Passaggio da regime forfettario a ordinario o semplificato e viceversa
In ambito fiscale sono tanti i dubbi all’ordine del giorno perché la materia continua ad essere vasta e complessa. Dubbi di diversa natura che spesso interessano anche il regime forfettario, un regime agevolato con diversi benefit per coloro che lo adottano. A tal proposito, al termine di ciascun anno, ogni aderente ha il compito di esaminare la propria situazione fiscale per comprendere se esista la possibilità di continuare ad applicare questo regime fiscale anche per l’anno seguente.
Un’analisi doverosa, in quanto di anno in anno potrebbero manifestarsi particolari circostanze che precludono la sua applicazione. Tra l’altro, diverse volte, l’uscita dal regime fiscale forfettario dipende da ragioni di opportunità quale, ad esempio, un sostanziale aumento del fatturato annuo. Nei paragrafi successivi ecco quindi una panoramica sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario e viceversa, per capire bene quando ricorrono le condizioni di convenienza e quando invece ricorre l’obbligo, i nuovi limiti, le cause ostative e i vantaggi previsti dal regime forfettario.
Indice:
- Regime forfettario: nuovi limiti
- Regime forfettario: cause ostative in vigore dal 2019
- Manifestazione della preferenza
- Passaggio dal regime forfettario a quello ordinario
- Passaggio dal regime ordinario a quello forfettario
- Passaggio dal regime forfettario al regime ordinario e viceversa: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
- Regime forfettario: i vantaggi del sistema agevolato
Regime forfettario: nuovi limiti
Dal 2023 l’uscita da questo regime agevolato si manifesta nell’anno seguente rispetto all’anno in cui viene superata la soglia degli 85mila euro oppure, fin da subito, se durante l’anno di riferimento viene superata la soglia dei 100mila euro. Ipotesi valida nel caso in cui la Partita IVA sia regolarmente attiva dal 1° giorno dell’anno. Altrimenti, quando cioè l’attività comincia nel corso dell’anno, il limite è ridotto in proporzione al numero dei giorni effettivi di operatività.
La differenza essenziale con il vecchio regime dei minimi è riconducibile al fatto che, in regime forfettario, il superamento della soglia di 85mila euro di ricavi annuali non produce l’immediata decadenza del sistema agevolato perché gli effetti decorrono dal successivo periodo d’imposta.
Cambiano invece le cose se nel corso dell’anno viene superato il limite di 100mila euro, in tal caso l’uscita dal regime forfettario ha effetto immediato, anche se non produrrà il versamento retroattivo dell’IVA. Infatti, in quest’ultimo caso, l’IVA verrà applicata sulla fattura seguente al superamento della soglia di 100mila euro.
Regime forfettario: cause ostative in vigore dal 2019
Dall’inizio di gennaio 2019 sono state introdotte delle nuove cause ostative con la Legge istitutiva del regime forfettario. Le due nuove cause ostative regolamentate dal comma 57 lettere d) e d-bis) sono le seguenti:
- divieto di adottare il regime forfettario per coloro che esercitano attività d’impresa, professioni o arti che contemporaneamente partecipano all’esercizio dell’attività, a società di persone, a imprese di carattere familiare o ad associazioni;
- divieto di adottare il regime forfettario per le persone fisiche esercitanti l’attività principalmente nei riguardi dei datori di lavoro con i quali sono in atto rapporti lavorativi o nel caso in cui tali rapporti erano in corso nei due anni antecedenti i periodi d’imposta di riferimento. Fanno eccezione i soggetti che cominciano un’attività nuova dopo l’effettuazione di un periodo obbligatorio di pratica finalizzato all’esercizio di professioni o arti.
In relazione all’esatto momento in cui operano le cause ostative riguardo alle partecipazioni in Società a Responsabilità Limitata (SRL) ha rilevanza l’anno in cui il regime è stato applicato e non il precedente anno.
Manifestazione della preferenza
La scelta del regime ordinario è manifestata attraverso il comportamento concludente dei contribuenti. Una tipica formalità di questo comportamento è l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto in fattura.
Il cambiamento del regime non è solo il risultato di un comportamento concludente, ma va formalmente confermato al momento della dichiarazione. In pratica, con l’uscita dal regime forfettario, dopo la prima dichiarazione valida, è necessaria la compilazione del rigo VO33 del Modello IVA.
Come disposto dall’articolo 3 del DPR n. 442/97, l’uscita per opzione ha effetto per tre anni. Tradotto in altri termini, l’abbandono del regime forfettario per il regime semplificato e/o ordinario, significa vincolarsi a quest’ultimo per un periodo triennale. Soltanto dopo 3 anni sarà possibile ritornare al regime forfettario. L’opzione ha effetto per ogni anno seguente al triennio, sino a quando resta applicata la scelta fatta, oppure sino all’atto in cui la stessa non sia revocata.
Di conseguenza, se un soggetto in regime forfettario nel 2022 opta liberamente di uscirne a cominciare dal periodo di imposta 2023, per le pratiche concludenti a partire dal primo gennaio 2023 deve provvedere all’emissione delle fatture con IVA ordinaria e tenere i registri IVA in qualità di contribuente semplificato. Nel 2024, con la presentazione della prima dichiarazione IVA, nel riquadro VO, il contribuente opterà per modificare il regime. In tale ipotesi, il soggetto interessato è obbligato dunque al regime semplificato per gli anni 2023,2024 e 2025.
Riepilogando, la scelta volontaria di uscita dal regime forfettario al regime semplificato e/o ordinario è di durata triennale. Tuttavia, in particolari situazioni come le modifiche del quadro normativo del 2018, viene consentito revocare l’opzione dopo soltanto un anno.
Passaggio dal regime forfettario a quello ordinario
Passare dal regime forfettario al regime ordinario è una possibile scelta da fare per convenienza, oppure per un obbligo imposto dalla legge. Nella prima ipotesi un contribuente può optare per il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario per poter scaricare le alte spese di gestione. L’uscita per obbligo invece, vuol dire abbandonare il regime forfettario per il venir meno dei requisiti necessari.
Con il passaggio da un regime all’altro, all’inizio del periodo di imposta seguente cambia la modalità di fatturazione. Le nuove fatture saranno emesse con l’IVA e il contribuente avrà il compito di ottemperare agli oneri stabiliti dalle disposizioni in materia fiscale. Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario non necessita di alcuna comunicazione ufficiale. In situazioni particolari, come visto, è concessa l’uscita dal regime forfettario durante l’anno, un passo che però richiede un volume piuttosto contenuto della documentazione fiscale emessa.
Passaggio dal regime ordinario a quello forfettario
In ambito fiscale è ammesso anche il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario. Nell’ipotesi di una Partita IVA attiva, tale passaggio non è un’operazione affatto complicata. Quando infatti le ditte individuali, o i liberi professionisti, registrano durante l’anno un fatturato inferiore agli 85mila euro, gli stessi potranno passare al regime agevolato automaticamente dal 1^ gennaio dell’anno seguente. Tale passaggio non necessita di alcuna comunicazione ufficiale, né alla Camera di Commercio né all’Agenzia delle entrate. Come spiegato in precedenza, in questa circostanza siamo di fronte a un comportamento concludente.
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario prevede la compilazione delle fatture in maniera diversa. Non servirà più infatti riportare nelle fatture l’Imposta sul Valore Aggiunto e la ritenuta d’acconto. In ciascun documento fiscale sarà però necessario riportare la seguente annotazione: “esenzione IVA in base alla Legge 190 del 2014“. Una dicitura essenziale perché costituisce l’informazione allo Stato e ai propri clienti di appartenere al regime forfettario.
Inoltre, coloro che intendono adottare il regime forfettario, ma che a inizio 2023 proseguono erroneamente a fatturare con IVA, possono regolarizzare la loro posizione con le note di variazione e riemissione delle fatture in franchigia di IVA, quantomeno sino all’atto della prima periodica liquidazione IVA (circ. 7/E/2008), con restituzione dell’imposta non dovuta qualora fosse stata incassata.
Passaggio dal regime forfettario al regime ordinario e viceversa: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 64E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come i passaggi tra i regimi minori non producono effetto sul rispetto del vincolo triennale, in quanto stiamo parlando di regimi naturali. La ratio per cui, di fronte alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa fiscale per il regime forfettario, i contribuenti hanno la facoltà di passare dal regime ordinario a quello forfettario e viceversa senza vincolo di permanenza triennale.
Il vincolo di tre anni sussiste invece quando si verifica il passaggio per opzione al regime di tipo ordinario da parte dei contribuenti che posseggono i requisiti stabiliti in uno dei regimi minori. L’Agenzia delle Entrate con la sua risoluzione ha dunque voluto chiarire un punto essenziale, con alcune precisazioni che non lasciano dubbi di interpretazione.
Regime forfettario: i vantaggi del sistema agevolato
Per i contribuenti italiani alcuni vantaggi previsti dal regime fiscale forfettario non sono per niente in discussione, in quanto sono reali e applicabili direttamente sul campo. Il primo benefit è dato dall’opportunità della gestione della posizione tributaria senza avere una contabilità vera e propria. Tradotto in parole semplici, questo vuol dire non avere l’obbligo di tenuta dei libri contabili legati all’IVA. Un altro vantaggio, non sicuramente un dettaglio, è riconducibile all’imposta sostitutiva favorevole del 15%, o del 5% per i soggetti che cominciano un’attività professionale nuova.
I benefit del regime forfettario per le partite IVA 2023 sono quindi i seguenti:
- applicabilità del principio di cassa per determinare il reddito;
- indipendentemente dalle spese sostenute, la possibilità di determinare i costi dell’attività svolta con modalità a forfait;
- esclusione dal campo di applicazione dell’IVA e delle ritenute d’acconto.
Dunque, anche se tale principio non vale sempre e per ogni situazione, in linea di massima per i contribuenti che si apprestano ad aprire una Partita IVA per una nuova attività lavorativa, il regime forfettario è la scelta più indicata. Anche perché questo è un regime agevolato naturale, i contribuenti che operano con un’attività d’impresa, professione o arte possono fruirne senza nessuna comunicazione preventiva.
Infine, l’innalzamento da 65mila a 85mila euro del limite di compensi o ricavi per l’accesso al regime forfettario, consente a tanti liberi professionisti di passare dal regime ordinario a quello forfettario già a partire già dal 1° gennaio 2023. Solo a fine anno poi, si tireranno le prime somme per capire i reali effetti prodotti da questo innalzamento della soglia di compensi e ricavi per le partite IVA.
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