Quando è possibile richiedere l’anticipo del TFR

Scritto da Omar Cecchelani in Famiglia

Il TFR, Trattamento di Fine Rapporto, è una quota della retribuzione che matura per ogni giorno, mese e anno di lavoro subordinato svolto presso uno stesso committente, essa viene erogata in caso di cessazione dell’attività lavorativa.

La normativa che disciplina il TFR è contenuta nell’articolo 2120 del Codice Civile, tale elemento retributivo è previsto per tutti i lavoratori subordinati, siano essi assunti a tempo determinato, indeterminato, dipendenti del settore privato o del settore pubblico. Lo scopo di tale accantonamento, che perdura per tutti gli anni della prestazione d’opera del lavoratore, è quella di garantire al dipendente il diritto a percepire una somma di denaro quale “buonuscita” a fine servizio.

Le aziende, dal canto loro, devono accantonare ogni anno una quota che si calcola dividendo la retribuzione annuale del dipendente per 13,5. L’impegno delle aziende, principalmente quelle che contano molti dipendenti, è considerevole, soprattutto se si pensa che spesso vi sono rapporti di lavoro che durano anche 20-30 anni.

I lavoratori, di contro, possono contare su un vero e proprio tesoretto, che però può essere percepito integralmente solo in caso di licenziamento, che avvenga per dimissioni volontarie, se si viene licenziati, o quando sopraggiunge l’agognato pensionamento. Vi sono però alcuni casi particolari in cui la legge prevede che si possa chiedere un anticipo sul TFR. Vediamo quali…

Indice:

 

Anzianità lavorativa maturata

Proprio in virtù del fatto che maggiori sono gli anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e maggiore sarà il TFR maturato, sarebbe insensato pensare che un soggetto debba necessariamente dimettersi per poter entrare in possesso di almeno una parte di tale somma.

La legge prevede quindi che, in caso di rapporto di lavoro che perdura da oltre otto anni, sia possibile per il dipendente chiedere un anticipo sul TFR. In caso di cessione di ramo d’azienda -senza liquidazione del TFR- che comporti anche la cessione dei dipendenti, o in caso di fusione per incorporazione d’azienda, l’anzianità di servizio verrà calcolata sommando tutti gli anni di lavoro esperiti per uno e per l’altro committente.

Attenzione! La richiesta di anticipo del TFR può essere effettuata un’unica volta nel corso della carriera presso la stessa azienda, quindi se l’hai già richiesta una volta non potrai più ottenere ulteriori anticipi.

 

Che importo si può chiedere?

Il lavoratore che abbia i requisiti summenzionati può chiedere che gli venga anticipata una somma pari fino al 70% del TFR maturato fino a quel momento.

La legge stabilisce, inoltre, che le aziende, soprattutto quelle con oltre 25 dipendenti, siano obbligate a pagare almeno il 10% delle richieste presentate annualmente dai dipendenti aventi diritto all’anticipo, in ogni caso il 4% del numero totale di dipendenti dovrà essere soddisfatto.

 

Per quali motivi si può richiedere l’anticipo del TFR?

Posto che il TFR dovrebbe svolgere la funzione di accantonamento sino al termine del rapporto di lavoro, il legislatore ha stabilito dettagliatamente i casi in deroga a tale principio.

Tali deroghe tutelano il lavoratore per migliorare la qualità della vita in determinate situazioni, che potremmo definire speciali. Vediamo quali sono.

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari previsti dalle aziende sanitarie pubbliche;
  • acquisto della prima casa per se’ stessi o per i figli;
  • al fine di avere un sostegno economico nei casi di congedi previsti dall’art. 32;
  • altri casi

 

Spese mediche

Un lavoratore che debba affrontare un importante intervento chirurgico, o terapie mediche straordinarie presso strutture ospedaliere pubbliche, magari svolte in città diverse da quella di residenza, può richiedere l’anticipo del TFR. Tale richiesta può essere volta a coprire anche le spese di trasporto, vitto e alloggio presso il luogo ove verranno effettuate le cure.

 

Acquisto della prima casa

L’acquisto di una casa è sicuramente un impegno economico gravoso per qualunque soggetto. Il lavoratore che voglia effettuare l’acquisto della prima casa, per sé o per i figli, potrà chiedere di vedersi anticipare parte del tesoretto accumulato con il TFR.

La casa dovrà essere destinata ad abitazione principale della famiglia del dipendente e la compravendita dimostrata con atto notarile o altro atto equipollente.

L’anticipo potrà essere richiesto se:

  • è previsto l’acquisto della casa anche con l’accensione di un mutuo ipotecario, nel caso in cui la somma mutuata sia superiore o equivalente all’anticipo del TFR richiesto;
  • l’intento del lavoratore è quello di riscattare un’alloggio già occupato ad altro titolo;
  • si vuole acquistare una casa per i figli, anche se l’acquisto sarà effettuato dal figlio e non dal lavoratore dipendente che richiede l’anticipo;
  • si vuole acquistare il terreno su cui costruire l’edificio da abitare;
  • il dipendente è già proprietario di altri immobili che non sono adibiti ad abitazione principale.

Di contro, la legge prevede che non è possibile richiedere l’anticipo in questi casi:

  • ristrutturazione di alloggio già di proprietà del dipendente;
  • volontà del dipendente di far fronte al pagamento di debiti contratti per l’acquisto della casa, anche se l’obiettivo è quello di evitare il pignoramento e l’espropriazione forzata della casa stessa;
  • il dipendente è già proprietario di altri immobili concessi in locazione a familiari o terzi soggetti estranei, anche in caso di case acquistate a titolo di investimento in località residenziali;
  • se manca il requisito della piena proprietà del bene (ad esempio, in caso di acquisto della nuda proprietà dell’immobile, o se vi è l’usufrutto di un comproprietario);
  • se l’acquisto dell’appartamento viene effettuato dal coniuge, a meno che il matrimonio non sia stato contratto in regime di comunione dei beni.

 

Congedi, sostegno economico

Se si prevede di assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo, l’anticipo del TFR può essere utile per sostenere le spese del periodo.

In questi casi, il lavoratore non è tenuto a presentare alcuna documentazione all’azienda, ma dovrà soltanto comunicare la data da cui non si recherà al lavoro. I congedi che contemplano la richiesta del TFR sono:

  • congedo parentale;
  • congedo per la formazione extra lavorativa non retribuiti: questa tipologia di congedo spetta ai soli dipendenti con almeno 5 anni di anzianità in azienda, con finalità volta al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento di un titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea o laurea o anche per partecipare ad attività formative differenti da quelle a carico dell’azienda per cui si presta funzione lavorativa;
  • congedi per la formazione continua: sia che le attività di formazione siano proposte da strutture pubbliche che dal datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore intenda volontariamente seguire un percorso formativo.

 

Altri casi

I contratti nazionali collettivi (CCNL), accordi sindacali di particolari settori, accordi stipulati direttamente tra azienda e dipendenti o consuetudini aziendali possono prevedere situazioni diverse da quelle elencate finora. Tali accordi sono di solito migliorativi rispetto a quelli stabiliti dall’art. 2120 del Codice Civile.

Infine, la legge prevede ancora un ultimo caso in cui, ove vi siano i soli requisiti soggettivi di anzianità di servizio, quindi anche se non ricorrono i motivi anzidetti (congedi, acquisto casa, spese mediche), il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR nella misura del 30% della somma dovuta dal datore di lavoro sino a quel momento se venisse meno il rapporto di lavoro.

Questa richiesta può essere effettuata senza giustificazione alcuna, come detto in misura ridotta perché pari al 30% anziché al 70%, ma il datore di lavoro potrebbe negare il riconoscimento di tale diritto e non erogare quanto richiesto.

 

Come richiedere il TFR all’azienda

La richiesta del lavoratore deve avvenire tramite domanda scritta da consegnare al datore di lavoro. La stessa  potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), con raccomandata a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare con il servizio postale. Nel corpo della lettera dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • nome e cognome del dipendente;
  • requisiti soggettivi;
  • richiesta di anticipo del TFR ai sensi dell’art. 2120 codice civile nella misura del ___% (indicare la percentuale che si intende richiedere, massimo 70%);
  • motivo della richiesta tra quelli sopra elencati;
  • eventuale documentazione da produrre, nei casi che lo prevedono;
  • data, luogo e firma del dipendente a chiusura della lettera.

Il datore di lavoro verificherà che vi siano i requisiti previsti dalla legge o da eventuali accordi sindacali, verificherà i motivi e la loro spendibilità, dopodiché darà una risposta al dipendente mediante comunicazione scritta.

Non è previsto un riscontro verbale, né in caso di accoglimento della domanda né in caso di rifiuto.

 

Erogazione dell’anticipo del TFR

Il consulente del lavoro o l’ufficio paghe provvederà ad emettere un cedolino apposito in relazione al Trattamento di Fine Rapporto da erogare, oppure esso potrà essere contenuto nella busta paga del mese coincidente con quello in cui verrà liquidato l’anticipo del TFR.

Il pagamento di tale somma avverrà con le stesse modalità con le quali viene pagata solitamente la retribuzione dal datore di lavoro, perciò con bonifico bancario o altro strumento tracciabile e, comunque, il destinatario del pagamento non potrà essere che il dipendente.

 

Altre cose utili da sapere sul TFR anticipato

La somma percepita dal lavoratore a titolo di anticipo sul TFR è:

  • esente dalle trattenute al fine dei contributi previdenziali INPS;
  • soggetta al versamento dell’IRPEF in regime di tassazione separata, quindi diversamente da quanto avviene per la retribuzione e le altre somme percepite quali straordinari o ferie che sono soggette al meccanismo della tassazione ordinaria.

 

Anticipo del TFR per ristrutturazione

Tra i motivi di non concedibilità dell’anticipo del TFR, è stata indicata proprio la ristrutturazione della prima casa o di altro immobile, tuttavia ci sono dei casi specifici in cui è possibile godere di questo privilegio, ovvero quando tali costi riguardano le spese di ristrutturazione della prima casa (propria o dei figli) a condizione che queste siano indispensabili per l’abitabilità dell’edificio.

A tal proposito sono da escludersi gli interventi di:

  • manutenzione;
  • ampliamento della casa;
  • abbellimento dell’edificio senza nesso alcuno con l’abitabilità dello stesso.

Il lavoratore subordinato dovrà pertanto indicare nella sua richiesta al datore di lavoro, le motivazioni specifiche relative alle spese di ristrutturazione da sostenere, allegando:

  • laddove siano presenti, le eventuali dichiarazioni o pareri rilasciati dai soggetti come l’impresa di costruzioni o geometra e architetto circa l’abitabilità dello stabile oggetto di ristrutturazione;
  • i testi e riferimenti legislativi, nonché regolamenti o altre fonti normative;
  • ordinanze comunali o disposizioni provinciali e/o regionali;
  • provvedimenti giudiziari e atti amministrativi che richiedono le modifiche all’immobile.

Come per le richieste ordinarie, anche in questo caso, una volta ricevuta la richiesta, l’azienda sarà chiamata a e’ valutarla e pronunciarsi per iscritto in merito, sia in caso di esito positivo che negativo.

E’ utile sottolineare come l’impresa dovrà rispettare una certa equità di trattamento verso tutti i dipendenti, pertanto la decisione sarà anche influenzata da quelle prese in passato per altri casi analoghi.

   

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