Quando è possibile pignorare le quote della SRL per i debiti personali del socio

Un creditore può utilizzare qualsiasi mezzo che l’ordinamento giuridico italiano metta a sua disposizione per poter recuperare una certa somma di denaro che gli spetti di diritto. Di conseguenza, potrebbe tentare di ad aggredire tutti i beni del debitore in base a ciò che la normativa consente di fare: tra i beni aggredibili da creditori e istituti di credito rientrano anche le quote di partecipazione in una SRL detenute dal socio.

E’ noto come questo tipo società di capitali goda di un’autonomia patrimoniale perfetta ed i soci possono beneficare della responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta, vedendo protetto, in questo modo, il loro patrimonio personale in caso di posizioni debitorie dell’impresa o in seguito a fallimento. C’è però un aspetto che forse non tutti conoscono: qualora un socio di una SRL contragga debiti personali, il tribunale può sentenziare che vengano pignorate ed espropriate le sue quote di partecipazione nella società.

Lo scopo di questa guida è analizzare, nel dettaglio, come funziona il meccanismo del pignoramento quote di partecipazione di una SRL, descriverne l’esatta procedura, le possibilità di potersi opporre o di ottenere la cancellazione del procedimento e, ancora, esaminare il caso della SRL unipersonale ed eventuali metodi legali per tutelarsi e limitare i danni.

Indice:

 

Come funziona il pignoramento delle quote di una SRL?

Innanzitutto, è bene sottolineare come il processo esecutivo di pignoramento delle quote di una SRL  sia regolamentato dal Codice Civile. L’articolo di riferimento è il 2471 che stabilisce, in modo inequivocabile, come la partecipazione ad una società di capitali a responsabilità limitata possa essere oggetto di espropriazione.

Inoltre, in una successiva disposizione viene stabilita la natura delle quote di una SRL che, nonostante siano beni immateriali, si possono equiparare senza problemi a beni mobili materiali. Pertanto, la quota può essere oggetto di pegno, usufrutto, nonché di sequestro ed espropriazione.

La conseguenza a quanto afferma la normativa appena citata è molto semplice e comporta che un creditore possa rivolgersi al tribunale competente per chiedere ed ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione. Ciò avviene quando un socio accumula debiti di carattere personale e, oltre al suo patrimonio, potrebbe rischiare la perdita, anche dei conferimenti versati nella SRL, nonché degli utili maturati.

Se il giudice si esprime favorevolmente al pignoramento, le due parti potranno accordarsi per il trasferimento. In caso contrario, le quote saranno messe all’asta secondo le procedure previste dalla legge. Si precisa che l’eventuale vendita all’asta sarà ritenuta priva di effetto qualora la società presenti, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, un acquirente che sia in grado di offrire lo stesso prezzo.

In questo modo, si cerca di preservare la possibilità della società di mantenere una sorta di controllo riguardante la scelta dei propri soci, anche qualora uno di questi fosse estromesso a causa del personale indebitamento.

Ricordiamo che anche per società la responsabilità limitata unipersonale e la SRL semplificata, il procedimento resta il medesimo. L’unico aspetto degno di nota è quello della SRL a socio unico, dove “l’acquirente” della quota di partecipazione diventa anche, automaticamente, il socio titolare in quanto assegnatario dell’unica quota esistente.

Un punto su cui è importante soffermarsi riguarda come individuare le competenze territoriali del tribunale. La questione nasce per il semplice fatto che non è possibile applicare l’articolo 26 del codice di procedura civile, il quale stabilisce coma la competenza sia del giudice che risiede nel luogo in cui si trova la cosa pignorata.

Il motivo è che la quota di partecipazione rappresenta un bene immateriale e il pignoramento è soggetto a trascrizione presso la Camera di Commercio. Per risolvere il problema si è deciso di far riferimento all’articolo 2470 del codice civile che disciplina il trasferimento di quote e stabilisce come debbano essere depositate presso l’ufficio del luogo in cui è ubicata la sede sociale. Di conseguenze, il giudice che richiede il pignoramento delle quote di una SRL deve avere competenza territoriale del luogo in cui si trova la sede legale della società.

 

Pignoramento quote SRL da parte dell’Agente di Riscossioni

Il pignoramento delle quote di partecipazione non riguarda solo i creditori privati, ma anche tutte le agenzie di riscossione come la ex-Equitalia ora Agenzia delle Entratete Riscossioni. Nel caso in cui  il soggetto abbia delle posizioni aperte con il Fisco e i debiti iscritti a ruolo da oltre un anno senza che si sia provveduto al regolare pagamento, l’agente di riscossione invierà un ulteriore sollecito di intimazione.

Se anche quest’ultimo avviso venisse ignorato, anche l’Agente di Riscossione può intraprendere un’azione esecutiva per ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione nella SRL.

 

Come si ottiene il pignoramento delle quote di una SRL?

Anche il procedimento per effettuare il pignoramento delle quote è regolato dall’articolo 2471 del codice civile. Per quest’aspetto sono nate delle controversie a livello giuridico per stabilire se la procedura sia di tipo diretto oppure rientri nella categoria dei pignoramenti presso terzi.

Per comporendere di cosa si stia parlando, è bene spiegare cosa si intenda per pignoramento presso terzi. Come si intuisce dalla denominazione si tratta di una procedura che riguarda beni non direttamente in possesso del debitore.

Il classico esempio è quello del creditore che intenda pignorare il denaro su di conto corrente bancario intestato al debitore. Un altro esempio è il pignoramento del quinto dello stipendio quando su è certi che il debitore abbia un rapporto di lavoro subordinato o sia in pensione.

In questi casi l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore che al terzo. Quest’ultimo svolge un ruolo fondamentale ed è tenuto ad una serie di adempimenti, ovvero rilasciare una dichiarazione al creditore in cui quantifica il valore dei beni in suo possesso, indicare quando sarà effettuato il pagamento o la consegna e segnalare eventuali precedenti sequestri e cessioni notificate oppure già accettate. Inoltre, dovrà rispettare gli obblighi di custodia degli stessi beni stabiliti dalla legge.

La vigente normativa considera il pignoramento delle quote di partecipazione una procedura diretta ma con alcune peculiarità da rispettare come la notifica, per mezzo di un ufficiale giudiziario, dell’atto di pignoramento, sia al debitore che alla società.

Successivamente si dovrà provvedere a iscrivere la notifica in via telematica presso il Registro delle Imprese, operazione è obbligatoria e necessaria per rendere pubblico a terzi l’atto di pignoramento, in modo che si possano far valere le proprie ragioni nel caso in cui altri soggetti manifestino successivi diritti sulla medesima partecipazione.

L’iscrizione presso il Registro delle Imprese è un obbligo che spetta sia al creditore che all’ufficiale giudiziario che si è occupato di presentare la notifica, tuttavia è il creditore che normalmente si prende carico dell’onere.

L’atto di pignoramento deve contenere una serie di informazioni che riguardano:

  • le parti;
  • un’ingiunzione che manifesti l’impossibilità di disporre della quota di partecipazione (ad esempio per poterla vendere o cedere ad altri soci);
  • i riferimenti al precedente titolo esecutivo e precetto;
  • l’indicazione specifica della quota di partecipazione;
  • il valore nominale della quota soggetta ad espropriazione;
  • la denominazione della SRL;
  • la sede legale della società soggetta a pignoramento delle quote.

I dubbi riguardanti la possibilità di considerare la procedura di pignoramento delle quote un pignoramento presso terzi, nascono proprio dal fatto che l’atto debba essere notificato anche alla società.

Tuttavia, la giurisprudenza e dottrina dominante ritengono che l’atto di notifica alla società rientri, invece, nella procedura di pignoramento mobiliare diretto perché la Società non svolge, nella procedura in questione, alcun ruolo nell’ identificare il bene (la quota) da pignorare.

Si ricorda, infatti, che nel pignoramento presso terzi è proprio questo il ruolo del terzo. Tutto risulta pubblicamente consultando il Registro Imprese. Inoltre, altro elemento che depone a favore della natura diretta del pignoramento, che non vi sia alcun richiamo all’art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi) e alla sua disciplina.

Semmai il contenuto dell’atto di pignoramento e le formalità da seguire successivamente alla notifica ricordano maggiormente il pignoramento immobiliare.

 

Effetti, conseguenze e vendita delle quote

Lo scopo del pignoramento delle quote è quello di costringere il socio a chiudere la posizione debitoria con il creditore. Se le parti riuscissero ad accordarsi in fase di giudizio tutto si risolverebbe velocemente e le quote resterebbero nelle mani del socio debitore, qualora il debito venisse pagato totalmente, o in parte a saldo e stralcio, oppure il creditore potrebbe diventare il nuovo proprietario delle quote, qualora fosse interessato ad entrare nella società, o, in ultima istanza, quando non fosse possibile trovare alcun tipo di intesa tra creditore e debitore, le quote dovranno  essere vendute attraverso un’asta con incanto.

La soluzione più conveniente è, senza dubbio, trovare un punto di incontro, oppure, che un altro socio della SRL  decida di acquistare personalmente le quote. In definitiva, comunque, chi si aggiudica l’asta, con la miglior offerta, diviene automaticamente un nuovo socio della SRL.

Nel caso in cui nel corso dell’asta le partecipazioni venissero regolarmente vendute, per considerare conclusa la trattativa sarà necessario attendere ulteriori 10 giorni. Un lasso di tempo entro il quale la SRL può cercare un altro acquirente che riesca ad offrire il medesimo prezzo.

In questo caso l’asta sarebbe annullata e le quote entrerebbero in possesso del socio presentato dalla società che gode, quindi, di una sorta di diritto di prelazione che consente alla SRL di inserire un soggetto scelto dalla compagine, per evitare l’ingresso in societò di terze persone sconosciute e magari poco gradite.

 

Pignoramento quote: che fine fanno gli utili

Una domanda che è bene porsi a riguardo il pignoramento delle quote di partecipazione di una SRL, riguarda la destinazione degli utili. Tale argomento è disciplinato dall’articolo 2912 del codice civile e stabilisce che nella procedura di pignoramento rientrano anche tutti gli accessori, pertinenze e frutti della cosa pignorata.

Inoltre, l’articolo 2478 aggiunge che i soci, in sede di bilancio, devono decidere anche in merito alla distribuzione degli utili.

Questo significa che anche gli utili sarannno soggetti a pignoramento e che il loro accertamento avviene in fase di distribuzione e che, eventualmente, saranno versati ai creditori solo in sede esecutiva.

 

Si possono pignorare le quote di una società di persone?

Partiamo subito dal presupposto che in una società di persone le quote di partecipazione non sono, generalmente, soggette a pignoramento. Il motivo sta proprio nella natura stessa della quota che, oltre ad essere costituita da conferimenti in denaro o altri beni, è dotata di personalità della partecipazione.

Questo significa che l’organizzazione sociale manifesta uno specifico interesse nella scelta di ogni socio ed è caratterizzata da rapporti basati sulla reciproca fiducia e sulla necessità di avere il consenso di tutti i soci per trasferire le quote di partecipazione.

E’ l’articolo 2252 del codice civile a stabilire come nelle società di persone, il contratto sociale possa essere modificato, solo, con il consenso di tutti i soci. Tra queste modifiche rientrano anche il numero e la scelta dei soci e, di conseguenza, non possono essere inserite nuove figure o sostituire gli esistenti senza il consenso unanime.

Pertanto, l’atto di pignoramento della quota di partecipazione è una procedura che entra in totale conflitto con la natura stessa della società di persone. Permettere l’esproprio ai creditori dei conferimenti di un socio, consentirebbe il possibile subentro coattivo di terzi nella compagine sociale anche contro la volontà degli altri soci che verrebbe così prevaricata.

Detto questo è importante sottolineare come il legislatore lasci una certa libertà di agire ai soci nel disciplinare i rapporti interni. Ragion per cui, se nell’atto costitutivo è stata prevista la libera trasferibilità delle quote, queste ultime potranno essere anche sottoposte a pignoramento ed espropriate. La stessa situazione si può verificare nel caso sia stato inserito il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Nelle società in nome collettivo il creditore particolare del socio potrà invece:

  • compiere atti conservativi sulla quota in sede di liquidazione;
  • non potrà espropriare la quota. Nel caso in cui fosse trasferibile dovrà ottenere il consenso unanime degli altri soci per entrare nella compagine;
  • non potrà richiedere l’espropriazione forzata della quota, o la sua liquidazione, finché la società resterà in vita;
  • potrà chiedere la liquidazione immediata della quota sono nei casi in cui la durata della società sia a tempo indeterminato o venga prorogata.

Ed è proprio la società di persona a rappresentare una possibile via di fuga dal pignoramento delle quote del socio indebitato.

Qualora infatti, il socio di una SRL si trovasse in un posizione debitoria non proprio rosea, prima di vedersi aggredita la proopria quota di partecipazione, e di concerto con il resto della compagine societaria, potrebbe optare per una trasformazione regressiva della SRL in una SNC, ad esempio, che metterebbe la quota al riparo dalle eventuali pretese dei creditori rendendola, di fatto, inaggredibile.

 

Come difendersi dal pignoramento di quote di una SRL

Chi decide di costituire una SRL, o di entrare a far parte di una società di capitali già esistente acquistando una quota di partecipazione, gode del vantaggio della responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta, tenendo al riparo il proprio patrimonio da eventuli e successive situazioni debitorie dell’impresa. Se, però, fosse il socio in prima personsa ad aver accumulato debiti di carattere personale, sarebbe bene tutelare la sua posizione di socio e la compagine societaria prima che le cose possano degenerare come sopra descritto.

Anche perché, una volta notificato un atto di pignoramento della quota di partecipazione nella SRL, il socio risulterà totalmente inerme e non potrà intraprendere alcun tipo di azione per evitare l’esproprio di quanto conferito all’interno della società a responsabilità limitata.

In queste situazioni, la via meno dolorosa sarebbe quella di tentare la strada di un accordo in estremis con il creditore, mgari proponendo una soluzione di pagamento a saldo e stralcio del debito, oppure una rateazione, che consentirebbe quindi al socio di mantenere le partecipazioni nell’impresa e al creditore di veder, in qualche modo, soddisfatte le sue pretese.

Discorso valido anche quando la posizione debitoria sia pendente con un’Agente di Riscossione o con un Istituto di credito.

Quando il socio indebitato, invece, non ha ancora ricevuto alcuna notifica di pignoramento della sua quota, è possibile tutelarsi prendendo in considerazione l’eventualità di ridurre il valore della quota di partecipazione. Si tratta di una procedura del tutto legale da studiare attentamente con un professionista, in modo da poter mettere sul tavolo una strategia che riesca ad arginare il problema e limitare i danni in caso di pignoramento.

Tra le altre soluzioni da prendere in considerazione c’è anche quello della vendita della propria quota, evitando di cederla al coniuge o ad un parente, e la possibilità di trasformare la SRL in una società di persone come sopra descritto.

E’ fondamentale che queste operazioni si facciano prima della notifica di un eventuale pignoramento che renderebbe vana qualsiasi azione successiva intrapresa.

   

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