Pagare meno tasse con la PEX e una holding
Pagare poche tasse? Addirittura solo l’1,2%? Ok, ma in quale paradiso fiscale? Sembra incredibile ma tutto questo può accadere anche in Italia.
Proprio nel paese in cui il livello di imposizione fiscale è tra i più alti e opprimenti al mondo, esiste questa opportunità che può essere sfruttata in determinate condizioni. Vediamo esattamente in cosa consiste, chi ne può beneficiare e le limitazioni previste dalla legge.
Indice:
Cos’è la PEX
È l’ormai lontano 2003 quando il secondo Governo Berlusconi vara la famosa riforma Tremonti. Tra i vari decreti legislativi c’è il 344/2003 che rappresenta un grande punto di svolta dal punto di vista tributario per le società di capitali e non solo.
Nasce la cosiddetta PEX (Partecipation exemption), un regime fiscale agevolato che riguarda le plusvalenze sulle partecipazioni societarie. In pratica la nuova legge stabilisce che tali proventi saranno soggetti a tassazione IRES concorrendo però con una percentuale minima sul reddito imponibile dell’impresa.
Il termine in inglese potrebbe far pensare ad un’esenzione, ma in realtà la PEX è uno strumento tecnico per coordinare la tassazione della società con quella dei soci. L’intento è quello di evitare un doppio prelievo fiscale della medesima capacità contributiva.
Chi può godere di questa agevolazione?
Sono le società a poter godere del regime fiscale garantito dalla PEX, in particolare:
- società di capitali (S.p.A, S.a.p.A, S.r.l.);
- società di mutua assicurazione;
- società cooperative;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di fatto con oggetto l’esercizio di attività commerciali;
- società di armamento;
- enti pubblici e privati diversi dalle società (inclusi consorzi e associazioni non riconosciute);
In pratica le uniche categorie ad essere escluse sono le persone fisiche, gli investitori istituzionali, le società semplici e tutti gli enti ad esse equiparati.
Come funziona la PEX?
Il funzionamento è molto semplice: le plusvalenze generate in regime di PEX, partecipano alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES in una misura pari al 5%. Questo regime fiscale, che possiamo definire agevolato, si applica sulle seguenti tipologie di plusvalenze:
- titoli;
- partecipazione al capitale sociale;
- partecipazione al patrimonio;
- partecipazioni societarie;
- strumenti finanziari simili alle azioni;
- contratti di associazione in partecipazione;
- contratti di cointeressenza.
L’aliquota di esenzione per questa tipologia di plusvalenza per le suddette società ha comunque subito delle variazioni per arrivare al 95% attuale. Nel periodo tra il 2005 e 2007 si decise per un abbassamento rispettivamente al 91% e all’ 84% per poi tornare, dal 2008, ai valori attuali.
Certamente rispetto alle altre categorie le differenze sono sostanziali, con un comune contribuente IRPEF che vede scendere l’esenzione del valore delle plusvalenze al 50.28% così come per gli enti non commerciali e le società a responsabilità limitata che hanno scelto il regime di trasparenza fiscale.
Come sempre le agevolazioni fiscali finiscono con il generare fenomeni paralleli poco chiari e al limite della legalità come il cosiddetto Divided Washing. Tale operazione consiste nell’acquistare partecipazioni societarie poco prima dello stacco dei dividendi e nell’immediata vendita dopo aver incassato gli utili.
I vantaggi fiscali per il socio sono: incasso dei dividendi travestiti da plusvalenze realizzate potendo quindi godere della tassazione agevolata e le minusvalenze generate dall’immediata vendita delle quote, che sono invece fiscalmente deducibili.
Sono state infatti introdotte norme specifiche per impedire il fenomeno ed in particolare il Decreto legge 203/2005 che ha modificato l’art.109 del Tuir. Lo scopo è stato quelli di contrastare la compravendita di quote societarie in vicinanza dello stacco del dividendo. L’operazione può essere eseguita ma non genera più l’automatica deducibilità della minusvalenza realizzate.
I requisiti per poter godere della PEX
Il primo requisito riguarda il possesso della partecipazione: deve essere interrotto dal primo giorno del 12° mese precedente a quello dell’avvenuta cessione. Le azioni o partecipazioni acquistate in data più recente devono essere considerate quelle cedute per prime. In pratica si possono cedere le quote solo se in possesso da almeno un anno.
Altro aspetto fondamentale da rispettare è la classificazione delle partecipazioni nella prima chiusura di bilancio durante il periodo di possesso. Tale classificazione deve necessariamente rientrare nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie (parte dell’attivo patrimoniale che può essere smobilitato con tempi generalmente superiori ai 12 mesi).
Anche la residenza fiscale rientra tra i requisiti richiesti. In pratica la società partecipata non deve risiedere in un paradiso fiscale ma in uno Stato della cosiddetta white list.
Un esempio di come funziona la PEX
Per capire qual è il semplice meccanismo della PEX è sufficiente fare un semplice esempio. Prendiamo un imprenditore che decide di acquisire un’azienda o creare una nuova società con lo scopo di far crescere il business e poi, arrivato il momento giusto, vendere per ricavarne il conseguente profitto (sotto forma di plusvalenza).
Perché tutto funzioni in maniera perfettamente legale, si utilizza il meccanismo delle società di capitali madre e figlia. In pratica è necessario aver fondato in precedenza una Holding (normale S.r.l.) alla quale intestare le quote della società figlia (un’altra S.r.l.).
Arrivato il momento giusto l’imprenditore può decidere di vendere o cedere le proprie quote ad un acquirente o agli altri soci, generando in questo modo una plusvalenza.Se supponessimo che 100mila euro sia il valore dalla plusvalenza, la tassazione verrà calcolata sul 5% dell’ammontare e quindi le tasse calcolate su una cifra di soli 5000 euro.
La Holding essendo una S.r.l dovrà versare un’aliquota IRES del 24% sull’importo di 5000 euro, con il risultato di aver incassato 100mila versando un imposta di soli 1200 euro.
A conti fatti la tassa pagata è l’1.2% sulla plusvalenza totale.
Questo era il caso in cui l’imprenditore decida di cedere tutte le proprie quote societarie e di abbandonare l’attività. Ci possono essere molte situazioni in cui l’imprenditore non voglia abbandonare il business ma scegliere di incassare gli utili alla fine di ogni esercizio fiscale.
Anche in questo caso la PEX permette di pagare meno tasse. Tornando al nostro imprenditore e alle sue due società S.r.l., gli eventuali utili ricevuti a fine hanno devono ovviamente essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Un normale imprenditore vedrebbe applicata la normativa tributaria vigente pagando una tassa IRPEF del 49,72% sull’imponibile dichiarato. Il nostro imprenditore, grazie alla sua Holding, potrà invece applicare lo stesso meccanismo visto in precedenza con un enorme risparmio.
Attenzione a non esagerare
Come sempre, quando le agevolazioni sono così allettanti c’è sempre chi cerca di approfittarne pensando di essere più furbo degli altri. Come abbiamo visto, ci sono delle limitazioni e dei requisiti da dover rispettare come ad esempio, possedere le quote societarie da almeno un anno.
Bisogna fare anche molta attenzione a quando si è creata la Holding. Perché tutto sia a prova di bomba, è necessario, come sempre, essere previdenti. La società che funge da madre deve essere costituita per prima e poi procedere al resto.
Una persona potrebbe essere portata a pensare che basta creare una nuova società ad hoc in qualsiasi momento, trasferire le proprie quote e poi decidere di vendere le partecipazioni sfruttando le agevolazioni fiscali della PEX.
Sarebbe troppo bello per essere vero! In realtà nessuno vieta di farlo e c’è chi effettivamente lo fa, ma c’è l’alta probabilità (per non dire la certezza) di finire sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza con l’accusa di abuso di diritto.
L’Agenzia delle Entrate è quanto mai attenta e particolarmente severa con chi non utilizza le Holding in modo corretto, del resto pagare solo l’1,2% di tasse è veramente allettante, costituendo una grande tentazione anche per chi non ne ha diritto.
Come pagare meno tasse con una STP (Società tra professionisti)
Fino ad ora abbiamo parlato di società di capitali e in particolar modo di una delle più utilizzate in Italia che è la S.r.l. In realtà esiste un’altra possibilità meno conosciuta per poter pagare meno tasse: la società tra professionisti (STP).
La nascita di questo tipo di società è la naturale risposta alle esigenze sempre più articolate del mercato del lavoro. Grazie alle STP, più professionisti si possono associarsi per meglio rispondere alle esigenze del cliente e nello stesso tempo alleggerire il loro carico fiscale.
Non è certamente una novità dell’ultim’ora visto che è stata introdotta nel 2012 dall’allora Governo Monti. È grazie all’articolo 10 della legge 183/2011 che si è superato il divieto legislativo di esercitare diverse attività professionali in forma societaria.
All’inizio non ha avuto molto successo perché era difficile percepirne i reali vantaggi fiscali offerti. Effettivamente, la nuova normativa era poco chiara con evidenti buchi legislativi e un silenzio che dava adito a pericolose interpretazioni. Dal 2014 grazie ad un intervento dell’Agenzia delle Entrate, che spesso quando è necessario si sostituisce al legislatore, si è stabilito con chiarezza come applicare l’IRES per le STP.
Le STP sono società costituite da professionisti appartenenti ai relativi ordini e albi professionali ma possono anche essere società di capitale. Ad esempio due medici o due commercialisti e una S.r.l. potrebbero benissimo costituire una STP.
Come abbiamo visto, i dividendi di una S.r.l , grazie alla tassazione agevolata della PEX, hanno un’imposizione fiscale del 1,2%. Cosa accadrebbe se i due liberi professionisti decidessero di formare una STP, utilizzando come socio di capitali una società S.r.l.? Molto semplicemente potrebbero girare a quest’ultima parte del loro reddito professionale riducendo la pressione fiscale personale.
Uno dei principali vantaggi fiscali di una STP, riguarda l’Imposta su Reddito delle Persone fisiche. Uno studio associato, o il lavoratore autonomo, sono assoggettati ad aliquote che aumentano in base al reddito dichiarato con un minimo del 23% fino a 15mila euro e un massimo del 43% per cifre superiori ai 75mila euro.
Nel caso di una STP invece si verserà un’aliquota IRES (imposta sul Reddito della Società) del 24% indipendentemente dall’ammontare del reddito. È quindi logico che sui redditi di una certa entità sia decisamente più conveniente la tassazione prevista per una STP.
Altro aspetto da tenere i considerazione è che l’imposizione fiscale degli utili è calcolata su quelli realmente prodotti e non in virtù del principio di trasparenza come per le associazioni di professionisti.
Conclusioni
Il regime fiscale agevolato previsto dalla PEX è una vera e propria eccezione nel feroce e vorace sistema erariale italiano. Una possibilità importante da conoscere e da sfruttare nei casi in cui si abbiano i giusti requisiti.
Come sempre per pagare meno tasse serve la giusta pianificazione, lungimiranza e conoscenza. Mai come in questo caso tali caratteristiche sono fondamentali. Per sfruttare la PEX è necessario partire con il giusto progetto, creare delle società ad hoc per lo scopo, con il giusto tempismo e, soprattutto, mai in corso d’opera.
Se non si rispettano limiti e requisiti, il rischio di finire nei guai con il fisco è molto alto: invece di pagare meno tasse si finirebbe con lo sborsare cifre ben più alte di sanzioni.
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alessandro g.
Gennaio 17, 2022 @ 18:15
Buongiorno. Ineressante l’articolo, ma chiedo una delucidazione. I 12 mesi di possesso, si intendono:
1)La holding, per usufrure della PEX, deve detenere le quote della società ALFA SRL da 12 mesi
oppure
2)Il Sign. Rossi titolare di ALFA SRL, per usufruire della PEX, deve detenere le quote di ALFA SRL da almeno 12 mesi, dopodichè può trasferire tali quote alla sua HOLDING
Grazie mille.
Franco
Giugno 7, 2019 @ 22:47
l’IRES pagato dalla Holding effettivamente è basso, ma non ne capisco l’utilità. Abbiamo spostato gli utili da una srl all’altra…. ma ancora non li abbiamo messi in saccoccia. Inoltre, se non sbaglio, gli utili che spostiamo sono quelli al netto dell’IRES al 24% pagato in precedenza dalla società figlia. O sbaglio? Può spiegare meglio il meccanismo?
Omar Cecchelani
Ottobre 5, 2020 @ 10:30
Il suo discorso non fa una grinza ma lei provi a pensare, ad esempio, ad una situazione di questo genere… Il titolare della holding dovrà anche comprarsi una casa, ad esempio, e pensi a quanto risparmierebbe se intestasse l’immobile alla holding? Questo è un semplice esempio… stessa cosa per l’auto e innumerevoli altre cose…