Quando è necessario richiedere la CILA, quanto costa e come si lega ai bonus edilizi?
La ristrutturazione è una di quelle esperienze che ti cambiano la vita. Sicuramente, per chi non è del mestiere, può sembrare una sfida troppo grande, ma ci sono alcuni strumenti che possono facilitare le operazioni e soprattutto alleggerire i costi di tale sforzo: la CILA, acronimo di “Comunicazione di inizio lavori asseverata“, è proprio uno di questi.
La CILA è una comunicazione redatta da un tecnico abilitato (architetto, geometra o ingegnere) contenente le informazioni relative ai lavori di manutenzione straordinaria, che viene trasmessa al Comune presso cui vengono effettuate le opere di ristrutturazione. I lavori possono cominciare non appena la domanda asseverata sarà stata trasmessa all’Ufficio Tecnico del Comune (Sportello Unico per l’Edilizia).
Tale certificazione non ha scadenza, pertanto sarà possibile impiegare tutto il tempo necessario per l’ultimazione delle opere senza doversi preoccupare di nulla.
Indice:
Chi può richiedere la CILA?
La CILA può essere richiesta dal proprietario, o da chi gode di un diritto reale sugli immobili, oggetto di ristrutturazione, residenziali o rurali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze (usufrutto, uso, abitazione o superficie), dal locatario di un canone di locazione con espressa autorizzazione del proprietario, dal comodatario, dai soci di cooperative divise e indivise, da imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce), nonché dagli altri soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir.
Quali interventi edilizi si possono realizzare?
- Interventi di manutenzione straordinaria “leggera”, cioè che non alterano la struttura dell’immobile, ma ne apportano modifiche quali, ad esempio:
- ristrutturazione del bagno;
- costruzione e/o demolizione di muri interni (tramezzi);
- rifacimento degli impianti (elettrico, idraulico, di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione).
- restauro e risanamento non riguardanti parti strutturali dell’immobile;
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con tipologia d’infisso e materiale differente;
- eliminazione delle barriere architettoniche per la realizzazione di ascensori esterni;
- movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico eseguite in aree interne al centro edificato (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi);
- realizzazione di serre mobili stagionali per lo svolgimento dell’attività agricola con strutture in muratura;
- realizzazione di pertinenze minori che comportino la creazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio primario.
Quanto costa la CILA e quando presentarla
Il costo del professionista abilitato è variabile, sicuramente conviene chiedere un paio di preventivi a geometri, ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi Albi ma, indicativamente, può essere compreso tra i 500 e i 1.500 euro.
A questo costo, si aggiungono i diritti d’istruttoria e quelli di segreteria da versare al Comune di ubicazione dell’immobile dove verranno effettuati i lavori (qualche Comune italiano non ne prevede).
La CILA dev’essere presentata prima dell’inizio dei lavori, altrimenti si dovranno sostenere ulteriori costi relativi alle sanzioni pecuniarie previste. Se la dichiarazione avviene durante la realizzazione dei lavori, la sanzione ammonta ad euro 333,33, se la CILA viene presentata a lavori ultimati, la tardività della richiesta costerà ben euro 1.000,00.
In tale documento, il professionista prescelto attesterà la conformità dei lavori da realizzarsi nel rispetto dei regolamenti edilizi vigenti, della disciplina urbanistica e la compatibilità alle varie normative (di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico – sanitarie, se previsto, nel rispetto dei beni culturali).
Unitamente al modulo, verranno trasmessi il progetto, il disegno del prima e del dopo, la relazione asseverata del professionista, eventuali fotografie dell’immobile, i dati identificativi dell’Impresa che realizzerà i lavori (DURC) e la prova del versamento dei diritti di segreteria.
I benefici della CILA
Se il tuo intento è quello di ristrutturare un appartamento, apportando modifiche straordinarie, allora sarà necessario comunicarlo al Comune. Per capire cosa si intende per opere straordinarie facciamo un semplice esempio, che è poi un classico quando si cambia casa: se vuoi ammodernare i rivestimenti del bagno ormai vetusto, cambiare soltanto i sanitari e la doccia, non avrai bisogno di aprire una CILA.
Se non vengono effettuate demolizioni, spostamenti di pareti o tramezzi, non verranno apportati interventi di modifica della volumetria interna e delle aree coperte della casa, non sarà necessario richiedere la CILA.
Se vorrai tinteggiare le pareti, rinnovare o sostituire alcune finiture, non avrai bisogno di una CILA, perché tali lavori rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate in edilizia libera.
Ma se è tua intenzione spostare la cucina in camera da letto, quindi rifare gli impianti, cambiare i serramenti perché ci sono gli spifferi, contestualmente cambiare le porte interne, la porta blindata, spostare qualche tramezzo per allargare una stanza rispetto ad un’altra, ecc… Allora avrai necessariamente bisogno di presentare la CILA, comunicando al Comune le opere e al Catasto le modifiche planimetriche dell’immobile.
Inoltre, qualora si apportino delle variazioni nei cambi d’uso o destinazione dell’immobile si dovrà allora presentare una SCIA.
I lavori di ristrutturazione sono soggetti al versamento dell’IVA agevolata all’aliquota pari al 10%, invece che l’aliquota ordinaria del 22%, già questo è un bel risparmio per un soggetto privato.
La detrazione fiscale IRPEF prevista per i lavori di ristrutturazione è pari al 50%, fino a un massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze, anche se accatastate separatamente.
E’ prevista una detrazione al 50% per l’acquisto di mobili (esempi: tavoli, sedie, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un arredo necessario a completare l’immobile oggetto di ristrutturazione) e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata (sono state modificate le classi energetiche degli elettrodomestici: non inferiore alla A per i forni, F per i congelatori e i frigoriferi, E per le lavastoviglie, lavatrici e lavasciugatrici) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione fino al massimo di spesa pari ad euro 10.000,00.
Nel caso di acquisto di elettrodomestici bisognerà inviare la comunicazione all’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it). L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Attenzione!!! Senza l’apertura della CILA, non sono agevolabili gli acquisti di porte e di pavimentazioni (ad esempio, il parquet). Inoltre, l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici dev’essere successivo alla presentazione della CILA.
La detrazione è fruibile in 10 anni, ogni anno verrà detratta una quota dello stesso importo. Sono previste molte agevolazioni fiscali che incentivano gli interventi sugli immobili, ciò al fine di riammodernare sia gli stabili nelle parti comuni, che le singole unità immobiliari. Tali detrazioni possono essere previste anche in altri casi che non comportano necessariamente la presentazione di una CILA.
E’ importante ricordare che, per avere diritto ai bonus ristrutturazione, occorre effettuare i pagamenti dei mobili e degli elettrodomestici con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare in contanti, con assegni bancari o altri mezzi di pagamento non tracciabili. Se il pagamento per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello appositamente predisposto da Banche e Poste Italiane S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con l’accesso ad un finanziamento rateale, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi con le stesse modalità (bonifico o carta di credito o debito) e il contribuente abbia una copia della ricevuta di pagamento.
In ultimo, le parcelle dei professionisti (tecnico che presenta la CILA, ditta esecutrice dei lavori, altri soggetti) e dei beni (pavimenti, rivestimenti, sanitari, serramenti ecc…) acquistati per l’espletamento della ristrutturazione, dovranno essere necessariamente pagate a mezzo bonifico bancario da conto corrente intestato al soggetto intestatario della CILA, mediante l’utilizzo dell’apposito “BONIFICO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” (soggetto a ritenuta alla fonte del 20%), indicando il numero della CILA e i dati identificativi della fattura, la data, l’importo, i dati fiscali del beneficiario.
Occorrerà conservare copia del bonifico, degli scontrini fiscali e delle fatture sulle quali dev’essere indicato il Codice fiscale dell’avente diritto alla detrazione.
E’ opportuno sottolineare come la presentazione di una CILA, laddove non risulti obbligatoria, consente una maggior tutela verso il contribuente che ha intenzione di sfruttare i vari bonus edilizi. Esistono infatti, alcune opere che sono soggette ai bonus ristrutturazione anche se effettuate in edilizia libera, ovvero senza CILA (qui il dettaglio), ma l’assenza di tale documento costringerebbe comunque il contribuente alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ovvero un’autocertificazione nella quale dovrà indicare la data di inizio dei lavori e dichiarare che gli interventi in oggetto sono agevolabili ma non richiedono alcun titolo abilitativo.
Un’operazione che sulla carta risulta anche semplice, ma che all’atto pratico potrebbe comportare eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la fruizione dei relativi bonus, oppure la richiesta di presentare ulteriore documentazione una volta compilata e controllata la dichiarazione dei redditi del contribuente.
Inoltre, per la fruizione dei vari bonus attraverso lo sconto in fattura, oppure la cessione del credito, è sempre necessaria la presentazione di una CILA.
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