo sconto verrà applicato sulla sanzione e sugli interessi.
Nel dettaglio, il collegato fiscale DL 148/2017 prevede:
- estensione della rottamazione delle cartelle esattoriali per i soggetti che si sono vista decadere la prima rottamazione per errori, disguidi o che non hanno versato le rate in tempo;
- la possibilità di rottamare le cartelle notificate al contribuente dal 1 gennaio al 30 settembre 2017;
- la possibilità di rottamare tutte le cartelle notificate dal 2000 al 2016, a patto che non siano state oggetto di vecchia rottamazione.
- per chi aveva aderito alla prima rottamazione, per quanto riguarda i piani di dilazione stabiliti, la quarta rata in scadenza ad aprile 2018 slitterà al 31 luglio, restando invece fissata la quinta e ultima rata nel mese di settembre 2018;
- per le cartelle esattoriali in corso di dilazione alla data del 24 ottobre 2016, per le quali il debitore non fosse stato ammesso alla prima rottamazione, per il mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.
Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la cosiddetta “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017” disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, presso gli sportelli, oppure inviato via pec con copia del documento d’identita all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di riferimento.
E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro luglio 2018 o suddividere l’importo fino ad un massimo di 5 rate.
Indice:
- Cos’è la rottamazione bis delle cartelle (Condono Equitalia 2018) ?
- Per quali cartelle si può chiedere la rottamazione
- Quanto si paga aderendo alla rottamazione bis delle cartelle esattoriali
- Rottamazione bis: riammesso anche chi non ha saldato le rate di luglio e settembre della vecchia rottamazione
- Rottamazione bis: ammessi anche i carichi esclusi con la prima rottamazione
- Rottamazione cartelle del 2017
- Modelli di domanda e istanza per la rottamazione bis
- Come presentare l’istanza per la rottamazione bis delle cartelle di pagamento
- Rottamazione bis: Modalità di pagamento dei carichi oggetto di definizione agevolata
Cos’è la rottamazione bis delle cartelle (Condono Equitalia 2018) ?
Il condono Equitalia o rottamazione bis delle cartelle esattoriali è la possibilità che ha concesso il nostro Stato a tutti i contribuenti di poter chiedere la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e non pagati entro la scadenza. In aggiunta, il provvedimento è rivolto anche a chi si è visto rigettata la precedente rottamazione per non aver onorato le scadenze di pagamento e a chi era stato escluso dal provvedimento precedente.
Grazie a questa agevolazione i contribuenti, le famiglie, le imprese e i professionisti avranno la possibilità di regolarizzare la propria posizione col Fisco italiano pagando le cartelle insolute senza interessi, sanzioni e mora. Unica eccezione sono le multe stradali per le quali la sanatoria è valida solo per gli interessi e le maggiorazioni.
In base a questa nuova normativa il contribuente che deciderà di aderirvi pagherà:
- Il tributo a debito;
- Gli interessi per la ritardata iscrizione al ruolo;
- Le somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9% del capitale e interessi;
- Le spese per le procedure esecutive;
- Le spese di notifica della cartella.
Sarà invece dispensato da:
- Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le multe condonate;
- Interessi di mora;
- Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Per quali cartelle si può chiedere la rottamazione
La rottamazione bis delle cartelle esattoriali, destinata a risolvere le questioni col Fisco relativamente alle somme iscritte a ruolo, riguarda:
- Tutti i contribuenti;
- Le cartelle di pagamento emesse dal 1 gennaio al 30 settembre 2017;
- Le cartelle antecedenti il 2017 per le quali non è stata chiesta la prima rottamazione;
- Le cartelle per le quali è stata rigettata la prima istanza di rottamazione per il non rispetto dei termini di pagamento;
- Le cartelle riguardanti tutti i tributi emessi dall’Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Enti locali, ecc.;
- Multe stradali per violazione del codice della strada;
- Iva al consumo
Non possono essere condonate:
- Iva sulle importazioni;
- Multe derivanti da condanne della Corte dei Conti;
- Multe e sanzioni derivanti da condanne penali;
Quanto si paga aderendo alla rottamazione bis delle cartelle esattoriali
In riferimento alle somme da pagare per aderire alla c.d. rottamazione bis bisogna riferirsi all’importo del tributo e agli interessi legali sullo stesso con l’aggiunta dell’aggio di riscossione spettante all’ente.
Non dovranno essere versati, invece, in fase di rottamazione delle cartelle, gli interessi di mora e le sanzioni. Tutto questo significa, per chi è debitore verso Equitalia che, aderendo alla “Definizione Agevolata … “, non pagherà nè sanzioni e nè interessi di mora sulle imposte non versate già notificategli in cartella esattoriale dall’Agente di Riscossione.
Rottamazione bis: riammesso anche chi non ha saldato le rate di luglio e settembre della vecchia rottamazione
Con la rottamazione bis, anche chi, avendo aderito alla prima rottamazione delle cartelle si è trovato nella condizione di saltare le prime due rate (luglio e settembre 2017) o anche una sola delle due, potrà vedersi riammesso al beneficio pagando le rate insolute entro il 30 novembre.
E’ utile sottolineare che il 30 novembre 2017 scadrebbe anche la terza rata del piano di definizione agevolata dello scorso anno e, pertanto, il contribuente, contestualmente al versamento delle prime due rate, o una di esse (quella insoluta), sarà costretto a versare anche la terza rata per essere riammesso al beneficio e aderire alla rottamazione bis che gli consentirà di definire il suo debito col Fisco saldando le due rate successive previste dal precedente piano, ovvero, aprile 2018 e settembre 2018.
Rottamazione bis: ammessi anche i carichi esclusi con la prima rottamazione
Buone notizie anche per quei contribuenti che non erano stati ammessi alla prima rottamazione perchè non in regola coi pagamenti di una precedente rateizzazione, a patto che tali carichi siano stati inseriti in piani di dilazione dalla data del 24 ottobre 2016 e che siano state onorate le scadenze fino al 31 dicembre 2016.
L’ulteriore condizione per aderire a questo beneficio è che entro, e non oltre, il 31 maggio 2018 venga saldato in un’unica soluzione l’importo delle rate scadute, oppure versato l’importo in 3 rate scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018 effettuando la scelta in fase di compilazione dell’apposita istanza presso l’Agente della Riscossione.
Rottamazione cartelle del 2017
Con la rottamazione bis è stato esteso il privilegio di beneficiare della definizione agevolata anche per i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 oltre che a quelli antecedenti al 31 dicembre del 2016.
Per beneficiare della rottamazione bis per i carichi del 2017 il debitore dovrà presentare un’apposita istanza entro il 15 maggio 2018 compilando l’apposito modulo presente sul sito dell’agente della riscossione.
L’agente della riscossione (ex Equitalia) risponderà al contribuente entro il 30 giugno 2018 comunicandogli gli importi dovuti per accedere alla rottamazione bis secondo le rate prescelte.
Il pagamento delle somme dovute per i carichi dovuti per il periodo da gennaio a settembre 2017 potrà essere effettuato:
- in una rata unica con scadenza 31 luglio;
- in un massimo di 5 rate cosi scadenzate: luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, febbraio 2019.
E’ utile sottolineare che per i carichi relativi ai primi nove mesi del 2017, qualora il contribuente presenti istanza di rottamazione entro il 15 maggio 2018, per tali carichi sono sospesi i pagamenti rateali derivanti da eventuali piani di rateizzazione precedentemente stipulati dal contribuente per le rate successive alla presentazione della domanda.
Modelli di domanda e istanza per la rottamazione bis
Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione i due modelli per potersi avvalere della rottamazione bis delle cartelle esattoriali. I modelli sono:
- Modello DA-R: che dovrà essere utilizzato da chi si è visto rigettare la precedente istanza di rottamazione per non aver onorato tutte le rate scadute dal 31 dicembre 2016;
- Modello DA-2000/17: da utilizzare per la definizione delle cartelle di pagamento dal 1 gennaio al 30 settembre 2017
Chi vuole ottenere la definizione agevolata dei propri carichi può iniziare a presentare istanza già da ora e la modulistica da compilare segue le linee guida della precedente rottamazione.
Ovviamente, per chi dovrà compilare il modello DA-R, quello da utilizzare in caso di precedente rigetto della domanda di rottamazione, dovrà indicare gli estremi delle comunicazioni di rigetto ricevute con la motivazione che si tratti di rigetto derivante da insoluti nel pagamento delle rate dovute nel 2016.
Negli altri casi di rigetto non sarà possibile avvalersi della rottamazione bis.
Nel modello DA-R è inoltre possibile scegliere il numero di rate, al massimo 3, con le quali si intende onorare il proprio debito col Fisco. Se si opta per la rateizzazione, le scadenze saranno settembre, ottobre e novembre 2018 con rate di pari importo.
Non effettuando alcuna scelta, il pagamento si intende richiesto in una soluzione unica sia per il modello DA-R che per il modello DA-2000/17.
Come presentare l’istanza per la rottamazione bis delle cartelle di pagamento
I due modelli sopra presentati ovvero il DA-R e il DA-2000/17 possono essere presentati in due modi:
- presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex-Equitalia) presenti sul territorio nazionale;
- attraverso la pec (posta elettronica certificata), inviandoli alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di riferimento con una copia del proprio documento di indentità.
Rottamazione bis: modalità di pagamento dei carichi oggetto di definizione agevolata
Il contribuente potrà pagare le somme sia in un’unica soluzione che a rate attraverso i seguenti canali:
- Portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- Sportelli bancari e uffici postali;
- Home banking;
- Punti Sisal e Lottomatica;
- Tabaccai convenzionati con Banca 5;
- Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Compensazione con i crediti nei confronti della Pubblica amministrazione;
- Domiciliazione bancaria;
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