Obbligo di pagamento tracciabile per le detrazioni IRPEF

Scritto da Omar Cecchelani il 27 Gennaio 2020 in Fisco e Tasse

Nell’ambito della lotta all’evasione, nell’ultima Legge di Stabilità, sono state introdotte delle iniziative per cercare di limitare l’uso del denaro contante. In tal senso, rientra anche la norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali al 19% ai fini IRPEF.

Per godere dell’agevolazione si dovranno utilizzare metodi di pagamento elettronico o in alternativa un bonifico bancario per versare il corrispettivo dovuto.

Quindi, dal 1°gennaio 2020, è obbligatorio utilizzare bancomat, carte di credito o prepagate, nonché bonifici bancari, o assegni, per pagare un gran numero di spese soggette a detrazione come quelle mediche, veterinarie, scolastiche, senza dimenticare gli interessi passivi sul mutuo della prima casa, premi assicurativi, erogazioni liberali e via discorrendo.

Ma vediamo di scoprire insieme quali sono tutte le novità in merito introdotte con le nuove disposizioni del Governo.

Indice:

 

Cosa cambia con la nuova norma

Fino al 31 dicembre dello scorso anno, un contribuente che voleva beneficiare della detrazione fiscale al 19%, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, poteva tranquillamente pagare quanto dovuto, per le spese detraibili, anche in contanti. Dal 1° gennaio 2020 non è più possibile visto che la nuova Legge di Bilancio l’ha resa una pratica vietata.

È stata infatti introdotta la cosiddetta norma sulla tracciabilità obbligatoria delle detrazioni fiscali. Com’è facile intuire, ciò significa che i pagamenti delle spese detraibili devono essere appunto tracciabili, di conseguenza sono ammessi solo i metodi elettronici (carte di credito, carte prepagate e bancomat), assegno bancario, bonifico oppure un qualsiasi strumento diverso purché tracciabile.

La nuova normativa impone la necessità di dover fornire al contribuente un dettagliato elenco di tutte le spese soggette a detrazione che impongono l’obbligo di un versamento tracciabile, permettendo al cittadino di potersi orientare e agire di conseguenza evitando inopportuni pagamenti mediante il contante. Bisogna infatti sottolineare come la legge in realtà non vieti di pagare utilizzato denaro cash, ma ciò implica la perdita del diritto a beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Se ad esempio, ci rechiamo in uno studio per sottoporci ad una seduta di fisioterapia, al termine possiamo benissimo pagare la parcella in contanti ma con la consapevolezza che in fase di richiesta della detrazione questa ci verrà, probabilmente, negata.

L’iniziativa che ha rivoluzionato il sistema delle detrazioni fiscali del 19% è stata introdotta dal legislatore con la legge n.160 del 27 dicembre 2019 (meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2020) ed, in particolare, dal comma 679 dell’articolo 1.

Il successivo comma 680 specifica che per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie fornite, sia da una struttura pubblica che privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, sarà possibile continuare ad utilizzare il contante senza la perdita del diritto alla detrazione di imposta del 19%; cosa non più possibile, ad esempio, per le visite specialistiche gli esami di laboratorio, ecc.

 

Nuova normativa sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali: cosa dice la legge

Come abbiamo già accennato, il cuore della novità risiede nel comma 679 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020. Tale normativa stabilisce che ai fini IRPEF, la detrazione di imposta pari al 19% degli oneri stabiliti dall’articolo 15 del TUIR e altre successive disposizioni normative, spetta soltanto qualora gli oneri stessi siano sostenuti attraverso versamento bancario o postale, comunque con metodi di pagamento previsti dall’articolo 23 del DL n. 241 del 09/07/1997.

Il primo aspetto da chiarire è come la nuova disposizione riguardi solo le detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riferite all’elenco spese stabilito dall’articolo 15 del TUIR. In altre parole, rimangono escluse le agevolazioni previste da altri articoli del Testo unico delle imposte sui redditi come, per esempio, l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni.

A sua volta il comma 680 stabilisce che le disposizioni fissate dal comma 679 non si possano applicare alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali in farmacia, di un qualsiasi dispositivo medico e alle prestazioni sanitarie presso strutture accreditate al Servizio sanitario nazionale. In questi casi si potrà ancora pagare tranquillamente in contanti e godere della detrazione prevista.

 

Metodi di pagamento consentiti

Per stabilire quali metodi di pagamento possa utilizzare il contribuente per vedersi riconosciute le detrazioni IRPEF del 19%, la Legge di Bilancio 2020 ha fatto riferimento all’articolo 23 del D.Lgs n. 241/1997, ovvero il decreto che disciplina il pagamento con mezzi diversi dal contante. In sostanza il cittadino può sfruttare:

  • carte di credito o debito;
  • carte prepagate rilasciate dalla propria banca o una comune Postepay di Poste Italiane;
  • bancomat;
  • assegno bancario o circolare;
  • bonifico bancario;
  • altri metodi di pagamento che risultano tracciabili.

Ricordiamo che, oltre alla tracciabilità, la norma prevede la conservazione della copia o dell’evidenza del versamento effettuato, associata al giustificativo di spesa che può essere una ricevuta, fattura o un semplice scontrino parlante. Solo disponendo dell’adeguata documentazione, il contribuente potrà godere della detrazione fiscale al 19% su tutte le spese sostenute durante l’anno d’imposta.

 

Quali sono le detrazioni IRPEF con obbligo di pagamento tracciabile?

Veniamo dunque al nocciolo della questione e analizziamo nel dettaglio quali spese, a partire da inizio gennaio, impongono il pagamento in contanti per poter usufruire delle detrazioni IRPEF al 19%.

L’elenco comprende:

  • interessi passivi mutuo prima casa: l’articolo 15 del TUIR prevede la detrazione al 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori che dovranno essere corrisposti scegliendo il metodo di pagamento tracciabile preferito;
  • mutuo per la costruzione dell’unità immobiliare destinata ad uso come prima casa;
  • spese mediche: rimangono esclusi dal pagamento tracciabile solo l’acquisto di farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie in strutture pubbliche e private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
  • spese veterinarie: la nuova normativa, oltre ad imporre il pagamento tracciabile, ha modificato anche il limite annuo di detrazione portandolo a 500 euro;
  • spese per servizi di interpretariato rivolti a persone che sono state riconosciute sordomute;
  • spese funebri: anche per i costi da sostenere per l’organizzazione della cerimonia funebre di un proprio compianto si deve effettuare il pagamento non in contanti. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 1.550 euro;
  • spese universitarie: in questa voce rientrano i costi sostenuti per la frequentazione di corsi (anche di specializzazione, perfezionamento, master e dottorati di ricerca), tassa di immatricolazione ed iscrizione, sopratassa per l’esame di profitto e di laurea, partecipazione ai test di accesso e frequentazione Tirocini Formativi Attivi (TFA). In tutti questi casi, sia per università statali che non statali, la detrazione del 19% sarà fruibile solo a seguito di pagamento tracciabile;
  • spese scolastiche: si riferiscono ai costi sostenuti per la tassa di iscrizione e servizio mensa (anche se reso dal Comune o altri soggetti) per le scuole pubbliche della prima infanzia e della scuola secondaria di secondo grado. Il limite di detrazione massimo è salito a 800 euro dal 2019 con effetti sulla dichiarazione dei redditi 2020;
  • spese per minori affetti da disturbo specifico di apprendimento (DSA): in questo caso la detrazione è rivolta a tutti i costi sostenuti a beneficio di un soggetto a cui è stato diagnosticato questo particolare disturbo. Le spese riguardano il periodo che va fino al termine della scuola secondaria di secondo grado e si riferiscono all’acquisto di strumenti e sussidi tecnici necessari per aiutare il ragazzo/a nella fase di apprendimento e di comunicazione verbale, nonché per l’apprendimento di una lingua straniera;
  • spese scuola di musica: quest’agevolazione fiscale è stata introdotta con la nuova normativa ed entrerà in vigore nel 2021. Permette a contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro di fruire di una detrazione al 19% sui costi sostenuti per l’iscrizione e l’abbonamento annuale a conservatori di musica, istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché scuole di musica iscritte ai registri regionali o riconosciute dalle pubbliche amministrazioni, bande e cori;
  • polizze assicurative: la legge prevede una detrazione del 19% per il pagamento dei premi assicurativi relativi a polizze che coprono dal rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% e non autosufficienza nello svolgimento di normali atti di vita quotidiana. Per godere dell’agevolazione i premi dovranno essere versati esclusivamente con pagamento tracciabile;
  • assicurazione contro eventi calamitosi: la detrazione spetta solo se il premio si riferisce ad un’assicurazione stipulata a protezione di un’unità immobiliare per uso abitativo;
  • spese di manutenzione, restauro o protezione per cose vincolate: la detrazione spetta unicamente ai soggetti che sono tenuti per legge (n.1089 del 1°giugno 1939) ad effettuare interventi di manutenzione oppure per restaurare o proteggere un bene mobile o immobile vincolato da interessi di natura pubblica e culturale;
  • spese sportive per ragazzi: i costi riguardano l’iscrizione e l’abbonamento annuale per soggetti di età compresa tra 5 e 18 anni che intendono svolgere attività fisiche presso palestre, associazioni sportive, piscine e in ogni struttura o impianto sportivo destinato alla pratica di sport a livello dilettantistico;
  • affitto studenti fuori sede: rientrano le spese per il contratto di locazione di studenti universitari fuori sede. Ricordiamo che per godere di tale qualifica è necessario essere iscritti ad un corso di laurea presso un istituto universitario ubicato in un Comune differente da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque situato in una diversa provincia. L’unità immobiliare presa in affitto deve trovarsi nel medesimo Comune in cui risiede l’università oppure in un Comune limitrofo;
  • canoni per leasing di immobili destinati ad uso abitativo per giovani di età inferiore ai 35 anni;
  • spese addetti all’assistenza personale: i soggetti che sono dichiarati non autosufficienti nello svolgimento di atti della vita quotidiana, possono portare a detrazione i costi sostenuti per le prestazioni rese da addetti alla loro assistenza. Il limite massimo di spesa è di 2.100 euro e il beneficiario deve avere un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro;
  • abbonamenti trasporti pubblici: le spese riguardano l’acquisto di un abbonamento per servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L’importo massimo detraibile è pari a 250 euro;
  • mantenimento cane guida: le spese sostenute da un disabile non vedente o ipovedente per mantenere il proprio cane guida sono soggette a detrazione ma solo se pagante non in contanti.

 

Erogazioni liberali: obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione

Anche nel caso in cui un contribuente decida di elargire un’erogazione liberale ossia una donazione a favore di specifici soggetti, dovrà effettuare un versamento con metodo tracciabile per godere della prevista detrazione.

La legge stabilisce che le erogazioni liberali posso essere effettuate a favore di:

  • Stato;
  • Regioni;
  • Ente locale territoriale;
  • Ente pubblico o istituzione pubblica;
  • Comitato organizzatore istituito con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali;
  • ONLUS e ogni fondazione e associazione legalmente riconosciuta senza scopo di lucro;
  • Università e scuole per la promozione di attività di studio, culturali e di ricerca;
  • Manifestazioni con rilevanti interessi di natura scientifico-culturale oppure con finalità didattico-promozionali.

L’obbligo di tracciabilità vige anche per le donazioni in denaro con importi non superiori al 2% del redditto complessivo ed elargite a favore di un ente, fondazione o associazione senza scopo di lucro. Tali istituti devono svolgere unicamente attività nello spettacolo, per la costruzione di nuove strutture oppure per ristrutturazione o potenziamento di strutture esistenti.

Anche le erogazioni liberali in denaro a favore di una società sportiva dilettantistica (SSD e ASD) sono soggette a detrazione ma per importi non superiori a 1.500 euro riferiti ad un periodo d’imposta. In questi frangenti il versamento deve essere compiuto per mezzo di un bonifico bancario, postale o con altri strumenti tracciabili ammessi dalla legge n. 400 del 23 agosto 1988.

Lo stesso discorso vale per le donazioni a favore di scuole, università e in generale verso tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado senza scopo di lucro e facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

Infine ricordiamo che anche le erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato sono soggette a detrazione al 19% a seguito di pagamento tracciabile. Analogamente, è richiesto un versamento non in denaro per le erogazioni liberali con beneficiaria una ONLUS, oppure a favore di un’iniziativa umanitaria, religiosa o laica gestita da una fondazione, associazione o comitato, ma solo organizzata in paesi non appartenenti all’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Il donatore può usufruire di una detrazione pari al 26% sempre che l’importo elargito non sia superiore a 30.000 euro annui.

 

Cosa cambia per il contribuente

Tutte le spese elencate, a partire dal 1 gennaio 2020 non consentiranno alcuna detrazione se non onorate con strumenti tracciabili, ovvero moneta elettronica, assegni bancari, postali, e comunque ogni strumento anche elettronico che consenta di “tracciare” la transazione. Detto più semplicemente, NO CONTANTI, pena la perdita della detrazione seppure in possesso di regolare fattura o scontrino parlante.

Due sono le eccezioni, resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:

  • i medicinali e i dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Alcuni brevissimi esempi:

  • Medico specialistica che opera privatamente obbligo di pagamento tracciabile;
  • Esame sangue, monitoraggio pressione e servizi effettuati presso la farmacia obbligo pagamento tracciabile;
  • Esame del sangue effettuato presso struttura del Servizio Sanitario Nazionale → non obbligo;
  • Ticket ospedaliero per visita specialistica → non obbligo;

Per evitare errori è consigliabile pagare sempre e comunque con strumenti tracciabili. Resta da comprendere, soprattutto per i professionisti, quali saranno le verifiche da attuarsi sul punto in sede di dichiarativo; immaginiamo quale potrebbe essere il quadro se per ogni spesa da tracciarsi si dovrà controllare la disponibilità del relativo giustificativo di pagamento, e magari anche districarsi nell’interpretazione convenzionato SSN sì o no.

Nel frattempo, si consiglia di tenere tutte le:

  • ricevute del POS (fotocopiandole, prima che diventino illegibili);
  • ricevuta di bonifico;
  • matrici degli assegni.
   

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