Notifica di avviso bonario: rateizzazione, ravvedimento operoso e mancato ricevimento

Il Fisco non dimentica né, tantomeno, perdona chi commette violazioni oppure omissioni nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la linea guida degli ultimi anni cerca di venire incontro al contribuente, offrendo più di una opportunità di regolarizzare la propria posizione senza intraprendere lunghe controversie e incorrere in pesanti sanzioni e spese legali.

Tra le varie iniziative al riguardo, rientra l’avviso bonario, ovvero una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate inviata ai cittadini con una situazione fiscale sospetta. Infatti, nel caso emergano dati contrastanti durante verifiche sulle dichiarazioni dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria recapita il suddetto avviso bonario, con indicata la presunta irregolarità e la cifra da pagare compresa di interessi e sanzioni per regolarizzare la posizione.

In questo modo il contribuente, una volta ritenute fondate le pretese del Fisco, potrà procedere a sanare in modo amichevole la propria posizione, prima che l’Agenzia delle Entrate provveda ad inviare una cartella di pagamento con iscrizione al ruolo del debito.

Cerchiamo di capire in modo più approfondito cosa sia l’avviso bonario, come deve comportarsi il contribuente che lo riceve, le possibilità previste dalla normativa di dilazionare l’importo dovuto e le eventuali conseguenze del mancato versamento di una rata.

Indice:

 

Che cos’è l’avviso bonario?

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisi delle incongruenze relative ai controlli automatizzati formali e sostanziali alle dichiarazioni dei redditi: ad esempio, un’imposta versata del valore più basso di quanto dovuto, un errore relativo a detrazioni o deduzioni indebite, ecc., invia una comunicazione formale al soggetto interessato.

Di conseguenza, il contribuente si vedrà recapitare il cosiddetto “avviso bonario” all’interno del quale gli viene segnalato l’errore commesso e concessi 30 giorni di tempo per correggere tale incongruenza pagando quanto dovuto.

Naturalmente, oltre agli importi a debito dovuto alle maggiori imposte non calcolate o non versate, il destinatario dell’avviso dovrà versare interessi e sanzioni col vantaggio, non indifferente, di una riduzione del 30% rispetto al valore ordinario. È importante evidenziare che l’eventuale cartella di pagamento inviata come conseguenza dell’avviso bonario sarà considerata nulla, qualora il contribuente non abbia mai ricevuto, in precedenza e all’indirizzo di residenza, la notifica dell’avviso bonario.

 

Avviso bonario: tutti i casi in cui è prevista l’emissione

Abbiamo già chiarito come l’avviso bonario sia una comunicazione formale obbligatoria rilasciata nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisa irregolarità nella dichiarazione dei redditi. Quest’ultima, una volta ricevuta dall’Amministrazione Finanziaria, viene sottoposta ad una serie di controlli, sia automatici tramite computer che a campione. In tal senso sono tre le verifiche effettuate che possono portare all’emissione di altrettanti avvisi bonari. Vediamo di analizzare nello specifico le diverse attività di controllo.

 

Controllo automatico

Rappresenta la verifica immediata a cui è sottoposta una dichiarazione dei redditi. Si basa su procedure automatizzate con la finalità di controllare l’esatta compilazione secondo i criteri stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. I controlli prendono come riferimento gli elementi e i dati desumibili dalla dichiarazione stessa e in possesso dell’anagrafe tributaria. Le possibili correzioni posono riguardare:

  • errori nel calcolo della base imponibile, imposte, contributi e premi;
  • errori nel riportare le eccedenze delle imposte, contributi, premi risultanti dalla precedente dichiarazione;
  • riduzione delle detrazioni d’imposta qualora risultassero superiori a quelle spettanti in base ai dati riportati nella denuncia dei redditi;
  • riduzione delle deduzioni dal reddito se calcolate del valore superiore a quello previsto dalla legge;
  • riduzione dei crediti d’imposta se presentati in misura superiore a quella stabilita dalla normativa, quindi non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • verifica della tempestività di pagamenti di imposte, contributi e premi dovuti a titolo di acconto e saldo, nonché ritenute alla fonte versate in qualità di sostituto d’imposta.

Ai fini IVA vengono invece controllati eventuali errori commessi dal contribuente nel calcolo del volume d’affari e delle imposte, riporto delle eccedenze d’imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni e tempestività nel pagamento delle imposte a titolo di acconto, conguaglio e liquidazioni periodiche risultanti dalla dichiarazione annuale.

L’avviso bonario scatta nel momento in cui viene accertato anche uno solo degli errori sopra elencati. Il contribuente riceverà la comunicazione presso il suo domicilio senza particolari formalità e avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, pagando l’eventuale differenza d’imposta. Pur commettendo un errore in buona fede, la legge prevede il versamento di sanzioni, tuttavia si potrà beneficiare di uno sconto piuttosto rispetto al valore ordinario accettando l’avviso bonario e pagando quanto richiesto.

Il contribuente può invece, non accettare quanto indicato dall’avviso bonario, e portare la propria documentazione presso l’Agenzia delle Entrare per dimostrare la correttezza della propria dichiarazione dei redditi e di aver operato in modo legittimo. In tal caso verrà instaurato un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, con possibile annullamento o riduzione della cifra dovuta se verrà ritenuta plausibile la spiegazione e congrua la documentazione fornita dal contribuente.

 

Controllo formale

L’Amministrazione Finanziaria verifica la corrispondenza tra i dati presentati nella dichiarazione dei redditi con quelli della documentazione conservata dallo stesso contribuente, impresa, sostituto d’imposta, ecc. Lo scopo è verificare l’esatto calcolo degli oneri deducibili e la certificazione delle ritenute.

Qualora venissero rilevate delle incongruenze, l’Agenzia delle Entrate invia, prima una lettera al soggetto per invitarlo ad esibire, entro 30 giorni, la specifica documentazione. In mancanza della presentazione dei documenti richiesti o se questi fossero ritenuti poco significativi, verrà notificato l’avviso bonario per richiedere il pagamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione pari al 30% per ritardato versamento.

Ricordiamo che in questi frangenti il termine dei 30 giorni non è un’imposizione prevista dalla legge. Per cui, l’eventuale presentazione tardiva dei documenti non dà luogo a sanzioni, purché permanga la buona fede tra uffici e contribuente.

I documenti non esibiti in fase di richiesta formale si possono, comunque, presentare durante il ricorso a seguito del ricevimento della cartella di pagamento.

 

Controllo per la liquidazione imposte sui redditi a tassazione separata

Questo tipo di controllo viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto versamento dell’imposta derivante da fonti di reddito quali TFR, pensioni, stipendi arretrati, ovvero per tutti i redditi su cui il contribuente ha già versato importi a titolo di acconto.

Spetterà all’interessato calcolare, sulla base dei redditi dichiarati, l’imposta definitiva da versare a titolo di saldo, oppure il possibile rimborso spettante. Anche in questo caso verrà spedito un avviso bonario qualora gli uffici competenti dovessero ravvisare errori nel calcolo delle imposte, con pagamenti inferiori al dovuto. Il destinatario potrà prendere visione della cifra mancante, evitando interessi e sanzioni se provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Trascorso tale termine sarà costretto a versare una sanzione del 30%.

 

Come comportarsi quando si riceve un avviso bonario

Il contribuente che si vede recapitato un avviso bonario può adottare tre diversi comportamenti:

  • riconoscere l’irregolarità notificata nella comunicazione e provvedere al pagamento, entro 30 giorni, della somma richiesta, potendo così beneficiare della riduzione dell’importo e regolarizzare la propria posizione;
  • accettare l’irregolarità e richiede la reateizzazione del pagamento: tale possibilità, come vedremo nello specifico a breve, ha modalità e termini diversi in base all’entità dell’importo da versare;
  • non riconoscere l’irregolarità, ritenendo errata la comunicazione e decidere di contestare l’avviso bonario: la conseguenza è l’apertura di un confronto con l’Agenzia delle Entrate, e il contribuente dovrà pertanto rivolgersi ad un ufficio competente e presentare la documentazione che dimostri la correttezza della propria dichiarazione o la tempestività dei pagamenti (se l’avviso contesta dei ritardi). E’ possibile avviare la procedura anche attraverso appositi canali telematici, ossia accedendo a CIVIS tramite PIN oppure con comunicazione attraverso l’indirizzo di posta certificata PEC (dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it).

 

Pagamento rateizzato dell’avviso bonario

Il contribuente ha diritto alla richiesta di pagamento dilazionato dell’importo notificato all’interno dell’avviso bonario. Il soggetto può rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che provvederanno a calcolare l’esatto importo delle rate; verranno stampati e consegnati i moduli F24 con specificati i codici tributo, sanzioni, interessi e date di scadenza. In alternativa, il contribuente può anche calcolare l’importo delle rate avvalendosi del software online “Rateizzazione Agenzia delle Entrate” e compilare autonomamente i modelli F24.

In ogni caso è opportuno sapere che il numero di rate è legato all’entità della cifra da versare e precisamente:

  • per importi fino a 5.000 euro il pagamento può essere dilazionato fino a un massimo di 8 rate trimestrali;
  • per importi superiori a 5.000 euro le rate possono arrivare ad un massimo di 20 bimestrali.

Alle rate seguenti al primo versamento è applicato un interesse con tasso annuo pari al 3,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della notifica.

La prima rata deve essere versata entra 30 giorni dal momento della ricezione dell’avviso bonario, mentre per le rate successive valgono le date di scadenza riportate sui modelli F24. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la perdita del beneficio della rateizzazione e la conseguente iscrizione a ruolo dei restanti importi dovuti, interessi e sanzioni in misura piena.

In caso di lieve ritardo nel versamento delle prime rate, ovvero inferiore ai 5 giorni, il diritto alla rateizzazione rimane. Anche pagando un importo insufficiente, comunque non superiore al 3% o a 10.000 euro, il pagamento a rate non decade. Tali esclusioni sono state applicate anche per i pagamenti in un’unica soluzione.

 

Ravvedimento operoso applicato all’avviso bonario

Per evitare che il pagamento rateale decada a seguito del mancato versamento di una rata entro i termini pattuiti, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso. Così facendo si obbliga l’Agenzia delle Entrate a mantenere valida la rateizzazione. Il contribuente dovrà preoccuparsi di versare, entro il termine della rata seguente a quella non pagata, l’importo mancante, la sanzione per il pagamento in ritardo e tutti gli interessi legali maturati.

Le sanzioni applicate variano in base al numero di giorni di ritardo e precisamente:

  • per il cosiddetto ravvedimento sprint (entro 15 giorni dalla data in cui il pagamento andata effettuato) la maggiorazione è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • 1,5% dell’importo della rata se il ritardo è compreso tra 15 e 30 giorni;
  • 1,67% della rata non versata qualora il pagamento avvenga entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione oppure dall’errore notificato in caso non fosse prevista la dichiarazione periodica;
  • 3,75% dell’importo se il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa l’irregolarità. Nel caso in cui non fosse prevista la dichiarazione periodica, il termine è pari ad un anno dalla costatazione dell’omissione commessa;
  • 4,29% dell’importo se il versamento avviene entro 2 anni dal riconoscimento della violazione;
  • 5% dell’importo se il pagamento avviene dopo 2 anni dall’omissione o dall’irregolarità accertata.

Anche gli interessi legali dipendono dal numero di giorni di ritardo nel pagamento: fino a dicembre 2020 il tasso annuo è pari allo 0,05%.

 

Avviso bonario: cosa accade in caso di mancato ricevimento?

La Cassazione ha stabilito che una cartella di pagamento per controlli sulla dichiarazione dei redditi è da considerarsi nulla per difetto di motivazione, qualora il contribuente non abbia ricevuto in precedenza l’avviso bonario.

La comunicazione viene spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In fase di contraddittorio, se il contribuente asserisce di non aver mai ricevuto l’avviso bonario, spetterà all’Agenzia delle Entrate dover dimostrare il contrario. In caso di mancata notifica dell’avviso bonario, al soggetto interessato spetta il diritto alla riduzione di 1/3 delle sanzioni da omesso versamento, nonché una dilazione della somma dovuta.

   

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