Lettera di messa in mora e diffida ad adempiere
Diffida e lettera di messa in mora sono termini che subito fanno balzare alla mente azioni intraprese da un avvocato per conto di un suo cliente. In realtà, la legge non impone il rispetto di una particolare forma né tantomeno la necessità di rivolgersi a un professionista affinché la missiva produca i suoi effetti legali e le relative conseguenze giuridiche. Prendiamo come esempio una raccomandata che assume il medesimo valore, a prescindere dal titolo di colui che l’ha redatta e inviata.
Ciò significa che ognuno di noi può, di proprio pugno, scrivere una lettera per sollecitare un pagamento o una diffida senza dover, necessariamente, coinvolgere il legale di fiducia. Classici esempi sono la disdetta di un contratto d’affitto, una lettera che pone fine al decorso di una prestazione di diritto, oppure una comunicazione al venditore per un vizio di forma in un bene o servizio acquistato.
La lettera di messa in mora rappresenta uno strumento che trova applicazione in diverse situazioni: spesso è una notifica che associamo a una semplice richiesta di pagamento di una somma di denaro, ma in realtà potrebbe riguardare l’ottenimento di una prestazione che riteniamo doverosa per legge come, ad esempio, la potatura dei rami del vicino che sconfinano sul nostro terreno, oppure la riparazione di un muro di confine o di una recinzione divisoria. Inoltre, la richiesta di pagamento può riguardare tanto il mancato adempimento di un contratto, quanto il risarcimento di un danno.
Detto questo, è innegabile che una lettera scritta e inviata da un avvocato rappresenti un mezzo decisamente più formale e conferisca maggior incisività alla comunicazione. Inoltre, sarà possibile manifestare nella missiva eventuali azioni legali con tanto di note e riferimenti legislativi, senza commettere eventuali errori. Tutto questo porta come immediata conseguenza una notevole attenzione in più da parte del destinatario e maggior rispetto verso la notifica: incute senza dubbio più timore e preoccupazione ricevere una lettera direttamente da uno studio legale che non una raccomandata da un privato.
Andiamo dunque a scoprire quando avvalersi della lettera di messa in mora e quando, invece, far valere le proprie pretese tramite una diffida ad adempiere, analizzando anche quali informazioni è sempre necessario inserire nella missiva perché risulti valida e le eventuali conseguenze giuridiche che si manifestano.
Indice:
Lettera di messa in mora
La lettera di messa in mora è un istituto disciplinato dall’articolo 1219 del codice civile e successivi. Uno strumento che consente al creditore di una somma in denaro, o di prestazioni di beni o servizi, l’intimazione formale alla controparte dell’adempimento di quanto stabilito dal contratto o rapporto intercorso tra essi. La lettera di messa in mora rappresenta anche un’efficace soluzione per porre fine a controversie scaturite tra cliente e venditore in presenza di vizi di forma o difetti di un prodotto acquistato.
La comunicazione può essere inviata, sia tramite posta elettronica certificata (PEC) qualora il destinatario ne fosse in possesso, che lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Solo tramite tali modalità abbiamo la certezza che la controparte riceva la missiva, e soprattutto di poterlo dimostrare disponendo di una data precisa e notifica di ricevimento. Spedire una lettera di messa in mora con posta ordinaria non ha alcuna validità dal punto di vista legale e giuridico.
Sebbene non ci siano precise regole da rispettare per scrivere una lettera di messa in mora, è opportuno che risulti incisiva e contenga le seguenti informazioni:
- descrizione dei fatti: è necessario indicare in maniera più precisa, completa e dettagliata possibile i fatti che hanno portato alla stesura della lettera e danno diritto all’adempimento. In presenza di un contratto risulterà essenziale inserire la data della sottoscrizione, nonché ogni disposizione che dimostri l’adempimento da parte dello scrivente e il suo mancato rispetto da parte del destinatario;
- precisa intimazione dell’adempimento: vale a dire la richiesta oggetto della lettera che potrebbe riguardare il mancato pagamento di una somma di denaro e degli interessi dovuti per il ritardo, un risarcimento danni causato dal non aver rispettato l’adempimento o, più semplicemente, un bene pagato e non consegnato, o un servizio non ancora erogato sebbene già pagato. E’ importante indicare anche l’esplicito riferimento all’articolo 1219 e seguenti del codice civile, in modo da eliminare ogni possibile equivoco e far capire chiaramente che si tratta di una lettera di messa in mora;
- assegnazione di un termine: risulta di fondamentale importanza fissare un termine entro il quale la controparte dovrà provvedere all’adempimento stabilito dal contratto o dal rapporto intercorso. Inoltre, sarebbe opportuno avvisare il destinatario del passaggio alle vie legali qualora continuasse a non rispettare i propri obblighi. Solitamente, il termine è stabilito in 15 giorni dal momento della notifica della lettera, tuttavia nulla vieta di porre vincoli più stringenti in presenza di una particolare urgenza nel trovare la soluzione alla controversia o, viceversa, concedere più tempo alla controparte.
Quindi, il titolare del diritto formalizza ufficialmente al destinatario l’intenzione di intraprendere azioni legali nel caso in cui costui dovesse continuare a non rispettare i propri adempimenti. Ciò significa che, decorso il termine indicato nella missiva, la questione si dipanerà nell’aula di un tribunale di fronte ad un giudice, così da ottenere in modo coattivo la soddisfazione delle legittime pretese.
Diffida ad adempiere
La diffida o intimazione ad adempiere, come suggerisce chiaramente il nome stesso, è una comunicazione scritta allo scopo di notificare alla controparte l’intenzione di porre fine al contratto in essere entro il termine indicato nella missiva. Ciò rappresenta il riassunto di quanto recita l’articolo 1454 del codice civile che si occupa di disciplinare tale mezzo di tutela per il consumatore. In pratica, il titolare del diritto, costatando la persistenza di un mancato adempimento, avverte il destinatario che il contratto si riterrà risolto qualora egli dovesse persistere a non rispettare gli accordi.
Una tipica situazione che vede coinvolto, da una parte il consumatore di un determinato servizio (abbonamento telefonico, approvvigionamento di luce, acqua, gas, ecc) e, dall’altra, il fornitore del bene o il gestore. La controversia nasce a seguito del mancato rispetto degli adempimenti inseriti nel contratto da parte del fornitore che costringe il consumatore a passare, da normali solleciti telefonici o via email, ad un vero e proprio ultimatum tramite la comunicazione formale della diffida ad adempiere. Uno strumento di tutela che fa parte dei rimedi unilaterali e ricettizi di autonomia privata.
Si tratta di una risoluzione contrattuale per inadempimento, la quale provoca lo scioglimento automatico del contratto senza ricorrere alle vie legali e la sentenza di un giudice. La legge stabilisce che il termine ultimo indicato nella diffida dev’essere congruo per consentire al destinatario di porre rimedio all’inadempienza. La normativa offre indicazioni al riguardo piuttosto precise e stabilisce, come regola generale, che il termine non può risultare inferiore a 15 giorni e decorre dal momento in cui la controparte riceve la comunicazione. Resta comunque la possibilità per le parti di stabilire un temine di durata inferiore in casi di particolare gravità.
È bene precisare però, che lo scioglimento automatico del contratto possa avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:
- gravi comportamenti tenuti dalla controparte e tali da impedire il rispetto degli adempimenti contrattuali. Pensiamo, ad esempio, ad un contratto per l’accesso a internet che non permette al titolare la connessione alla rete a causa dei continui disservizi e inadempimenti da parte del gestore;
- il titolare del diritto deve risultare adempiente, ossia aver rispettato gli obblighi stabiliti nel contratto. Facendo riferimento al precedente esempio, significa aver versato con regolarità i canoni dell’abbonamento.
Esattamente come previsto per la lettera di messa in mora, anche la diffida ad adempiere dev’essere redatta descrivendo con precisione i fatti contestati, nonché l’oggetto della richiesta e indicando il termine (minimo 15 giorni) dopo il quale il contratto si intende automaticamente risolto.
Se trascorse le canoniche due settimane, o il termine superiore stabilito nella lettera di diffida, il destinatario non ha intrapreso alcuna azione per rispettare gli obblighi contrattuali, l’accordo tra le parti potrà considerarsi sciolto. Tuttavia, la parte lesa avrà la possibilità di agire in giudizio al fine di richiedere la restituzione dei corrispettivi già versati e il risarcimento di eventuali danni causati dall’inadempimento.
Conseguenze giuridiche della messa in mora
La lettera di messa in mora comporta specifiche conseguenze giuridiche che sono individuate dagli articoli 1221 e 1223 del codice civile. Come detto, si tratta di una comunicazione per intimare ufficialmente al debitore la sua costituzione in mora. Gli effetti provocati dalla notifica possono essere così riassunti:
- diritto al risarcimento dei danni anche in caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare gli adempimenti;
- diritto al risarcimento dei danni subiti dal creditore per inadempimento o ritardo nell’adempimento.
Entrambe le conseguenze graveranno sulle spalle del debitore. Quest’ultimo, in presenza della sopraggiunta impossibilità nel rispettare gli adempimenti, e sebbene le cause non siano completamente a lui riconducibili, sarà comunque tenuto a risarcire i danni. A maggior ragione, se le motivazioni derivano da azioni e comportamenti iniqui del debitore, il soggetto dovrà provvedere a pagare ogni danno subito dal creditore. Ciò significa che risultano del tutto irrilevanti le circostanze che portano al mancato rispetto degli adempimenti una volta che il debitore è stato validamente costituito in mora.
Per quanto riguarda i danni subiti dal creditore a causa di inadempimenti o ritardi nell’adempiere, la normativa è alquanto chiara e non ammette repliche. Infatti, la legge stabilisce che ogni danno provocato dal cosiddetto lucro cessante, ovvero il mancato guadagno e le perdite subite per danno emergente, sono tutte a carico del debitore.
Quando la costituzione in mora non è necessaria
Le conseguenze sopra indicate possono verificarsi anche senza l’invio di una lettera di messa in mora. In particolare, gli effetti giuridici si manifestano a prescindere dalla validazione di messa in mora nei seguenti casi:
- il debito è la diretta causa di un fatto illecito: si tratta di tutte quelle situazioni in cui un fatto doloso e colposo provoca un danno ingiusto ad un soggetto e obbliga il responsabile al risarcimento. In pratica, si fa appello alla responsabilità extracontrattuale spesso detta anche aquiliana. Un classico esempio sono i danni causati da un incidente stradale che vengono risarciti senza che la parte lesa debba sollecitare il rispetto degli adempimenti tramite lettera di messa in mora;
- dichiarazione scritta da parte del debitore dell’intenzione di non rispettare l’obbligazione;
- termine scaduto per eseguire la prestazione presso il domicilio del creditore.
Lettere e diffide: chi deve scriverle?
Abbiamo rimarcato, in fase di presentazione dell’articolo, come non sussista una normativa in merito alle formalità da rispettare per la stesura di una lettera di messa in mora o diffida. Pertanto, il loro valore legale non è correlato al titolo di chi la scrive: una lettera di messa in mora o una diffida ad adempiere redatta da un avvocato provoca gli stessi effetti di quella scritta e spedita dal titolare del diritto.
Rivolgersi al proprio legale può risultare una buona idea per avere suggerimenti e poter presentare una missiva molto più formale, rispettosa, di maggior incisività e con più alte probabilità di ottenere una risposta alle richieste inoltrate, tuttavia non è affatto obbligatorio. Anzi, in taluni frangenti è opportuno sottoscrivere personalmente la lettera poiché, se fosse inviata dall’avvocato, potrebbe non sortire gli effetti sperati. Prendiamo, ad esempio, la comunicazione per disdire un contratto di locazione che dev’essere sottoscritta dal titolare del diritto per produrre efficaci conseguenze.
Assegnazione del termine
Come abbiamo già sottolineato, al fine della validità di una lettera di messa in mora, o di una diffida ad adempiere, è necessario dichiarare chiaramente ed espressamente il termine. Ovvero, indicare nella missiva quanto tempo concediamo alla controparte affinché possa porre rimedio alle proprie inadempienze.
Per quanto riguarda la messa in mora, la normativa non impone alcun limite, vale a dire che risulta a completa discrezione del titolare del diritto stabilire una data precisa. Ciò nonostante è prassi comune offrire almeno 15 giorni di tempo a partire dal momento di ricevimento della notifica per rispettare gli adempimenti oggetto della lettera.
Il discorso cambia quando desideriamo avvalerci di una diffida ad adempiere. In tali frangenti la legge impone l’assegnazione di un termine congruo per consentire al destinatario di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto. L’aggettivo congruo è, tuttavia, poco preciso e si presta a svariate interpretazioni. Pertanto, la normativa ha stabilito, come regola generale, un termine minimo di 15 giorni con possibilità di estenderlo a quanto ritenuto necessario. Rimane altresì ferma l’opportunità per le parti di accordarsi e stabilire un termine inferiore ai 15 giorni.
Lettere e diffide in ambito penale
Lettere e diffide sono comunicazioni che riguardano, quasi sempre, controversie di natura civilistica, ciò nonostante potrebbero anche essere notificate in presenza di reati penali o presunti tali.
Prendiamo, ad esempio, il caso del vicino rumoroso che si diletta a suonare le percussioni o ascoltare musica a tutto volume in orari inopportuni. Si tratta di comportamenti molesti che, non solo potrebbero rappresentare un illecito civile, ma anche costituire il reato di disturbo della quiete pubblica. Altro esempio è lo stalking, ovvero quando una persona è perseguitata da un altro individuo attraverso attenzioni molto insistenti.
In tali situazioni, prima di passare alla querela, la parte lesa può inviare una diffida per “invitare” il soggetto a porre fine alle molestie, altrimenti seguirà la denuncia alle autorità con tutte le relative conseguenze. Quindi è una soluzione che offre un’ultima possibilità al destinatario appellandosi al suo buon senso di quest’ultimo che avvertito del rischio concreto di subire azioni penali, si presume che possa decidere di cambiare i suoi comportamenti.
Differenza tra lettera di messa in mora e diffida ad adempiere
Sono davvero tante le circostanze che possono costringere un soggetto ad intraprendere azioni quali l’invio di una lettera di messa in mora o una diffida ad adempiere, al fine di far valere le proprie ragioni e veder soddisfatte le pretese. Nel caso di crediti nei confronti di soggetti inadempienti, pagamento di una prestazione o un servizio mai ricevuto, oppure in presenza di un difetto in un bene acquistato, è davvero improbabile trovare una soluzione e risolvere il problema bonariamente, magari sollecitando la richiesta al destinatario tramite telefonate o mail. In questi frangenti non rimane che scrivere di proprio pugno la comunicazione, oppure affidarsi a un avvocato, anche se tale eventualità non è affatto richiesta dalla legge.
La differenza sostanziale che passa tra una lettera di messa in mora e una diffida ad adempiere riguarda l’effetto prodotto. La diffida provoca come conseguenza lo scioglimento automatico di un contratto al decadere dei termini indicati nella comunicazione e in presenza di un grave inadempimento, fermo restando il riconoscimento di eventuali danni alla parte lesa. Quindi, lo scopo di una diffida è rompere il vincolo legale del contratto potendo far leva sul mancato rispetto degli obblighi della controparte. Rappresenta uno dei rari casi in cui il codice civile consente la cessazione unilaterale del contratto senza far ricorso alla sentenza di un tribunale.
La messa in mora, invece, è una comunicazione formale con cui si richiede al destinatario il rispetto dell’adempimento preso ma, al contempo, si mantiene vivo l’eventuale vincolo contrattuale esistente tra le parti. Per spingere il soggetto a rispettare i suoi obblighi si minacciano azioni legali e il pagamento degli eventuali danni se, una volta decorso il temine, continua a risultare inadempiente. Ciò significa che l’interesse principale di chi inoltra una lettera di messa in mora è ottenere la prestazione o veder soddisfatte le proprie pretese, anche se questo avverrà, ovviamente, in ritardo.
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