Pagare meno acconti sulle imposte col metodo previsionale
Tutti i contribuenti sanno bene come il mese di novembre coincida con la scadenza degli acconti fiscali. Esattamente entro il 30 del mese persone fisiche, imprese, liberi professionisti e autonomi a partita IVA devono versare la seconda rata dell’acconto relativo a IRPEF, IRES e IRAP.
Un vero e proprio salasso che può essere alleggerito in base al metodo di calcolo scelto. Di seguito analizzeremo cosa sono gli acconti fiscali, come poter risparmiare e ciò che si rischia con il calcolo previsionale.
Discorso analogo per l’acconto IVA che ha la sua scadenza il 27 dicembre e che può essere calcolato in tre modi differenti:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo analitico.
che di seguito andremo a descrivere.
Indice:
- Il meccanismo degli acconti fiscali
- Calcolo dell’acconto fiscale
- Metodo storico
- Metodo previsionale
- Acconto IRPEF
- Acconto addizionali IRPEF
- Acconto regimi forfettari e minimi
- Acconto IRAP
- Versamenti acconti società di persone
- Versamenti acconti IRES società di capitali
- Come si calcola l’acconto IVA
- Conclusioni
Il meccanismo degli acconti fiscali
Ogni contribuente che presenta una dichiarazione dei redditi deve provvedere al versamento delle imposte. A seconda che si tratti di persone fisiche, società di persone, società di capitali o enti equiparati è previsto l’utilizzo del modello F24 rispettando i termini stabiliti dalla legge.
I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno un sostituto d’imposta, dovranno presentare il modello 730 e le operazioni di conguaglio verranno effettuate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale se pensionati.
I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) avvengono, generalmente, in due fasi distinte. La prima riguarda il saldo dell’anno oggetto della dichiarazione dei redditi, mentre la seconda riguarda l’acconto per l’anno successivo da pagare in una o due rate in base all’importo.
Il meccanismo degli acconti fiscali può sembrare poco chiaro e controverso. Il principio di fondo è che il pagamento delle tasse non avviene solo su ciò che il contribuente ha dichiarato nell’anno precedente, ma anche su una previsione di quanto guadagnato nell’anno in corso, da versare come acconto per le imposte dell’anno successivo.
Tale sistema si applica a tutti i contribuenti in autoliquidazione, in cui le operazioni di calcolo e versamento dell’imposta e degli acconti vengono svolte dal soggetto senza alcun intervento da parte dell’amministrazione finanziaria.
Il contribuente provvede a quantificare autonomamente l’importo basandosi sui dati inseriti nella dichiarazione dei redditi. Tra un lavoratore autonomo e un dipendente, la differenza è che quest’ultimo pagherà gli acconti direttamente in busta paga, con il suo datore di lavoro che assumerà il ruolo di sostituto d’imposta.
Per ricapitolare, sono obbligati al versamento dell’acconto le seguenti categorie di contribuenti:
- persone fisiche soggette a IRPEF;
- titolari di partita IVA;
- società soggette ad IRES e IRAP;
- soggetti a regime forfettario, di cui alla Legge 190/2014;
- soggetti a regime dei minimi, di cui alla DL.98/2011;
- soggetti che hanno redditi derivanti da contratti di locazione con cedolare secca;
- soggetti che versano IVAE e/o IVAFE.
Calcolo dell’acconto fiscale
Per il calcolo degli acconti fiscali è possibile adottare due metodi:
- metodo storico;
- metodo previsionale.
La differenza sta nel reddito da prendere come riferimento. Nel primo caso verrà preso in considerazione il reddito effettivamente dichiarato nell’anno precedente, mentre nel secondo caso il reddito che si stima di conseguire nell’anno in corso.
Quest’ultimo sistema è quello che può permettere di risparmiare, specie se nell’anno in corso si prevedono minori guadagni rispetto all’anno passato ma, allo stesso tempo, è collegato al rischio di sanzioni per una previsione che potrebbe risultare errata.
Metodo storico
Con il metodo storico la misura dell’acconto da versare è una percentuale (stabilità ogni anno per ciascuna imposta) dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente e si basa sull’importo indicato:
– al rigo “Differenza” del quadro RN del modello Redditi PF o SC;
– al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello IRAP.
Metodo previsionale
Il metodo previsionale si applica quando il contribuente prevede di conseguire, nell’anno in corso, un reddito inferiore a quello dell’anno precedente. In questo modo potrà risparmiare parecchi euro sull’acconto in quanto il calcolo risulterà sicuramente più basso rispetto a quello calcolato con il metodo storico che prende come riferimento il reddito dell’anno precedente.
Con il metodo previsionale è necessario:
- calcolare la presunta imposta dovuta sulla base delle disposizioni fiscali dell’anno precedente;
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto. Il contribuente dovrà, in un successivo momento, verificare se la cifra versata sia realmente sufficiente. Tale verifica verrà compiuta in sede di determinazione del saldo per l’anno in corso (ad esempio per il 2017 la verifica dovrà essere fatta a giugno 2018).
Il metodo previsionale richiede molta attenzione. C’è il rischio di poter incorrere in una pesante sanzione per insufficiente versamento, qualora il reddito previsto e su cui è stato calcolato l’acconto versato risultasse molto inferiore a quello effettivo. In questi casi l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione del 30% sull’importo non versato, che potrà essere ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso.
Un aspetto importante da sottolineare è che un contribuente può scegliere di applicare contemporaneamente entrambi i sistemi: utilizzare, per esempio, il metodo storico per il versamento dell’acconto IRES e il previsionale per quello IRAP.
Acconto IRPEF
Per il calcolo degli acconti IRPEF è necessario prendere in considerazione il modello dei redditi PF dell’anno in corso e precisamente la cifra riportata al rigo RN34 (Differenza). L’acconto dovuto deve essere pari al 100% dell’imposta calcolata per l’anno precedente con un versamento in una o due rate a seconda dell’importo.
In caso di pagamento in due tranche, la prima del 40% sarà dovuta entro il termine per il versamento del saldo per l’anno precedente (30 giugno), mentre la seconda del 60% entro il 30 novembre dell’anno in corso.
Per quanto riguarda redditi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, nel modello redditi PF si deve prendere come riferimento il rigo RN64.
In base alla cifra riportata nei suddetti righi varierà l’acconto dovuto e precisamente:
- per importi inferiori a 51,65 euro non è previsto nessun acconto;
- per importi compresi tra 51,65 e 257,52 euro, l’acconto da versare è il 100% dell’imposta dichiarata da pagare in un’unica rata entro il 30 novembre;
- per importi superiori a 257,52 l’acconto può essere versato in due rate: la prima del 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo) e la seconda del 60% entro il 30 novembre.
Per il saldo, e solo per la prima rata dell’acconto, il contribuente può avvalersi di un pagamento rateale mensile che, in ogni caso, deve essere completato entro il 30 novembre.
Acconto addizionali IRPEF
Per l’addizionale IRPEF regionale non è previsto nessun acconto. Per quella comunale è necessario versare una cifra pari al 30% dell’imposta entro il termine per il saldo IRPEF, ovvero il 30 giugno.
Acconto regimi forfettari e minimi
Per tutti i contribuenti assoggettati a regimi fiscali dei minimi o forfettari, il versamento degli acconti segue le stesse regole viste per l’IRPEF. Ciò che cambia è l’applicazione dell’imposta che avrà un’aliquota fissa anziché progressiva.
Acconto IRAP
Per l’imposta regionale sulle attività produttive valgono le medesime regole previste per l’IRPEF. Applicando il metodo storico si dovrà prendere come riferimento la base d’imposta dell’anno precedente, considerando il 100% del suo ammontare. L’importo è quello indicato nel rigo IR21 (totale imposta) del modello IRAP, con gli stessi limiti visti in precedenza che prevedono l’esenzione in caso di importo inferiore a 51,65 euro.
Versamenti acconti società di persone
Tutte le società di persone e gli enti ad esse equiparati devono versare solo l’IRAP e i relativi acconti. In questi casi l’IRPEF viene versata direttamente dai soci.
Versamenti acconti IRES società di capitali
Tutte le società di capitali ed enti equiparati devono provvedere al versamento dell’acconto IRES entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La percentuale dell’acconto IRES è fissata al 100% dell’imposta dichiarata al rigo RN17 del modello redditi, secondo le seguenti modalità:
- per cifre inferiori o uguali a 20,66 euro, l’acconto non è dovuto;
- per cifre comprese tra 20,67 e 257,50 euro, l’acconto è il 100% dell’imposta calcolata da versare in un’unica rata;
- per cifre superiori a 257,50 euro, l’acconto è diviso in due rate del 40% e 60% dell’imposta calcolata.
La prima rata ha un termine compreso tra il 16/6 e il 06/7, allungato di un mese con la maggiorazione dello 0,40%.
La seconda rata deve essere pagata entro il 30/11 se l’esercizio coincide con l’anno solare o entro il temine per il versamento del saldo.
È importante fare attenzione qualora l’approvazione del bilancio avvenga oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. In questo caso il primo acconto IRES deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione del bilancio.
Come si calcola l’acconto IVA
L’acconto IVA deve essere versato entro il 27 dicembre dell’anno in corso e anche in questo caso si può utilizzare il metodo storico, il metodo previsionale e un terzo chiamato metodo analitico.
Vedremo di seguito le differenze tra i 3 metodi di calcolo dell’acconto IVA.
Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Conclusioni
Premetto che ritengo gli acconti fiscali una barbarie senza, perchè trovo a dir poco assurdo pagare le tasse su somme non ancora incassate e spesso nemmeno fatturate!
Tra i mali dell’imposizione fiscale italiana entra a pieno diritto il perverso meccanismo degli acconti che costringe i contribuenti a pagare in un colpo solo le tasse dell’anno oggetto di calcolo, quello precedente come giusto che sia, praticamente due volte, perchè un acconto del 100% su quanto già versato, considerando l’imposizione fiscale italiana al 45%, comporta un esborso del 90% rispetto al reddito dichiarato… No Comment!
Per entrare nelle questioni più tecniche, tra l’altro, quando si parla di calcolare acconti fiscali, la questione di base è la scelta del metodo di calcolo tra il metodo storico e quello previsionale.
Quest’ultimo è senza dubbio molto più allettante e consente a contribuenti e imprese di risparmiare parecchi euro sugli acconti se l’anno in questione risulta essere più povero di quello precedente.
E’ però necessario muoversi con estrema attenzione e cautela perchè fare dei calcoli basandosi su delle previsioni comporta dei rischi e un’alta probabilità di errore. L’Agenzia delle Entrate non ammette errori e l’eventuale risparmio iniziale si potrebbe pagare poi con gli interessi, molto alti…
Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...
LUIGI CANTATORE
Marzo 11, 2021 @ 17:06
Come al solito l’agenzia delle entrate (STATO) è sempre aggiornata per prendere e mai,mai dare
anche in questi tempi di gravi crisi . L’articolo su descritto è semplice e capibile ,come al solito,
ma non parla di riduzione aliquote,anzi ,avvisa di sanzioni che saranno alte.
Possibile che nessun ALTO GOVERNANTE non abbia capito che chi lavora e produce non
debba più essere punito? VIVI E SPERA. LUIGI