Forfettario: come pagare il 5% anziché il 15%
Il regime forfettario offre una tassazione agevolata applicabile da persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione rispettose di determinati requisiti. Il contribuente che esercita l’opzione può beneficiare di importanti vantaggi fiscali e contributivi, infatti l’ordinamento tributario italiano prevede un’aliquota unica del 15% a titolo di imposta sostitutiva da applicare sul reddito dichiarato che sostituisce l’IRPEF, l’IRAP, e le addizionali comunali e regionali. Tuttavia, la normativa offre anche l’opportunità di sfruttare un aliquota ulteriormente ridotta al 5%, ma solo nel caso di avvio di una start-up.
La finalità del legislatore è piuttosto evidente ovvero cercare di favorire lo sviluppo economico incentivando l’apertura di nuove attività, soprattutto, da parte di giovani imprenditori titolari di partita IVA, i quali possono aderire direttamente al regime forfettario.
Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio cosa prevede la disciplina al riguardo, i requisiti richiesti per applicare l’aliquota del 5% e quando si è invece costretti a sottostare a quella ordinaria del 15%.
Indice:
- Requisiti per l’applicazione del regime forfettario start-up con aliquota al 5%
- Esempio per applicazione del regime forfettario con aliquota al 5%
- Il requisito del mancato esercizio di attività nei tre anni precedenti
- Regime forfettario avendo già prestato lavoro occasionale
- Il presupposto della mera prosecuzione della precedente attività
- Acquisizione di attività esercitata da un altro soggetto
Requisiti per l’applicazione del regime forfettario start-up con aliquota al 5%
Il regime forfettario è una tassazione particolarmente vantaggiosa, ma lo diventa ancor di più per i titolari di partita IVA che avviano una nuova attività: per i primi 5 anni possono applicare un’imposta sostitutiva sui redditi con aliquota fissa al 5%, mentre dal sesto anno in avanti dovranno invece adottare quella ordinaria (per la forfettaria) al 15%.
È chiaro come per beneficiare dell’agevolazione il contribuente debba rispettare determinati presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente. Nello specifico si devono verificare le seguenti condizioni:
- nei tre anni precedenti l’avvio della nuova attività, il soggetto non deve aver esercitato nessuna attività d’impresa, artistica o professionale. Non sono ammesse nemmeno attività svolte sotto forma di associazioni, oppure all’interno di imprese a conduzione familiare;
- la nuova start-up non deve risultare la continuazione di un’attività già precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo. Ricordiamo che vengono esclusi i praticantati obbligatori per aver accesso ad un’attività artistica o professionale;
- nel caso in cui il contribuente decida di proseguire l’attività esercitata da un altro imprenditore, è obbligatorio che i ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente rispetto quello in cui è riconosciuta l’agevolazione, non oltrepassino il limite massimo di fatturato imposto dalla legge che a partire dal 1° gennaio 2019 è stato fissato in 65.000 euro.
Quelli appena elencati sono i requisiti specifici per l’applicazione dell’aliquota del 5%. Naturalmente bisogna aggiungere anche il rispetto dei presupposti di carattere generale per accedere al regime forfettario che possiamo così riassumere:
- i ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non devono mai superare la soglia massima di 65.000 euro. La base imponibile viene calcolata applicando specifici coefficienti di redditività che variano in base al tipo di attività. Qualora si dovessero svolgere due o più attività, il contribuente dovrà sommare i relativi ricavi;
- la somma delle spese sostenute per il lavoro accessorio e i compensi per dipendenti o collaboratori deve risultare inferiore a 20.000 euro lordi. Rientrano nel computo totale anche i compensi per lavoratori con contratto a progetto, importi erogati a titolo di utili di partecipazione per associati, o le somme per opere prestate dall’imprenditore o membri della sua famiglia.
Esempio per applicazione del regime forfettario con aliquota al 5%
Non c’è nulla di meglio di un semplice esempio per dissolvere ogni dubbio al riguardo e capire esattamente come funzioni il regime forfettario con aliquota al 5%.
Innanzitutto diamo per scontato che siano rispettati i requisiti richiesti, quindi per procedere con il calcolo dell’imposta sarà necessario avere a disposizione 2 dati:
- codice Ateco relativo all’attività svolta: un’informazione fondamentale da cui si evince il coefficiente di redditività da applicare sul totale del fatturato;
- i ricavi complessivi realizzati durante il periodo d’imposta.
Per il nostro esempio consideriamo che il Sig. Rossi si venga a trovare nella seguente situazione:
- apertura partita IVA per avviare la professione di Web designer;
- rispetto di tutti i presupposti necessari per considerare l’attività una start-up o comunque da classificarsi come novità;
- diritto di applicare il regime forfettario con aliquota al 5%;
- in base al codice Ateco assegnato, il coefficiente di redditività risulta del 78%;
- ricavi generati nel 2020 pari a 50.000 euro, di conseguenza inferiori al limite richiesto di 65.000 euro.
Il Sig. Rossi dovrà pagare per il 2020 un’imposta unica sostitutiva così calcolata:
- base imponibile: 50.000 x 78% = 39.000 euro;
- imposta dovuta al Fisco: 39.000 x 5% = 1.950 euro.
Il Sig. Rossi deve anche considerare il versamento dei contributi INPS e, non esercitando un’attività professionale con Cassa previdenziale di riferimento, sarà tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Il calcolo dei contributi è alquanto semplice; basta infatti applicare la specifica aliquota (in questo caso 25,72%) sulla base imponibile di 39.000 euro, ottenendo così la quota di contributi a percentuale da versare. Ricordiamo che se il contribuente fosse stato un artigiano o commerciante iscritto alla relativa Gestione INPS, avrebbe dovuto corrispondere una quota fissa di circa 3.800 euro, a cui aggiungere una quota variabile calcolata sull’eccedenza del reddito minimale di 15.953 euro. Calcolatrice alla mano otteniamo un importo contributivo ai fini pensionistici di 10.030,8 euro (39.000 x 25.72%). Purtroppo il Sig. Rossi non potrà applicare la riduzione opzionale del 35% sul totale dei contributi INPS prevista dal regime forfettario, in quanto risulta iscritto alla Gestione Separata.
Il contribuente dell’esempio potrà continuare ad applicare il regime forfettario anche per i compensi realizzati nel 2021. La tassazione agevolata rimane invariata per i primi 5 anni di attività (fermo restando il rispetto dei limiti imposti), mentre a partire dal 6° anno il soggetto sarà costretto ad applicare l’aliquota al 15%. L’eventuale perdita dei requisiti generali, ad esempio per il superamento del limite di fatturato dei 65.000 €, comporterebbe a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, l’automatico passaggio dal regime forfettario a quello della contabilità semplificata.
Il requisito del mancato esercizio di attività nei tre anni precedenti
Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio uno dei requisiti fondamentali per aver accesso al regime forfettario con aliquota al 5%. La normativa stabilisce, molto chiaramente, come il contribuente non possa aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio del nuovo progetto imprenditoriale, una qualsiasi attività d’impresa, oppure aver offerto prestazioni come lavoratore autonomo né tantomeno in qualità di associato o collaboratore familiare. In pratica, il legislatore cerca di scremare la platea dei possibili beneficiari, offrendo la tassazione agevolate solo a giovani imprenditori o comunque soggetti alla prima esperienza di attività in proprio.
È necessario sapere che i suddetti tre anni non vanno computati prendendo come riferimento i periodi d’imposta, ma semplicemente la data sul calendario. Ad esempio, se il soggetto ha cessato la precedente attività il 1° maggio 2018, potrà iniziare una nuova attività con regime forfettario al 5% a partire da giugno 2021. Se volesse aprire prima di quella data dovrebbe “accontentarsi” dell’aliquota forfettaria al 15%.
Inoltre, ricordiamo che l’imposta sostituiva al 5% è un beneficio fiscale non godibile da coloro che, sempre nei tre anni precedenti, abbiano svolto mansioni in qualità di socio di una società di persone, ivi comprese anche le attività di collaborazione all’intero di imprese familiari. In questi particolari frangenti è comunque possibile applicare il regime forfettario con aliquota al 15%, naturalmente sempre rispettando i requisiti di carattere generale.
Al tal proposito, dobbiamo però precisare che la Legge n. 388/2000 e la circolare n. 59/E del 18 giugno 2001, hanno cercato di chiarire la questione. In pratica, non è affatto detto che il ruolo di socio in una società di persone o capitali sia di per sé un motivo per impedire l’applicazione del regime forfettario con aliquota al 5%. Infatti, secondo tali precisazioni, è necessario valutare se le attività d’impresa, o come lavoratore autonomo, siano state effettivamente svolte. In buona sostanza se un ex socio di una società in accomandita semplice, oppure di una SRL si è limitato a conferire capitale senza aver mai esercitato alcuna attività lavorativa, potrebbe aver diritto all’applicazione della tassazione agevolata al 5%.
Regime forfettario avendo già prestato lavoro occasionale
I contribuenti che nel triennio precedente l’inizio della nuova attività hanno offerto prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto al 20%, possono applicare il regime forfettario al 5% senza alcuna difficoltà. Un’eventualità ribadita anche dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 17/E del 30 maggio 2012, che aveva come oggetto il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato come, ai fini del controllo del presupposto della mera prosecuzione dell’attività, la condizione di aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di lavoro autonomo occasionale, non implica la perdita del diritto di accesso al regime agevolato. Questo perché i compensi ricevuti per le suddette prestazioni occasionali possono essere considerati redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR.
Il presupposto della mera prosecuzione della precedente attività
L’altro requisito su cui si basa il regime forfettario con aliquota al 5%, è la condizione che la nuova attività svolta dal contribuente non rappresenti la continuazione di quella esercitata in precedenza sotto forma di lavoro autonomo o dipendente. Lo scopo di tale presupposto è quello di cercare di impedire quelle azioni elusive da parte di soggetti che cercano di sfruttare i vantaggi fiscali limitandosi a modificare la veste giuridica dell’attività svolta fino a poco tempo prima. Nelle restrizioni sono escluse le attività esercitate per la pratica obbligatoria allo scopo di poter accedere all’esercizio di arti o professioni.
Anche in questo caso è intervenuta l’autorità competente per chiarire una situazione che potrebbe dare adito a interpretazioni errate. Tramite diverse circolari l’Agenzia delle Entrate ha stabilito come le attività che presentano il carattere di novità solo dal punto di vista formale, sono da considerarsi la mera prosecuzione qualora esercitate sfruttando i medesimi beni e luoghi dell’attività precedente, nonché rivolte agli stessi clienti. Ciò significa effettuare un’attenta valutazione a seconda delle diverse situazioni e, nello specifico:
- se il lavoratore dipendente cessa l’attività per una causa involontaria (ovvero viene licenziato), non si verifica mai la continuità dell’attività;
- se il dipendente di un’azienda decide di avviare la medesima attività utilizzando gli stessi mezzi e rivolgendosi alla stessa clientela, tale situazione è invece considerata una mera continuazione;
- se il dipendente di un’azienda avvia l’identica attività ma utilizza una propria organizzazione e si rivolge a diversi clienti, può adottare il regime forfettario al 5% in quanto non sussiste la prosecuzione della precedente attività.
Per quanto concerne i contratti a tempo determinato o di collaborazione, l’elemento discriminante è la condizione di marginalità economica e sociale. A tal proposito l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come si può considerare assente la mera prosecuzione dell’attività quando:
- il rapporto di lavoro risulta protratto per un periodo non superiore a metà del triennio. Viceversa, superando il suddetto limite temporale dev’essere verificata la condizione che la nuova attività non rappresenti la sostanziale continuazione della precedente.
Come si può notare da quanto fin qui esposto, le disposizioni in merito alla mera prosecuzione dell’attività non sono di così semplice interpretazione e applicazione, allorché dipendono da molteplici situazioni in cui si potrebbe trovare il soggetto richiedente la tassazione agevolata. Quindi appare evidente la necessità di valutare caso per caso, tenendo presenti gli aspetti sostanziali quali la durata e tipologia del rapporto di lavoro durante le tre annualità precedenti l’apertura dell’attività per le quali si sarebbe richiesto il regime forfettario al 5%.
Acquisizione di attività esercitata da un altro soggetto
Il requisito del limite di fatturato non eccedente i 65.000 euro vale anche nel caso in cui il soggetto acquisisca e prosegua l’attività svolta da altri. Non poteva mancare la precisazione dell’Agenzia delle Entrate per puntualizzare due aspetti:
- che l’acquirente ha facoltà di applicare il regime forfettario solo se il cedente l’attività abbia conseguito, nell’anno precedente, un fatturato pari o inferiore al limite consentito di 65.000 €;
- che i ricavi complessivi da prendere come riferimento devono risultare dalla somma di quelli conseguiti da acquirente e cedente nel periodo d’imposta precedente.
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