Fondazione privata maltese e tutela patrimoniale

Scritto da Omar Cecchelani in Immobili

La tutela del patrimonio è un aspetto di grande importanza e le conseguenze di una mancata pianificazione possono risultare davvero disastrose. A tale scopo esistono molti strumenti giuridici e finanziari messi a disposizione, non solo dalla legislatura italiana, ma anche dalla giurisprudenza internazionale. In quest’articolo, andremo ad analizzare una soluzione legale ed efficace di segregazione patrimoniale: la fondazione privata maltese.

La fondazione non è certo una novità nell’ordinamento giuridico maltese, essendo un istituto presente da diversi anni. Tuttavia, le ultime novità in materia hanno reso questo strumento alquanto interessante e una buona opportunità da sfruttare. La Repubblica di Malta è entrata a far parte dell’Unione Europea nel 2004 e dell’Area Schengen a partire dal 2007, offre un’economia piuttosto solida e gode di una notevole stabilità grazie al sistema bipartitico. Alla grande serenità assicurata dal tranquillo clima politico-sociale e alla consolidata giurisprudenza in materia di diritto delle fondazioni, si è aggiunta una specifica legge su tali enti entrata in vigore ad aprile 2008.

Come vedremo nel dettaglio a breve, la fondazione maltese è un’organizzazione con personalità giuridica distinta che può essere costituita da uno o più fondatori (residenti o non residenti a Malta) e raggruppa una pluralità di beni al fine di raggiungere un determinato fine (fondazione di scopo) o favorire un beneficiario o gruppi di beneficiari (fondazione privata). Il fondatore riveste un ruolo del tutto simile al disponente di un trust, quindi partecipa alla sovvenzione dei beni che andranno a costituire il patrimonio dell’ente e può inserire nell’atto costitutivo determinate clausole e condizioni per i beneficiari.

Il vantaggio della fondazione maltese è il mantenimento dei diritti più significativi da parte del fondatore ovvero, a differenza del disponente di un trust, non perde il controllo dei beni una volta strutturati; inoltre, ha facoltà di nominarsi beneficiario, intervenire sulla cessione patrimoniale e nomina degli amministratori, vigilare sull’operato di quest’ultimi al fine di accertare il rispetto di scopo e disposizioni previste dallo statuto, nonché ricevere una copia dei conti e dell’inventario dei beni.

Come ogni altra fondazione, anche quella maltese non può svolgere alcuna attività commerciale, tuttavia è concesso detenere investimenti e proprietà oltre ad incassare le entrate derivanti dalla gestione dei beni come, ad esempio, dividenti, interessi e royalties.

Tutte le caratteristiche finora descritte fanno intuire i motivi per cui la fondazione maltese viene considerata uno strumento piuttosto efficace di tutela patrimoniale e una valida alternativa ai trust.

Indice:

 

Fondazione privata o fondazione di scopo

Come abbiamo accennato nell’introduzione, la legislatura maltese in materia di fondazioni fa una precisa distinzione tra fondazione di scopo e fondazione privata.

La differenza è alquanto semplice: nel primo caso non sono previsti beneficiari, bensì viene stabilito un fine da perseguire che non ha alcuna finalità di lucro e può essere meramente filantropico. In questi casi è plausibile che la fondazione si trasformi in un’organizzazione di beneficenza assumendo lo status di ONLUS che consente di godere della quasi totale esenzione fiscale.

Nella fondazione privata, invece, il fondatore deve stabilire nel contratto uno o più beneficiari, quindi non è previsto nessun fine umanitario.

 

Perché costituire una fondazione privata maltese

I motivi principali che portano alla creazione di una fondazione privata maltese sono la tutela patrimoniale personale o familiare e il favorimento del passaggio generazionale. La protezione del patrimonio deriva dal fatto che tale istituto assume una propria personalità giuridica, quindi separata da quella del fondatore. All’interno della fondazione maltese può essere conferito un insieme di beni al fine di perseguire lo scopo prefissato nel contratto sottoscritto dai soci fondatori. A prima vista può sembrare una fattispecie di strumento del tutto simile ad un trust, in realtà offre maggior flessibilità.

Attraverso la costituzione di uno statuto, il fondatore manifesta la propria volontà di trasferire beni di sua originaria proprietà all’interno della fondazione, i quali verranno gestiti da uno o più amministratori allo scopo di conseguire l’oggetto stabilito. Così facendo, il fondatore ottiene una separazione tra il proprio patrimonio personale e i beni ceduti alla fondazione che saranno messi al riparo da eventuali pretese dei creditori nei confronti del fondatore. Come ogni altro strumento di protezione patrimoniale, per avere la garanzia di una reale efficacia è necessario costituire l’ente solo qualora non sussistano posizioni debitorie già aperte o situazioni di oggettiva sofferenza.

Chi volesse addentrarsi nei meandri giuridici della fondazione maltese, deve fare riferimento al Codice Civile di Malta e, più precisamente, al secondo paragrafo del capitolo 16. Noi vogliamo invece spiegare le caratteristiche principali in modo molto più semplice e in tal senso possiamo definire la fondazione come un contratto tra il fondatore (proprietario originario dei beni, possono essere anche più persone fisiche o giuridiche) e il cosiddetto director, ovvero l’amministratore fiduciario dell’ente. Normalmente, nella fondazione privata è prevista la presenza di uno o più beneficiari, vale a dire i destinatari dei beni conferiti ed eventuali frutti che ne derivano.

La fondazione privata maltese viene costituita attraverso un atto pubblico, di conseguenza è necessario rivolgersi ad un notaio di Malta. L’ente deve possedere un nome conforme alla legge maltese e una sede con indirizzo sull’isola dove verranno inviate le comunicazioni e dove poter richiedere informazioni riguardo alle attività svolte. Il notaio ha il compito di redarre l’atto costitutivo e lo statuto in cui il fondatore indica anche eventuali clausole, o disposizioni per la gestione dei beni, nonché le condizioni affinché gli stessi possano essere goduti dai beneficiari. E’ importante sottolineare come la fondazione possa essere costituita anche attraverso un atto testamentario; inoltre, ha una durata temporanea sebbene piuttosto lunga (comunque al massimo pari a 100 anni dalla data di registrazione, salvo eccezioni).

La tanto agognata tutela patrimoniale da parte del fondatore è la diretta conseguenza del perseguimento dello scopo previsto dallo statuto della fondazione come, ad esempio, gestire i beni nell’interesse di familiari ed eredi. La parte di patrimonio che finisce nella fondazione gode di una propria autonomia giuridica ed è messa al riparo da eventuali aggressioni dei creditori del fondatore.

 

Cos’è una fondazione privata maltese

La fondazione privata maltese è un istituto costituito nella piena legalità secondo le disposizioni previste dal Codice Civile di Malta e dal diritto comunitario. L’ente gode di propria personalità giuridica, autonomia patrimoniale e riunisce un insieme di beni destinati a perseguire un determinato e preciso scopo. In altre parole, si tratta di un patrimonio amministrato da uno o più soggetti nominati dal fondatore e in base alle volontà di quest’ultimo, così come stabilito all’interno dello statuto al momento della costituzione tramite atto pubblico di fronte ad un notaio.

Di conseguenza, le figure che costituiscono una fondazione maltese sono: fondatore, beneficiari e amministratore fiduciario.

Il fondatore (persona fisica o giuridica) è il proprietario originario dei beni e non vanta alcun diritto patrimoniale su ciò che è stato conferito all’interno della fondazione. I beneficiari sono invece coloro che godono dei vantaggi in base alle disposizioni inserite nell’atto costitutivo. Tuttavia, la legge non vieta al fondatore di rientrare tra i beneficiari, ottenendo notevoli agevolazioni dal punto di vista fiscale alla luce della separazione tra il godimento dei beni e la titolarità degli stessi.

Detto questo, dobbiamo evidenziare come una fondazione privata maltese non possa perseguire scopi commerciali, anche se la disciplina consente le seguenti eccezioni:

  • possesso di beni fonte di reddito;
  • possesso di immobili ad uso commerciale;
  • possesso di azioni o diritti di proprietà di un’impresa;
  • detenzione di un marchio di fabbrica;
  • operare come strumento di investimento collettivo, con emissione di quote destinate agli investitori;
  • operare come strumento di cartolarizzazione.

Al momento della costituzione spetta al fondatore stabilire liberamente l’oggetto della fondazione, fermo restando che rientri nella legalità. Tra gli scopi più diffusi c’è quello di offrire un aiuto economico, o un supporto finanziario, a beneficio della famiglia, o di determinate persone che possono anche non rientrare tra i parenti stretti o i legittimi eredi.

La possibilità di includere lo svolgimento di attività commerciali, o la partecipazione in imprese commerciali, sono azioni possibili solo se ritenute indispensabili al raggiungimento degli obbiettivi, ma non per scopo di lucro dell’ente. A parte questa restrizione, la fondazione privata maltese gode di totale capacità giuridica e può agire al fine di concludere negozi giuridici di qualsiasi genere e, al contempo, divenire titolare di diritti reali su beni mobili e immobili. Naturalmente, tutto questo sempre nel pieno rispetto dei limiti imposti dallo statuto e dall’atto costitutivo.

 

Come creare una fondazione privata maltese

La costituzione di una fondazione privata maltese avviene tramite atto pubblico, oppure testamento privato, con conseguente iscrizione presso il registro delle persone giuridiche e automatica acquisizione di personalità giuridica della nuova costituita. La deposizione dell’atto è obbligatoria anche per fondazioni non commerciali che acquisiscono personalità morale, ciò unicamente per consentire controlli amministrativi al fine di prevenire la costituzione di enti illeciti o immorali.

Nello specifico, l’atto può assumere una di queste forme:

  • contratto giuridico unilaterale tra vivi;
  • disposizione di ultime volontà;
  • patto successorio.

Inoltre, l’atto costitutivo deve sempre contenere le seguenti informazioni:

  • nome della fondazione;
  • indirizzo della sede;
  • scopo o oggetto da perseguire;
  • ammontare del capitale iniziale;
  • come utilizzare il patrimonio in caso di cessazione della fondazione;
  • modalità e titolarità del diritto di firma;
  • ufficio di revisione.

Il fondatore esprime la volontà di donare una parte, più o meno consistente, del proprio patrimonio (valore minimo 1.200 euro) alla fondazione attraverso un atto costitutivo e può essere sia una persona fisica che giuridica. La legge non impone un numero minimo o massimo di fondatori per costituire una fondazione privata e nemmeno stabilisce una durata (normalmente non può superare i 100 anni dalla data di registrazione dell’atto costitutivo). Oltretutto, il fondatore si può nominare tra i beneficiari o, addirittura, risultare l’unico beneficiario. Inoltre, nell’atto costitutivo sono normalmente inseriti una serie di poteri spettanti al fondatore e, precisamente:

  • sorveglianza dell’operato degli amministratori;
  • nomina protettore della fondazione;
  • nomina comitato di controllo per supervisionare le attività svolte dagli amministratori;
  • possibilità di nominare, aggiungere o rimuovere gli amministratori.

In alcuni, casi il fondatore può detenere il potere di sciogliere in anticipo la fondazione e, finché rimane in vita, ha facoltà di modificare lo statuto, l’oggetto e anche i beneficiari. In questi casi dev’essere però presente un’apposita clausola nell’atto costitutivo ma, di fatto, è quasi sempre un’opzione inserita. Le disposizioni del fondatore assumono carattere definitivo solo dopo la sua morte.

Per quanto riguarda i beneficiari, la legge non obbliga l’identificazione di essi che possono essere nominati anche in un secondo tempo. In base alla residenza fiscale dei beneficiari è possibile che sia necessaria l’immediata dichiarazione, ciò nonostante viene garantito l’anonimato visto che le generalità risultano in possesso solo dell’amministratore fiduciario della fondazione o delle autorità in presenza di gravi reati penali o fiscali.

Se, ad esempio, il beneficiario ha residenza fiscale in Italia, dovrà indicarlo nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Quindi, l’identità dei reali proprietari della fondazione maltese è conosciuta unicamente dall’Agenzia delle Entrate e da nessun altro.

 

Chi sono i beneficiari della fondazione privata maltese?

I beneficiari possono essere persone fisiche, enti di carità, enti giuridici o futuri eredi nominati dal fondatore e inseriti nell’atto costitutivo della fondazione. Di fatto, sono i destinatari del godimento dei beni conferiti e dei frutti derivanti dalla loro gestione.

A riguardo sono due gli aspetti di fondamentale rilevanza:

  • la completa libertà di scelta dei beneficiari da parte del fondatore;
  • la possibilità di inserire condizioni legate ai beneficiari.

Ciò significa che un padre può decidere di costituire una fondazione a favore dei figli, ma con godimento dei beni solo al compimento della maggior età oppure al verificarsi di altre particolari condizioni quale, ad esempio, la nascita di un nipote. Come abbiamo già rimarcato, è altresì importante sapere che i beneficiari possono essere nominati in un momento successivo alla costituzione dell’ente e tra essi può rientrarvi anche il fondatore.

 

Il patrimonio della fondazione privata maltese

La costituzione di una fondazione prevede la presenza di una o più persone fisiche / giuridiche che conferiscono al suo interno beni di loro proprietà. Quindi, il fondatore decide di trasferire tutto, oppure parte del suo patrimonio (sia beni mobili che immobili) all’interno dell’ente, al solo fine di conseguire uno scopo prefissato. La legge maltese prevede il versamento minimo di 1.200 euro.

Nel preciso momento in cui un bene viene trasferito, la proprietà passa alla fondazione con la netta separazione tra capitale dell’ente e patrimonio restante del fondatore. Ciò comunque non impedisce a quest’ultimo di continuare a godere dei frutti derivanti dai beni ceduti: basta, infatti, che rientri tra i beneficiari della fondazione.

Anche se lo abbiamo già evidenziato, è bene non dimenticare due fondamentali concetti:

  • l’effetto segregativo della fondazione è assoluto e perfetto: la personalità giuridica indipendente dell’ente assicura il totale spossessamento dei beni conferiti dal fondatore al suo interno;
  • distinzione tra capitale e patrimonio della fondazione: il primo rappresenta l’ammontare versato al momento della costituzione e risultante da quanto dichiarato nello statuto, mentre il secondo è la somma di tutti i beni successivamente acquisiti o conferiti (ad esempio, l’obbligo di versare una determinata quota a carico del fondatore o di soggetti terzi).

 

Chi è responsabile dei debiti della fondazione privata maltese?

In presenza di debiti maturati dalla fondazione è quest’ultima l’unica responsabile: i creditori possono avanzare le loro pretese solo sul patrimonio dell’ente. Fondatore e beneficiari sono completamente estranei alla posizione debitoria della fondazione e non hanno alcuna responsabilità. Ciò vale anche nel caso di versamenti extra da effettuare nel patrimonio della fondazione in momenti successivi alla costituzione.

È altresì importante sapere che in caso di fondazioni familiari e in presenza di debiti dei beneficiari, i creditori non hanno alcuna possibilità di aggredire l’intero patrimonio della fondazione, tantomeno la parte stabilita a sostengo dei beneficiari. Tale evenienza è possibile sempreché il beneficio sia ottenuto dalla fondazione familiare a titolo gratuito e secondo le disposizioni previste nell’atto costitutivo.

 

Quali sono le differenze tra fondazione maltese e trust?

Fondazione maltese e trust sono entrambi strumenti di segregazione patrimoniale, essendo istituti con una propria personalità giuridica distinta da quella di fondatori e disponenti. Tuttavia, sussistono significative differenze che rendono la fondazione privata maltese un mezzo decisamente più flessibile e vantaggioso.

Una delle differenza sostanziali è la possibilità di disporre del bene conferito nella fondazione per un’eventuale vendita a terzi. Tale evenienza non è fattibile in un trust dove ogni bene risulta vincolato al fine di perseguire lo scopo indicato dal disponente. Di conseguenza, la fondazione maltese offre una certa duttilità e permette più libertà di disposizione del patrimonio, nonostante la perdita della titolarità dopo il trasferimento nell’ente.

Anche il ruolo di disponente del trust presenta limiti rispetto al fondatore. Quest’ultimo ha facoltà di inserire sé stesso tra i beneficiari o decidere anche di essere l’unico destinatario del godimento dei beni e dei frutti derivanti dalla gestione. Oltretutto può inserire clausole e condizioni nell’atto costitutivo che dovranno essere rispettate dall’amministratore fiduciario della fondazione e dai beneficiari.

 

Tassazione della fondazione privata maltese

Il regime di tassazione varia in base alla residenza fiscale dei beneficiari. Normalmente, per semplicità, partiamo dal presupposto che nessun beneficiario risieda a Malta, altrimenti sarebbe necessario applicare regole specifiche. Tuttavia, si potrebbe anche ottenere il medesimo trattamento fiscale con residenza sull’isola, sempreché i beneficiari non siano comunque cittadini maltesi e partecipino alla fondazione attraverso un veicolo giuridico straniero. A scanso di equivoci supponiamo che i beneficiari siano tutti residenti in Italia.

Innanzitutto, è doveroso precisare che una fondazione privata maltese ha l’obbligo di redigere e presentare alle autorità locali il bilancio delle attività svolte. A livello di tassazione, l’ente è sottoposto allo stesso regime fiscale di qualunque società e deve versare un’imposta sul reddito generato pari al 35%. Siccome è previsto il rimborso ai soci di 6/7 della tassa versata per redditi da negoziazione e 5/7 per entrate da passive income, alla fine l’effettiva aliquota applicata è solo del 5%.

Quella appena descritta è la tassazione ordinaria, ma non è l’unica via percorribile. Infatti, è posibile scegliere di applicare l’imposizione fiscale in capo ai beneficiari del reddito, ovvero lo stesso metodo previsto dalla giurisprudenza internazionale per i trust trasparenti con beneficiari individuati. In questa circostanza è necessario manifestare la volontà di adottare tale opzione in fase di costituzione della fondazione e la decisione risulta irrevocabile. A livello fiscale i beneficiari non devono versare alcun tributo all’erario maltese, sono bensì sottoposti al principio di tassazione dei redditi di fonte estera pagando le imposte al fisco italiano.

Infine, è bene non dimenticare come una fondazione privata maltese può beneficiare sia dell’esenzione fiscale di dividendi e plusvalenze prevista della disciplina PEX (Participation Exemption) applicata alle holding company maltesi, che godere delle convenzioni internazionali siglate da Malta per evitare la doppia imposizione.

Al netto di tutto quanto fin qui affermato, quando si costituisce una fondazione privata maltese e si conferiscono beni situati in Italia è sempre doveroso prestare molta attenzione all’aspetto fiscale. Spesso si commette il grave errore di dare per scontato che un istituto giuridico esterno sia esente dal versare le imposte su redditi prodotti in Italia. Di conseguenza, prima di adottare strumenti giuridici internazionali di tutela e segregazione patrimoniale, è consigliabile in primis valutare l’effettiva efficacia e in secondo luogo appurare l’adattabilità al proprio obiettivo.

 

Quando costituire una fondazione privata maltese per la tutela del patrimonio?

Considerando che i motivi principali della creazione di una fondazione privata maltese sono la tutela, segregazione e protezione patrimoniale, il primo aspetto fondamentale è costituirla in tempi non sospetti. Ciò significa che il fondatore non deve avere già posizioni debitorie aperte a suo carico: solo così avrà la certezza che nessun creditore potrà aggredire i beni trasferiti, potendo sfruttare il grande vantaggio del patrimonio della fondazione completamente separato da quello personale.

Fermo restando che la fondazione maltese offre indubbi benefici rispetto ad un trust (soprattutto in presenza di giurisdizioni che non riconoscono la legislatura di tale istituto), è sempre opportuno vagliare, in primo luogo, le possibili soluzioni offerte dal sistema giuridico italiano.

Anche se le alternative estere sembrano piuttosto allettanti, l’applicazione concreta potrebbe risultare ben più difficoltosa del previsto, specialmente se realizzata da persone con residenza fiscale in Italia. Ci sono molti aspetti da valutare a partire dalla tassazione e dal monitoraggio fiscale che potrebbero rendere meno conveniente del previsto il passaggio generazionale e la tutela patrimoniale. In secondo luogo è opportuno valutare i costi di costituzione, mantenimento e consulenza.

   

Pagare Meno Tasse

Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...

 

                       
Lascia un commento