Fatturazione delle operazioni con l’estero nel regime forfettario
La materia fiscale è da sempre molto dibattuta, difficile e in continua evoluzione. Sono tante le modifiche che negli anni hanno interessato questo ambito, molte delle quali più specificatamente la fatturazione. Con la Legge n. 190 del 2014 (Legge si Stabilità 2015) è stato introdotto il nuovo regime forfettario, secondo cui i contribuenti che lo applicano non esercitano la rivalsa dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ex art. 18 DPR 633/72, per le operazione nazionali.
Tradotto in parole più semplici ed esplicative, questo significa che tali contribuenti non applicano l’imposta sulle vendite e non esercitano la detrazione della stessa sugli acquisti. Per le operazioni di carattere nazionale, il meccanismo dunque è simile al vecchio regime dei minimi. La situazione cambia per le operazioni con l’estero e per la loro fatturazione.
Fatturare le operazione con l’estero infatti è una pratica che presenta diverse complessità per professionisti e imprenditori. Questo perché sulla base di tali fatturazioni è necessario informarsi bene riguardo le disposizioni legislative sull’IVA, per procedere così con le emissioni delle fatture relative a operazioni con controparti estere. Le operazioni con l’estero per professionisti e imprenditori in regime forfettario comportano dunque diverse particolarità da conoscere per mettersi al riparo da eventuali problemi. Di seguito, proviamo a parlare dell’argomento senza entrare troppo nei tecnicismi per rendere la lettura il più comprensibile possibile e i concetti più chiari.
Indice:
- I principi del Regime forfettario
- Le operazioni con l’estero nel regime forfettario
- Cessioni di beni nei confronti di soggetti IVA all’estero
- Vendite intracomunitarie nei confronti di soggetti privati all’estero
- Acquisti di beni dall’estero
- Prestazioni di servizi rese o ricevute verso soggetti esteri
- Importazioni ed esportazioni
I principi del Regime forfettario
Prima di entrare nel dettaglio per capire i principi della fatturazione delle operazioni con l’estero è doveroso spiegare brevemente il concetto di regime forfettario. Si tratta di un regime fiscale agevolato entrato in vigore con la Legge n.190/2014 e modificato dalla Legge 208/2015. L’adozione di questo regime vantaggioso premette di determinare i redditi su base forfettaria. Questo vuol dire che non vengono prese in considerazioni le spese effettivamente sostenute per l’esercizio dell’attività per determinare i redditi imponibili ai fini delle imposte dirette.
Con il regime fiscale forfettario i redditi vengono determinati applicando ai fatturati annui generati un coefficiente di redditività, diverso in base al codice attività usato dai contribuenti. Sui redditi così calcolati è da applicare un’imposta del 15%, oppure del 5% per i primi 5 periodi d’imposta nel caso in cui venga avviata un’attività nuova.
Sono queste le ragioni fondamentali per cui il regime forfettario è ritenuto molto favorevole per tante Partite IVA. Ovviamente, l’accesso al regime forfettario, è vincolato al rispetto di determinati requisiti e limiti relativi ai compensi e ai ricavi. Senza dei precisi requisiti previsti dalla normativa fiscale infatti l’accesso a questo regime agevolato è precluso.
Le operazioni con l’estero nel regime forfettario
Confrontato con il vecchio regime riguardo alle operazioni estere, verso cioè i Paesi dell’Unione Europea e i Paesi extra UE, il nuovo regime forfettario presenta delle differenze abbastanza significative. Nel dettaglio andiamo a conoscere come devono essere trattate le seguenti operazioni secondo il nuovo regime forfettario:
- business to business/cessioni di beni nei confronti di soggetti IVA;
- business to consumer/ cessioni di beni nei confronti di soggetti privati;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi rese o ricevute;
- importazioni ed esportazioni.
Dopo l’elencazione delle tematiche da trattare, nei paragrafi seguenti analizzeremo nel dettaglio i vari punti per sciogliere ogni dubbio.
Cessioni di beni nei confronti di soggetti IVA all’estero
Per ciò che interessa le cessioni dei beni nei riguardi dei soggetti IVA, la norma di riferimento è l’art. 41 comma 2-bis del Decreto Legge 331/93. Per effetto di tale articolo non sono catalogabili quali cessioni intracomunitarie i beni venduti da soggetti in regime di franchigia, come i contribuenti in regime forfettario. Dunque, le cessioni di beni da parte di un soggetto italiano in regime forfettario nei confronti di acquirenti comunitari soggetti passivi IVA, saranno comunque trattate come operazioni nazionali.
Di conseguenza, nel rispetto del regime forfettario, la vendita di questi beni non sarà assoggettata ad IVA e in fattura andrà indicata la solita dicitura, oltre eventualmente a riportare la nota “pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2 -bis del Decreto Legge 331/93“. In più, il modello INTRA riferito alla cessione dei beni, non va presentato trimestralmente.
Vendite intracomunitarie nei confronti di soggetti privati all’estero
A partire dal 1° luglio 2021, per ciascuna vendita di beni a distanza intracomunitaria posta in essere da contribuenti in regime fiscale forfettario trova applicazione l’art. 38-bis commi 1 e 3 del Decreto Legge 331/93.
Questo articolo di legge prevede che, una volta superati complessivamente i 10mila euro di vendite verso soggetti privati di Paesi dell’Unione Europea, le ulteriori vendite devono essere assoggettati all’Imposta sul Valore Aggiunto obbligatoriamente nel Paese dell’Unione Europea di destinazione, attraverso la diretta identificazione ai fini IVA o tramite opzione per il regime One Stop Shop.
Acquisti di beni dall’estero
Per l’acquisto di beni è applicabile l’art.38 comma 5 lett. c) del Decreto Legge 331/93, in base al quale gli stessi non sono catalogabili quali intracomunitari se il loro volume, al netto dell’IVA, nell’anno prima, e nell’anno in corso, non supera la soglia di 10mila euro. Per effetto dell’articolo 38 del Decreto Legge 331/93 dunque, i cedenti comunitari sono tenuti ad applicare le aliquote IVA nazionali dei propri Paesi e i soggetti forfettari italiani agiscono quali consumatori finali privati.
Nella difficile ipotesi in cui venga superato il tetto di 10mila euro, oppure si opti per l’applicazione della norma ordinaria, invece si dovrà provvedere all’integrazione e versare l’Imposta sul Valore Aggiunto entro il termine del 16 del mese seguente rispetto a quello dello svolgimento delle operazioni.
Ricordiamo che, per gli acquisti di natura ordinaria fatti a partire dal 1° gennaio 2017, l’art. 4 comma 4 lett. b) del Decreto Legge 193/2016 convertito in Legge 255/2016, aveva cancellato l’obbligo della trasmissione dell’elenco di riepilogo INTRA acquisti. Tuttavia, l’obbligo è stato nuovamente introdotto fino al 31 dicembre 2017 per effetto del Milleproroghe, cioè del Decreto Legge 244/2016.
Dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di presentazione non sussiste per gli acquisti intracomunitari di beni quando gli stessi sono inferiori ai 200mila euro annui. In caso contrario, quando viene superata la soglia dei 200mila euro annui, ipotesi molto rara per i soggetti in regime forfettario, la trasmissione va fatta ogni mese a scopi puramente statistici.
Prestazioni di servizi rese o ricevute verso soggetti esteri
Sono gli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/ 72 a regolamentare le prestazioni di servizi rese ai soggetti non residenti o ricevute dagli stessi. In pratica, i forfettari italiani si comporteranno come i soggetti in regime ordinario, sia nell’ipotesi di servizi resi sia nel caso di servizi ricevuti. Nella prima ipotesi, in qualità di prestatori, emetteranno le fatture verso i soggetti esteri riportando la dicitura “operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/72″.
Nell’ipotesi di un servizio ricevuto, come committenti, ricevute le fatture con la nota “reverse charge“, dovranno integrarle con l’Imposta sul Valore Aggiunto da versare entro il termine del 16 del mese seguente rispetto a quello in cui sono avvenute le operazioni.
Relativamente ai servizi resi invece, quando le controparti sono soggetti passivi IVA comunitari, siccome si tratta di servizi intracomunitari, le fatture vanno emesse con la nota obbligatoria “inversione contabile” oppure “reverse charge” e va presentato il modello INTRA per i servizi resi. Di fronte invece a controparti soggetti non residenti extracomunitari, il modello INTRA non va presentato.
Inoltre, per i servizi ricevuti è necessario fare un passo indietro per ricordare l’evoluzione delle disposizioni normative in materia. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2017, per tali servizi l’art. 4 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 193/2016 convertito in Legge 225/2016, aveva cancellato l’obbligo della trasmissione dell’elenco di riepilogo INTRA. L’obbligo poi è stato novamene introdotto sino al 31 dicembre 2017 ai sensi del Decreto Legge 244/2016 (Milleproroghe). Dal 1° gennaio 2018 per le prestazioni intracomunitarie di servizi ricevute non vige alcun obbligo di presentazione nell’ipotesi in cui tali prestazioni siano al di sotto dei 100mila euro annui, mentre superati i 100mila euro la trasmissione va fatta ogni mese esclusivamente a scopi statistici.
Importazioni ed esportazioni
Alle operazioni di importazioni, di esportazioni e a quelle ad esse riconducibili, vengono applicate le disposizioni contenute nel DPR 633/72. Esiste l’opportunità di fare cessioni all’esportazione seguendo la norma generale. Tuttavia non è possibile acquistare in sospensione IVA e dunque con lettere d’intento. Naturalmente ci sono dei paletti alle cessioni all’esportazione, in quanto secondo gli artt. 8, 8-bis, 9,71 e 72 del DPR 633/72 queste operazioni sono ammesse nei limiti in base alle modalità previste con specifico decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze.
Per ciò che invece interessa le importazioni viene applicata la normativa ordinaria, secondo cui sono dovuti dazi e IVA all’atto delle importazioni presso la Dogana. Esiste anche la possibilità di scegliere il regime Import One Stop Shop nell’ipotesi in cui vengano importati beni riconducibili a delle vendite a distanza, in spedizione di valore al di sotto dei 150 euro.
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