Pignoramento pensione: come funziona e quali sono i limiti

I pensionati sono molte volte costretti a fronteggiare situazioni difficili, sia dal punto di vista sociale che economico. Se da una parte fanno spesso i conti con assegni previdenziali ridotti all’osso, dall’altra devono affrontare i problemi di salute tipici dell’età avanzata e le conseguenti spese per farmaci, cure mediche, assistenza personale e trasporto.

Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un italiano su tre si mantiene grazie alla pensione: una parte sostanziale dei cittadini che ha visto il progressivo deterioramento del proprio potere di acquisto e capacità di sostentamento a seguito della crisi economica del 2008 e l’attuale pandemia da Covid-19.

In un contesto di così grande incertezza, non è affatto raro che un pensionato contragga debiti verso privati, oppure nei confronti del Fisco. La legge cerca di tutelare gli interessi di ogni parte coinvolta, ovvero consentire al creditore di recuperare quanto spetta attraverso il pignoramento dell’assegno previdenziale ma, al contempo, limitare la quota prelevabile per non ridurre oltremodo le risorse finanziarie del pensionato.

Il pignoramento può essere un’azione diretta in seno all’Ente pensionistico, oppure al conto corrente del debitore e avviata dal giudice a seguito della richiesta del creditore. La regola generale stabilisce che la decurtazione della pensione non può superare il 20% dell’importo totale, ovvero un prelievo massimo pari a 1/5. Come sempre ci sono però delle eccezioni che riguardano, innanzitutto, il cosiddetto minimo vitale, ovvero la quota impignorabile sotto la quale l’assegno previdenziale non deve mai scendere. In secondo luogo, c’è da aggiungere l’impossibilità di procedere nei confronti di soggetti che percepiscono soltanto pensioni sociali e di invalidità.

Andiamo dunque a scoprire, nello specifico, come funziona il meccanismo del pignoramento della pensione, quando non è possibile sfruttarlo, i limiti previsti dalla normativa ed eventuali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2020 e dai molti decreti approvati dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Coronavirus.

Indice:

 

Pignoramento pensione: le ultime novità

Prima di descrivere nel dettaglio il pignoramento della pensione, cerchiamo di inquadrare a livello normativo la questione analizzando le novità introdotte dal Governo. Con l’entrata in vigore delle disposizioni dell’ultima Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2020, ogni Comune ha facoltà di richiedere il pignoramento della pensione, dello stipendio, oppure direttamente del conto corrente intestato al debitore, subito dopo la mancata risposta all’avviso di accertamento e all’intimazione di pagamento, rendendo così la procedura di pignoramento parecchio più rapida.

Discorso analogo anche per il fermo amministrativo e l’ipoteca nei confronti del soggetto, che non risponde alle intimazioni dell’Amministrazione Finanziaria. Semplificare la procedura, riducendo i tempi del pignoramento,  consentirà alle amministrazioni locali di recuperare le tasse non pagate con maggior facilità e in tempi più rapidi.

Per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza sanitaria e sostenere il rilancio dell’economia, l’esecutivo, tramite il Decreto Legge numero 129 del 20 ottobre 2020, ha stabilito importanti disposizioni in materia di riscossione esattoriale. Tra queste c’è il blocco del pignoramento di pensioni e stipendi fino al 31 dicembre 2020. A tal proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate chiarendo che la sospensione riguarderà:

  • l’attività di notifica per nuove cartelle;
  • gli atti di riscossione;
  • gli oneri derivanti dal pignoramento presso terzi di stipendi, pensioni, indennità per rapporti di lavoro e trattamenti assimilati avvenuti prima della data di pubblicazione del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2020, ogni somma oggetto di pignoramento non dovrà essere sottoposta ad alcun vincolo da parte del soggetto terzo, quindi risulterà fruibile dal debitore nonostante la presenza di specifica disposizione del tribunale competente. A partire dal 1° gennaio 2021 ritorneranno i consueti obblighi spettanti al soggetto terzo, il quale provvederà a rendere disponibili le quote pignorate e versarle ai creditori.

 

Che cos’è il pignoramento della pensione

Il pignoramento della pensione è un atto formale previsto dalla legge che consente al creditore di richiedere l’applicazione di un procedimento esecutivo nei confronti di un soggetto terzo, allo scopo di tornare in possesso di quanto dovutogli dal debitore.

Un sistema piuttosto semplice attraverso cui un qualunque creditore può recuperare la somma che gli spetta attraverso il pignoramento diretto della pensione. Una procedura esecutiva applicabile anche dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei casi in cui il pensionato abbia contratto debiti nei confronti del Fisco.

Per ottenere il pignoramento della pensione, il creditore deve seguire la procedura prevista dalla legge che comporta, in primo luogo, il doversi rivolgere al tribunale, ottenere l’atto ingiuntivo e notificare alle parti coinvolte le proprie intenzioni.

 

Limite pignoramento pensione

Il Decreto Legge n. 83/2015 è intervenuto per modificare i limiti riguardanti l’importo massimo pignorabile sulla pensione. In particolare, è l’articolo 13 ad aver aggiunto un nuovo comma all’art. 545 del codice di procedura civile. E’ stabilita l’impossibilità di pignorare pensioni con importo pari o inferiore all’assegno sociale aumentato della metà del suo valore.

La quota eccedente risulta invece pignorabile, fermo restando il rispetto delle relative disposizioni di legge. A tal proposito, la regola generale prevede il solo prelievo di 1/5 della parte pignorabile, cifra poi versata mensilmente al creditore fino all’estinzione del debito. Tuttavia, come vedremo più avanti, in caso di debiti di natura fiscale, i limiti pignorabili possono subire degli aumenti in base all’importo della pensione.

Secondo quanto riportato nella circolare INPS n. 147/2019, l’assegno sociale per il 2020 è pari a 459,83 euro. Calcolatrice alla mano, sommando a questa cifra la metà del valore, il limite del pignoramento della pensione risulta di 689,75 euro.

Di conseguenza, se il pensionato debitore ricevesse un assegno mensile pari o inferiore alla suddetta cifra non subirebbe alcun pignoramento. Se invece l’importo superasse il limite, la base per il calcolo della quota pignorabile sarebbe soltanto quella eccedente, ottenuta sottraendo dal totale della pensione il valore dell’assegno sociale per l’anno in corso incrementato del 50%.

Ad esempio, un pensionato che percepisce 1.000 € di pensione al mese vedrà pignorabile solo la parte eccedente il cosiddetto minimo vitale, quindi la parte oltre i 689,75 €. A conti fatti, la quota pignorabile su uno stipendio di 1.000 € sarà di 310,25 € nella misura di 1/5 di tale importo, ovvero 62,05 €.

 

Come avviene il pignoramento della pensione

La causa scatenante è, chiaramente, la presenza di un debito da parte del pensionato nei confronti di un creditore privato, oppure dello Stato. Qualora il soggetto non fosse in grado di ottemperare al pagamento di quanto dovuto entro i termini prestabiliti, il creditore può far valere le proprie pretese seguendo la procedura di pignoramento della pensione prevista dalla normativa.

Il creditore dovrà rivolgersi all’ufficiale giudiziario del tribunale per avviare un atto ingiuntivo. Inoltre, potrà richiedere al giudice l’accesso all’anagrafe tributaria, così da ottenere dall’Agenzia delle Entrate anche i dati relativi al reddito del debitore per evitare di avviare un’azione di questo tipo se la pensione del debitore non fosse superiore al limite pignorabile.

Quest’ultimo riceverà la notifica con cui gli viene intimato il pagamento entro 10 giorni dalla data di ricevimento e disporrà di tutte le informazioni necessarie per chiudere la propria posizione debitoria evitando così ulteriori problemi. Se il soggetto non verserà la somma richiesta entro i termini previsti, oppure non sarà in grado di trovare un accordo stragiudiziale col creditore, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo con conseguente pignoramento ed espropriazione dei beni.

Il creditore, trascorsi 10 giorni dall’avvenuta notifica, e senza aver ricevuto comunicazione alcuna dal debitore, potrà procedere con la richiesta di pignoramento da inviare, sia al debitore che al terzo soggetto (la banca del debitore o direttamente l’Ente Pensionistico). Motivo per cui la procedura rientra tra quelle previste dal pignoramento presso terzi che, in questo caso, sono rappresentati dall’INPS o qualsiasi altro ente previdenziale, nonché dagli istituti di credito, oppure Poste Italiane, presso cui viene accreditato l’importo mensile.

Al ricevimento dell’atto formale di pignoramento, il terzo soggetto provvederà a bloccare la somma dovuta rimanendo in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’ufficiale giudiziario. Successivamente, comunicherà al creditore di aver disposto l’accantonamento di una quota della pensione e averla così resa disponibile per soddisfare le sue richieste. Spetterà al giudice l’ultima voce in capitolo per dare o meno il consenso al versamento della cifra pignorata a favore del creditore.

 

Attivazione del pignoramento

Come abbiamo detto, il pignoramento della pensione si attiva nel momento in cui il giudice, a seguito di una richiesta del creditore, emana l’atto ingiuntivo che dovrà necessariamente contenere:

  • l’indicazione della somma dovuta;
  • la dichiarazione di residenza, o elezione di domicilio, presso il Comune in cui è ubicato il tribunale di competenza;
  • l’intimazione al soggetto terzo di non disporre della quota sottoposta a pignoramento se non per ordine dell’ufficiale giudiziario;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore;
  • la citazione che richiede al debitore la comparizione di fronte al giudice competente;
  • l’indicazione riguardante la dichiarazione che il soggetto terzo deve rendere al creditore entro 10 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 547 del codice di procedura civile. In aggiunta viene inserito l’avvertimento che, nel caso in cui non venisse rispettato quanto sopra, il terzo è tenuto a presentare la dichiarazione presso apposita udienza in tribunale. A seguito di mancata comparizione oppure, sebbene il soggetto compaia dinnanzi al giudice ma non renda alcuna dichiarazione, la somma pignorata sarà considerata non contestata nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore.

 

Pignoramento pensione con INPS soggetto terzo

In tali frangenti è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a ricevere l’atto esecutivo e procedere al pignoramento della somma calcolata, per poi versare l’importo direttamente al creditore fino all’estinzione del debito, o successive disposizioni del giudice. Di conseguenza, il pensionato riceverà un assegno mensile già decurtato della quota spettante al creditore.

Di solito, la parte pignorabile è al massimo un quinto del totale, tuttavia è bene fare alcune precisazioni riguardanti la base presa come riferimento per il calcolo. Innanzitutto, è opportuno considerare che il computo è stabilito non sul netto della pensione bensì sul lordo. In secondo luogo, come abbiamo già anticipato parlando del limite pignorabile, è necessario sottrarre dall’importo totale il cosiddetto minimo vitale che, per legge, è pari a una volta e mezza l’assegno sociale. In tal senso, per il 2020, l’assegno sociale è stato aumentato di pochi spiccioli rispetto al 2019, e ha raggiunto l’importo di 459,83 € e, di conseguenza, il limite della quota pignorabile risulta:

  • 459,83 + 229,91 (50% di 459,83) = 689,74 €

Se il debitore riceve una pensione lorda inferiore alla suddetta soglia non subirà alcun pignoramento. In caso contrario, il creditore avrà la possibilità di richiedere il pignoramento, ma solo nella misura di un quinto da calcolare, non sul totale dell’assegno previdenziale, ma unicamente sull’eccedenza rispetto ai 689,74 €

Per rendere il concetto ancor più chiaro facciamo un semplice esempio: supponiamo che il soggetto riceva una pensione lorda pari a 900 €, quindi con valore superiore al limite impignorabile di 689,74 €. La quota pignorabile sarà così calcolata:

  • 900 € – 689,74 €= 210,26 € (eccedenza rispetto al minimo vitale);
  • 20% di 210,26 euro = 42,052 € (quota pignorabile mensilmente che verrà girata al creditore).

 

Pignoramento pensione in banca

La maggior parte dei pensionati riceve l’importo mensile con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, un sistema di pagamento oltretutto obbligatorio per pensioni superiori ai 1.000 euro. In caso di pignoramento quindi, il soggetto terzo è molto spesso la banca su cui vengono erogati i trattamenti pensionistici, oppure Poste Italiane (per chi ha il conto corrente postale) che riceveranno pertanto la notifica dell’atto esecutivo. Rispetto alla situazione vista in precedenza, in questo caso sarà utile tenere in considerazione anche l’eventuale saldo attivo sul conto corrente del debitore.

In presenza di una somma già depositata sul conto corrente al momento del ricevimento dell’atto ingiuntivo, il pignoramento può essere esteso solo alla quota eccedente il triplo dell’assegno sociale, ovvero 1.379,49 € (459,83 x 3). Ciò sta a significare che qualora sul conto del debitore fosse presente una somma inferiore a tale limite, non sarà possibile applicare alcun pignoramento. Viceversa se, ad esempio, sul conto risultasse un saldo di 3.000 €, la parte pignorabile risulterebbe pari a: 3.000 € – 1.379,49 € = 1.620,51 €.

Per quanto concerne le mensilità accreditate successivamente alla notifica di pignoramento, verrà applicato il consueto limite del 20% sulla quota eccedente il minimo vitale. La banca, così come l’ente previdenziale, procederà pertanto a trattenere tali somme e girarle al creditore fino alla completa estinzione del debito.

 

Limiti pignoramento pensione per cartelle esattoriali

A seguito di debiti iscritti a ruolo nei confronti del Fisco per non aver provveduto al pagamento di cartelle esattoriali entro il termine di 60 giorni, il pensionato potrebbe vedersi pignorato una parte del suo trattamento previdenziale. La legge prevede i seguenti limiti sulla quota di pensione pignorabile:

  • un decimo per pensioni fino a 2.500 euro;
  • un settimo per pensioni comprese tra 2.500 euro e 5.000 euro;
  • un quinto se la pensione supera i 5.000 euro.

Chiaramente queste percentuali si riferiscono sempre alla somma pignorabile, ovvero quella che eccede l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà del suo valore.

 

Quante volte è possibile pignorare la pensione?

Potrebbe capitare che un pensionato abbia contratto debiti con più soggetti.

  • In questi frangenti, tutti i creditori potranno richiedere il pignoramento?
  • La quota prelevabile è sempre pari ad un quinto dell’assegno mensile?

La risposta alla prima domanda è assolutamente affermativa, infatti la legge in materia applica le medesime regole previste per il pignoramento dello stipendio. Vengono però distinti i creditori in tre specifiche categorie in base al tipo di debito:

  • tasse e contributi (ad esempio, le cartelle esattoriali non pagate);
  • assegni alimentari (le somme spettanti alla ex moglie o quelle per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio);
  • altri crediti (denaro dovuto a banche, finanziarie, fornitori, società private, proprietario della casa in affitto, spese condominiali, ecc.).

Il cosiddetto pignoramento congiunto in presenza di due creditori è fattibile solamente se questi appartengono a diverse categorie. Ogni creditore procederà con la richiesta di pignoramento che potrà anche superare il limite di un quinto. Si applica sempre il calcolo sottraendo dall’assegno mensile il minimo vitale, fermo restando che la pensione non può mai scendere al di sotto della metà. Se invece i creditori appartengono alla stessa categoria, si procede in ordine cronologico soddisfacendo inizialmente le pretese di colui che ha agito per primo e, a seguire, tutti gli altri soggetti.

 

Cosa accade se aumenta la pensione?

Qualora dovesse aumentare l’importo percepito mensilmente, oppure qualora il soggetto debitore ricevesse un ulteriore trattamento previdenziale, il creditore ha diritto di richiedere al giudice il ricalcolo della parte sottoposta a pignoramento.

Tuttavia, la cosa sarà fattibile soltanto se l’ufficiale giudiziario non abbia specificato apposite disposizioni riguardanti l’importo da trattenere.

 

Pignoramento della pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità può essere sottoposta a pignoramento in quanto non inserita tra i crediti impignorabili previsti dall’articolo 545 c.p.c. come, ad esempio:

  • i crediti alimentari;
  • i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza

Il diritto di godimento del superstite avviene a seguito della morte del pensionato. La procedura è la medesima prevista per il pignoramento presso terzi, così come il calcolo della quota pignorabile che tiene conto del minimo vitale.

Esiste però un’eccezione, ovvero un caso specifico in cui la pensione di reversibilità potrebbe non essere pignorabile, e il familiare superstite percepire l’intera quota bypassando pignoramento.

Supponiamo ad esempio che il Sig. Bianchi, pensionato felicemente sposato e con assegno previdenziale sottoposto a pignoramento, venga a mancare. La moglie acquisirà il diritto alla pensione di reversibilità ma, se dovesse eventualmente rinunciare all’eredità, potrà percepire l’assegno previdenziale eliminando però la parte debitoria del coniuge defunto.

Un escamotage attuabile poiché il diritto alla pensione di reversibilità permane anche quando il beneficiario abbia rinunciato all’eredità, essendo un diritto personale e non di natura successoria. Chiaramente, prima di mettere in atto un’operazione simile sarebbe utile essere a conoscenza della completa situazione patrimoniale del defunto, e valutare se sia effettivamente il caso di rinunciare interamente all’eredità, oppure pagare i debiti ed entrare in possesso dei suoi averi.

 

Quando non è possibile pignorare la pensione?

Alcune pensioni sono impignorabili, per cui il creditore non ha alcuna possibilità di richiedere al giudice un atto ingiuntivo. Nello specifico parliamo degli assegni previdenziali per:

  • pensione sociale;
  • pensione di invalidità;
  • indennità di accompagnamento.

Il creditore non potrà avanzare alcuna pretesa su tali trattamenti previdenziali e, di conseguenza, il pignoramento presso terzi della pensione risulterebbe infruttuoso, così come in presenza di un saldo negativo sul conto corrente bancario del debitore su cui viene accreditata la pensione.

   

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