Regime di trasparenza o tassazione ordinaria?

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

La tassazione per trasparenza è un particolare regime fiscale che consente al soggetto che ne fa richiesta di diventare, a tutti gli effetti per il Fisco, trasparente, ovvero evitare che su di lui insorgano obblighi tributari.

Per andare più nello specifico, questo particolare regime può essere soltanto adottato dalle società di capitali soggette ad IRES con alcune limitazioni che vedremo in seguito, e consente di imputare direttamente, a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione, utili e perdite della società trasparente, a prescindere che questi siano stati effettivamente percepiti o meno.

In questo modo, la tassazione di una società di capitali viene ridotta alla stregua di quella natuarle di una società di persone, infatti, tale regime consente di evitare l’IRES e qualsiasi altra tassa eccetto l’IRAP in capo alla società che aderisce in alternativa al regime ordinario.

Il regime di trasparenza consente alle società di capitali di evitare la doppia imposizione fiscale IRES-IRPEF infatti il reddito verrà tassato interamente in capo ai soci anche se non effettivamente percepito.

Il regime di trasparenza è quello naturale, non derogabile ed obbligatorio dei seguenti soggetti:

  • società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • società di armamento;
  • società di fatto;
  • associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Indice:

 

Requisiti per accedere al regime di trasparenza fiscale

Possono accedere al regime di trasparenza soltanto le società di capitali i cui soci sono altre società di capitali, e le srl i cui soci sono persone fisiche, le cosiddette società a ristretta base societaria.

Nel caso in cui si parli di società di capitali che partecipano in altre società di capitali è previsto che:

  • potranno scegliere questa opzione solo società di capitali che sono a loro volta partecipate da altre società di capitali;
  • ogni socio deve avere una percentuale di voto che potrà esercitare nelle assemblee;
  • i soci devono avere almeno il 10% di percentuale di partecipazione agli utili e non possono superare il 50%;
  • è necessario che i requisiti sopra esposti siano mantenuti dal primo all’ultimo giorno in cui la società esercita l’opzione della tassazione per trasparenza.

 

Nel caso in cui i soci della società di capitali che aderisce alla trasparenza fiscale siano tutte persone fisiche è previsto che:

  • i soci non debbano essere più di 10;
  • se trattasi di cooperativa il numero dei soci non può superare i 20;
  • non ci siano ricavi superiori a 7,5 milioni di euro;
  • non ci sono percentuali minime o massime di partecipazioni agli utili;
  • è possibile aderire a questo regime anche per le srl unipersonali;

 

Come si accede al regime di trasparenza

E’ possibile adottare questo particolare regime scegliendo una specifica opzione che la società deve esercitare entro il primo periodo di imposta in cui si vuole rendere efficace il regime e la durata sarà triennale.

E’ importante sottolineare l’irrevocabilità per tre esercizi dell’opzione esercitata che dovrà essere comunicata all’amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi di validità.

L’opzione per l’anno in corso andrà esercitata entro il 30 settembre compilando il quadro OP del modello Redditi Società di Capitali

 

Cosa devono fare i soci e la società per adempiere al regime di trasparenza

Per aderire al regime di trasparenza i soci dovranno inviare alla società una raccomandata con ricevuta di ritorno con la comunicazione della loro volontà di adesione alla tassazione per trasparenza (non è valida la raccomandata a mano).

La mancata comunicazione di anche uno solo dei soci rende inefficace l’opzione. Solo nelle SRL unipersonali vi è la dispensa da questo obbligo.

Dopo aver raccolto tutte le adesioni la società sarà obbligata ad inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione di adesione entro il 30 settembre del primo anno di validità del regime.

Tale comunicazione è contenuta nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione compilando la terza sezione del quadro OP del modello Redditi Società di Capitali.

Questa sezione va compilata per:

  • comunicare la volontà di accedere all’opzione;
  • comunicare la volontà di rinnovare l’opzione;
  • confermare il regime di tassazione per trasparenza.

Il rigo OP11 va barrato in funzione del tipo di comunicazione inviata mentre nei righi da OP12 a OP15 è necessario inserire i codici fiscali di tutti i soggetti partecipanti.

E’ possibile per la società comunicare telematicamente l’opzione soltanto se tutti i soci hanno in precedenza inviato la raccomandata con ricevuta di ritorno in cui esprimono la volontà di adesione a tale regime.

 

Quando è conveniente la tassazione per trasparenza

Sintetizzando il concetto di tassazione per trasparenza, è possibile comparare e assimilare questo tipo di regime a quello delle società di persone. Una società di capitali “trasparente” avrà le stesse imposte e le pagherà alla stregua di una normale SAS, bypassando l’IRES e facendo confluire interamente l’utile in capo ai soci che, tra le altre cose, saranno solidamente e illimitatamente responsabili nei confronti dell’erario per le tasse dovute.

E’ facile intuire che adottando il regime di trasparenza fiscale, come in una normale società di persone, tutto l’utile della società si considererà distribuito ai soci in funzione delle rispettive quote di partecipazione e, soprattutto, indipendentemente dal fatto che questo venga effettivamente distribuito o meno.

Cerchiamo ora di capire quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi del regime di trasparenza adottato da una società di capitali, mettendolo a confronto con il regime ordinario.

 

Vantaggi del regime di trasparenza rispetto al regime ordinario

  • Attraverso l’adesione ad regime di trasparenza si evita la doppia imposizione IRES (24%) e, dal 2018, la ritenuta unificata per le partecipazioni qualificate e non al 26% sugli utili distribuiti.
  • E’ vantaggioso quando la società a fine anno non presenta rilevanti costi indeducibili e pertanto l’utile fiscale, e quello che si potrà distribuire, saranno abbastanza simili tra loro. Il vantaggio è rappresentato dalla doppia imposizione IRES + Ritenuta al 26% che verrà eliminata.
  • Con l’eliminazione dell’IRES a bilancio la società presenterà un utile più alto visto che la tassazione verrà spostata interamente in capo ai soci.
  • Con un elevato numero di soci diventa più conveniente la tassazione per trasparenza in quanto l’utile distribuito ai soci sarà inferiore e difficilmente su quell’utile si arriverà ad aliquote progressive Irpef alte se il socio non ha altri redditi;

 

Svantaggi del regime di trasparenza rispetto al regime ordinario

  • I redditi della società verranno imputati direttamente ai soci che saranno responsabili illimitatamente ed in solido del pagamento delle relative tasse, mentre nel caso dell’Ires la responsabilità resta in capo alla società. Situazioni di mancanza di fondi per il pagamento delle imposte escluderebbero il socio da qualsiasi tipo di protezione che, invece, la società di capitali in regime ordinario garantirebbe;
  • In una srl in regime di trasparenza il socio si alimenta, come detto, attraverso l’utile distribuito dopo l’approvazione del bilancio. Questo significa che per poter distribuire gli utili sarà necessaria l’approvazione del bilancio e dei dividendi. Pertanto il primo anno potrebbe essere un po’ duro per i soci che dovranno aspettare il periodo di imposta successivo per prelevare i dividendi dell’anno precedente.
  • Così come gli utili, anche le perdite della società trasparente saranno attribuite interamente ai soci in base alle quote di partecipazione;
  • Se la società presenta parecchi costi indeducibili ai fini Irap, difficilmente avrà convenienza nell’adottare la tassazione per trasparenza data l’indeducibilità dell’IRAP.
  • Se la società non distribuisce utile ai soci o lo distribuisce nella misura, ad esempio del 30%, oppure, come scritto nel punto precedente, presenta parecchi costi indeducibili ai fini Irap e potrebbe distribuirne in misura molto inferiore rispetto all’utile fiscale, decade qualsiasi vantaggio del regime di trasparenza che tasserebbe l’utile fiscale al 100%.
  • Se il socio ha altri redditi imponibili Irpef il regime di trasparenza diventa sconveniente in quanto tutto l’utile fiscale della società verrebbe attribuito al socio pro quota, andando a far cumulo con gli altri redditi.

 

Confronto regime trasparenza – regime ordinario

Arrivati a questo punto ci concentriamo sui conti per capire come e quando il regime di trasparenza può essere conveniente o meno.

Facciamo l’esempio limite ovvero quello di una srl che ha 100.000 euro di utile con 2 soci (uno operativo ed uno soltanto di capitale) che a fine anno distribuiscono tutti i dividendi disponibili.

 

Una SRL in regime ordinario con utile di 100.000 € l’anno pagherà, con un socio operativo e uno di capitale:

  • IRES: (24% su 100.000)= € 24.000
  • IRAP: (3,9% su 100.000)= € 3.900

L’utile effettivo che potrà essere distribuito ai soci si riduce quindi a (100.000 – 24.000 – 3.900) = 72.100 €

Il socio operativo dovrà inoltre pagare l’INPS artigiani o commercianti per la sua quota di utili di impresa:

  • INPS: (24% su 50.000 €) = € 12.000

Dobbiamo ancora inserire la tassazione degli utili distribuiti ai soci sui quali, dal 2018, è prevista una ritenuta fissa del 26% su quanto effettivamente distribuito, sia per le partecipazioni qualificate che non. Nel nostro caso sarà possibile distribuire un utile effettivo di 72.100 €. ovvero. 36.050 € per ciascuno dei due soci.

  • Ritenuta sull’utile dei soci (26% di 72.100 €)=  18.746 €, ovvero, 9.373 € a testa

TOTALE PRELIEVO FISCALE= 58.646 €

 

Una SRL in regime di trasparenza con utile di 100.000 € l’anno pagherà, con un socio operativo e uno di capitale:

  • INPS: (24% su 50.000 €) = € 12.000 per il socio operativo;
  • IRPEF socio 1  (Quota utile = 50.000 €): (38% su 22.000 € + 6.960 €) = € 15.320 €
  • IRPEF socio 2: (Quota utile = 50.000 €):  (38% su 22.000 € + 6.960 €) = € 15.320 €
  • IRAP: (3,9% su 100.000)= € 3.900

TOTALE PRELIEVO FISCALE= 46.710 €

 

Guardando questo calcolo sembrerebbe ovvio e conveniente aderire al regime di trasparenza, ma le casistiche e la gestione oculata di una SRL in regime ordinario potrebbero cambiare notevolmente lo scenario.

Consideriamo infatti che difficilmente l’assemblea di una SRL opterà per la distribuzione del 100% dell’utile disponibile e che i soci, spesso, vengono retribuiti attraverso gli emolumenti o altri metodi che permettono alla società di non dilapidare ogni anno l’utile ottenuto.

Questo farebbe cambiare di gran lunga la prospettiva fino a far diventare più conveniente, e non di poco, il regime ordinario.

   

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