Gli svantaggi di una SNC: tassazione elevata e autonomia patrimoniale imperfetta
Avviare un’attività economica è sempre un passo molto importante e dev’essere ponderato con estrema attenzione. Molti sono i fattori da considerare per cercare la soluzione migliore alle proprie necessità e aspettative. Decidendo di intraprendere un business in totale autonomia sarà sufficiente, per esempio, aprire una ditta individuale.
Se invece si desiderasse organizzare un’attività imprenditoriale di maggiori dimensioni e con la partecipazione di altri soggetti, la scelta dovrà ricadere su una delle forme societarie previste dal nostro ordinamento giuridico:
- SNC
- SAS
- SRL
- SPA
- SAPA.
La SNC rappresenta una delle società di persone che, a tutt’oggi, è adottata con maggior frequenza per via della semplice procedura di costituzione e degli elementari adempimenti richiesti sia in fase di avvio che durante l’esercizio d’impresa. Tuttavia, nonostante i punti di forza di un’organizzazione quantomai snella e pratica, ci sono altri aspetti che è opportuno non sottovalutare e potrebbero rendere la società in nome collettivo un’opzione da scartare. In questa breve guida cercheremo proprio di analizzare quali sono i principali svantaggi nell’avviare un’attività con la forma societaria della SNC.
Indice:
Caratteristiche di una SNC
Prima di affrontare l’argomento nel dettaglio è opportuno avere ben chiare le caratteristiche di una SNC. Per il nostro ordinamento giuridico la SNC fa parte delle società di persone e viene disciplinata dagli articoli 2291 e 2312 del codice civile. In tale forma societaria, così come per la S.S. e la SAS, a prevalere è l’elemento soggettivo vale a dire i soci rispetto al capitale. Di conseguenza, chi partecipa ad una società in nome collettivo dovrà rispondere in modo solidale, illimitato e personale per ogni obbligazione assunta dalla società.
La SNC è solitamente scelta per avviare attività commerciali di dimensioni medio-piccole, prevede l’iscrizione nel registro delle imprese, obbliga a tenere scritture contabili e può essere soggetta a procedura fallimentare. L’iter burocratico per la costituzione è alquanto semplice, dovendo solo redarre in forma scritta l’atto costitutivo e depositarlo presso il registro delle imprese. Volendo è anche possibile procedere con la costituzione senza atto, ma in tal caso si parla di società in nome collettivo irregolare.
All’interno dell’atto costitutivo basterà inserire i dati dei soci indicando a chi spetta l’amministrazione e la rappresentanza, la ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci, l’attività che si intende svolgere, i conferimenti dei soci e il valore ad essi attribuito, la quota di partecipazione di ogni socio sia agli utili che eventuali perdite, nonché la durata della società e il criterio con cui verranno ripartiti utili e perdite.
I rischi patrimoniali di una SNC
Abbiamo visto come la società in nome collettivo garantisca una costituzione e una successiva organizzazione decisamente semplificate e permetta di avviare un’attività senza dover versare alcun capitale sociale obbligatorio. Il rovescio della medaglia è l’assenza di una qualsiasi forma di protezione patrimoniale per i soci. Del resto, è chiaramente indicato nella sua definizione che stabilisce, in maniera inequivocabile, come i soci siano illimitatamente, solidamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali.
Per spiegarlo con parole più semplici, proviamo a fare un esempio e consideriamo il caso in cui il giro d’affari di una SNC non vada secondo le previsioni e l’attività fatichi a decollare: le entrate non coprono le spese e viene a mancare la liquidità necessaria per pagare i fornitori e assolvere agli obblighi tributari con il Fisco. Con l’andare del tempo si accumuleranno debiti che, prima o poi, dovranno essere ripagati interamente dai soci, utilizzando anche il loro patrimonio personale. Qualora non si riescano ad estinguere tutti i debiti, la SNC andrà in conto alla inevitabile liquidazione giudiziale.
Purtroppo, oltre al danno economico della chiusura dell’attività e del patrimonio personale sottoposto alla procedura fallimentare da parte del curatore, ci sono altri risvolti negativi. In Italia, un soggetto dichiarato fallito viene marchiato dalla legge come non affidabile e si vedrà costretto subire svariate limitazioni personali, sarà costretto ad adempiere a specifici obblighi, a cui aggiungere l’impossibilità di svolgere determinati incarichi.
Ad esempio, non potrà più assumere la carica di amministratore o sindaco in società di capitali e cooperative, nonché occuparsi di professioni quali il curatore fallimentare, il commissario giudiziale, il revisore contabile, l’avvocato, il commercialista, il mediatore assicurativo e nemmeno assumere l’incarico di curatore di incapace o di minore.
Quindi, scegliendo una SNC è bene tenere presente che il proprio patrimonio personale non ha alcuna forma di protezione nei confronti dei creditori della società, siano essi soggetti privati oppure lo Stato.
SNC: l’elevata tassazione è l’altro punto debole
Il secondo aspetto da valutare quando si pensa di organizzare una nuova attività economica costituendo una SNC è di natura puramente fiscale, ossia capire a priori quante imposte debba pagare una società in nome collettivo. Partiamo col dire che una società in nome collettivo è tassata secondo il principio della trasparenza. Ciò significa che gli utili attribuiti pro-quota ad ogni socio dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi dello stesso anche se non effettivamente distribuiti, al netto delle deduzioni e detrazioni, e subiranno un’imposizione fiscale secondo il meccanismo degli scaglioni IRPEF che prevedono aliquote che partono dal 23% per redditi fino a 15mila euro, per arrivare ad un massimo del 43% in caso di importi dichiarati superiori ai 75mila euro.
Aggiungiamo che l’imposizione tributaria non si limita alla sola imposta sui redditi sulle persone fisiche, infatti non bisogna dimenticare che ogni socio della SNC è obbligato ad iscriversi nella Gestione previdenziale dei Commercianti o degli Artigiani e deve versare contributi INPS in base alla quota di partecipazione all’utile. La ciliegina sulla torta è poi rappresentata dell’IRAP al 3,9%, calcolata sull’utile di impresa a fine anno.
Non c’è niente di meglio di un bell’esempio e della chiarezza dei numeri per capire quanto del guadagno di una SNC rimanga nelle tasche dei soci dopo le imposte: supponiamo che una società in nome collettivo, avviata da due soci al 50%, dichiari a fine anno 70mila euro di reddito di impresa. Le imposte da pagare a livello aziendale e personale dei due soci saranno le seguenti:
- INPS artigiani o commercianti: il 24% a titolo di contributi previdenziali su 35mila euro (quota utile di impresa di ogni socio) ⟹ 24% di €35.000 = € 8.400 a testa;
- IRPEF: ciascun socio dovrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi la quota di utile a lui attribuita, ovvero, nel nostro esempio, i 35mila euro, decurtando però da tale importo eventuali deduzioni, prima fra tutte la quota di contributi previdenziali pagata, nel nostro caso € 8.400. Il reddito imponibile si ridurrà quindi a 26.600 € ⟹ IRPEF su 26.600 € = 6.582 € a testa;
- IRAP: applicando l’aliquota base del 3,9%, l’imposta regionale sulle attività produttive comporta una tassazione di 2.730 euro calcolata sull’intero utile societario.
Il totale delle imposte da pagare dai due soci sarà quindi: (INPS 8.400 € x 2 = 16.800 €) + (IRPEF 6.582 € x 2 = 13.164 €) + (IRAP 2.730 €) = per un TOTALE di 32.694 €, ovvero una percentuale molto vicina al 50% di carico fiscale sull’intero utile.
E’ giusto specificare che il carico contributivo influisca come un macigno sul totale impositivo della SNC, così come il fatto che la tassazione per trasparenza costringa gli imprenditori a pagare le imposte anche sugli importi non effettivamente distribuiti e magari reinvestiti in azienda.
Ovviamente, il calcolo fatto è un mero esempio per far capire, a grandi linee, quale possa essere il carico fiscale sul socio della SNC non tenendo conto di eventuali deduzioni o detrazioni che il socio stesso può indicare nella propria dichiarazione per ridurre sensibilmente il peso delle imposte. Stiamo parlando di: spese mediche, interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, bonus ristrutturazione, bonus risparmio energetico, spese per l’istruzione dei figli, spese scolastiche, corsi universitari, ecc.
Fermandoci però all’esempio sopra indicato, emerge un dato piuttosto evidente, ovvero che se la SNC ottiene a fine anno un discreto utile, con propensione all’incremento col passare degli anni, è costretta a patire una tassazione vicina al 50% con poche possibilità di ridurre, in modo legale, il pesante carico fiscale che le compete. La tassazione per trasparenza rende complicata qualsiasi strategia di pianificazione fiscale lasciando ai soci poche speranze…
Se pensiamo poi al fatto che un eventuale periodo di crisi della SNC, condito dal perverso meccanismo degli acconti sulle imposte che comporta per il socio il versamento anticipato di INPS e IRPEF anche per l’anno non ancora concluso, potrebbe mettere lo stesso nella pesante condizione di doversi indebitare per onorare gli impegni fiscali e arrivare a rischiare il proprio patrimonio personale, qualora la SNC non dovesse farcela con le proprie forze.
Una società di persone, così come una ditta individuale, non offre alcun tipo di protezione patrimoniale per gli amministratori e, nel caso specifico, la SNC comporta per i soci un regime impositivo piuttosto pesante, specie a livello contributivo.
In conclusione, appare piuttosto evidente come gli svantaggi di una società in nome collettivo non siano affatto da sottovalutare, tra le società di persona è quella che non offre alcuna tutela patrimoniale per i soci a differenza, per esempio, di una SAS in cui i soci accomandanti sono responsabili soltanto per la quota di capitale sottoscritta e, tra le altre cose, non sono soggetti a contribuzione previdenziale essendo soltanto dei soci di capitale.
Elevata tassazione, contribuzione previdenziale obbligatoria per tutti i soci e responsabilità illimitata per tutta la compagine: questi sono i punti di debolezza di una SNC, aspetto che sarebbe utile non trascurare quando si decide di aprire la propria impresa…
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