Messa in liquidazione e scioglimento di una SRL

Quando si decide di chiudere e liquidare una Società a Responsabilità Limitata (SRL; è apparsa in Italia per la prima volta col Codice Civile del 1942), gli adempimenti e le procedure da seguire sono dettate dalla legge in modo molto dettagliato.

Anche se le SRL sono in genere costituite a tempo illimitato, a volte i soci, lo Stato, o un insieme di altri soggetti (ad es. i creditori) possono trovare necessario chiedere la chiusura della società, che potrà avvenire rigidamente nelle modalità previste dalla legge. La disciplina della chiusura o liquidazione di una SRL viene dettata principalmente dagli artt. 2484-2496 del codice civile, dal R.D.267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare), dal TUIR-Testo Unico Imposte sui Redditi (per la parte sugli adempimenti fiscali) e da poca altra normativa a corollario – da non dimenticare per arrivare a sintetizzare un combinato disposto corretto ai fini operativi.

Se si vuole chiudere una SRL è importante considerare la motivazione e la provenienza della volontà di chiusura della medesima: se cioè la richiesta di chiusura proviene dai soci (cioè da coloro hanno fatto nascere l’impresa) oppure se proviene da soggetti terzi rispetto a questi ultimi, cioè da uno o più “stakeholder” (ovvero un qualche “portatore di interesse”, relativamente all’Azienda, siano essi i creditori, lo Stato, i dipendenti, la collettività etc).

Indice:

 

La cancellazione dal Registro Imprese

Obiettivo delle complesse azioni che andranno compiute nella fase liquidativa di una SRL sarà la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Innanzitutto il Codice: le società come le SRL si sciolgono per decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento (o prolungata inattività dell’assemblea), riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, per recesso di soci o contaminazione delle quote sociali (come nei casi ex artt. 2437 quater e 2473 cod.civ.), per deliberazioni dell’Assemblea, per le ipotesi previste dall’atto costitutivo o statuto, o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata.

Oltre a queste ipotesi, stante l’esistenza delle SRLS (società a responsabilità limitata semplificata, come introdotta all’art. 2463-bis nel codice civile dall’art 3 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012), causa di scioglimento-liquidazione potrebbe essere il venire meno del requisito relativo al superamento del capitale sociale massimo. Questa speciale tipo di SRL viene liquidata con una delibera di assemblea verbalizzata da un notaio, oppure perché viene constatata e comunicata al Registro delle Imprese una causa di accertamento a opera dell’organo amministrativo.

Per questo tipo di società non è comunque obbligatorio l’intervento notarile: occorre nominare un liquidatore (che in genere è un ex amministratore) che avrà il compito di chiudere i debiti, i crediti e tutte le partite contabili in sospeso. Tale liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro delle imprese, cosa che potrà avvenire solo dopo l’approvazione (tacita o espressa) del bilancio finale di liquidazione – che andrà depositato al suddetto Registro delle imprese.

Per le SRLS giova ricordare che il comma ter dell’articolo 2463bis cod.civ. vuole ridurre gli oneri amministrativi per questo tipo di imprese, la cui esistenza è stata voluta dal Legislatore al fine di semplificare al massimo gli adempimenti per chi volesse formare una piccola società di capitali (oggettivando quindi il proprio sforzo imprenditoriale e isolandolo dal restante patrimonio). Per questo tipo di SRL è stata introdotta la possibilità di redazione dell’atto di scioglimento, o messa in liquidazione, non solo per atto pubblico, ma anche tramite atto sottoscritto con la modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata (ai sensi delle disposizioni ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005, cioè del cd. Codice dell’amministrazione digitale). Tale atto, privo delle formalità richieste dall’atto pubblico, dovrà però essere redatto secondo un apposito modello standard da trasmettere al competente ufficio del Registro delle imprese (mentre l’art. 2484 co.1 del codice civile prevede lo scioglimento delle società di capitali solo con atto pubblico notarile).

Va inoltre ricordato che una procedura”semplificata”, limitatamente alle sole ipotesi di scioglimento previste dall’art. 2484 co. 1-5 cod.civ. vuole comunque che l’organo amministrativo accerti la causa di scioglimento, ne depositi la constatazione al Registro Imprese e chiami l’Assemblea dei soci a deliberare su: numero di liquidatori e regole di funzionamento del collegio (se pluralità); nomina degli stessi; indicando quali hanno la rappresentanza della società e i criteri con cui dovrà avvenire l’intera fase liquidativa. Tale delibera va votata a maggioranze qualificate, ma senza necessità del verbale previsto dall’art. 2436 cod.civ. (atto notarile)

 

Tre tipi di liquidazione e tre fasi di esecuzione

In tutti i casi previsti sopra, le tipologie di liquidazione di una SRL sono comunque tre:

  • volontaria (che si presenta quando i soci decidono di chiudere l’Azienda, a proprio arbitrio, anche senza motivazioni specifiche);
  • coatta amministrativa (disposta cioè dall’Autorità Amministrativa per varie motivazioni che rendono la chiusura più importante che la sua continuazione secondo i principi del ‘going concern’, cioè della continuità aziendale);
  • giudiziale, cioè disposta dal Tribunale in via coercitiva.

L’obiettivo generale della procedura di liquidazione resta in ogni caso quello di trasformare il patrimonio dell’Azienda in denaro, strumento grazie al quale sarà possibile estinguere i debiti sociali e, laddove ci fossero rimanenze di cassa, distribuire ai soci quanto restante (un’azione cioè simmetricamente opposta ai conferimenti iniziali che hanno dato vita alla SRL stessa).

In ogni caso, la liquidazione di una SRL si sviluppa secondo tre fasi bene distinte: in primo luogo va accertata l’esistenza di una causa di scioglimento della società stessa; poi si deve eseguire il procedimento di liquidazione secondo la normativa italiana; e infine, come terzo passo, si deve procedere a estinguere la società tramite l’accennata cancellazione dal Registro delle imprese.

In alcuni casi si può evitare la seconda fase (quella di liquidazione vera e propria) se per caso l’azienda non avesse debiti o crediti residui, come succede quando una società è inattiva da tempo o non abbia debiti o crediti in essere con nessuno (banche, dipendenti, fornitori, Erario etc).

I soci comunque devono rivolgersi a un notaio, come quando hanno costituito l’impresa, affinché lo stesso predisponga l’atto di chiusura e lo consegni alla Camera di Commercio. Questo intervento del pubblico ufficiale notarile non si rende però necessario qualora venga meno la pluralità dei soci, sia stato raggiunto il termine previsto dall’atto costitutivo e i soci non prevedano proroghe, oppure qualora l’oggetto sociale sia stato raggiunto (o si sia resa manifestamente chiara l’impossibilità di raggiungerlo).

In questo caso basta presentare in Camera di Commercio una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui vanno indicata la cessazione dell’attività imprenditoriale (per assenza di debiti e crediti residui), oltre alla dichiarazione esplicita della causa dello scioglimento. Tali moduli sono reperibili spesso online (si veda, a puro titolo informativo e di esempio, il sito https://www.milomb.camcom.it/modulistica-deposito-atti della Camera di Commercio di Milano e Monza) e permettono di evitare la nomina dei liquidatori (visto che, tecnicamente, l’SRL è già “liquidata”,  ovvero pronta alla cancellazione più che alla chiusura delle pendenze).

 

Come viene accertata la causa di scioglimento di una SRL

La prima fase di esecuzione della procedura di liquidazione richiede, dicevamo, che venga accertata la causa di scioglimento. L’art 2.484 ricorda che sono cause:

  • la decorrenza dei termini;
  • una delibera assembleare;
  • una decisione giudiziaria o del tribunale-autorità amministrativa;
  • l’apertura di procedure di insolvenza;
  • l’impossibilità di funzionamento o la perdurante inattività dell’Assemblea;
  • impossibilità a conseguire ( o avvenuto conseguimento) dell’oggetto sociale;
  • l’erosione del capitale sociale sotto il minimo di legge;  ogni altra causa prevista da statuto o atto costitutivo della SRL.

L’organo che ha il compito di constatare la causa di scioglimento è l’organo amministrativo dell’Azienda, che convoca per questo l’Assemblea dei soci, le cui deliberazioni sono efficaci solo da quando la constatazione della causa di scioglimento viene depositata tramite iscrizione presso il Registro delle Imprese (azione che vale perciò ‘erga omnes’, anche verso tutti i terzi portatori di interessi legittimi, compresi gli stakeholders).

In questo contesto, gli amministratori chiedono all’Assemblea di nominare i liquidatori, cioè coloro che porteranno la SRL verso la cancellazione, dettando nel contempo tutte le regole di funzionamento della fase di liquidazione (numero e nomina dei liquidatori, compensi, tempistiche, regole di collegio se il liquidatore è più di uno). I liquidatori, che molto spesso vengono nominati prendendoli dagli amministratori in carica, guidano la fase operativa della liquidazione, estinguono debiti e crediti, consegnano l’eventuale saldo attivo ai soci e si occupano di chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese. L’atto della loro nomina è, di fatto, quello che apre formalmente il vero e proprio “processo di liquidazione” della SRL.

 

Il primo segnale del cambiamento: la denominazione

L’apertura della fase di liquidazione volontaria comporta che la ditta, cioè il nome dell’Azienda conosciuto dai terzi, venga cambiato aggiungendo le parole “in liquidazione” (es. “Società Anonima Acciai SRL“diventerà “Società Anonima Acciai SRL in liquidazione“). In alcuni casi si può tutelare un brand importante e di valore cambiando l’intera denominazione – es. da “Mediet SRL” a “Finvest SRL in liquidazione” – ma tale operazione è necessaria per portare a conoscenza immediata di tutti i terzi che hanno rapporti con l’Azienda del fatto che la medesima è entrata in una fase speciale della sua vita sociale.

I liquidatori hanno quindi compito di deposito immediato presso il registro delle Imprese dell’avviso della propria nomina e del fatto che, in questo modo, prendono il posto effettivo dell’organo amministrativo in carica fino a quel momento. Nel caso in cui siano due entità diverse, gli amministratori devono perciò consegnare ai liquidatori entranti tutti i libri contabili e sociali, un rendiconto che spieghi il periodo che va dall’ultimo bilancio approvato al momento di apertura della liquidazione, i documenti amministrativi e tutto quanto servirà ai liquidatori per svolgere il loro compito. Tale passaggio di consegne è prodromico, necessariamente, affinché i liquidatori inizino una fase – di complessità proporzionale alle dimensioni, al patrimonio mobiliare e immobiliare e alla quantità di relazioni messe in essere negli anni da parte della SRL stessa – che li porterà alla chiusura di tutti i rapporti sociali, compresi quelli finali coi soci stessi.

La liquidazione – salvo i casi di società di fatto inattive o poco attive – richiede spesso molti mesi o, addirittura, anni, coi liquidatori che svolgono in toto i compiti assunti in passato dagli amministratori (ivi comprese le presentazioni dei bilanci, il completamento degli adempimenti, fiscali e non, e tutte le mansioni tipiche degli amministratori o previste nell’atto di nomina – es. convocazione di assemblee per deliberare su vendita di asset molto rilevanti, cambi di nomina di liquidatori etc etc).

In questa fase, in pratica, l’Azienda non esercita più alcuna attività economica d’impresa, ma agisce soltanto con attività finalizzate a conservare e trasformare in liquidità tutti gli elementi patrimoniali monetizzabili. È ovvio comunque che, per fare questo i liquidatori elimineranno dal bilancio tutti gli elementi che non potranno mai diventare liquidabili: ad esempio, verranno decurtate tutte le poste immateriali dell’Attivo, i crediti inesigibili, i cespiti ancora iscritti e non più presenti nell’effettivo patrimonio aziendale e tutti gli elementi di ‘disturbo’ rispetto alla finalità ormai decisa della SRL (ovvero la sua monetizzazione e liquidazione).

La fase di liquidazione insomma ha caratteristiche peculiari per ciascuna SRL venga avviata alla chiusura, e per essa incidono tutti gli eventi, le tempistiche, gli influssi derivanti dal settore merceologico, le vicissitudini dei vari stakeholders e cosi via. In ogni caso, il vincolo operativo dei liquidatori è dettato anche e soprattutto dai privilegi dei creditori, che vanno rigorosamente rispettati anche in caso non vi sia incapienza, nel procedimento di soddisfacimento dei vari crediti (a pena di chiamate in giudizio per responsabilità personale da parte dei liquidatori stessi).

 

Estinzione della SRL

Appena svolta, con la massima correttezza, l’intera procedura di liquidazione, i liquidatori presentano un bilancio finale di liquidazione, cioè un rendiconto formale in cui viene indicato l’eventuale saldo attivo che potrà finalmente essere ripartito ai soci. Tale incombenza non può essere raggiunta solo nel caso in cui i debiti non vengano soddisfatti per intero, cioè nel caso in cui i creditori sociali non vengano pagati dei loro crediti: una società di capitali come la SRL, infatti non può assolutamente chiudere senza che i creditori ricevano adeguato pagamento dei loro crediti.

Se avvenisse che la liquidazione degli asset mobiliari e immobiliari della SRL non riuscisse a coprire l’intero fabbisogno dei creditori (incapienza), i liquidatori dovranno chiedere ai soci (o chi per loro) di eseguire conferimenti adeguati che portino la società a soddisfare tutti i creditori, ivi compreso lo Stato, che spesso vanta anche crediti, magari privilegiati, sotto forma di cartelle iscritte a ruolo che non possono – ovviamente – essere ignorati dai liquidatori.

Nonostante la liquidazione decreti la morte dell’Azienda, l’obbligo di conservazione formale permane anche per tutti gli atti relativi alla liquidazione stessa, i cui libri devono essere conservati per dieci anni dopo il deposito presso il Registro delle Imprese (ai sensi dell’art. 2496 cod.civ.).

 

Quali documenti servono per liquidare una SRL

Al fine di mettere in condizione il notaio di procedere all’estinzione della società è necessario ricordare brevemente quali siano i documenti da predisporre, in base alle varie categorie coinvolte. Per ogni persona fisica che debba intervenire nell’atto (legali rappresentanti, liquidatori etc) servono carta d’identità, codice fiscale e (in caso di extracomunitari) permesso o carta di soggiorno in corso di validità. Se intervengono eventuali procuratori in luogo di una delle parti va presentata carta d’identità e codice fiscale del procuratore e originale di procura speciale o copia conforme della procura generale rilasciata dal notaio che ha rilasciato la procura.

Per la società da sciogliere invece bisogna portare una visura recente del registro delle Imprese e il testo attuale aggiornato delle norme di funzionamento o dello statuto della SRL. È necessario inoltre portare l’ordine del giorno con la precisa indicazione delle modifiche da effettuare (nel caso specifico la messa in stato di liquidazione), copia delle ricevute delle raccomandate e degli avvisi di ricevimento, in caso di assemblee non totalitarie, oltre al libro verbali assemblee da cui risulti che la prima assemblea è andata deserta (in caso di seconda convocazione).

I liquidatori devono predisporre i propri documenti personali (carta identità e codici fiscali, eventuali permessi di soggiorno). La sede di liquidazione va indicata al notaio e può essere fissata presso la sede sociale o a un indirizzo diverso (che va specificato chiaramente). È anche possibile trasferire la sede legale contestualmente alla liquidazione, perciò andrà comunicata la nuova sede, sia degli uffici amministrativi, direttivi o gestionali dell’impresa in liquidazione. Bisogna poi indicare se l’attività, già denunciata nella vecchia sede legale è completamente cessata o se si svolge ad altro indirizzo. Se la SRL è titolare di autoveicoli o di immobili è necessario inserirli in atto per consentire il cambio di intestazione negli opportuni registri: per gli automezzi vanno portate dal notaio perciò le copie dei libretti di circolazione e dei certificati di proprietà degli stessi, mentre gli immobili avranno bisogno che siano prodotte copie degli atti di provenienza degli stessi e le opportune schede catastali. Tali adempimenti sono importanti (immobili soprattutto) in caso di trasferimento di sede legale in altro Comune (anche a fini di rilevanza dei tributi locali da pagare).

Il notaio provvederà a registrare l’atto di scioglimento, a iscrivere lo scioglimento medesimo nel Registro delle Imprese, comunicando la messa in liquidazione a fini IVA (in genere di concerto con il commercialista dell’Azienda o con il proprio). La SRL avrà invece l’onere di denunciare la cessata attività, entro 30 giorni dalla data dell’atto, al Registro Imprese dove è iscritta, a non mancare agli adempimenti di legge di tipo previdenziale ed assistenziale verso i soggetti a cui è obbligata (dipendenti, amministratori etc.), e infine a ultimare la fase di liquidazione, depositando il bilancio finale di liquidazione e richiedendo direttamente la cancellazione dal registro delle Imprese e dall’IVA (adempimenti questi che si possono svolgere anche senza intervento del notaio).

 

La liquidazione coatta amministrativa

Alternativa al fallimento, la liquidazione coatta amministrativa (LCA) rientra tra le procedure concorsuali grazie alle quali – oltre alla possibilità illustrata sopra di chiusura della SRL tramite liquidazione volontaria – la collettività ottiene la rimozione di una persona giuridica ormai priva di significato (e non solo perché ha perso l’economicità o si trova in protratto stato di insolvenza ma perché, in ogni caso, tenerle in essere va genericamente contro l’interesse pubblico).

La denominazione fa capire molto del significato di questo procedimento, normato in passato solo da leggi speciali, ma che è stato ricondotto completamente nell’alveo della Legge Fallimentare del 1942 (con le numerosissime modifiche, soprattutto nel nuovo secolo): si tratta di una “liquidazione” (cioè di una chiusura di SRL) che è “coatta“, ovvero ottenuta in via coattiva, forzata, che procede su istanza propulsiva della Pubblica Amministrazione ed è indirizzata quasi sempre verso Aziende di alta rilevanza pubblica individuate da leggi speciali (secondo caratteristiche soggettive di un certo tipo, insomma). I presupposti oggettivi per  cui la PA inizi la liquidazione coatta possono andare dalle gravi irregolarità nella gestione o nell’amministrazione, per violazioni gravi o reiterate alla normativa vigente, per prolungata insolvenza (come nel caso di  fallimento) o perché la SRL va contro l’interesse generale: in ogni caso prevale l’interesse a chiudere, a liquidare, piuttosto che a “far funzionare” la SRL oggetto del procedimento.

Visto che la liquidazione coatta rientra nell’ambito delle procedure concorsuali, la legge esprime chiaramente che il fallimento esclude la liquidazione coatta amministrativa e che la stessa esclude il fallimento (il cui obiettivo rimane, genericamente, soddisfare quasi solamente la par condicio creditorum, mentre la liquidazione coatta ha l’obiettivo di preservare gli interessi di tutti gli stakeholders, a partire dalla collettività – anche quando non sia portatrice di un vero e proprio credito “economico” in senso stretto: si pensi ad esempio a una acciaieria, pur in equilibrio economico, dove la Proprietà non intende aderire ad adeguare gli impianti in termini di inquinamento, non si trova un acquirente e prevale, più che l’interesse alla tutela dei posti di lavoro, la visione politica di premiare la riduzione dell’inquinamento a beneficio collettivo. In questi casi, si ricorre non al fallimento ma alla liquidazione coatta ad opera non dell’ordine giudiziario, ma della pubblica amministrazione, estensione dell’esecutivo).

Le differenze rispetto liquidazione volontaria sono molteplici, a partire dalla nomina di uno o tre Commissari liquidatori (laddove l’importanza dell’Azienda lo richieda) a cui è affidato il patrimonio della SRL, che hanno il potere di autorizzare atti di straordinaria amministrazione, esercitare le competenze che nel fallimento in genere competono al giudice delegato, nominare legali per cause attive e passive, esercitare azioni di responsabilità verso amministratori disonesti, etc.

Il procedimento prevede una formazione del Passivo – con comunicazione ai singoli creditori dei crediti a lui riconosciuti – e una liquidazione dell’Attivo, in cui il commissario liquidatore procede a vendite di blocchi di asset, siano essi mobili o immobili, solo tramite l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, figura di controllo (tramite un apposito Comitato di Sorveglianza composto da tre o cinque membri, i quali vanno trovati in genere tra le persone che hanno avuto esperienza nell’attività imprenditoriale dell’impresa posta in liquidazione e che divengono, di fatto, veri e propri pubblici ufficiali) .

Come nel caso della liquidazione volontaria, quando avvengono i pagamenti dopo la accettazione del riparto finale dell’Attivo, la procedura si chiude, con conseguente decadenza di tutti gli organi nominati ad hoc, e ne consegue anche in questo caso l’estinzione della SRL: qualora si avesse la risultanza di un residuo di liquidazione, l’azione prevista è ancora la distribuzione dell’attivo tra i soci, l’estinzione generale di tutti i rapporti e la cancellazione della società dal registro nazionale delle Imprese.

 

Quale disciplina fiscale per la liquidazione ordinaria

Come accennato sopra, il fatto che una SRL si trovi avviata verso la liquidazione al verificarsi di una causa di scioglimento, salvo che col tempo si arrivi ad una revoca della liquidazione (per svariati motivi, compreso un mutato animus dei soci verso il proseguimento, la correzione di vincoli di durata o scopo della SRL o qualsiasi altro motivo lecito) significa che la procedura si concluderà con l’estinzione ella società.

Se perciò i soci, tramite assemblea e in via volontaria, scelgono di convertire la loro ottica da una visione operativa (che spinge a vedere la SRL secondo i dettami del suaccennato “going concern”, cioè premiando una continuità aziendale che duri nel tempo) a una visione estintiva della persona giuridica creata, con la mera finalità di liquidazione deli asset presenti nel patrimonio aziendale, sotto il profilo fiscale, oltre che alle norme del codice civile (e, come dicevamo, della legge fallimentare in caso di liquidazione coatta), l’estinzione della SRL viene normata anche dall’art. 182 del TUIR-Testo Unico Imposte sui Redditi, cioè il DPR 22 dicembre 1986 , n. 917, che subisce modifiche continue, comprese le annuali leggi di Bilancio. La liquidazione volontaria non si pone l’obiettivo di tutelare la par condicio creditorum, ma solo a definire i rapporti giuridici in corso, provvedendo a soddisfare i creditori privilegiati e chirografari che si presentino a esigere il proprio credito, arrivando a distribuire il residuo ai soci come pagamento del loro investimento (ai sensi dell’art. 2492 cod.civ.).

La liquidazione è procedura obbligatoria per tutte le società di capitali compresa la SRL (anche se l’art 73 TUIR ricorda che vi sono soggette anche tutte le Aziende che devono pagare l’IRES, cioè l’imposta sui redditi delle società, o nelle società di persone che non abbiano previsto altre modalità di estinzione nel loro atto costitutivo),

Se vista in ottica dichiarativa, l’aprire una procedura di liquidazione ordinaria, prevede l’obbligo di determinare il reddito di impresa per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione. Sono cioè ipotizzati due veri e propri periodi d’imposta, due esercizi: prima e dopo l’inizio della liquidazione.

La legge fiscale impone insomma di separare il reddito imputabile alla fase di gestione ordinaria dell’Azienda rispetto a quello imputabile alla fase di liquidazione. E l’intento del Legislatore, in questo caso è abbastanza chiaro e ovvio che le ottiche di normale funzionamento di un’impresa che persegue l’economicità e, in ultima istanza, la durata nel tempo con distribuzione degli utili e aumento patrimoniale può essere ben diversa (in ottica del controllo fiscale e della convenienza delle operazioni aziendali) rispetto a quelle di chi porta un’Azienda verso la chiusura per raccogliere quanta più liquidità possibile.

I liquidatori quindi sono tenuti a redigere un apposito Conto Economico relativo al periodo che va da inizio esercizio e l’inizio della liquidazione (o, meglio, a farselo consegnare, laddove tale rendiconto sia invece stato, come è logico, predisposto dagli Amministratori e consegnato loro durante il passaggio di consegne ai liquidatori).

Nel periodo di liquidazione, la determinazione del reddito di impresa avviene sulla base del bilancio finale di liquidazione, e sarà redatto in via provvisoria o definitiva secondo la durata della liquidazione stessa. In ogni caso, tale reddito viene considerato unitario dalla legge, visto che il lasso di tempo impegnato dalla procedura liquidativa viene considerato concettualmente come un unico periodo di imposta.

Sulla base della durata della liquidazione possiamo avere tre distinte ipotesi:

  • se la liquidazione viene chiusa nel corso dello stesso periodo in cui è stata aperta il reddito viene determinato in via definitiva e vengono applicate le regole ordinarie;
  • qualora la liquidazione si protragga per diversi esercizi, compreso quello iniziale (cinque per società di capitali come le SRL, tre per le società di persone), il reddito degli esercizi intermedi viene determinato solo in via provvisoria sulla base del rispettivo bilancio (salvo poi conguagliare in sede di redazione del bilancio finale). E questo è importante perché le società di capitali distribuiscono redditi ai soci sotto forma di dividendi, con relative tassazioni (mentre quelle di persona vengono assegnate in via diretta);
  • se la liquidazione supera il limite dei tre-cinque esercizi, i redditi (ma anche le perdite) vengono ricondotti all’interno della disciplina fiscale ordinaria. In questo caso il periodo di liquidazione smette di essere considerato unitario e i redditi determinati in via provvisoria vengono considerati definitivi (anche se erano stati tassati separatamente). Qualora si superi il massimo previsto dalla legge insomma, liquidatori e soci vedono decadere dalla tassazione separata e devono procedere alla ri-liquidazione dell’imposta secondo criterio ordinario, ricalcolando perciò le imposte relative ai redditi già tassati separatamente (ai sensi degli artt. 17 e 21 del TUIR).

Dal punto di vista fiscale la tassazione del residuo attivo di SRL varia a seconda del socio percettore: se si tratta infatti di persona fisica non imprenditore, esso rappresenta un utile di capitale e viene determinato come differenza di valore tra le somme percepite (o il valore normale dei beni percepiti) e quello di sottoscrizione, non mancando di considerare ovviamente anche le eccedenze che possano derivare dalle riserve di capitale accantonate nel patrimonio.

Se invece si tratta di una persona fisica imprenditore o di una società, tali eccedenze vengono considerate plusvalenze derivanti da realizzo di partecipazioni (e le somme percepite a titolo di distribuzione di riserve di utili sono esenti in misura del 50,28% del loro ammontare).

 

Revoca dello stato di liquidazione

L’art. 2487-ter cod.civ. ricorda che lo stato di liquidazione può anche essere revocato, a patto che venga rimossa la causa di scioglimento, e ciò può avvenire con deliberazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto. Tale evenienza di revoca non potrà tuttavia avvenire nel caso sia già iniziata, da parte dei liquidatori, la fase di distribuzione ai soci dell’Attivo.

Dopo tale ipotesi, la vita della SRL riprende, la normale attività produttiva di beni o servizi continua e i soci devono rinunciare, come è logico, a ogni pretesa di ripartizione immediata del patrimonio aziendale. Anche questo evento va iscritto nel registro delle Imprese (art. 2436 cod.civ.), ma ha effetto solamente trascorsi 60 giorni dalla stessa – fatto salvo il consenso esplicito dei creditori, o salva la completa e integrale soddisfazione delle loro pretese. Se invece, i creditori intendessero (nei sessanta giorni a loro concessi) opporsi alla revoca, il Tribunale può comunque disporre che la SRL continui nel suo iter (qualora il pregiudizio dei creditori sia giudicato infondato o la società presti idonea garanzia a loro tutela). Insomma, possiamo dire che, in caso di revoca, se si salvaguardano gli interessi dei creditori la situazione viene ricondotta al momento in cui era stato dichiarata aperta la procedura di liquidazione (facendo decadere così anche l’obbligo di presentare il bilancio finale di liquidazione).

In caso di revoca, i redditi determinati in via provvisoria nei periodi intermedi dai liquidatori sono considerati definitivi e questa circostanza comporterà che i redditi tassati separatamente in questo periodo straordinario vengano rideterminati sulla base imponibile (e quindi le dichiarazioni dei redditi presentate nei predetti periodi intermedi subiscano adeguata rettifica per le mutate circostanze).

 

Conclusioni

Nel nostro breve excursus abbiamo cercato di inquadrare concettualmente quanto il nostro ordinamento giuridico prevede per mettere in liquidazione una SRL, cioè una società di capitali molto diffusa e tipica, al fine di decretarne la cessazione e cancellazione dal Registro delle Imprese nazionale, oltre che a parlare della normativa prevista per la liquidazione volontaria (ivi compresa quella delle SRLS, cioè delle società a responsabilità limitata semplificata), distinguendo tra liquidazione volontario, coatta amministrativa e fallimento.

Nel caso della disciplina ordinaria, (ove gli articoli dal artt. 2484 al 2496 restano sempre centrali, dal punto di vista operativo) gli interessi che prevalgono sono generalmente quelli dei soci, soprattutto se non vi sono debiti, i quali vogliono arrivare alla liquidazione per avere una qualche remunerazione dell’investimento fatto in sede di costituzione e conferimento di capitale sociale.

Ignorando quasi del tutto il fallimento – in cui prevale, in maniera assoluta, la par condicio creditorum e, quindi, la volontà di liquidare una SRL “malata” al solo fine soddisfare i maggiori interessi di privilegiati e chirografari – la liquidazione coatta amministrativa si pone come gradino intermedio, non necessariamente invocato dai soci (quanto piuttosto dalla collettività) per chiudere una SRL di certe dimensioni la cui esistenza sia sostanzialmente inutile o dannosa nell’ottica dell’interesse pubblico.

Abbiamo infine parlato, brevemente, della disciplina fiscale e delle implicazioni che la liquidazione (volontaria) comporta in capo ai liquidatori, che hanno incombenze sia di controllo e “normalizzazione” dei documenti di esercizio ante inizio liquidazione, che di produzione di rendiconti e bilanci (in ottica liquidativa pluriennale) da quando entrano in carica.

In questo caso abbiamo visto quanto sia importante non eccedere, anche in caso di situazioni liquidative molto complesse, rispetto ai cinque anni previsti dalla normativa a fini di calcolo dei redditi (che nelle società di capitali giungono ai soci sotto forma di dividendi e sono perciò da distinguere rispetto alle restituzioni dei conferimenti operati dai medesimi in sede di iniziale costituzione della SRL).

   

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