Donazione modale: cos’è e a cosa serve?

Scritto da Omar Cecchelani in Famiglia

La donazione è un contratto stipulato con atto pubblico, attraverso il quale una persona fisica o giuridica decide di arricchire una controparte concedendo un proprio diritto oppure, molto più raramente, assumendo verso il destinatario un’obbligazione. Il tutto mantenendo uno spirito di liberalità e dovendo manifestare sia la volontà di donare che quella di accettare da parte del donatario. Pertanto, chi riceve la donazione vede incrementato il proprio patrimonio senza dover dare nulla in cambio.

In quest’articolo, tuttavia, concentreremo l’attenzione sulla cosiddetta donazione modale. Si tratta di un caso particolare in cui il donante impone al donatario l’adempimento di un obbligo, anche di tipo morale, verso egli stesso, oppure nei confronti di un soggetto terzo.

Indice:

 

Cos’è la donazione

Prima di analizzare nel dettaglio la donazione modale è opportuno identificare con chiarezza il concetto generale di donazione. Ai sensi dell’articolo 769 del Codice Civile, la donazione è un contratto con cui una persona fisica o giuridica (donante) decide di regalare un bene ad un altro soggetto (donatario), il quale deve esprimere la volontà di accettare. Di conseguenza, l’effetto prodotto da un contratto di donazione è il trasferimento di un diritto, reale o di credito, oppure l’assunzione di un’obbligazione verso il beneficiario. Ciò implica che anche quote sociali o titoli di credito possono risultare beni oggetto di donazione.

Per manifestare la donazione serve la presenza di due fondamentali elementi costitutivi, vale a dire:

  • spirito di liberalità: ciò implica che il donante debba agire senza coazioni, esprimendo liberamente la volontà di effettuare un’azione altruistica verso un’altra persona;
  •  volontà di entrambe le parti: ai fini della donazione è richiesta, non solo la volontà del donante, ma anche quella espressa dal donatario tramite accettazione.

La legge che disciplina la donazione stabilisce anche la causa che porta a tale contratto, ovverosia l’impoverimento patrimoniale del donante e il conseguente arricchimento del donatario. Ciò significa che la causa non può essere rintracciata unicamente nello spirito di liberalità, il quale rappresenta un elemento soggettivo del contratto e non identifica la funzione economica della donazione.

Occorre anche precisare che ai fini della validità della donazione è richiesta la capacità di intendere e volere del donante se persona fisica. Viceversa, il contratto può essere annullato su richiesta dello stesso donante, eredi (in caso di morte del donante), oppure soggetti interessati, presentando al giudice competente una domanda di annullamento entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dell’atto pubblico. Qualora il donante fosse una persona giuridica, la validità della donazione risulta legata alla chiara indicazione di tale azione nello statuto o nell’atto costitutivo.

 

Spirito di liberalità

Come appena detto, un contratto di donazione è considerato valido qualora venga individuato lo spirito di liberalità. Al verificarsi di costrizioni, coercizioni o qualsiasi altra azione violenta atta a inibire la libertà del donante, la donazione non è configurabile. Stesso esito se il contratto viene stipulato per adempiere ad un dovere / obbligo che successivamente si dimostra immotivato o inconsistente.

L’inammissibilità del contratto di donazione è alquanto probabile anche in presenza di un contratto preliminare. L’interpretazione più diffusa della dottrina in materia propende per considerare non ammissibile la sussistenza di vincoli preliminari. Il motivo della suddetta posizione è piuttosto logico, ovvero un contratto preliminare di donazione produce un obbligo di donare, il che entra in netto contrasto con la natura spontanea e altruistica dell’azione del donante.

 

Arricchimento del donatario

Altro elemento che identifica il contratto di donazione è l’arricchimento del donatario che riceve il bene dal donante. Tuttavia, tale aspetto ha portato alla nascita di opinioni discordanti sull’accezione puramente economica dell’incremento patrimoniale del destinatario.

Comunque, l’orientamento generale porta a considerare l’arricchimento del donatario come il risultato giuridico indispensabile per ammettere il contratto di donazione. Il donante dispone di un proprio diritto o si assume un’obbligazione al fine di arricchire la controparte, ma ciò in modo indipendente dall’effetto puramente economico e dall’aumento del patrimonio del donatario.

 

Forma del contratto di donazione

La normativa stabilisce che la donazione è un contratto solenne, pertanto la forma riveste una fondamentale importanza. In tal senso, è necessario redarre un atto pubblico da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale, con la presenza di due testimoni. Quindi, le parti coinvolte devono mettere nero su bianco la volontà di donare e ricevere, pena la nullità del contratto.

Se l’oggetto della donazione è un bene mobile, vige l’obbligo di indicare nell’atto il valore (comunque può essere menzionato anche in un atto a parte). Inoltre, il donatario deve esprimere per iscritto la volontà di accettare, potendo scegliere di ottemperare all’onere in un momento successivo alla donazione redigendo un altro atto. In questa situazione la donazione si perfeziona quando l’atto di accettazione viene notificato al donante.

La legge ammette un’unica eccezione alla forma scritta con atto pubblico, vale a dire in presenza di donazione di beni mobili di valore modico. In questi frangenti è sufficiente la consegna materiale del bene per sancire la donazione. Semmai ha rilevanza stabilire la modicità del valore tramite una valutazione in base alle condizioni economiche del donante. In buona sostanza, per considerare modico il valore del bene la donazione non deve incidere in modo significativo sul patrimonio del donante.

 

Cosa cambia con la donazione modale

La donazione modale mantiene tutte le caratteristiche viste finora, con l’aggiunta di un onere a carico del donatario stabilito dal donante. In altri termini, quest’ultimo costringe il destinatario della donazione ad effettuare una prestazione a suo favore, oppure a favore di un terzo soggetto. Gli obblighi verso il donatario vengono definiti elementi accidentali che contraddistinguono le donazioni modali.

Nel momento in cui il donatario accetta la donazione modale tramite dichiarazione scritta nell’atto pubblico, è tenuto ad assolvere l’obbligo imposto. Il donante, o la terza persona possono anche rivolgersi al giudice per costringere il donatario ad adempiere all’onere, qualora costui non lo avesse eseguito volontariamente.

 

Spirito di liberalità e donazione modale

A prima vista potrebbe risultare inconciliabile lo spirito di liberalità del donante con l’imposizione di un obbligo al donatario. In realtà, non sussiste alcun contrasto a meno che l’onere non richieda il versamento di un corrispettivo al donante, ovvero rappresenta solo una modalità del beneficio.

La donazione modale è disciplinata dagli articoli 793 e 794 del Codice Civile. È interessante notare, analizzando le varie disposizioni, la mancanza di specifiche indicazioni riguardanti, sia l’oggetto dell’onere che i soggetti a favore dei quali è stato imposto l’obbligo dal donante. Di conseguenza, la normativa lascia una certa libertà, nel senso che risulta corretto ritenere come oggetto dell’onere un dare, un fare, oppure un non fare. Per lo stesso motivo è doveroso considerare l’obbligo posto a vantaggio, oltre che del donante, anche del donatario o di soggetti terzi.

I requisiti dell’onere sono, invece, stabiliti dall’articolo 1174 del Codice Civile e prevedono che l’elemento accidentale debba:

  • coincidere con un interesse del donante, anche non patrimoniale;
  • risultare suscettibile di valutazione economica.

 

Donazione modale con beneficiario un terzo soggetto

Il modus di una donazione modale potrebbe avere come beneficiario un terzo soggetto. In tale situazione, si configura un contratto a favore di terzo, quindi bisogna assoggettare la donazione modale ad una donazione indiretta. In caso di inadempimento dell’onere spettante al donatario, si possono manifestare conseguenze sul diritto del beneficiario. Ciò accade solo se il soggetto terzo non ha ancora dichiarato l’intenzione di profittare, di conseguenza la domanda di risoluzione assumerà valore di revoca del beneficio.

 

Cosa accade se il donatario non adempie all’onere?

Qualora il donatario non dovesse assolvere volontariamente all’obbligo imposto dal donante, quest’ultimo o altri soggetti interessati possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere l’adempimento dell’onere.

In questo caso, il contratto di donazione modale potrebbe anche essere annullato, ma solo se previsto nell’atto pubblico sottoscritto dalle parti. Quindi, in presenza di apposita indicazione nell’atto di donazione e a seguito dell’inosservanza degli obblighi del donatario, il donante o gli eredi (in caso di morte del donante) hanno diritto di richiedere al giudice la risoluzione del contratto, riportando così il bene donato nel patrimonio del donante.

   

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