Società di persone e società di capitali: differenze e tassazione

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Disciplinato dal titolo V del codice civile, con il contratto di società, stipulato fra due o più persone, vengono conferiti beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica, allo scopo di dividerne gli utili a fine anno.

Da un punto di vista prettamente giuridico, una società è un’organizzazione di persone che esercita attività di impresa che può essere costituita da un unico soggetto (società unipersonale) o da più persone fisiche o giuridiche (società collettiva) che si riuniscono allo scopo di trarre profitto attraverso una comune collaborazione.

Esistono due categorie di società: le società di persone e le società di capitali. Simili fra loro per struttura: la presenza di soci e di amministratori, oltre al fine ultimo di trarre profitto dall’attività economica, ma con diverse caratteristiche: prima fra tutte l’autonomia patrimoniale.

Delle società di persone fanno parte le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Nelle società di capitali rientrano le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni.

Le principali differenze esistenti tra le due macro-categorie di società sono riscontrabili, in primo luogo a livello fiscale ma  soprattutto per ciò che concerne la disciplina fallimentare e le responsabilità patrimoniali dei soci: scegliere se costituire una società di persone o una società di capitali non è una questione puramente formale.

Indice:

 

Le società di persone

Posto che una società si distingue dalla figura dell’imprenditore, in quanto entrambi sono figure a sè stanti (l’imprenditore è colui che esercita professionalmente, e personalmente, un’attività economica), elementi fondamentali delle società di persone sono:

  • prevalenza dell’elemento soggettivo rispetto al capitale;
  • autonomia patrimoniale imperfetta;
  • mancato riconoscimento della personalità giuridica.

Partendo proprio dall’elemento soggettivo, le società di persone si identificano in maniera univoca con i soci che le compongono, tant’è, che la modifica del contratto sociale può avvenire solo con il consenso di tutti, salvo patto contrario.

Generalmente, l’amministrazione può spettare ad uno o più soci, sia in maniera congiunta che disgiunta. In via generale, l’amministrazione della società compete a ciascun socio che può compiere operazioni disgiuntamente dagli altri con l’obiettivo di raggiungere l’oggetto sociale.

L’autonomia patrimoniale imperfetta è forse la caratteristica più importante nelle società di persone poiché, comporta una sorta di confusione fra il patrimonio della società e quello personale di ogni singolo socio.

L’autonomia patrimoniale imperfetta non è direttamente individuata dalla legge, che si limita solamente a stabilire che:

  • il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati dal contratto sociale;
  • i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.

Da questi due principi si può desumere una sorta di indipendenza tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci, con la particolarità che le obbligazioni assunte in nome e per conto di una società di persone devono essere adempiute, prima con il patrimonio della società, e solo in un secondo momento con il patrimonio personale dei soci.

Costoro fungono da “garanzia” rispetto ai debiti contratti dalla società: qualora il patrimonio sociale risultasse insufficiente, il creditore della società potrà agire nei confronti del singolo socio per soddisfare le sue pretese.

La legge non stabilisce quale socio debba essere escusso per prima, individuando un vincolo solidale tra coloro che costituiscono la società di persone. Ciò significa che se l’adempimento avviene per mezzo di un solo socio, costui libera tutti dal debito, salvo pretendere dagli altri soci la liquidazione di quanto speso in nome e per conto della società anche in termini di quote societarie.

L’autonomia patrimoniale imperfetta, la responsabilità personale, e la stretta inerenza fra soci e attività sociale precludono il riconoscimento della cosiddetta “personalità giuridica”, intesa come autonomia della società che agisce in maniera indipendente rispetto a coloro che compongono la compagine sociale.

Nelle società di persone gli utili sono suddivisi fra i soci in maniera proporzionale all’ammontare dei conferimenti. È nullo ogni patto che esclude dai guadagni o dalle perdite uno o più soci.

 

Le società di capitali

Gli elementi caratteristici delle società di capitali sono esattamente l’opposto rispetto a quelli delle società di persone:

  • prevalenza dell’elemento capitale rispetto all’elemento personale;
  • autonomia patrimoniale perfetta;
  • riconoscimento della personalità giuridica.

Diversi articoli del codice civile stabiliscono un principio universale:

“delle obbligazioni contratte risponde soltanto la società con il proprio patrimonio personale ovvero quello conferito dai soci.”

Questo serve a spiegare i tre caratteri distintivi delle società di capitali, poiché la prevalenza dell’aspetto patrimoniale rispetto all’elemento personale giustifica la netta separazione tra responsabilità sociale e responsabilità di ciascun socio.

L’autonomia patrimoniale è quindi perfetta, poiché eventuali creditori di una società di capitali potranno soddisfare le loro pretese solo aggredendo i beni della società.

Qualora il patrimonio risultasse insufficiente (ad esempio a seguito del pignoramento o dopo la liquidazione dell’attività economica) i creditori non potranno agire nei confronti dei soci per recuperare quanto ancora dovuto dalla società. Il patrimonio sociale risulta, inoltre, nettamente separato rispetto al patrimonio personale dei singoli soci, che possono partecipare alla società mediante la sottoscrizione di azioni o l’acquisto di quote patrimoniali.

La personalità giuridica si acquisisce nel momento in cui la società viene iscritta nel registro delle imprese. Si tratta di una caratteristica esplicitamente contemplata nel diritto italiano che equipara una società alla stregua di una persona in carne ed ossa, riconoscendo alla prima la capacità di essere titolare di diritti e di doveri.

Oltre a ciò, la personalità giuridica permette alle società di capitali di agire autonomamente, proprio come se fossero persone fisiche, in virtù di una serie di poteri conferiti ad un organo fondamentale: il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico.

Gli amministratori hanno in mano la gestione della società che avviene in attuazione dell’oggetto sociale. In caso di inadempimento, costoro saranno responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla carica che ricoprono.

 

Quali sono le società di persone e quali le società di capitali

Stabilite le principali differenze fra società di persone e società di capitali, è possibile costituire una società solo aderendo ad uno dei modelli tassativamente definiti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Tra le società di persone rientrano:

Mentre la prima tipologia di società appare ormai desueta, la SNC e la SAS sono le forme societarie predilette da piccoli imprenditori, artigiani e commercianti nell’esercizio delle loro attività economiche.

La società semplice non va confusa con l’associazione in partecipazione che si configura come un contratto associativo fra un imprenditore e uno o più professionisti che partecipano alla divisione degli utili in cambio della collaborazione professionale.

Le società di capitali comprendono invece:

a cui si è aggiunta di recente la società a responsabilità limitata semplificata che può essere costituita con un solo euro di capitale.

Delle prime tre, solo la società in accomandita per azioni si distacca parzialmente dalla disciplina generale in tema di autonomia patrimoniale: i soci accomandatari infatti, a differenza dei soci accomandanti, rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali anche con il patrimonio personale, i soci accomandanti invece, solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

Se per le società di persone il codice civile non prevede un ammontare minimo relativamente ai conferimenti, il discorso è esattamente opposto se parliamo di società di capitali, per la cui costituzione è necessario rispettare una certa soglia di capitale sottoscritto e e versato.

 

Come funzionano le società di persone

Le società di persone sono regolate, ciascuna, da una serie di disposizioni contenute nel codice civile. Le norme in tema di società semplice potranno essere usate per integrare la disciplina delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice.

Le società di persone si costituiscono mediante un contratto sociale in cui due o più soci decidono di conferire parte dei propri beni per lo svolgimento di un’attività economica. Per le SNC e le SAS si parla di “atto costitutivo“, ossia, di un documento all’interno del quale sono individuati una serie di elementi necessari ad identificare la società, i soci e l’oggetto sociale.

La forma dell’atto costitutivo deve essere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, quindi è necessaria l’intermediazione di un notaio per la stesura e la certificazione del documento. La registrazione dell’atto presso il registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni a cura degli amministratori della società.

Nonostante non siano previsti, per legge, conferimenti minimi di capitale, nelle società di persone questi possono avvenire pro quota o in parti eguali, per un ammontare necessario al raggiungimento dell’oggetto sociale.

La garanzia per i creditori di una SNC o di una SAS è data dalla responsabilità solidale ed illimitata dei soci, che rispondono con i loro beni dei debiti contratti in nome e per conto della società stessa.

La responsabilità solidale fa sì che il creditore possa chiedere l’adempimento del debito per l’intero ammontare anche ad uno solo dei soci debitori, mentre, l’illimitatezza della responsabilità di quest’ultimo riguarda la possibilità di escutere il patrimonio personale solo e qualora quello sociale risultasse insufficiente rispetto alle pretese creditorie.

Diverso discorso riguarda il creditore personale del socio di una SNC o SAS, che nulla avrà a che fare con i debiti della società. Costui non potrà pretendere la liquidazione della quota del socio fintanto che perduri la società, ma potrà invece rivalersi sugli utili spettanti al debitore. La liquidazione immediata della quota di una società è ammessa solo nelle società semplici.

Nelle SAS i soci si distinguono in due categorie: soci accomandanti e soci accomandatari. Mentre gli accomandatari sono responsabili illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, i soci accomandanti godono di una sorta di beneficio, rappresentato da una responsabilità patrimoniale limitata alla quota conferita.

La ragione è semplice infatti, gestori ed amministratori di una SAS possono essere solo i soci accomandatari, salvo procura speciale ai soci accomandanti: se si agisce in nome e per conto di una società generando rapporti obbligatori appare semplice attribuire maggiori responsabilità a coloro che amministrano l’attività economica.

 

Cosa succede se fallisce una società di persone

Una società di persone può fallire per diversi motivi: per l’impossibilità di adempiere ai propri debiti, per problemi legati all’attività economica e, seppur assurdo, per l’assenza di liquidità, ossia di denaro, nonostante si abbiano crediti nei confronti di soggetti terzi. Ma a prescindere dalla causa, il fallimento richiede una lunga procedura che comporta costi e oneri in capo ai soci.

In virtù dell’autonomia patrimoniale imperfetta e del mancato riconoscimento della personalità giuridica è stato detto che i soci risponderanno con i propri beni dei debiti contratti dalla società. Ciò significa che, qualora fosse dichiarato il fallimento i creditori di una società di persone dovranno:

  • aggredire dapprima i beni appartenenti alla società stessa;
  • rivalersi sui beni patrimoniali dei singoli soci, solo qualora l’ammontare del credito non sia stato soddisfatto con i beni patrimoniali della società.

Poniamo il caso di una società che sia in possesso di una certa somma di denaro in cassa, abbia dei crediti da riscuotere, sia proprietaria di alcuni immobili e abbia acquistato strumentazioni e macchinari per lo svolgimento della propria attività economica.

In caso di fallimento, i creditori potranno soddisfare le loro pretese (a seconda se abbiano un qualche privilegio, siano titolari di qualche pegno o di qualche ipoteca), dapprima attraverso il denaro restante in cassa o derivante dalla riscossione dei crediti della società e, successivamente, attraverso la vendita degli immobili e dei macchinari della società.

Supponiamo poi che i creditori siano tanti e i debiti parecchio onerosi: qualora il fondo, gli immobili e le strumentazioni non bastino a coprire i debiti, i creditori insoddisfatti potranno pretendere l’adempimento delle loro obbligazioni da uno o da tutti i soci.

Con il principio della responsabilità illimitata, i soci di una società di persone dovranno coprire i debiti della società con il loro patrimonio personale. Potrebbero vedersi la propria casa messa all’asta, subire il pignoramento del conto corrente su cui hanno depositato i loro denari e, addirittura, vedersi pignorata una quota di stipendio se percepiscono degli emolumenti.

Il pignoramento avverrà nei limiti di legge e limitatamente ad alcune tipologie di beni non strettamente personali, mentre l’ipoteca e la successiva vendita dell’immobile dovrà tenere conto di eventuali comunioni legali con coniugi o familiari.

Unica tutela nei confronti dei soci è l’obbligo, in capo al creditore, di possedere un titolo esecutivo (e quindi una sentenza del giudice) che gli riconosca il diritto di rivalersi personalmente sul patrimonio dei soci.

 

Come funzionano le società di capitali?

Le società di capitali sono più articolate e il loro “funzionamento” si differenzia a seconda se trattasi di società per azioni, di società a responsabilità limitatasocietà in accomandita per azioni.

Le società di capitali possono essere costituite da due o più soci, ma anche da una sola persona, in questo caso parleremo di società unipersonali. Tutte le società di capitali possono essere unipersonali ad eccezione della SAPA. Una società in accomandita per azioni, infatti, non potrà, in nessun caso, essere formata da un unico socio, poiché, per sua natura, questo tipo di forma societaria ha una compagine sociale formata da soci accomandanti e soci accomandatari.

Anche le società di capitali, come le società di persone, vengono costituite mediante un atto costitutivo sottoscritto dinnanzi ad un notaio e, successivamente, depositato presso il Registro delle Imprese. L’iscrizione al Registro Imprese, non solo, è condizione necessaria per la costituzione della società, ma conferisce personalità giuridica alla società stessa.

Le società di capitali, a differenza delle SNC o delle SAS, possono essere costituite soltanto se si sottoscrive e si versa il capitale sociale minimo previsto dalla legge per ogni tipologia di società:

  • Per le SPA l’ammontare minimo è fissato a 50 mila euro (un tempo era di 120 mila euro);
  • Per le SRL il capitale minimo si attesta a 10 mila euro;
  • Le SRLS possono essere costituite con un capitale sociale che varia 1 a 10 mila euro;

Il capitale sociale non deve essere costituito necessariamente da somme di denaro, salvo diversa disposizione contenuta nell’atto costitutivo. Inizialmente, infatti, ciascun socio può, di fatto, conferire beni patrimoniali (ad esempio magazzini, appartamenti ove si svolgeranno le riunioni dei soci e degli amministratori, uffici, capannoni, strumentazioni, ecc…); crediti (titoli di credito presso una banca, crediti vantati verso terzi soggetti); ma anche beni immateriali come la licenza di un brevetto o l’utilizzo di un marchio, con il dovere di procedere ad una stima dei beni in natura necessaria a quantificarne il valore.

Nelle SPA non è ammesso il conferimento di prestazione d’opera o servizi, mentre ciò può avvenire nelle SRL, previa sottoscrizione di polizza assicurativa o di fidejussione. La legge, in tal caso, tenta di impedire che le normative fiscali e contributive in tema di lavoro dipendente siano aggirate con la disciplina dei conferimenti.

Attraverso i conferimenti, i soci acquistano azioni o quote patrimoniali delle società di capitali. Il numero delle azioni, così come l’ammontare delle quote, permetteranno al socio di esercitare il diritto di voto in assemblea e di avere un certo peso nelle decisioni, tale da contribuire al raggiungimento della maggioranza per l’approvazione delle diverse decisioni.

A differenza delle società di persone, nelle società di capitali la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta fanno sì che una SPA, una SRL e una SAPA agiscano e siano titolari di diritti e doveri alla stregua di una persona fisica: le società di capitali possono diventare controparti di obbligazioni debitorie e creditorie e addirittura acquisire quote in altre società di capitali.

Nel caso in cui la società risulti inadempiente nei confronti di uno o più creditori, costoro potranno rivalersi solo sui beni patrimoniali della società e non anche sulle proprietà di ciascun socio, soprattutto in caso di fallimento, salvo eventuali garanzie personali prestate dal socio stesso.

I creditori potranno vendere beni immobili e mobili, alienare strumentazioni e beni immateriali, rifarsi sui crediti oggetto di conferimento nella società, ma non potranno mai citare il socio in giudizio per recuperare eventuali crediti insoddisfatti.

 

Cosa succede quando fallisce una società di capitali

Purtroppo, la vita di una SRL può essere condizionata da successi, guadagni, aumento del giro d’affari ma anche da momenti di difficoltà e profonda crisi che possono portare la stessa in una situazione di non ritorno e, quindi, all’attivazione di una procedura fallimentare.

Tale procedimento è regolato dalla legge fallimentare e viene attivato al fine di recuperare quanto dovuto a favore dei creditori della società in dissesto finanziario.

Per l’inizio della procedura fallimentare è necessario che un giudice, su istanza di uno o più creditori, o per volontà stessa dell’amministratore della SRL, verifichi lo stato di grave crisi al punto tale che non vi siano più possibilità che la ditta, con le sue forze, possa onorare tutti i debiti, e ne dichiari il fallimento.

Una volta aperta la procedura, per sintetizzare al massimo, perchè ci sarebbe da parlare per ore di come funziona una procedura fallimentare, ma non è questo il posto adatto per approfondire questo discorso, il curatore fallimentare procede alla stima del patrimonio della società e dei debiti.

Successivamente, si procederà al pagamento dei creditori proporzionalmente a quanto risulti dall’attivo della società dividendoli in due categorie: privilegiati e chirografari. I privilegiati saranno i primi ad essere interamente pagati se l’attivo restante lo consente, mentre i chirografari, ultimi a veder liquidato il proprio credito, dovranno spartirsi la rimanenza dopo il pagamento dei privilegiati. Va da se, che spesso, per i creditori chirografari resti poco o nulla da poter incassare.

Vediamo però quali sono le conseguenze, in caso di fallimento per soci e amministratori.

 

Rischi per i soci di una società di capitali in caso di fallimento

Data l’autonomia patrimoniale perfetta di una società di capitali, in caso di fallimento, risponde solo ed esclusivamente la società stessa con il proprio patrimonio dei debiti non pagati, infatti, società e soci sono da considerarsi come due soggetti separati a differenza delle società di persona.

Per andare ancora maggiormente nel dettaglio, se in una società di persone, il fallimento comporta l’automatico fallimento anche del socio, questo non accade in una società di capitali anche in caso di società unipersonale.

Tutto ciò significa che il patrimonio dei soci non può essere, in nessun modo, intaccato dal fallimento della società che ripagherà i suoi debiti con la vendita degli immobili di sua proprietà, coi crediti che il curatore fallimentare avrà modo di recuperare, e con le eventuali riserve di capitale.

Quello che ci rimetteranno i soci saranno, soltanto, le loro quote di capitale.

 

Rischi per l’amministratore di una società di capitali in caso di fallimento

Per l’amministratore, il discorso è un po’ diverso in quanto, se da un punto di vista formale, anche egli gode della protezione patrimoniale che hanno i soci, resta comunque responsabile di tutte le azioni e operazioni svolte in nome e per conto della società.

In buona sostanza, se lo stesso ha agito in buona fede e non ha compiuto operazioni fraudolente che hanno causato il fallimento o, ancor peggio, tentato di sottrarre capitali alla società ormai prossima alla procedura fallimentare, allora godrà anche lui della piena protezione del proprio patrimonio personale.

Se, invece, venissero riscontrate gravi responsabilità oggettive dell’amministratore dovute ad operazioni sospette o eseguite in danno dei creditori o, ancor peggio, fraudolente, i creditori potrebbero chiedere l’azione di responsabilità nei suoi confronti ed agire penalmente contro di lui e, di conseguenza, aggredire anche il suo patrimonio personale.

 

Vantaggi e svantaggi delle società di persone

Una società semplice, una SNC o una SAS può essere costituita senza un limite minimo di capitale iniziale in modo tale da permettere ai soci avviare un’impresa in forma associata per lo svolgimento in comune di un’attività economica senza particolari costi iniziali. Dal punto di vista burocratico, le società di persone non prevedono particolari formalità se non quelle legate alla stesura dell’atto costitutivo e la registrazione dello stesso negli appositi registri.

Una società di persone può essere costituita per gestire al meglio un’impresa artigiana, una piccola attività commerciale o professionale mettendo in comune, insieme ad altri soci, beni (mobili ed immobili), crediti e, addirittura, prestazioni d’opera o di servizi, adeguatamente garantiti con la responsabilità patrimoniale personale di ogni singolo socio.

Oltre a questo, la gestione della società può restare nelle mani dei soci stessi che la possono amministrare congiuntamente o disgiuntamente: l’unico limite resta per i soci accomandanti delle SAS che, di fatto, sono soltanto soci di capitale e non possono compiere atti amministrativi o impegnare, in alcun modo la società stessa. Questo “privilegio” spetta soltanto ai soci accomandatari.

Gli svantaggi hanno, soprattutto, natura patrimoniale, poiché i soci fungono da “garanzia” nei confronti delle obbligazioni sorte in nome e per conto della società. Se a seguito di un cattivo investimento la società dovesse fallire, ogni socio fallirà con lei e dovrà contribuire a risanare i debiti dei creditori sociali.

Inoltre, la responsabilità solidale potrebbe penalizzare il socio economicamente più forte che potrebbe ritrovarsi ad adempiere per intero ai debiti societari e tentare a sua volta di recuperare quanto anticipato a favore degli altri soci in separata sede.

 

Vantaggi e svantaggi delle società di capitali

La netta separazione del patrimonio societario da quello dei soci fa si che molte persone prediligano questo tipo di soluzione, specie se per l’attività sono previsti: maggior impiego di risorse, investimenti e volumi di affari più elevati.

Avere la possibilità di creare un soggetto giuridico autonomo rispetto alla compagine sociale mette al riparo da eventuali default i soci stessi anche a fronte del fallimento della società. Come se non bastasse, la riduzione delle soglie di conferimento avvenuta negli ultimi anni (50 mila euro per le SPA e 1 euro per le SRLS) ha favorito l’ingresso di numerose attività economiche nel panorama delle società di capitali che, a differenza di quelle di persone, possono addirittura essere quotate sul mercato.

Ulteriori agevolazioni (fiscali e burocratiche) sono state previste dal “Decreto Crescita 2.0” nel 2012 a favore delle cosiddette “start up innovative“, rivolte ai giovani e agli imprenditori in possesso di brevetti, invenzioni e opere di ingegno.

Gli svantaggi riguardano principalmente l’iter burocratico da seguire per la costituzione di una società di capitali, a maggior ragione se SPA. Non solo il capitale iniziale deve essere di 50 mila euro ma, la tassazione, spesso, per volumi d’affari modesti risulta essere, in percentuale, più onerosa che in una società di persone.

Inoltre, nelle società di capitali non è possibile conferire prestazione d’opera, se non nelle SRL e previa sottoscrizione di una garanzia personale: un socio che desidera apportare un contributo professionale si vedrà preclusa questa sua decisione.

Infine, la gestione della società spetta agli amministratori, a volte estranei rispetto ai soci stessi, mentre ad avere peso nelle decisioni saranno sicuramente quei soci con un numero di azioni o una quota patrimoniale consistente.

 

Tassazione dei redditi delle società di persone

In tutte le società di persone, redditi e/o perdite sono imputati ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sottoscritto, questo significa, in buona sostanza, che se la società maturerà un utile di 100.000 euro a fine anno, indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano distribuiti ai soci, su di loro verrà caricata quella somma in proporzione alla quota di capitale sottoscritto.

Se parlassimo di due soci al 50%, allora ognuno avrebbe 50.000 euro di reddito imputabile, se fossero 3 soci al 33%, il loro reddito pro-capite sarebbe di 33.000 euro e così via, anche se la società non avesse distribuito loro nemmeno 1 euro degli utili maturati.

La tassazione dei redditi delle società di persona viene, pertanto, fatta secondo il principio di trasparenza, non tenendo conto della effettiva distribuzione di eventuali utili.

Da un punto di vista prettamente formale quindi, saranno i soci stessi ad essere debitori delle tasse sui redditi della società nei confronti dell’Erario e non la società. Stessa sorte per le perdite.

 

Tassazione redditi delle società di capitali

Partendo da un presupposto esposto nei paragrafi precedenti, ovvero, quello della personalità giuridica, possiamo affermare che, non avendo personalità giuridica, le società di persone, non pagano l’imposta sul loro reddito che viene imputato interamente ai soci.

Saranno i soci, quindi, che dovranno pagare interamente le tasse sui redditi delle società di persona proprio in virtù della mancanza di questo presupposto.

Il discorso è completamente ribaltato per le società di capitali che sono considerate persone giuridiche a tutti gli effetti e dovranno pagare tasse e imposte alla stregua delle persone fisiche. Ciò significa che sugli utili di una società di capitali, sarà la società stessa a dover provvedere al saldo delle imposte per l’intero reddito imponibile dichiarato e, i soci, qualora non venissero distribuiti utili, non sarebbero debitori di nessuna imposta sui redditi nei confronti dello Stato.

A partire dal 2019 e sui redditi del 2018, anche in caso di distribuzione di utili da parte della società ai soci persone fisiche, questi introiti per i soci verranno tassati direttamente alla fonte e in capo alla società che li distribuisce sarà imputata un’imposta sostitutiva del 26%. I soci pertanto, non dovranno più indicare nulla nella loro dichiarazione dei redditi relativamente a quanto percepito.

Le società di capitali dovranno pagare pertanto le seguenti imposte:

  • IRES (24% del reddito imponibile);
  • IRAP (3,9% sul reddito imponibile);
  • Imposta sostitutiva sui dividendi distribuiti ai soci persone fisiche (26% sul distribuito).

Se i dividendi saranno invece distribuiti ad altre società di capitali, le stesse subiranno una tassazione del 5% su quanto incassato, beneficiando di una esenzione del 95% sull’imponibile.

Resta ancora un caso, ovvero, quello di dividendi distribuiti a società di persone o persone fisiche titolari di partita IVA che pagheranno, sui dividendi, con una base imponibile del 58,14% di quando effettivamente incassato, l’IRPEF alle aliquote ordinarie.

 

Confronto tassazione SAS, SNC, SRL

Dopo aver descritto i principi di tassazione delle due macro-categorie di società (società di persone e società di capitali), voglio farvi alcuni esempi, riprendendo la tabella presente nell’articolo “SAS, SNC o SRL? Vantaggi, svantaggi e confronto tassazione“, per comprendere meglio qua sia il livello di imposizione che grava sulle più importanti tipologie di società di capitali e allo stesso modo sulle più utilizzate forme giuridiche relative alle società di persone.

Resta inteso che, da un punto di vista burocratico e relativamente ai costi di gestione, le società di persone hanno una struttura più snella, una gestione più libera e con meno adempimenti obbligatori, specie optando per la contabilità semplificata.

Al contrario, una società di capitali deve sopportare maggiori adempimenti, maggior burocrazia, e una tenuta più precisa della contabilità che comporta maggiori costi di gestione (vedi ad esempio quello del commercialista) e un impegno maggiore per rispettare molte regole che non possono essere bypassate.

Nella tabella che segue provo a fare alcune simulazioni per comprendere meglio quando diventi conveniente, da un punto di vista fiscale, optare per un tipo di società e quando per un’altra:

QUOTE  50%
UTILE
IRES
IRAP
INPS
IRPEF
26% UTILI SRL
TOTALE
% TASSE
SNC (2 soci)
50.000

 

1.950
12.000
12.300
26.250
52,5%
SAS (1 accomandatario + 1 accomandante)
50.000
1.950
6.000
12.300
20.250
40,5%
SRL (1 socio operativo + 1 socio capitale)
50.000
12.000
1.950
6.000
9.373
29.323
58,6%
SNC (2 soci)
100.000
3.900
24.000
26.240
54.140
54,14%
SAS (1 accomandatario + 1 accomandante)
100.000
3.900
12.000
26.240
42.140
42,14%
SRL (1 socio operativo + 1 socio capitale)
100.000
24.000
3.900
12.000
19.760
59.660
59,66%
SNC (2 soci)
200.000
7.800
37.304
72.340
117.444
58,7%
SAS (1 accomandatario + 1 accomandante)
200.000
7.800
18.652
72.340
98.792
49,4%
SRL (1 socio operativo + 1 socio capitale)
200.000
48.000
7.800
18.652
39.520
113.972
56,9%

Dalla tabella si evince che le percentuali di tassazione rispetto agli utili dichiarati sono variabili e, come si può osservare in modo evidente, sono direttamente proporzionali all’aumentare degli utili nelle società di persone, mentre succede il contrario per quel che riguarda la SRL (società di capitali).

Per concludere il discorso appare chiaro come per business di modeste dimensioni, e con prospettive di crescita minime, non sia propriamente opportuno optare per una società di capitali, specie se l’esposizione creditizia, gli investimenti, e con essi le previsioni di fatturato saranno basse.

E’ vero che il rischio patrimoniale esiste nelle società di persone ma, per previsioni di utili medio basse e per piccole attività artigianali o commerciali è consigliabile optare per le società di persone, più snelle, meno costose e con minor burocrazia.

Al contrario se si hanno delle prospettive di crescita ambiziose, se l’esposizione creditizia e con essa gli investimenti saranno elevati, una forma giuridica che preveda la protezione patrimoniale per i soci è, sicuramente, preferibile e, con una gestione oculata ed una corretta pianificazione fiscale sarà possibile pagare meno tasse rispetto alle società di persone anche con utili non elevatissimi.

   

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