La prescrizione civile: cause di sospensione della prescrizione
Ex art. 2934 codice civile, ogni diritto – ad eccezione di quelli indisponibili e degli altri diritti indicati dalla legge – si estingue per prescrizione quando il suo titolare non lo esercita per un lasso di tempo determinato dalla legge: la prescrizione è, dunque, un modo di estinzione dei diritti di carattere generale – posto che investe tutti i diritti, fatti salvi solo quelli indisponibili – i cui elementi costitutivi sono l’inerzia del titolare ed il decorso del tempo.
Si vedano, su questo sito, la nozione di prescrizione, l’operatività, la rilevabilità e la rinuncia nell’articolo “La prescrizione civile: principi generali”.
La prescrizione può essere interrotta o sospesa. E’ interrotta quando il titolare del diritto compie un atto di quelli che per la legge valgono tassativamente esercizio del diritto e, quindi, elisione dell’inerzia (che della prescrizione costituisce uno dei presupposti, insieme al decorso del tempo); il periodo d’inerzia già trascorso viene rimosso ed un termine prescrizionale nuovo inizia a decorrere.
E’ sospesa, ossia non decorre, invece, quando l’inerzia del titolare del diritto è giustificata da cause tassativamente elencate dalla legge per cui, per tutta la durata della causa di sospensione, il diritto non si estingue anche se il suo titolare non lo esercita.
La sospensione, diversamente dall’interruzione, non cancella il periodo di prescrizione in ipotesi già trascorso, bensì è come se lo “ibernasse” soltanto: nel momento in cui la causa di sospensione cessa, infatti, la prescrizione ricomincia a decorrere e, ai fini del computo, il termine già trascorso prima della sospensione si aggiunge a quello che decorre successivamente alla cessazione della causa sospensiva.
Per la giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 11004/2018, id. n. 12953/2007) e per gran parte degli autori i casi di sospensione della prescrizione sono tassativi, ossia non sono suscettibili di applicazione in via analogica e di interpretazione estensiva, atteso che le norme che li prevedono sono, ex art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi), disposizioni di carattere eccezionale.
E’ pacifico, poi, che l’eccezione di sospensione della prescrizione sollevata per paralizzare l’eccezione avversaria di prescrizione del diritto controverso è un’eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile dal giudice anche d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio, purché sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite al procedimento, senza necessità di specifica e tempestiva deduzione di parte. Essa può essere pertanto avanzata per la prima volta anche in appello (così, Cass. 30.9.2016, n. 19567) e persino in sede di legittimità (Cass. n. 21929/2009), a patto che si fondi su fatti già agli atti del processo.
Il codice civile individua due categorie di cause di sospensione: quelle fondate sui rapporti tra le parti (art. 2941 c.c.) e quelle che riguardano la condizione soggettiva del titolare del diritto (art. 2942 c.c.).
Nella prima categoria la prescrizione rimane sospesa:
- tra i coniugi: per tutta la durata del matrimonio – e quindi anche durante la separazione personale, che non comporta cessazione del vincolo – il coniuge che non esercita un diritto nei confronti dell’altro non lo perde per prescrizione: questa, tuttavia, riprende il suo corso in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o, secondo alcuni, anche al suo annullamento; la sospensione non si applica, tuttavia, al diritto del coniuge all’assegno di mantenimento spettantegli in regime di separazione: il diritto dovrà dunque essere azionato convenendo in giudizio l’altro coniuge prima che il decorso del termine ne provochi l’estinzione;
- tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 c.c. o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
- tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
- tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;
- tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;
- tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto: si tratta, ad es., del soggetto immesso per legge nel possesso temporaneo dei beni dell’assente ex art. 52 c.c., ovvero dell’amministratore di condominio nominato dal giudice nell’inerzia dell’assemblea, o ancora del curatore fallimentare nominato dal giudice delegato;
- tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi: a seguito di due pronunce di incostituzionalità della Corte Costituzionale (nn. 232/1998 e 262/2015), la norma si applica anche alle società di persone; la prescrizione opera dunque anche tra queste ed i loro amministratori per le azioni di responsabilità contro questi ultimi finché sono in carica; non si applica, invece, ai direttori generali ed ai sindaci, in ossequio al carattere di eccezionalità della norma ed alla conseguente tassatività dei casi di sospensione da essa previsti (così Cass. n. 13765/2007);
- tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto: laddove l’inerzia del creditore sia conseguita alla condotta dolosa del debitore, la prescrizione del diritto di credito viene sospesa per tutto il periodo durante il quale il dolo ha determinato l’inerzia del suo titolare; per la Suprema Corte il comportamento del debitore deve essere “tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione”, come recentemente ribadito dalla Sez. Lavoro nella pronuncia n. 21567/2014 sulla scorta di Cass., Sez. Lavoro, n. 9113/2007.
Nella seconda categoria (art. 2942 c.c.) rientrano le cause di sospensione “per la condizione del titolare”, ossia:
- l’incapacità di agire del minore non emancipato e dell’interdetto per infermità di mente: la sospensione perdura finché il soggetto non abbia un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina di questi o alla cessazione dell’incapacità;
- la qualità di militare in servizio, l’appartenenza alle forze armate dello Stato o il trovarsi per servizio al seguito delle forze stesse in tempo di guerra: la sospensione si protrae per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra (ossia, ex art. 130, R.D. 8.7.1938, n. 1415, fino a 90 giorni dalla cessazione del servizio o dalla cessata applicazione della legge di guerra).
Come si vede, questa categoria concerne i casi in cui l’esercizio del diritto da parte del titolare è impossibile o è particolarmente difficile a causa della condizione soggettiva in cui questi si trova: in entrambe le ipotesi la sospensione opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, mentre nel solo caso di quella per cause dipendenti dallo stato di guerra non è richiesto l’accertamento dell’impossibilità reale di esercizio del diritto (Cass. n. 2557/1964).
Altre cause di sospensione rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 2942 e 2943 c.c. sono previste dal codice civile, da leggi speciali (si veda, ad es., l’art. 34, D.L. n. 18 del 2020 che ha sospeso dal 23.2.2020 al 1.6.2020 – periodo della pandemia da Covid19 – il decorso dei termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL) ed anche da pronunce della Corte Costituzionale (si veda ad es. C. Cost. n. 63 del 10.6.1966, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 2948, n. 4, 2955 n.2 e 2956 n. 1, c.c. nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra in pendenza del rapporto di lavoro, introducendo dunque la sospensione di tale diritto).
Ancora su questo sito, si vedano:
- per la differenza tra prescrizione e decadenza: “Differenze tra prescrizione e decadenza di tributi e crediti erariali”;
- per l’eccezione di prescrizione: “La prescrizione civile: come si oppone – Eccezione di prescrizione”.
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