Gli acconti di imposta nel regime forfettario
L’acconto è un versamento che alcune categorie di contribuenti devono versare prima della scadenza del periodo d’imposta a cui il tributo fa riferimento. I titolari di partita IVA sono tra i soggetti che devono rispettare tale onere fiscale, ivi compresi coloro che hanno scelto di adottare il regime forfettario con tassazione agevolata.
In quest’articolo focalizzeremo l’attenzione proprio sui contribuenti forfettari, in modo da capire come determinare l’importo degli acconti, le scadenze da rispettare e cosa accade passando da un regime fiscale ad un altro.
Indice:
- Quando versare l’acconto d’imposta nel regime forfettario
- Metodi per il calcolo degli acconti nel regime forfettario
- Calcolo dell’acconto con metodo storico
- Calcolo dell’acconto con metodo previsionale
- Meglio il metodo storico o previsionale?
- Come compilare il modello F24
- Cosa accade al versamento degli acconti passando in un altro regime fiscale?
- Versamento acconti con passaggio al regime forfettario
- Versamento acconto con passaggio dal regime forfettario alla contabilità semplificata
Quando versare l’acconto d’imposta nel regime forfettario
Il regime forfettario prevede il versamento di un’imposta a titolo sostitutivo con aliquota pari al 15%, tassazione che scende al 5% solo per i primi 5 anni di attività se sussistono specifici requisti. Liberi professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA assoggettati a tale regime agevolato, devono provvedere, in sede di dichiarazione dei redditi, a calcolare la base imponibile applicando un coefficiente di redditività e versare quanto dovuto. In questa fase potrebbe essere necessario, qualora si manifestano i presupposti, corrispondere anche i relativi acconti dell’imposta sostitutiva.
Il calcolo dell’importo e le scadenze di versamento rispettano le medesime regole previste per i contribuenti IRPEF. Nello specifico, i soggetti forfettari sono tenuti a versare gli acconti sull’imposta sostitutiva se hanno presentato il modello Redditi Persone Fisiche indicando al rigo LM42 una cifra pari o superiore a 52 euro.
I pagamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24 e rispettando le seguenti scadenze:
- primo acconto entro il 30 giugno: sarà possibile saldare il dovuto anche entro il 30 luglio, applicando però una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi;
- secondo acconto entro il 30 novembre.
Metodi per il calcolo degli acconti nel regime forfettario
Il contribuente sottoposto a regime forfettario può avvalersi di due metodi di calcolo, vale a dire:
- storico: con riferimento all’imposta sostitutiva pagata l’anno precedente;
- previsionale: con versamento in base alla stima del reddito dell’anno in corso.
La legge offre al titolare di partita IVA in regime forfettario la possibilità di scegliere quale metodo impiegare per il computo dell’acconto d’imposta sostitutiva. Pertanto, è consigliabile richiedere un consulto al commercialista di fiducia per decidere il criterio più indicato a seconda delle specifiche esigenze e caratteristiche del contribuente.
Calcolo dell’acconto con metodo storico
Il metodo storico si basa sul modello Redditi Persone Fisiche relativo all’anno d’imposta precedente e nel dettaglio sulle indicazioni inserire nel rigo LM42 (denominato Differenza). Come abbiamo già detto, se nel suddetto campo è riportato un importo superiore a 52 euro, scatta l’obbligo di versamento dell’acconto per l’imposta sostituiva. Qualora la cifra fosse inferiore a 258 euro, l’acconto dev’essere versato in un’unica rata entro il 30 novembre. Viceversa, l’importo va corrisposto in due quote secondo le regole ordinarie, ovvero:
- entro il 30 giugno effettuare il pagamento del primo acconto pari al 50% dell’importo complessivo dell’acconto dovuto (entro il 30 luglio applicando un aumento dello 0,4% per gli interessi);
- entro il 30 novembre versare il secondo acconto pari al restante 50%.
È importante evidenziare come il metodo storico faccia riferimento ai risultati economici conseguiti dal soggetto nell’anno precedente, al fine di determinare gli acconti d’imposta per l’anno in corso. Ciò significa che tale criterio offre la massima sicurezza: se utilizzato in maniera corretta, non potrà portare a nessuna contestazione da parte del Fisco e all’applicazione di eventuali sanzioni a carico del contribuente. Situazione che, invece, si può verificare scegliendo il metodo previsionale.
Calcolo dell’acconto con metodo previsionale
Come si intuisce chiaramente dal nome, questo criterio consiste nel calcolare gli acconti sulla base del reddito che il contribuente prevede di conseguire nell’anno in corso. Il titolare di partita IVA deve stimare le entrate che pensa di raggiungere secondo il principio di cassa per il periodo di imposta in corso e calcolare, di conseguenza, gli acconti. Versando la prima rata entro la fine di giugno, non è certo facile avere già una precisa idea di quanto ammonterà il reddito a fine anno. Pertanto, una buona soluzione potrebbe essere applicare il metodo storico per il primo acconto, per poi a novembre verificare se il criterio previsionale può risultare di maggior convenienza e calcolare il secondo acconto.
Il linea di massima, il metodo previsionale potrebbe avere la sua convenienza per un contribuente in regime forfettario. Il motivo principale è la scadenza al 30 novembre della seconda rata, il che rende decisamente più facile stimare il reddito fino al termine dell’anno e parametrare l’ultimo acconto in base a quanto già versato. Tuttavia, applicare il criterio previsionale non è affatto semplice e richiede un’efficiente gestione fiscale. Inoltre, non bisogna sottovalutare il rischio di poter incorrere in una sanzione nell’ordine del 30% dell’imposta non versata, allorché la stima sul reddito si rivelasse errata.
Meglio il metodo storico o previsionale?
Il metodo storico è il sistema di calcolo senza alcun dubbio migliore, qualora il reddito da lavoro nell’anno corrente risulti in forte crescita rispetto a quanto dichiarato nel precedente periodo d’imposta. Questo perché gli acconti vengono calcolati sulla base dell’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente, pertanto il titolare di partita IVA può pagare una cifra inferiore a quella che dovrebbe corrispondere applicando il criterio previsionale e, soprattutto, avrà la sicurezza di non incorrere in alcuna sanzione.
Al contrario, se la stima dei ricavi è sotto le attese, il metodo previsionale permette di versare acconti minori. Tuttavia, non bisogna mai dimenticare che una stima sbagliata potrebbe comportare pesanti sanzioni amministrative applicate dall’Agenzia delle Entrate.
Come compilare il modello F24
Per il versamento degli acconti d’imposta in regime forfettario è necessario impiegare il modello F24 (il nuovo modello unificato è valido anche per i titolari di partita IVA che applicano ancora il vecchio regime dei minimi). Nella sezione denominata Erario il contribuente deve indicare uno dei seguenti codici tributo:
- 1790 per il versamento del primo acconto;
- 1791 in caso di pagamento in un’unica soluzione oppure per il versamento del secondo acconto;
- 1792 per il saldo dell’anno precedente.
Ricordiamo che il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva possono essere rateizzati, con suddivisione in 6 rate massime. In tal caso, sono previste maggiorazioni per gli interessi che vanno dallo 0,18% per la seconda rata fino all’1,50% per la sesta rata.
Scegliendo il versamento in un’unica soluzione è importante ricordarsi di inserire nella specifica colonna il codice 0101. Viceversa, dovendo pagare la prima di sei rate andrà indicato il codice 0106. Non è, invece, concesso il pagamento a rate del secondo acconto.
Per la corretta compilazione del modello F24 è anche necessario indicare:
- l’anno di riferimento dei versamenti;
- l’importo esatto, inserendo la cifra completa di decimali nella colonna “Importo a debito”.
Cosa accade al versamento degli acconti passando in un altro regime fiscale?
Il cambiamento di regime fiscale è un comportamento piuttosto diffuso, ciononostante impone una grande attenzione nel rispettare gli oneri dichiarativi.
Il primo elemento da verificare è quale quadro utilizzare per il calcolo del reddito imponibile. In tal senso, un classico esempio è il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario in contabilità semplificata (tipo per quei contribuenti che superano il limite dei 65.000 € di fatturato annui non possono mantenere il regime agevolato). Il contribuente che applica l’imposta sostitutiva dovrà compilare il quadro LM.
Al contrario, qualora si trovasse costretto a passare alla contabilità semplificata nel regime ordinario, dovrà inserire il reddito imponibile nel quadro RE (se esercita un’arte o una professione) oppure il quadro RG (nel caso svolga un’attività commerciale).
Un ulteriore aspetto rilevante, a seguito del cambiamento del regime fiscale, è il versamento degli acconti d’imposta.
Versamento acconti con passaggio al regime forfettario
I contribuenti che applicano per il primo anno il regime forfettario non devono versare acconti dell’imposta sostitutiva. Pertanto, per tutti i redditi derivanti da lavoro autonomo o attività d’impresa, il forfettario titolare di partita IVA dovrà corrispondere unicamente il saldo IRPEF relativo all’anno precedente e di eventuali imposte sostitutive (ad esempio la cedolare secca per redditi derivanti da locazione di immobili).
Se nell’anno d’imposta corrente il soggetto prevede di conseguire redditi in aggiunta a quelli da lavoro autonomo e da attività d’impresa, allora potrebbe dover versare acconti IRPEF per l’anno in corso.
Versamento acconto con passaggio dal regime forfettario alla contabilità semplificata
Se viene a mancare uno dei requisiti richiesti per il mantenimento del regime forfettario, ad esempio il limite di reddito annuo inferiore a 65.000 euro, il contribuente dovrà passare al regime fiscale ordinario.
Il titolare di partita IVA che era assoggettato al regime forfettario non deve versare acconti per l’anno d’imposta precedente a quello in corso. Questo perché, a partire dal primo gennaio, non è più soggetto alla tassazione agevolata e al versamento dell’imposta sostitutiva. Di conseguenza, nell’anno corrente non dovrà più compilare il quadro LM nel modello Redditi Persone Fisiche. Ciò non toglie che il soggetto potrebbe, comunque, dover versare un acconto IRPEF per l’anno in corso.
Per il calcolo dell’acconto IRPEF dell’anno corrente, c’è differenza a seconda se il contribuente applichi il metodo storico oppure previsionale. Nel primo caso non ha alcuna rilevanza il reddito sottoposto a imposta sostitutiva nell’anno precedente. Utilizzando il criterio previsionale, invece, il reddito conseguito durante il periodo d’imposta precedente sotto regime forfettario va considerato nel reddito totale dell’anno corrente per il calcolo dell’IRPEF presunta e da prendere poi come base di riferimento per il computo degli acconti.
Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...