Detrazione fiscale per le polizze assicurative
Il successo delle polizze assicurative di fatto è confermato dal consistente numero di contratti sottoscritti ogni anno dai consumatori. Tanti consensi per effetto di prodotti assicurativi all’avanguardia e ideati su misura per ogni tipo di esigenza. Tra questi, si distinguono le polizze vita e le polizze sulla casa, forme di contratti assicurativi sulle quali è possibile anche fruire della detrazione fiscale del 19%.
In generale, infatti, è possibile detrarre dall’IRPEF, nella misura del 19%, i costi sostenuti per i contratti assicurativi che prevedono il rischio morte o, di invalidità permanente non inferiore al 5%, e altre coperture. Oggetto di quest’articolo sarà proprio la detrazione fiscale applicabile a queste tipologie di polizze assicurative, un beneficio che non tutti conoscono nei dettagli. Di seguito, ecco cosa c’è da sapere sull’argomento: informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi, beneficiari, documenti utili, limiti temporali e di spesa fino alle riflessioni finali.
Indice:
Detrazione fiscale per le polizze assicurative in dichiarazione dei redditi
In dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i costi sostenuti per i premi assicurativi corrisposti alle relative compagnie. Con l’uso dei codici previsti in dichiarazione, righi da E1 a E10 del Modello 730, sono detraibili le somme versate annualmente per i premi assicurativi aventi ad oggetto:
- le polizze contro il rischio morte e l’invalidità permanente (codice 36) oppure la non autosufficienza nello svolgimento delle attività di vita giornaliera (codice 39), sottoscritte o rinnovate a partire dal primo gennaio 2001;
- le polizze vita e contro gli infortuni (codice 36), sottoscritte o rinnovate entro la data del 31 dicembre 2000;
- le polizze aventi come oggetto il rischio morte con lo scopo di tutelare le persone con disabilità grave (codice 38), stipulate dal 2016;
- le polizze contro i rischi derivanti da episodi calamitosi (codice 43), sottoscritte dal 2018 a tutela degli immobili ad utilizzo abitativo.
Ai fini della detrazione fiscale del 19% da applicare su tali polizze, il presupposto è la sussistenza di una coincidenza tra contraenti e assicurati, al di là della figura dei beneficiari. La detrazione fiscale del 19% spetta pure nel caso in cui, il familiare a carico, che presenta l’annuale dichiarazione dei redditi, sia l’assicurato e il contraente del contratto di assicurazione. In pratica, l’importante è che i costi per i premi da pagare siano sostenuti da lui.
Detrazione fiscale per le polizze assicurative vita, morte e non autosufficienza
Per le polizze assicurative è possibile fruire della detrazione fiscale del 19% entro certi limiti temporali e di spesa. Il diritto quindi spetta:
- per i contratti di assicurazione sottoscritti o rinnovati entro il 31 dicembre del 2000: anche nell’ipotesi di sottoscrizione di più polizze, la soglia massima di spesa è pari a euro 530. Il diritto alla detrazione fiscale spetta anche per le polizze stipulate con compagnie estere, oppure per infortuni ai conducenti in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie RC auto. Non si ha diritto invece alla detrazione fiscale per i rischi di invalidità temporanea. La detrazione del 19% spetta però a patto che il medesimo contratto non sia inferiore a cinque anni. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro E, è da indicare il codice 36;
- per i contratti di assicurazione sottoscritti o rinnovati dal primo gennaio 2001: a partire da questa data si possono detrarre i premi assicurativi aventi come oggetto i rischi morte o di invalidità permanente non minore al 5%. Anche nell’ipotesi di sottoscrizione di più polizze, la soglia massima di spesa è pari a euro 530;
- per i contratti di assicurazione sottoscritti contro il rischio di non autosufficienza nello svolgimento delle normali attività di vita giornaliera: la soglia massima di spesa è di 1.291,14 euro, mentre il codice da indicare nel Modello 730 è il 39;
- per i contratti di assicurazione sottoscritti a tutela delle persone con disabilità grave: la soglia massima di spesa è pari a 750 euro, mentre il codice da indicare nel Modello 730 è il 38.
Ai sensi del comma 629 della Legge n.160/2019, la detrazione fiscale per i premi assicurativi versati contro il rischio morte, contro gli infortuni, l’invalidità permanente o contro il rischio di non autosufficienza è soggetta a rimodulazione alla crescita dei redditi. Ai fini del diritto alla detrazione, inoltre, i costi devono essere sostenuti con versamenti postali o bancari, cioè attraverso mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità.
I beneficiari
Ma chi sono coloro che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali? Il diritto alla detrazione fiscale per le polizze assicurative necessita del coinvolgimento di 3 soggetti: contraente, assicurato e beneficiario. Inoltre, come visto, è necessaria la sussistenza di una coincidenza tra assicurato e contraente, al di là del beneficiario, che può invece anche essere un soggetto diverso.
La detrazione è applicabile anche quando il familiare a carico, che presenta la dichiarazione, sia l’assicurato e il contraente. In definitiva, i contribuenti hanno diritto alla detrazione quando:
- il contribuente è sia l’assicurato che il contraente;
- il contribuente è il contraente della polizza assicurativa e un suo familiare fiscalmente a carico riveste la figura dell’assicurato;
- un familiare fiscalmente a carico è sia l’assicurato che il contraente;
- un familiare fiscalmente a carico riveste la figura del contraente, mentre il contribuente è l’assicurato.
La detrazione fiscale da fruire in seguito al pagamento dei premi assicurativi spetta, quindi, ai beneficiari sopradescritti.
Documenti necessari
L’effettiva fruizione del diritto necessita di una documentazione specifica. Gli importi pagati per i premi sono infatti da certificare attraverso i seguenti documenti:
- ricevute di pagamento dei premi corrisposti nei periodi di imposta di interesse o rilascio delle certificazioni da parte delle compagnie assicurativa attestanti il versamento dei premi. Gli strumenti di pagamento ammessi sono esclusivamente quelli tracciabili;
- contratto assicurativo da cui si evincono la modalità di pagamento, i dati dell’assicurato e del contraente, il tipo e i termini contrattuali. Per i premi pagati a tutela delle persone disabili bisogna autocertificare lo stato di disabilità grave dei beneficiari, cosi come previsto dall’articolo 3 della Legge 104/92.
Tutti documenti indispensabili per far valere il diritto alla detrazione fiscale per le polizze assicurative.
Eventi calamitosi
La detrazione fiscale del 19% spetta anche per i premi assicurativi pagati per le polizze contro il rischio di eventi calamitosi, sottoscritte a partire dall’anno 2018 per immobili ad utilizzo abitativo e pertinenze relative. In questo caso, il codice da riportare nella dichiarazione dei redditi è il 43.
Invece, per i premi assicurativi pagati per le polizze contro i rischi di eventi calamitosi sottoscritte relativamente alla cessione del credito Sismabonus 110% a un’impresa assicurativa, il codice da usare è l’81 e la detraibilità ammessa è al 90%. Una detrazione fiscale ammessa anche per i contratti assicurativi stipulati dal condominio, relativamente alle quote di premio riconducibili alle singole unità immobiliari residenziali.
Anche in questo caso, ci sono ovviamente dei documenti da presentare per attestare gli importi erogati a titolo di premio per le polizze assicurative. Innanzitutto servono le ricevute di pagamento dei premi o, il rilascio di una dichiarazione da parte della compagnia di assicurazione certificante il pagamento, e il contratto assicurativo con i dati dell’assicurato e del contraente, il tipo e i termini del contratto e le modalità di pagamento.
Per le assicurazioni condominiali invece i riferimenti sono l’attestazione dell’amministratore di condominio, oppure la copia dell’assicurazione, e i documenti che certificano i pagamenti dei premi relativi all’unità immobiliare di interesse. In presenza anche della cessione del credito Sismabonus 110% a un’impresa assicurativa bisogna possedere inoltre, per dimostrare il regolare svolgimento dei lavori antisismici, le asseverazioni, la documentazione tecnica e i documenti certificanti la cessione del credito alla società assicurativa.
Limiti di detraibilità
Le detrazioni connesse ai versamenti dei premi per le polizze assicurative presentano dei limiti di detraibilità, in particolare:
- per le polizze stipulate contro il rischio di invalidità permanente o morte, i costi sono detraibili nel limite di 530 euro;
- per le polizze sottoscritte contro il rischio morte, sottoscritte a tutela dei soggetti con disabilità grave, i costi sono detraibili nel limite di 750, al netto dei premi che hanno come oggetto il rischio di invalidità permanente o morte;
- per le polizze contratte contro il rischio di non autosufficienza, i costi sono detraibili nel limite di 1.291,14 euro;
- per le polizze stipulate contro il rischio di episodi calamitosi, per la detrazione non sono previsti limiti di importo;
- per le polizze sottoscritte contro il rischio di episodi calamitosi con cessione del credito Sismabonus 110% a società assicurative, la detrazione spettante è pari al 90% senza limiti di importo.
Questi limiti sono comunque da considerare in maniera complessiva, cioè anche nell’ipotesi di presenza di più di un contratto.
Le polizze vita e le assicurazioni sulla casa sono oggi strumenti di tutela molto efficaci, i cui premi da pagare alle compagnie sono però generalmente abbastanza alti. Polizze da stipulare conto il rischio morte, di invalidità permanente, contro i rischi di origine calamitosa, contro gli infortuni, che possono pesare un po’ meno da un punto di vista economico attraverso il diritto alle relative detrazioni fiscali.
Informarsi sapientemente sulle detrazioni fiscali spettanti è infatti fondamentale per recuperare parte dei costi sostenuti nel periodo d’imposta di riferimento. La conoscenza delle spese da portare in detrazione è un punto di partenza ottimale, tuttavia è poi necessario sapere come riportare correttamente le informazioni nella dichiarazione dei redditi per la fruizione concreta del diritto. Condizione obbligatoria per fruire delle detrazioni fiscali per le polizze assicurative è quindi la loro esposizione in sede di dichiarazione dei redditi annuale.
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