Mancata emissione dello scontrino fiscale

Scritto da Omar Cecchelani in Famiglia

Una delle violazioni più frequenti in ambito fiscale è senza dubbio la mancata emissione dello scontrino fiscale. A chi non è capitato di assistere, o di essere il protagonista, di tale situazione almeno una volta nella propria vita.

Tale trasgressione comporta, sia sanzioni pecuniarie che accessorie di tipo interdittivo con la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale. Vediamo nello specifico tutti gli aspetti che riguardano questo comportamento illecito.

Il motivo per cui non viene emesso lo scontrino è semplicissimo: non emetterlo significa non registrare un ricavo, o parte di esso, e non pagare le tasse sull’effettivo reddito percepito, ma solo su parte di esso.

Il vantaggio è anche un altro e riguarda il mancato versamento dell’IVA. Come ben si sa, su ogni prodotto che viene acquistato è presente un importo importo in percentuale in aggiunta al prezzo effettivo del rivenditore rappresentato dall’imposta sul valore aggiunto; il cliente paga la tassa al venditore, il quale successivamente la verserà allo Stato.

Non emettendo lo scontrino la vendita non viene dichiarata, come se non fosse mai avvenuta, pertanto l’Agenzia delle Entrate non esigerà dal commerciante nessun versamento dell’IVA. Tuttavia, quest’ultimo avrà venduto una merce a prezzo pieno compreso di IVA che intascherà, anziché versarla all’erario come stabilito dalla legge.

Indice:

 

Caratteristiche dello scontrino fiscale

Un regolare scontrino fiscale deve contenere ben visibili le seguenti informazioni:

  • denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome dell’esercente in caso di persona fisica;
  • ubicazione del punto vendita;
  • numero di partita IVA o codice fiscale;
  • data (GG-MM-AA) e l’ora dell’emissione e il numero progressivo;
  • logotipo fiscale e il numero di matricola del misuratore di cassa;

nonchè i dati contabili:

  • corrispettivi parziali (con eventuali sconti o rettifiche)
  • eventuali subtotali
  • eventuali rimborsi per restituzione merce
  • il totale del corrispettivo dovuto la cui cifra deve essere preceduta dalla dicitura Totale con grafica differente.

In alcuni casi può esserci anche l’indicazione del resto con la cifra preceduta dalla dicitura Resto.

Quando viene installato un registratore di cassa, il commerciante ha l’obbligo di comunicarlo entro il giorno successivo all’Agenzia delle Entrate. L’avvenuta installazione deve essere sottoscritta anche dal tecnico che l’ha effettuata, il quale rilascerà un libretto con il numero di matricola del misuratore. La legge stabilisce che è obbligatorio effettuare un intervento di manutenzione ordinaria ogni anno.

 

Categorie esenti

Per certificare un corrispettivo di vendita, ogni commerciante ha l’obbligo di emettere uno scontrino. Tuttavia ci sono categorie ed esercizi commerciali ma soprattutto servizi, che sono esonerati dal dover rilasciare un documento fiscale.

Sono escluse dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale le vendite di:

  • tabacchi e beni commercializzati dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato: se si acquista un pacchetto di sigarette in un bar e si beve un caffè, l’esercente dovrà rilasciare lo scontrino solo per la bevanda.
  • carburanti e lubrificanti per autotrasporto: il benzinaio sulla vendita del carburante non è obbligato a rilasciare nessuno scontrino. Se al distributore è associato un bar, un’officina o un negozio, per queste attività l’emissione dello scontrino avviene come in qualunque esercizio commerciale.
  • giornali, quotidiani e riviste periodiche;
  • beni iscritti ai pubblici registri;
  • prodotti agricoli commercializzati da produttori in regime speciale;
  • beni se accompagnati da fattura o bolla da cui risulti l’ammontare del corrispettivo.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi la lista è veramente chilometrica e di seguito inseriremo sono le categorie più comuni. L’elenco completo può essere facilmente consultato in rete.

L’esenzione riguarda:

  • somministrazione di cibo e bevande nelle mense aziendali e scolastiche gestite da enti pubblici e associazioni di assistenza;
  • tutti quei servizi (parrucchieri, calzolai, sarti, ecc.) svolti in luoghi convenzionati con la Pubblica Amministrazione;
  • venditori ambulanti non muniti di attrezzature motorizzate o per il commercio di beni di modico valore;
  • vendita con utilizzo di apparecchi automatici a gettone o moneta;
  • tassisti;
  • traghetti con barche a remi o con trasporti con trazione animale;

Questi erano solo alcuni esempi di categoria e servizi che non richiedono emissioni di scontrino o ricevuta fiscale.

 

La procedura per la verifica della mancata emissione

Solitamente, spetta agli uomini della Guardia di Finanza procedere alla verifica della corretta emissione di uno scontrino fiscale. Agenti in borghese attendono fuori da un esercizio commerciale l’ignaro cliente al quale viene chiesto di esibire lo scontrino fiscale relativo ai beni acquistati. A seguito della mancata esibizione, gli agenti chiederanno all’esercente di mostrare lo scontrino della vendita appena effettuata. A questo punto le situazioni che si possono verificare sono due:

  • lo scontrino è stato regolarmente emesso con la certificazione nel registro corrispettivi eseguita. In questo caso il commerciante è in grado di mostrare alla Guardia di Finanza lo scontrino appena emesso dal registratore di cassa. La verifica termina senza nessuna contestazione.
  • lo scontrino non è stato emesso o non può essere dimostrata la certificazione. In questo caso il commerciante non è in grado, in nessun modo, di dimostrare di averlo rilasciato e quindi gli agenti della Guardia di Finanza procedono con il redigere un verbale di contestazione (PVC). Nel documento vengono inserite tutta una serie di annotazioni per spiegare in modo dettagliato i fatti avvenuti. Il PVC verrà poi inviato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

In seguito l’Agenzia delle Entrate emetterà l’atto di contestazione e lo invierà al commerciante che potrà prendere visione delle sanzioni applicate per le violazioni commesse.

 

Le sanzioni per mancata emissione dello scontrino

La conseguenza di una mancata emissione dello scontrino fiscale porta a due sanzioni e precisamente: amministrativa e accessoria.

La sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 100% dell’imposta IVA relativa all’operazione non versata. Tale importo è stabilito dal D.Lgs. n. 471/97 che in un suo successivo comma, stabilisce che vi sia in ogni caso un minimo sanzionatorio fissato in 500 euro. Questo significa che se non viene emesso uno scontrino per un valore per esempio di soli 2 euro, la sanzione minima che si dovrà pagare è di 500 euro. Oltretutto è bene ricordare che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione dello scontrino.

Ci sono altri casi in cui un commerciante è passibile di sanzione e precisamente:

  • lo scontrino viene regolarmente emesso ma con un importo inferiore al reale corrispettivo pagato. In questi casi la sanzione è sempre del 100% dell’IVA e con un minimo sanzionatorio di 500 euro;
  • Omessa installazione di misuratore fiscale: la sanzione pecuniaria prevista va sa 1000 a 4000 euro;
  • Mancata richiesta tempestiva per la riparazione del misuratore fiscale con una sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro;
  • Mancata annotazione dei corrispettivi con sanzione del 100% dell’IVA e 500 euro di minimo sanzionatorio.
  • Mancata esibizione del registro corrispettivi con una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.

 

Sanzione accessoria e sospensione della licenza

La sanzione accessoria deve essere tenuta ben presente perché può causare al commerciate danni ben maggiori della cifra sborsata con quella amministrativa.

Per l’applicazione della sanzione accessoria è necessario che si verifichino determinate condizioni e che il commerciante sia recidivo nel suo comportamento illecito. In particolare devono essere compiute, nell’arco di cinque anni, quattro distinte violazioni in giorni diversi.

La sanzione accessoria comporta a gravi conseguenze come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale. Tale sospensione può andare da un periodo di tre giorni fino ad un massimo di un mese.

La sanzione accessoria viene applicata solo quando quella amministrativa è divenuta definitiva.

Ci sono delle circostanze aggravanti che riguardano l’applicazione della sanzione accessoria che può aumentare da uno fino a sei mesi di sospensione dell’attività. L’applicazione dell’aggravante è causata soprattutto dal valore dell’importo dei corrispettivi oggetto della contestazione. Questi sono intesi come la somma delle quattro diverse violazioni avvenute nei cinque anni che, se risultano superiori a 50.000 euro, fanno scattare l’applicazione e l’aumento della sanzione accessoria.

L’autorità designata per l’emissione della notifica della sanzione accessoria, è la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il territorio; emetterà il provvedimento al trasgressore entro sei mesi dalla data di contestazione della quarta violazione.

 

Cosa deve fare il presunto trasgressore

La prima cosa che deve essere fatta nel momento che si riceve un atto di contestazione per la mancata emissione di uno scontrino fiscale, è guardare la data della notifica. Rappresenta il momento da cui partono i 60 giorni che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del trasgressore per decidere sul da farsi.

Il contribuente ha diverse possibilità di scelta:

  • prestare acquiescenza all’atto
  • presentazione di deduzioni difensive
  • presentazione istanza di reclamo/mediazione e ricorso.

 

Prestare acquiescenza all’atto

È la soluzione più semplice ed immediata. Il trasgressore decide di chiudere la contestazione pagando entro i 60 giorni il corrispettivo dovuto. In questo modo ottiene una riduzione di 1/3 del minimo sulla sanzione applicata. I 500 euro di minimo sanzionatorio diventano così 166,66 euro.

Il pagamento può essere effettuato attraverso il modello F24 avendo cura di indicare il codice tributo relativo alla sanzione, l’anno a cui si riferisce la violazione, il codice ufficio e il codice atto presenti nel documento di contestazione. È importante effettuare anche la comunicazione dell’avvenuto pagamento all’ufficio della Direzione dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto.

Uno dei vantaggi di scegliere l’acquiescenza è che inibisce l’imposizione delle sanzioni accessorie (tranne nel casi di comportamenti recidivi).

 

Presentazione di deduzioni difensive

Il contribuente può decidere, sempre entro i 60 giorni dalla notifica, di presentare un’istanza in carta semplice alla Direzione Provinciale competente che ha emesso l’atto con lo scopo di ottenere un riesame della pratica.

È una soluzione che viene utilizzata se il trasgressore è in possesso di una copia dello scontrino presente nella stampa del registratore di cassa. Il commerciante, con questa pratica, cercherà di dimostrare la bontà nel suo operato  nell’attività commerciale in tutti quei casi dove effettivamente un inconveniente, un guasto al misuratore fiscale o il cliente che ha gettato lo scontrino, possano aver causato una sanzione ingiusta.

Un altro esempio di mancata emissione in buona fede dello scontrino fiscale, può riguardare la grande distribuzione organizzata. In questi casi il problema può essere legato all‘invio telematico dei corrispettivi che deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo; questo, a volte, causa equivoci con la Guardia di Finanza con relativa emissione di un PVC che può essere giustamente sospeso, con la presentazione di un’attenta deduzione difensiva.

L’Agenzia delle Entrate ha 365 giorni di tempo per decidere se accogliere l’istanza presentata dal trasgressore oppure rigettarla. Nel caso di accoglimento il fascicolo verrà archiviato senza ulteriori strascichi con conseguente comunicazione della decisione al contribuente. In caso contrario non avverrà nessuna comunicazione.

Trascorsi 365 giorni, in mancanza di comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, partono ulteriori 60 giorni in cui il contribuente può decidere di intraprendere un ricorso tributario.

 

Reclamo mediazione/ricorso

L’ultima possibilità che rimane al presunto trasgressore, è la presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione e ricorso tributario. In questo caso il contribuente decide di saltare la fase della deduzione difensiva e andare direttamente a proporre all’Agenzia delle Entrate un’istanza di mediazione. Il tempo a disposizione per presentare l’atto è di 60 giorni dalla data in cui si è ricevuta la notifica, facendo attenzione che dal primo di agosto fino al 15 di settembre il calcolo è sospeso.

A sua volta l’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni, dal momento del ricevimento dell’istanza, per prendere una decisione. Nel caso di accoglimento del reclamo, il contribuente sarà avvisato altrimenti non avverrà nessun tipo di comunicazione. Passati i 90 giorni, se ne aggiungeranno ulteriori 30 per richiedere il giudizio da parte dell

Commissione Tributaria Provinciale, che fisserà la data dell’udienza e darà una risposta definitiva sul caso.

 

Cosa accade se il contribuente non compie nessuna azione?

Se trascorsi i 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione, il contribuente non intraprende nessuna delle tre azioni appena sopra descritte, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla riscossione coattiva della cifra dovuta, attraverso iscrizione a ruolo.

 

Non solo mancata emissione dello scontrino

L’ingegno al trasgressore di certo non manca. Oltre alla mancata emissione ci sono altre situazioni in cui, nonostante venga consegnato lo scontrino fiscale al cliente, il commerciante commette comunque una violazione della legge.

In molti casi infatti, l’ignaro acquirente vede consegnarsi lo scontrino fiscale regolarmente battuto sul registratore di cassa, ma con l’importo sbagliato naturalmente per difetto. Normalmente il cliente non guarda lo scontrino e lo getta nel primo cestino che trova o lo infila nel sacchetto della spesa. Chi invece controlla, si accorge dello sbaglio e decide di chiedere spiegazioni, riceve la classica risposta che c’è stato un errore. In questi casi il commerciante dovrebbe rifare lo scontrino con la cifra esatta; situazione che difficilmente si verifica a meno di una certa insistenza da parte del cliente.

In ultimo, la classica situazione del registratore di cassa guasto o non funzionante. Potrebbe sicuramente capitare che effettivamente il dispositivo sia inutilizzabile ma la probabilità è veramente molto bassa. In questo caso, il commerciante ha innanzitutto l’obbligo di richiedere l’intervento dell’assistenza tecnica. Dovrà poi annotare l’ora e la data del guasto sul libretto di uso e manutenzione del misuratore fiscale. Durante tutto il periodo necessario per la risoluzione del problema, dovrà annotare manualmente tutte le operazioni sul registro dei corrispettivi e rilasciare delle ricevute fiscali ai clienti. In caso di guasto, una ricevuta fiscale ha l’esatto valore di uno scontrino.

Un eventuale controllo della Guardia di finanza accerterà che il registro dei corrispettivi è stato aggiornato, che sono state emesse delle ricevute fiscali in sostituzione degli scontrini, che sia stata indicata la data e l’ora del guasto e dell’avvenuta tempestiva richiesta di assistenza tecnica per la riparazione.

 

Il cliente senza scontrino viene sanzionato?

Il Dlgs 471 del 1997 aveva stabilito che un cliente non in possesso dello scontrino fiscale dell’acquisto appena effettuato, era soggetto a sanzioni.

Successivamente il DL 69 del 2003 ha abrogato la precedente legge eliminando qualsiasi tipo di ammenda per l’acquirente. Giusto o no che sia, dipende dalle opinioni, fatto sta che oggi, se all’uscita di un esercizio commerciale si viene fermati da un agente della Guardia di Finanza, non si è tenuti ad avere con sé lo scontrino fiscale.

 

Conclusioni

Nei casi di violazioni palesi è inutile perdere tempo con inutili tentativi di deduzioni difensive poco plausibili o con istanze di reclamo. Non si avrà alcuna possibilità di vedere accolte le proprie rimostranze.

In tutti quei casi in cui insorgono forti dubbi o una chiara incertezza nell’applicazione delle norme, è consigliabile avvalersi dei mezzi a disposizione per fare ricorso con buone probabilità di ottenere ragione. In queste situazioni è di fondamentale importanza conservare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la propria buona fede e soprattutto l’avvenuta emissione dello scontrino fiscale.

Altro aspetto importante è quello di non perdere tempo ed affidarsi ad un professionista con esperienza nel merito. Così facendo si potrà anche evitare di incorrere nelle gravi sanzioni accessorie con conseguente sospensione dell’attività in caso di infrazioni più gravi.

Per quanto riguarda i controlli, rimane ad oggi l’unico mezzo per accertare il pieno rispetto della legge e sanzionare i trasgressori. Certo è, che andrebbe sempre utilizzata una giusta dose di buon senso. Un uso eccessivo ed esagerato del controllo, soprattutto per le piccole attività commerciali, lo ha reso agli occhi di molti, più uno strumento vessatorio che non di verifica.

   

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