Impugnazione cartella esattoriale per vizi di notifica o prescrizione

Quando il postino ci suona il campanello o, ancor peggio, troviamo lo scontrino di “avviso di raccomandata o atto giudiziario“, pensiamo subito alle peggior cose. Per bene che ci possa andare saremo costretti a pagare una multa, nella peggiore delle ipotesi potrebbero essere atti giudiziari, altri atti emessi da enti della Pubblica Amministrazione, da Equitalia, oppure atti tributari, o ancor peggio  un atto proveniente da un Tribunale o altra autorità giudiziaria.

Col groppo in gola ci si appresta ad aprire la busta che, se di colore verde è già indice di non buone notizie, prestando più attenzione  all’individuazione della cifra da pagare e alla fonte di tale richiesta, trascurando altri aspetti fondamentali per capire se la pretesa del denaro sia legittima o meno.

Le odiose richieste di pagamento dell’Agenzia delle Entrate, di Equitalia, così come le multe per le infrazioni del codice della strada che ci vengono notificate dal postino, spesso contengono inesattezze, errori, vizi di forma che potrebbero pregiudicarne addirittura l’efficacia.

E’ fondamentale, ogni qualvolta si riceve una cartella di pagamento, o una qualsiasi richiesta di denaro, analizzare attentamente il documento ricevuto alla ricerca dei cosiddetti “vizi propri“, della stessa cartella.

L’impugnabilità della cartella di pagamento ricevuta è limitata alla sussistenza di alcuni vizi che vanno assolutamente cercati ed individuati, se presenti, anche perchè, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che avverso ad essa sia stato proposto ricorso, la cartella esattoriale diventa un titolo esecutivo ai fini della riscossione coatta del credito.

I vizi che possono portare alla inefficacia della cartella di pagamento sono i seguenti:

  • vizio di notifica;
  • mancato rispetto dei termini di prescrizione;
  • omessa notifica dell’avviso di accertamento;
  • la non conformità del ruolo;
  • errata collocazione della relata di notifica;
  • inesistenza del ruolo, se viene richiesto un tributo già pagato con l’avviso bonario o non dovuto;
  • illegittimità della pretesa, se ad esempio la cartella viene spedita senza che sia stata preceduta da un avviso bonario;
  • mancata motivazione;
  • errori di calcolo;
  • mancata sottoscrizione.

E’ importante però, mettere in chiaro una cosa, ovvero che,una volta arrivata la cartella esattoriale di Equitalia, il contribuente non potrà più contestare la pretesa fiscale a monte essendo decorsi i termini per farlo. La pretesa fiscale doveva essere contestata nel momento dell’avviso bonario.

Le uniche contestazioni possibili sono quelle per “vizi propri o di forma” relativi alla medesima cartella ovvero irregolarità relative alla formazione dell’atto indicate sopra.

Ma in linea più generale, tutte i vizi elencati possono essere racchiusi in due grandi gruppi:

  • Vizi sostanziali: quelli che riguardano la sanzione vera e propria, come ad esempio se è o meno dovuta, se gli importi sono già stati pagati, se la somma dovuta è inferiore, ecc.
  • Vizi di forma: quelli che riguardano il rispetto delle regole imposte dalla legge italiana ad Equitalia per richiedere tali pagamenti. In genere, tali vizi vengono ricercati da chi deve pagare, per trovare un espediente per non farlo o ritardarne il pagamento.

Indice:

 

Vizi di notifica delle cartelle di pagamento

La più frequente e contestata tra le anomalie relative alle cartelle esattoriali è proprio il vizio di notifica. Voglio per prima cosa chiarire un punto molto controverso circa la persona che consegna la cartella esattoriale. Ormai Equitalia si serve del tradizionale postino per bussare alla porta dei contribuenti e consegnare la cartella di pagamento.

La giurisprudenza moderna, ormai, è orientata a ritenere che la notifica effettuata tramite il tradizionale sistema postale sia pienamente valida. Quindi Equitalia è legittimata, dal nostro ordinamento, a compilare la cartella di pagamento, imbustarla e incaricare Poste Italiane per la spedizione.

Attenzione perchè su questo punto esistono dei distinguo da fare: per prima cosa è legittima la cartella esattoriale notificata da Poste Italiane, non quella notificata attraverso il corriere privato che è irregolare.

E’ altresì utile ricordare che, la nullità della notifica non significa anche nullità della pretesa esattoriale perchè, se Equitalia, dopo aver perso la causa, fosse ancora in tempo per notificare correttamente la cartella esattoriale, non si farà di certo sfuggire l’occasione di farlo.

A norma di legge comunque, la notifica di una cartella esattoriale dovrebbe essere fatta soltanto dagli ufficiali della riscossione, dagli agenti della Polizia municipale o dai messi comunali, rendendo illegittime quelle consegnate a mezzo posta. Su questo argomento è ancora oggi in corso una vera e propria battaglia tra i tribunali di merito, più propensi a considerare illegittima la notifica del postino e la corte di cassazione più favorevole invece all’erario.

Il mio consiglio è quello di non avventurarsi un ricorso di questo genere, specie se la cartella non sia stata consegnata attraverso un corriere privato, in quanto sarebbe un’operazione costosa e che difficilmente porterebbe ad un risultato tangibile per il contribuente. Per prima cosa perchè la consegna tramite Poste Italiane è ormai stata sdoganata da molti tribunali, e sarebbe quindi opportuno prima informarsi come il tribunale competente giudica questi ricorsi consultando le sentenze passate, e infine tenere in considerazione il fatto che la giurisprudenza si sta muovendo nella direzione di accettare questo tipo di notifica degli atti amministrativi e giudiziari. Attualmente non vi è univocità di vedute riguardo a questo argomento, pertanto sconsiglio di improntare la propria difesa su questo aspetto.

Anche riguardo la consegna della cartella esattoriale possono nascere parecchie occasioni di contestazione, in quanto il postino dovrebbe consegnare la cartella, preferibilmente, in mano al destinatario diretto.

In assenza del reale destinatario del provvedimento è possibile consegnare la cartella nelle mani di un diretto famigliare del contribuente, purché questo sia convivente e non un ospite. In alternativa è possibile consegnarla ad un persona addetta alla casa, come ad esempio la domestica. In mancanza del destinatario e di qualunque altro convivente, il postino potrà lasciare la cartella, anche all’eventuale portiere dello stabile, a condizione che venga rispettato l’ordine gerarchico  (destinatario, famigliare convivente, convivente non famigliare, portinaio), ed è tenuto anche menzionare, nella relata di notifica posta a fine cartella, di aver proceduto a tali tentativi secondo questa scaletta.

Secondo la Cassazione è sufficiente che il postino abbia omesso di barrare le caselle prestampate relative alla “consegna a mani proprie” o “ad altra persona presente in abitazione” per dimostrare di aver tentato di notificare la cartella al destinatario o a un suo famigliare senza riuscirci e che, solo dopo, si sia rivolto al portiere.

Se il concessionario della riscossione non riuscirà a notificare la cartella di pagamento direttamente al destinatario o ad un suo famigliare, altra persona convivente o al portiere presso la sua abitazione, egli dovrà necessariamente depositare l’atto presso la casa comunale avvisando il contribuente dell’avvenuto deposito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.  Il mero deposito dell’atto nella casa comunale, senza l’ulteriore avviso, è assolutamente illegittimo.

Nel caso in cui vengano riscontrati dei difetti di notifica, come ad esempio la consegna effettuata ad una persona diversa da quelle sopraindicate, è consigliabile  non impugnare la cartella per “vizio di notifica” perché potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

La giurisprudenza infatti, in questi ultimi anni, considera l’opposizione stessa come prova della conoscenza dell’atto, annullando il cosiddetto “vizio di notifica“, perchè, il fatto stesso che sia stato fatto ricorso significa che la cartella è, in qualche modo, arrivata nelle mani del destinatario.

In questo caso, conviene fare come se non si fosse ricevuto nulla e, allorché Equitalia procederà successivamente con gli atti esecutivi o cautelari, si potrà proporre una opposizione all’esecuzione contestando il vizio di notifica della cartella esattoriale.

Il contribuente che riceve la notifica di una cartella esattoriale deve fare molta attenzione a dove il postino scrive la relata di notifica.  Essa infatti dovrà necessariamente essere apposta al termine della cartella e non sul frontespizio dell’atto. Se la relata di notifica verrà inserita in un’altra zona del documento, la notifica stessa risulterebbe nulla.

Un altro caso che renderebbe impugnabile la cartella esattoriale si verifica quando la relata di notifica della cartella stessa risulta illeggibile. Nella relata di notifica, apposta al fondo della cartella esattoriale, devono essere chiaramente leggibili:

  • nome e qualifica del notificatore;
  • nome del consegnatario;
  • data della notifica;

Attenzione: non sempre la cassazione è incline ad accettare tale doglianza per le stesse motivazioni relative ai tentativi di notifica a persone diverse dal destinatario, nel senso che, se si presenta ricorso significa che la cartella è stata ricevuta e il vizio di notifica viene in qualche modo superato. Se hai ricevuto la cartella non puoi non conoscere i dati soggettivi della stessa.

Tra le varie cause che possono consentire al contribuente di impugnare una cartella esattoriale, merita una menzione anche la mancanza della motivazione. Secondo la giurisprudenza, le cartelle dovrebbero essere motivate in modo adeguato, al punto che OGNI cittadino anche poco incline a gestire questo tipo di pratica, possa comprendere immediatamente a cosa fa riferimento l’atto ricevuto.

Capita infatti spesso, che le informazioni contenute nella cartella siano piuttosto generiche o ripetitive e questo non dovrebbe succedere. La cassazione ha comunque sentenziato che la cosa che non deve MAI mancare, è il rimando all’atto presupposto, ovvero l’indicazione del tributo a debito.

Per concludere l’argomento relativo ai vizi di notifica è importante sapere che, qualora il contribuente destinatario della cartella esattoriale fosse irreperibile e venisse dimostrata l’impossibilità di lasciare un avviso per comunicare la presenza di una cartella a suo carico, ad esempio perché non è vive e non ha un nome sul campanello o sulla cassetta della posta presso l’indirizzo di residenza, sarebbe vano qualsiasi tentativo di notifica scrivendo semplicemente nella relata “sconosciuto in luogo” oppure “sconosciuto sui citofoni“.

Per notificare correttamente il provvedimento sarebbero necessari altri tentativi da parte dell’ufficiale giudiziario messi in atto per poterlo consegnare al destinatario. Viene pertanto considerata illegittima la notifica di una cartella esattoriale se l’agente si limita a indicare che il contribuente risulta sconosciuto.

E’ compito del notificatore effettuare ricerche approfondite per acquisire informazioni sulla reale residenza del destinatario del provvedimento e poi procedere alla notifica.

 

Vizi sostanziali delle cartelle di pagamento

Al contrario dei vizi di forma molto frequenti che consistono in errori formali, solitamente connessi alla fase di notifica delle cartelle esattoriali, e che spesso rendono inesigibile la cartella stessa senza annullare il debito se notificato successivamente in maniera corretta entro i termini di prescrizione, i vizi sostanziali o di merito, una volta individuati potrebbero portare all’estinguersi automatico del debito.

Vediamo il perchè…

I vizi sostanziali di una cartella esattoriale, solitamente, riguardano l’importo del debito che viene richiesto al contribuente. Non sempre, infatti, l’importo indicato nelle cartelle esattoriali risulta dovuto. Capita frequentemente che Equitalia pretenda il pagamento di tributi già saldati, parzialmente o totalmente, all’ente impositore prima della formazione del ruolo.

In altri casi, possono essere oggetto di iscrizione a ruolo debiti precedentemente annullati dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps, dall’Inail, dai comuni e cosi via, a seguito di ricorso da parte del contribuente all’ente impositore, perchè non dovuti o dovuti solo in parte.

Equitalia, di norma, prima di iscrivere a ruolo importi spettanti ad un altro ente, dovrebbe verificarne l’esistenza e le somme effettivamente a debito, e solo dopo inviare la cartella esattoriale. Ma questo purtroppo non sempre accade.

E allora come difendersi dalle cartelle di pagamento che presentano vizi sostanziali e quindi, errori negli importi a debito?

Se la richiesta oggetto di pretesa nella cartella esattoriale è infondata e le somme non sono dovute, il soggetto che riceve la notifica di una cartella errata, potrà chiedere ad Equitalia, direttamente, la sospensione della riscossione degli importi richiesti se, per esempio, ha già pagato le somme all’ente impositore oppure ha ricevuto uno sgravio dall’ente stesso.

Le cause oggetto di sospensione possono essere:

  • pagamento già effettuato all’ente creditore prima dell’iscrizione a ruolo;
  • sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa o giudiziale;
  • sentenza che ha annullato il debito a favore del contribuente e in danno all’ente creditore;
  • prescrizione sopraggiunta prima della data in cui è stato emesso il ruolo;

Per quanto riguarda i tempi, la domanda di sgravio deve essere fatta entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento da parte di Equitalia. Per farlo è sufficiente scaricare il seguente modulo, presente anche sul sito di Equitalia e compilarlo, spiegando dettagliatamente i motivi per cui viene richiesta la sospensione.

Sarà necessario allegare tutta la documentazione a supporto di tale richiesta, come ad esempio la ricevuta che dimostra che il pagamento sia già stato effettuato, oppure il provvedimento di sgravio, la sentenza, e qualsiasi altro foglio utile a suffragare la richiesta di sospensione.

Una volta ricevuta la richiesta, Equitalia sospenderà la riscossione e chiederà informazioni all’ente creditore per verificare la bontà della richiesta. Se entro 220 giorni dalla data di spedizione della richiesta di sospensione, il creditore non riceve risposta alcuna, le somme a debito non saranno più dovute.

 

Compensazione cartelle esattoriali con altri crediti

Dal 2011, un contribuente con importi iscritti a ruolo, per una somma superiore a € 1.500, non potrà più compensare eventuali crediti maturati con altri debiti. Per poter tornare ad effettuare le compensazioni sarà necessario, prima estinguere i debiti iscritti a ruolo, e poi tornare ad utilizzare il credito in compensazione di altri importi a debito.

E’ anche possibile compensare direttamente eventuali crediti maturati con i debiti iscritti a ruolo procedendo in questo modo: utilizzare un modello F24 Accise inserendo il  codice tributo RUOL e, una volta effettuata la compensazione, consegnarlo in Equitalia. E’ possibile presentarlo, ed effettuare la compensazione, direttamente agli sportelli dell’Agente della riscossione.

 

Prescrizione cartelle esattoriali e interruzione della prescrizione

La prescrizione è un mezzo che estingue un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per restare nell’argomento, se l’Agenzia delle Entrate ha 3 anni di tempo per chiedervi il pagamento di un imposta, trascorso il periodo senza averne sollecitato il pagamento, non potrà più pretenderlo e il debito si sarà estinto.

E fondamentale, per potersi difendere dalle cartelle esattoriali che spesso vengono notificate anche se inesigibili, conoscere quali siano i termini di notifica entro cui Equitalia deve inviare la cartella perchè, in caso di invio oltre i termini di scadenza (prescrizione), la cartella risulta nulla:

  • Irpef relativa ai controlli automatici della dichiarazione dei redditi: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • Irpef relativa ai controlli formali della dichiarazione dei redditi: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • Irpef relativa per gli accertamenti definitivi: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo;
  • Bollo auto: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo;
  • Canone RAI: entro 10 anni dall’accertamento del mancato pagamento;
  • Imposta di Registro: entro 10 anni da quando è stato accertato il mancato pagamento dell’imposta;
  • Multe per violazioni del Codice della strada:  entro 5 anni da quando è stata contestata la violazione stessa;
  • Imposte comunali: entro il 31 dicembre del terzo anno a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione (Imu, Tasi, Tares/Tari ) o a quello per cui l’imposta è dovuta.

La notifica della cartella esattoriale deve necessariamente giungere entro i termini stabiliti dalla legge calcolati dall’avviso di mancato pagamento.

Un’altra informazione utile è quella che riguarda l’interruzione della prescrizione. Vi è parecchia confusione al riguardo, infatti, la notifica di un atto amministrativo comporta di per se l’interruzione dei termini di prescrizione che comunque, ricominciano dal giorno successivo.

L’interruzione della prescrizione non determina un allungamento dei termini della successiva prescrizione che saranno gli stessi indicati sopra per ogni tributo. Ad esempio, se vi interrompono la prescrizione per una multa non pagata per violazioni del codice della strada, dovrete attendere altri 5 anni per sperare passarla liscia.

Equitalia, troppe volte, prova a notificare al contribuente disattento le “sue” cartelle esattoriali per tributi ormai prescritti, quindi è bene fare molta attenzione alle date.

Per computare i termini di prescrizione si tiene sempre conto dell’anno solare, ovvero se il termine di pagamento di una tassa scadeva il 31 luglio 2014, il conto per la prescrizione inizia dal 1 gennaio 2015, pertanto, al 31 dicembre 2015 si considererà passato 1 anno, anche se in realtà saranno passati 17 mesi.

   

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