Quandi e come applicare il Reverse charge

Un po’ tutti abbiamo, almeno una volta nella vita, sentito parlare di reverse charge IVA o inversione contabile ma, suppongo che in pochi swi siano presi la briga di capire di cosa si trattasse, immaginando una pratica contabile complicata e poco interessante.

In realtà è molto più semplice, e per molti, più utile di quel che si pensi, infatti il reverse charge è un meccanismo contabile riguardante l’applicazione dell’Iva in cui l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore all’acquirente.

Questa opzione, puramente contabile, è stata creata appositamente con la finalità di eliminare l’evasione è l’elusione dell’Iva attraverso l’applicazione di una normativa comunitaria. Il riferimento di legge del reverse charge Iva è l’articolo 17 comma 3, 5, 6 del dpr 633/72.

In termini pratici, attraverso il reverse charge dell’Iva:

  • il venditore emette una fattura senza l’addebito dell’Iva;
  • il compratore, ricevuto la fattura la integra con l’aliquota IVA di riferimento è procede con la registrazione di due operazioni:  due operazioni, una per l’acquisto del bene/servizio (per l’importo senza applicazione IVA) e una per l’autofattura (per l’IVA).

Per capirne meglio il funzionamento ti pongo questo esempio di inversione contabile dell’Iva:

Ipotizziamo una operazione di vendita tra due soggetti nella quale l’acquirente sia un soggetto passivo dell’imposta, che quindi dovrebbe pagare l’IVA al venditore. Supponi che la fattura di vendita sia emessa per € 10.000 di imponibile con codice di esenzione IVA articolo 17 e che il venditore registri la fattura tra i crediti verso il cliente B e nei ricavi per cessione di beni.

Il cliente B (acquirente), riceverà una fattura di € 10.000 senza IVA ma la registrerà con l’integrazione dell’imposta all’aliquota di riferimento (ad esempio il 22%). Contabilmente quindi registrerà due operazioni ovvero, l’acquisto e l’autofattura.

La fattura di acquisto verrà registrata in:

  • conto acquisto merci e iva su acquisti a fornitore esente IVA art. 17;

Mentre l’autofattura verrà registrata:

  • cliente per autofattura di vendite fittizie di merci e IVA su vendite;

L’acquirente, pertanto, evidenzia l’IVA sia in dare che in avere per neutralizzare l’operazione.

Per sintetizzare, il reverse charge o inversione contabile dell’Iva si concretizza con l’emissione di un’autofattura in maniera tale che sia il destinatario stesso a corrispondere l’IVA all’erario, anzichè il fornitore.

Nell’esempio appena fatto, se non si fosse applicato il reverse charge, il fornitore avrebbe emesso una fattura con IVA che il cliente gli avrebbe versato. Successivamente il fornitore avrebbe versato allo Stato l’IVA a debito mentre l’acquirente, dopo averla pagata al fornitore, avrebbe potuto portarla in detrazione.

Col il reverse charge queste operazioni verranno effettuate dall’acquirente è, quest’ultimo, addebiterà poi l’IVA al consumatore finale ovvero, l’effettivo soggetto passivo dell’imposta.

Questo tipo di operazione contabile è stata applicata originariamente negli scambi comunitari per evitare le cosiddette frodi carosello, ma questo tipo di meccanismo contabile ha avuto una larga applicazione soprattutto in materia edilizia e in altre particolari operazioni che elenco qui sotto:

  • cessioni di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d’oro;
  • cessioni di prodotti di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi e manodopera nel settore edilizio nei confronti di aziende subappaltatrici che svolgono attività di costruzione e o ristrutturazione di immobili;
  • cessioni di fabbricati o di porzioni del fabbricato stesso per i quali il cedente, nell’atto, abbia espressamente manifestato l’opzione;
  • alle cessioni di terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessione governativa art. 21
  • alle cessioni di personal computer e dei loro accessori e componenti;
  • alle cessioni di materiali e lapidi e materiali affini provenienti direttamente dalle cave o dalle miniere;

Per tutte queste operazioni è possibile applicare il reverse charge in deroga alla normale gestione dell’Iva che comporterà quindi che sarà il cliente, se soggetto passivo di imposta sul valore aggiunto, ad essere tenuto al pagamento dell’imposta direttamente all’erario e non più al fornitore.

La fattura emessa dal fornitore sarà infatti senza IVA con l’annotazione dell’inversione contabile e della normativa relativa. Il cessionario dovrà, una volta ricevuta la fattura, integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta annotata sui suoi registri contabili entro 15 giorni dal ricevimento.

Il reverse charge è stato creato per evitare che il destinatario del bene o servizio procedesse alla detrazione dell’IVA in assenza del pagamento di questa da parte del venditore/fornitore con la finalità di mettere un freno all’evasione dell’Imposta sul valore aggiunto ed è proprio per questo motivo che, nel tempo, il campo di applicazione di tale meccanismo contabile è stato esteso dal settore dell’edilizia a quello immobiliare, per arrivare fino ai prodotti di alta tecnologia come pc portatili, console da gioco e tablet.

   

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