Differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e autonomia patrimoniale imperfetta

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Il concetto di autonomia patrimoniale riguarda ogni singolo soggetto che disponga di beni mobili e immobili propri, si potrebbe trattare, ad esempio, di depositi in conti correnti, beni di valore (gioielli, quadri), investimenti in titoli o azioni, beni immobili, ecc…

L’indipendenza patrimoniale, in tal senso, consiste nel diritto della persona di gestire e disporre dei propri averi come meglio crede. Questa opportunità consente, infatti, di decidere come gestire i beni: ad esempio, con chi e in che misura dividere le proprietà dopo la propria morte e quindi stabilire chi siano gli eredi, oppure, permette semplicemente al soggetto di disporre dei beni in completa autonomia e senza l’approvazione altrui, in piena libertà decisionale.

Se un privato cittadino può facilmente conservare la propria autonomia patrimoniale, quando si è titolari di un’attività e, quindi, si dispone di una Partita Iva, il discorso cambia e ci porta alle due tipologie di autonomia patrimoniale esistenti, ovvero quella perfetta e quella imperfetta. Avendo ben chiaro questo concetto, vedrai nel dettaglio le differenze tra queste due tipologie di autonomia patrimoniale.

Indice:

 

Autonomia patrimoniale perfetta

Le società sono persone giuridiche e dispongono di un’identità caratterizzata da alcuni elementi fondamentali: una di queste è l’autonomia patrimoniale. L’autonomia patrimoniale è definibile come la distinzione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci e, a seconda dell’organizzazione di un’azienda, tale autonomia può essere perfetta o imperfetta.

L’autonomia patrimoniale perfetta consiste nel poter disporre:

  • del proprio patrimonio personale, relativamente ai beni esclusivi del solo imprenditore nella sua qualità di privato, ad esempio, beni quali: gioielli, quadri, immobili, casa di residenza, casa al mare, l’auto privata, ecc.;
  • del patrimonio aziendale, in questa categoria rientrano tutti quei beni materiali e immateriali collegati all’azienda e allo svolgimento dell’attività (immobili: studio o capannoni, computer, macchinari e attrezzature, brevetti, conti correnti…).

autonomia patrimoniale perfetta e autonomia patrimoniale imperfettaL’autonomia patrimoniale perfetta consiste in una netta separazione dei due patrimoni, aziendale e personale dei singoli soci, tale divisione permette di tutelare tutti gli averi personali dei soci membri, anche nei casi più gravi, come il fallimento della società.

Quando una società gode di autonomia patrimoniale perfetta, i debiti contratti dall’azienda potranno essere pagati col patrimonio della società e non anche con quello dei singoli soci.

Allo stesso modo, i soci non possono utilizzare beni societari per far fronte ai propri debiti personali, salvo nel caso in cui venisse pignorata la quota di capitale sociale versata dal socio per poter recuperare un debito contratto personalmente dallo stesso socio moroso.

Si tratta di identità separate e, quindi, i beni aziendali sono solamente collegati alla società e non anche agli amministratori. Bisogna però specificare che la tutela dei patrimoni personali non deve portare i soci a porre in essere comportamenti fraudolenti, ma essi devono operare sempre in modo da salvaguardare l’azienda.

Ad esempio, in caso di fallimento della società, ove venisse stabilito dalle autorità che vi siano responsabilità degli amministratori, questi risponderebbero penalmente dei comportamenti operati in danno ai creditori aziendali.

 

Quali tipi di società godono dell’autonomia patrimoniale perfetta?

Molto semplicemente vi rientrano tutte le società di capitale, si tratta quindi delle:

  • SRL: società a responsabilità limitata;
  • SRLS: società a responsabilità limitata semplificata;
  • SAPA: società in accomandita per azioni;
  • SPA: società per azioni.

In tutte queste tipologie di società, che per il diritto commerciale e societario italiano godono di una personalità giuridica, il patrimonio di cui esse dispongono è interamente autonomo e, pertanto, i creditori che dovranno, eventualmente, recuperare un credito potranno aggredire il solo patrimonio societario.

I soci ne rispondono limitatamente alla quota di capitale sociale versata, quindi, ad esempio, se la partecipazione del singolo corrisponde ad un capitale di 5.000 euro, la sua responsabilità sarà limitata a quei 5.000 euro, perciò il restante patrimonio personale dei soci membri sarà sempre tutelato appieno.

 

L’autonomia patrimoniale imperfetta

Il caso dell’autonomia patrimoniale imperfetta si presenta per tutte quelle società che non hanno una personalità giuridica, perciò tutte le società di persone e gli enti non riconosciuti. Pertanto, i patrimoni, quello personale del socio amministratore e quello della società, non sono distinti, ma di fatto sono considerati un unico tesoretto che può essere aggredito per il pagamento dei debiti dell’uno e dell’altro soggetto.

Questa tipologia di società ricomprende:

  • SAS: società in accomandita semplice;
  • SNC: società in nome collettivo;
  • SS: società semplici;
  • Ditte individuali.

In prima battuta, in caso di necessità, i creditori dell’azienda potranno recuperare gli importi dovuti rivalendosi sugli averi della società, poi, se questa fosse incapiente, o solo parzialmente esauriente, essi potranno tentare di riottenere le somme dovute attraverso il pignoramento dei capitali e beni personali dei singoli soci.

Questa regola è denominata beneficio di escussione e tutela in parte il socio, che seppure sia responsabile in solido con l’azienda, non può essere aggredito subito, ma solo dopo che il creditore abbia provato ad agire nei confronti della società e del suo patrimonio. Qualora quest’ultimo non fosse satisfattivo, allora il creditore potrebbe escutere le somme dovute al socio corresponsabile.

Nel caso in cui vi siano più soci, il creditore potrà agire nei confronti di tutti, che sono obbligati in via solidale e illimitata al pagamento dell’intera somma dovuta, il membro che per primo salderà il debito societario potrà esercitare poi un’azione di regresso nei confronti degli altri soci per recuperare quanto pagato per la quota parte di competenza.

Attenzione, un caso a sé è rappresentato dalle SAS, ove sono presenti diversi tipi di soci. Rispondono interamente dei debiti contratti da questo tipo di società i soli soci accomandatari col proprio patrimonio personale, mentre l’obbligazione dei soci accomandanti è limitata alla quota di capitale conferita.

Per quanto riguarda le ditte individuali, c’è piena corrispondenza tra la persona fisica e il titolare della ditta, perciò, nell’effettivo, non vi è alcuna distinzione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale con riguardo alle obbligazioni nei confronti dei terzi creditori. La persona fisica risponde dei debiti aziendali in modo illimitato con la propria ricchezza personale.

 

In caso di fallimento, cosa accade?

Ho descritto le tipologie di società ed evidenziato le differenze sostanziali tra l’una e l’altra categoria: le società che hanno un’autonomia patrimoniale perfetta e quelle che ne hanno una imperfetta.

  • Ma in caso di fallimento cosa accadrebbe?
  • Quali sarebbero le responsabilità dei soci?

Vediamo bene le alternative:

  • in una SPA, SRL, o un’altra delle società di capitali elencate nel corso del presente articolo, ossia nel caso di società ad autonomia patrimoniale perfetta, l’eventuale fallimento dell’azienda non avrà alcuna conseguenza sui soci e sul loro patrimonio personale, visto che sarà la società stessa a rispondere unicamente per ogni pendenza. L’unico caso in cui potrebbero esserci ripercussioni per i soci è quello della bancarotta fraudolenta (come spiegato in precedenza);
  • nelle società ad autonomia patrimoniale imperfetta, in caso di fallimento dell’azienda, anche i soci rischiano di fallire, perché rispondono solidalmente e illimitatamente anche con il proprio patrimonio personale. In alcuni casi, come quello della ditta individuale, essendovi corrispondenza tra titolare e persona fisica, avremo sicuramente il fallimento in proprio del soggetto titolare.

 

Consigli sulla scelta dell’opzione migliore

In considerazione di queste nefaste eventualità (un fallimento, ad esempio), bisognerà valutare per tempo e con cognizione la scelta della forma giuridica del business che si intende avviare. Nulla impedisce alle società già costituite di cambiare la tipologia di personalità giuridica in corsa, anche perché ogni impresa ha differenti obblighi in termini di operazioni da compiere, ai fini legali e soprattutto fiscali, e quindi più la società è complessa, maggiori saranno gli incombenti e i costi di mantenimento.

Questo significa che una SNC avrà oneri ben diversi rispetto ad una SPA, ecc… E’ peraltro vero che cambiare in corso di vita potrebbe rappresentare, comunque, un grande rischio, seppure temporaneo, per il soggetto che si spinge ad avviare un’attività con autonomia patrimoniale imperfetta.

Se proprio non si può far altro che aprire una società che metta a rischio il patrimonio personale, sarà il caso di valutare se sia possibile tutelare quest’ultimo in qualche modo. Ovviamente, queste sono misure che andranno attuate preventivamente e non quando si pensa di potersi trovare in difficoltà gravose.

La scelta tra una società di persone e la società di capitali deve essere ponderata basandosi sulle previsioni di crescita dell’attività stessa e sulla propensione al rischio e agli investimenti dell’imprenditore: tanto più vi si prevedono capitali investiti e prospettive di crescita, maggiore sarà la convenienza di una netta separazione tra il patrimonio aziendale e quello dei soci

 

Come tutelare il proprio patrimonio personale

Vediamo sommariamente quali opzioni si potrebbero mettere in atto per tutelare parte del patrimonio e non vederselo aggredire dai creditori della società con autonomia patrimoniale imperfetta.

  • Fondo Patrimoniale: dal 1975 esiste il fondo patrimoniale, che dovrebbe proteggere alcuni dei beni principali familiari, al fine di garantire una casa dove possano vivere i propri cari, oppure il loro mantenimento, l’educazione scolastica, l’assistenza materiale e psicologica;
  • Atto di destinazione: nel 2005 è stato introdotto questo strumento che prevede che i beni immobili o mobili, inseriti nei pubblici registri, possano essere destinati alla realizzazione di attività riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, perciò ad interessi meritevoli di tutela;
  • Trust: una persona può decidere di destinare una parte del suo patrimonio per uno scopo specifico, o al fine di perseguire un particolare interesse, perciò trasferisce tale quota ad un soggetto amministratore, detto Trustee, e individua sin da subito i destinatari beneficiari del Trust, che utilizzeranno i beni destinati, e quelli a cui verranno lasciati eventuali beni rimanenti al suo scioglimento. Il Trust è uno strumento flessibile, in quanto può essere creato ad hoc e secondo le esigenze del singolo caso, con lo scopo di tutelare il patrimonio, anche se, solitamente, tale istituto è volto a tutelare la famiglia, magari ad assicurare rendite e mantenimento a soggetti disabili, o a gestire situazioni complesse in fase di separazione coniugale… In merito ai beni destinati al Trust, il disponente non sarà più proprietario di quei beni e, pertanto, questi ultimi non potranno più essere aggrediti dai creditori, personali o societari, e non saranno inseriti nella successione patrimoniale;
  • La fondazione: è un ente avente una sua personalità giuridica composto da un insieme di beni conferiti per il raggiungimento di uno scopo, detti beni imputati alla fondazione saranno quindi integralmente disgiunti dal patrimonio del fondatore. In base al regime giuridico preferito e della figura del fondatore, la fondazione potrà assicurare sia una propria commerciabilità del compendio, nonché potrà tutelare e garantire la segregazione del patrimonio del disponente rispetto a quello messo in fondazione, ossia separare i due patrimoni definitivamente. Sarà da valutare il luogo dove aprire la fondazione, in quanto vi sono parecchie differenze tra quelle avviate in Italia e quelle avviate in Paesi esteri, come Malta, Austria, Panama e altri. Infatti, la giurisdizione italiana prevede la costituzione di una fondazione per scopi di pubblica utilità, in ogni caso lo scopo perseguito non dev’essere personale, individuale o economico del fondatore stesso. Nelle altre giurisprudenze non è così…
   

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