Chi può avvalersi della legge salva suicidi?
Circa dieci anni ebbe inizio una crisi economica globale che ha segnato profondamente l’intera società. Oggi il PIL è tornato a crescere ovunque, il livello di disoccupazione è sceso a percentuali accettabili e quegli anni bui sembrano, ormai, solo un lontano ricordo.
Per uscire da un tunnel che appariva senza fine, la guerra è stata lunga e dolorosa, e molte le vittime cadute sul campo di battaglia. Il riferimento è soprattutto ai numerosi imprenditori e padri di famiglia che sommersi dai dediti e dalla vergogna, hanno deciso di suicidarsi piuttosto che veder crollare sotto i propri occhi il frutto di un’intera vita di sacrifici.
Negli anni in cui la crisi raggiunse il suo apice, il fenomeno ha assunto proporzioni tali da spingere il Governo a varare una legge passata agli onori della cronaca come: Legge salva suicidi.
Molti ne avranno sentito parlare ma sono pochi coloro che sanno effettivamente di cosa si tratta. Di seguito andremo ad analizzare i vari aspetti per scoprire chi può avvalersi delle legge, quali sono i requisiti e come avviare la corretta procedura.
Indice:
- Che cos’è la legge salva suicidi?
- Chi può avvalersi della legge salva suicidi?
- Presupposti oggettivi e soggettivi
- Gli organi di composizione della crisi e le loro funzioni
- La proposta di accordo
- Il procedimento in tribunale
- Revoca e risoluzione dell’accordo
- Legge salva suicidi: per vedere la luce in fondo al tunnel
Che cos’è la legge salva suicidi?
Era il lontano 2012 quando l’allora Governo Monti decise di introdurre la legge n.3 del 21/01/2012 per disciplinare i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. In parole molto più semplice venne creata la famosa legge salva suicidi.
La sua nascita aveva il principale scopo di contrastare il fenomeno dilagante che riguardava, soprattutto, piccoli imprenditori che, come unica soluzione alla propria tragica situazione finanziaria, decidevano di togliersi la vita.
Il termine così forte non è opera del giurista ma bensì una semplificazione giornalistica proprio per indicare la gravità del problema. La legge consiste in una serie di disposizioni in materia di usura, estorsione e per tutti i casi di sovraindebitamento.
Chi può avvalersi della legge salva suicidi?
La procedura è rivolta a tutti i cittadini italiani e nello specifico alle seguenti categorie:
- cittadini semplici consumatori;
- lavoratori dipendenti;
- pensionati;
- professionisti e società di professionisti;
- aziende agricole di qualsiasi dimensione;
- start up innovative;
- enti no profit (fondazioni, associazioni, associazioni sportive, onlus, ecc.)
- l’erede dell’imprenditore defunto (purché abbia accettato con beneficio di inventario e sia trascorso almeno un anno dal decesso);
- imprenditori commerciali individuali (con cessata attività e cancellazione dal registro delle imprese da almeno un anno).
- gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti;
- i soci di società di persone;
- le associazioni professionali;
Presupposti oggettivi e soggettivi
Per essere ammessi alla procedura, il debitore deve trovarsi in una condizione di sovraindebitamento (presupposto oggettivo). Questo significa che deve versare in una situazione in cui è presente un forte squilibrio tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone nella totale impossibilità di poter adempiere alle proprie obbligazioni. In pratica si tratta di una crisi finanziaria irreversibile che si può paragonare a quella che legittima un’impresa a richiedere la procedura fallimentare.
I presupposti soggettivi per essere ammessi alla procedura riguardano un solo: il consumatore. Viene identificato come consumatore: “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta”
Gli organi di composizione della crisi e le loro funzioni
Siccome la proposta di accordo deve essere presentata in forma molto dettagliata, è necessario rivolgersi ad organi con adeguate competenze. Tali organizzazioni sono iscritte in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia; sono costituite presso enti pubblici e tribunali, in modo da garantire un elevato livello di professionalità ed indipendenza.
I principali organismi di composizione della crisi (OCC) sono:
- camera di commercio;
- regioni, province, comuni e città metropolitane;
- ordini professionali (commercialisti, esperti contabili, notai ed avvocati);
- professionisti in forma individuale o societaria;
- notai nominati dal tribunale o dal giudice.
Il compito principale di un organismo di composizione della crisi è di occuparsi di predisporre un piano di ristrutturazione con lo scopo di raggiungere un accordo tra debitore e creditori. Lo stesso organismo si preoccuperà di verificare correttezza, corrispondenza e verità dei dati contenuti nella proposta e in tutta la documentazione allegata.
Infine deve attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito, trasmettere al giudice delegato la relazione sull’accordo e comunicare le sue disposizioni.
Possiamo così riassumere tutti i compiti dell’organismo di composizione della crisi:
- elabora il piano di ristrutturazione del debito;
- si occupa della liquidazione giudiziale;
- aiuta il Giudice nella fase di relazione, esame e rilascio dell’attestato di fattibilità;
- comunica con i creditori;
- adempie alle formalità pubblicitarie;
- redige e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi.;
- trasmette la relazione al giudice con l’aggiunta di eventuali contestazioni ricevute.
La proposta di accordo
Il debitore, avvalendosi di un organismo competente, dovrà depositare la proposta di accordo presso il tribunale del luogo di residenza. La legge stabilisce che il debitore debba presentare:
- l’elenco di tutti i creditori con le relative cifre dovute;
- l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione avvenuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- attestato sulla fattibilità del piano;
- elenco spese correnti per il mantenimento personale e dei familiari (con indicazione della composizione del nucleo familiare);
- scritture contabili degli ultimi tre esercizi (se il debitore svolge attività di impresa).
Lo scopo della proposta è quello di ristrutturare i debiti e di soddisfare i creditori. Questo deve avvenire attraverso l’impiego di qualsiasi forma che può prevedere anche la cessione di redditi futuri.
In tutti quei casi, in cui i beni o i redditi del debitore sono insufficienti per garantire la fattibilità del piano di ristrutturazione, dovranno essere altri soggetti a sottoscrivere la proposta e dare garanzie per la sua attuazione.
I creditori, dopo aver preso conoscenza della proposta, dovranno far pervenire all’organismo competente la dichiarazione di sottoscrizione al piano di ristrutturazione. Per poter omologare la proposta non è necessario che tutti i creditori siano d’accordo, è sufficiente il consenso di almeno il 60% di loro.
Il procedimento in tribunale
Qualora il giudice ritenga la proposta idonea ad accontentare i creditori e rispondente a tutti i requisiti previsti dalla legge, fissa un decreto di udienza avvisando tutti i creditori.
La prima disposizione del giudice, all’inizio dell’udienza, è quella di blindare il patrimonio del debitore. In pratica viene stabilito che per un periodo di 120 giorni, i creditori non possono compiere azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire prelazioni sul patrimonio del debitore. Se un creditore pensa di essere stato leso da tali disposizioni, può presentare un reclamo ufficiale presso il tribunale.
L’accordo viene omologato e immediatamente pubblicato, solo quando il giudice verifica l’idoneità a garanzia del pagamento dei creditori e la risoluzione di ogni contestazione. Tale accordo perde di valore in caso di risoluzione, accertamento di mancato pagamento dei creditori o sentenza fallimentare a carico del debitore.
Revoca e risoluzione dell’accordo
L’accordo viene revocato dal giudice nel caso in cui:
- il debitore risulta insolvente nei confronti di amministrazioni ed enti previdenziali entro 90 giorni dalle scadenze;
- il debitore ha compiuto una frode nei confronti dei creditori durante la procedura.
L’accordo omologato può essere revocato dal tribunale qualora un creditore faccia istanza e siano accertati i seguenti fatti:
- il passivo è stato dolosamente incrementato o diminuito;
- è stata nascosta o sottratta un parte cospicua dell’attivo;
- sono state simulate, con dolo, attività inesistenti;
Il creditore deve presentare istanza entro sei mesi dalla scoperta del fatto, ma non oltre un anno dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.
L’accordo non ha più alcun effetto se:
- viene risolto;
- il debitore non paga debiti fiscali e crediti impignorabili;
- se viene dichiarato il fallimento.
In caso di fallimento l’accordo viene risolto e tutti i pagamenti saranno sottoposti a revocatoria fallimentare.
Anche il creditore può richiedere la risoluzione dell’accordo in caso di:
- mancato rispetto dell’accordo da parte del debitore;
- non vengono mantenute le garanzie promesse;
- l’accordo non può essere eseguito per cause che non dipendono dalla volontà del debitore.
Legge salva suicidi: per vedere la luce in fondo al tunnel
Purtroppo quando ci si trova con le spalle al muro a causa di situazioni finanziarie che non mostrano nessuna possibile via di uscita, la disperazione può spingere al compimento di gesti estremi.
Vedere la propria famiglia soffrire, l’azienda in cui si sono versate lacrime e sudore sgretolarsi sotto i propri occhi, sono causa di un dolore spesso insopportabile.
La legge salva suicidi può essere la classica piccola luce che mostra la fine del tunnel, una mano tesa da afferrare senza indugi. Anche se i tempi oscuri sembrano passati, avere una seconda chance nella vita è qualcosa di straordinario e un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.
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