Riduzione contributi INPS forfettari

Il regime forfettario offre il livello di tassazione più basso previsto dal sistema fiscale italiano: una tassazione agevolata a favore di chi avvia nuove attività con partita IVA rispettando i requisiti previsti dalla normativa. Oltre a dover versare un’unica imposta sostitutiva con aliquota al 5% o 15%, i soggetti interessati godono anche della riduzione dei contributi INPS del 35%.

Tale concessione è stata introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 ed è rivolta, unicamente, a titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa con obbligo d’iscrizione alla gestione INPS artigiani e commercianti. Tutti i contribuenti forfettari che non risultano iscritti a una cassa previdenziale, o alla gestione separata INPS professionisti senza cassa, devono sottostare al regime contributivo ordinario.

Cerchiamo di capire come funziona la riduzione dei contributi INPS per professionisti soggetti a regime forfettario, quali categorie sono escluse, la scadenza da rispettare per non perdere il diritto al beneficio e come presentare la domanda.

Indice:

 

Come funziona la riduzione dei contributi INPS nel regime forfettario

I titolari di partita IVA che hanno avviato una nuova attività con l’obbligo d’iscrizione alla gestione INPS artigiani e commercianti, nonché rispettosi dei requisiti previsti dalla legge, hanno potuto applicare il regime forfettario con tassazione agevolata.

Oltre all’imposta sostitutiva con aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività e successivamente al 15%, è possibile beneficiare di un’ulteriore agevolazione: la riduzione del 35% dei contributi previdenziali. In questo caso, è però obbligatorio presentare la domanda entro il 28 febbraio. Una scadenza che non concede proroghe o ammette ritardi, così come ha ribadito l’INPS tramite la circolare n. 22 dell’8 febbraio.

Non è stato introdotto alcun cambiamento nelle regole per inoltrare la domanda di riduzione dei contributi con regime forfettario da quando la legge è entrata in vigore. Il titolare di partita IVA, iscritto alla cassa previdenziale artigiani e commercianti, deve solo rispettare il termine ultimo e inviare la comunicazione in modalità telematica attraverso il portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Qualora la richiesta non venisse inviata entro la scadenza del 28 febbraio, oppure in mancanza dei requisiti necessari, il contribuente forfettario è costretto ad aderire al regime contributivo ordinario e versare l’intero importo per l’anno in corso. Il soggetto conserva, comunque, il diritto di presentare nuovamente la domanda di riduzione dei contributi INPS per l’anno successivo, purché nel frattempo abbia mantenuto le condizioni per mantenere il regime agevolato.

 

Tutti i forfettari possono godere della riduzione dei contributi INPS?

Come abbiamo già accennato, la richiesta di riduzione del 35% dei contributi previdenziali da erogare ogni anno è concessa solo a titolari di partita IVA forfettari che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano un’attività d’impresa;
  • sono tenuti all’iscrizione presso la gestione INPS artigiani e commercianti.

Pertanto, non possono usufruire della riduzione contributiva i titolari di partita IVA che, nonostante aderiscano al regime forfettario, svolgono un’attività non soggetta a iscrizione, né alla Camera di Commercio, né a una cassa previdenziale professionale, oppure alla gestione separata INPS per i professionisti senza cassa.

 

Riduzione contributi INPS forfettari: la scadenza

Per ottenere la riduzione del 35% dei contributi previdenziali in regime forfettario, è obbligatorio presentare domanda entro il 28 febbraio 2022. L’INPS non ammette nemmeno un giorno di ritardo e lo ha confermato con la circolare n. 22 dell’8 febbraio, rammentando ai contribuenti la perdita del diritto al beneficio qualora la comunicazione venga inviata anche il giorno successivo rispetto al suddetto limite.

Altro aspetto molto importante da sottolineare, è l’assenza dell’obbligo di presentazione della domanda tutti gli anni. A tal proposito, è sempre l’Istituto a sottolineare che la riduzione contributiva verrà applicata a ogni soggetto che ha già beneficiato dell’agevolazione nell’anno precedente, a patto che abbia mantenuto tutti i requisiti richiesti e non abbia prodotto un’espressa rinuncia al beneficio.

E’ utile altresì evidenziare come tale indicazione risulta in netto contrasto con quanto stabilito dalla Legge 190/2014, in cui è espressamente richiesto l’invio di una nuova comunicazione ogni anno.

Al netto dei contrasti legislativi, la domanda dev’essere presentata entro il 28 febbraio solo da:

  • titolari di partita IVA che hanno avviato una nuova attività nell’anno precedente aderendo al regime forfettario e che intendono beneficiare della riduzione dei contributi INPS;
  • titolari di partita IVA, già sotto regime forfettario, ma senza aver richiesto per l’anno precedente la riduzione dei contributi previdenziali.

Per coloro che iniziano l’attività nei primi mesi dell’anno, la domanda va presentata con la massima sollecitudine rispetto alla data d’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti. Tale solerzia è richiesta per dar modo all’INPS di gestire in maniera corretta la predisposizione della tariffazione annuale. La situazione appena descritta è l’unica eccezione al rispetto del termine ultimo di presentazione del 28 febbraio: in questo caso fa testo, unicamente, il momento della delibera d’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti.

 

Come presentare la domanda per la riduzione dei contributi INPS

La richiesta per ottenere la riduzione del 35% dei contributi previdenziali va effettuata per via telematica. La procedura, passo passo, prevede:

  • accesso all’area personale del portale INPS;
  • accesso alla “Sezione Online” e, di seguito, al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti“;
  • scelta dal menu a tendina della voce “Domande Telematizzate” e di seguito “Adesione“;
  • compilazione e invio del modulo già appositamente predisposto.

Come abbiamo più volte ripetuto, la domanda va inoltrata entro il 28 febbraio: superando il termine si perde il diritto di riduzione dei contributi per l’anno in corso, e si dovrà attendere l’anno successivo per presentare nuovamente la domanda.

Nel caso in cui un soggetto, nonostante non debba inviare nuovamente la domanda all’INPS per ottenere la riduzione del 35%, effettui comunque la procedura, una volta terminati tutti i passaggi appena descritti si troverà di fronte, anziché il modulo da compilare, la scritta: adesione al regime agevolato già presente. Questa è un’ulteriore dimostrazione che non vige l’obbligo, per chi possiede i requisiti, di presentare la comunicazione per la riduzione dei contributi ogni anno.

 

Quando si perde il regime contributivo agevolato?

La riduzione dei contributi INPS cessa nel momento in cui si verificano le seguenti situazioni:

  • il contribuente perde uno dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione;
  • il soggetto decide di abbandonare il regime forfettario;
  • il beneficiario sceglie di lasciare il regime contributivo agevolato passando a quello ordinario. In questo caso è necessario presentare la domanda di rinuncia formale all’INPS;
  • l’Amministrazione finanziaria comunica all’INPS che il contribuente non ha mai aderito al regime forfettario, oppure non ha mai posseduto i requisiti per l’adesione.

Nei primi due casi, il passaggio dal regime contributivo agevolato a quello ordinario avviene in automatico a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. A seguito della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, il regime ordinario è invece imposto in modo retroattivo con la medesima decorrenza fissata per il regime agevolato.

 

Come presentare la rinuncia alla riduzione contributiva

Qualora il titolare di partita IVA soggetto a regime forfettario intenda rinunciare alla riduzione dei contributi previdenziali, deve inviare specifica comunicazione all’INPS.

La presentazione della rinuncia formale avviene per via telematica tramite accesso all’area personale del portale dell’Istituto. Una volta sulla homepage è sufficiente entrare nella sezione “Servizi Online” e poi scegliere dal menu a tendina la voce “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti“.

A questo punto basta cliccare su “Domande telematizzate” e scegliere “Rinuncia del regime agevolato“.

   

Pagare Meno Tasse

Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...

 

                       
Lascia un commento