Come detrarre le spese per la telefonia mobile e l’IVA
Il telefono fisso ma soprattutto il cellulare e tutti i servizi di telecomunicazione ad esso connessi (internet, i social, le email), sono strumenti di vitale importanza in ambito lavorativo. Comportano spese per l’acquisto degli apparecchi e costi di gestione che possono essere anche molto elevati.
È bene sapere che c’è la possibilità di scaricare parte delle spese sostenute per l’utilizzo di telefoni e cellulari tramite la deduzione dal reddito imponibile dei costi e attraverso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Sono agevolazioni fiscali che riguardano un gran numero di contribuenti, interessando tutti i professionisti con partita IVA e le società di impresa. Di seguito analizzeremo quali spese poter dedurre e in che misura.
Indice:
- Detraibilità e deducibilità delle spese telefoniche
- Detrazioni spese telefoniche: chi può usufruirne
- Deducibilità delle spese telefoniche
- Deducibilità spese telefoniche nel regime forfettario
- Il super ammortamento delle spese telefoniche
- Quali spese telefoniche si possono dedurre dal reddito
- Detraibilità dell’IVA sulle spese telefoniche
- Differenza tra uso esclusivo o promiscuo dei servizi telefonici
- Attenzione a non vanificare il risparmio ottenuto con le agevolazioni
Detraibilità e deducibilità delle spese telefoniche
Tutti i costi sostenuti per le spese telefoniche da un’impresa o da un libero professionista con partita IVA, possono essere soggette ai seguenti trattamenti fiscali:
- deducibilità ai fini delle imposte dirette sui redditi (IRPEF o IRES e IRAP), che varia a seconda del regime fiscale di appartenenza;
- detraibilità ai fini IVA con percentuale variabile in base al tipo di utilizzo più o meno esclusivo dell’apparecchio telefonico.
Detrazioni spese telefoniche: chi può usufruirne
Tutti i titolari di partita IVA, ovvero liberi professionisti, lavoratori autonomi e persone giuridiche soggette all’IRES, possono usufruire delle detrazioni. Per i liberi professionisti è necessario fare una distinzione tra contribuenti soggetti ad un regime fiscale ordinario oppure forfettario. In quest’ultimo caso, come vedremo più dettagliatamente in seguito, non è possibile godere di alcun tipo di agevolazione che, obiettivamente nemmeno servirebbe.
Si ha diritto alla detrazione nel momento in cui avviene una spesa telefonica imputabile all’esercizio della propria professione o impresa. In caso di utilizzo del cellulare, o dell’utenza telefonica in genere, per scopi privati, anche della stessa linea intestata alla ditta, non sarebbe prevista nessuna agevolazione fiscale.
Per dispositivi mobile (smartphone, tablet, ecc) forniti a dipendenti come benefit aziendale, la tassazione avviene direttamente in busta paga sotto forma di fringe benefit.
Deducibilità delle spese telefoniche
In base al regime fiscale di appartenenza del professionista o imprenditore, varia il livello di deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte dirette sui redditi.
Per tutti coloro che esercitano un’attività di impresa in regime ordinario, le spese, sia per telefonia fissa che mobile, possono essere dedotte nella misura dell’80%. Secondo la risoluzione ministeriale n.104/E del 2007, tra i vari costi sono compresi:
- quote di ammortamento;
- canone di locazione anche finanziaria;
- canone per il noleggio;
- spese per utilizzo e manutenzione dei dispositivi terminali adibiti per servizi di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico.
Le spese sono invece deducibili al 100% nei seguenti casi:
- imprese di trasporto, nella misura di un apparecchio per veicolo;
- dispositivi terminali per la comunicazione che possono essere utilizzati solo per attività imprenditoriali. In pratica, riguarda tutte quelle apparecchiature con caratteristiche tecniche tali da impedirne un impiego per scopi privati al di fuori dell’attività aziendale.
Deducibilità spese telefoniche nel regime forfettario
Chi aderisce al regime forfettario non gode di nessun tipo di detrazione.
Il motivo è molto semplice: in questi casi il reddito di impresa è determinato contrapponendo alle cifre effettivamente incassate, dei costi calcolati in maniera forfettaria. La mancanza di un calcolo analitico delle spese impedisce di poter applicare qualsiasi tipo di detrazione.
Il super ammortamento delle spese telefoniche
La Legge di stabilità del 2016 ha introdotto una norma che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 e che permette di calcolare l’ammortamento anche sul telefono. In pratica, a livello fiscale si può maggiorare il costo d’acquisto del 40% e si potrà dedurre l’80% del 140% di tale costo.
Per fare un semplice esempio, a fronte di un acquisto di 1000 euro + IVA 22% (220 euro), la cifra totale sarà di 1220 euro.
Utilizzando il bene in modo promiscuo, la detrazione IVA è al 50%, con l’imposta sul valore aggiunto che potgra quindi essere detratta solo per 110 euro. Il costo totale ai fini fiscali è quindi di 1100 euro e, considerando la maggiorazione del 40% prevista per il super ammortamento, otteniamo un importo finale di 1.554 euro. A questo punto non resta che calcolare la quota di ammortamento del 20% pari a 310,80 euro e la conseguente detrazione del 80% che risulta di euro 248,64.
Quali spese telefoniche si possono dedurre dal reddito
Spesso si pensa che la deduzione delle spese telefoniche riguardi solamente i costi derivanti da rete fissa o da contratti business.
In realtà non è proprio così! Una volta accertata la titolarità dell’abbonamento si potranno dedurre tutte le spese sostenute. Ciò comprende anche i costi per l’acquisto del dispositivo (telefonino, smartphone, tablet) e, in più, tutte le spese di impiego e manutenzione, nonché canoni di leasing ma anche di semplice noleggio degli apparati.
Il medesimo trattamento lo si applica al traffico telefonico compreso quello derivante da schede prepagate. In questi casi è necessario dimostrare la titolarità e l’acquisto utilizzando qualsiasi tipo di documento valido rilasciato dal venditore (fattura, scontrino fiscale, ecc.).
Per quanto riguarda i costi per le ricariche, il legislatore ha stabilito che debbano essere considerati di tipo strumentale ed inerenti all’attività svolta dal professionista titolare di partita IVA o dall’impresa.
Siccome per i suddetti casi è fondamentale dimostrare il requisito di titolarità e tracciabilità del costo sostenuto, è consigliabile utilizzare qualsiasi metodo di pagamento tracciabile escludendo il contato, in modo da poter dimostrare con facilità l’acquisto in caso di controlli.
Riassumendo le spese telefoniche detraibili sono:
- acquisto telefoni fissi;
- acquisto o noleggio dispositivi mobile (smartphone e tablet);
- acquisto, noleggio o leasing di apparecchi per la navigazione (modem, router, ecc.);
- abbonamenti ai provider di telefonia;
- acquisto carte telefoniche prepagate e tutto ciò che si paga per poter chiamare, mandare SMS e navigare in internet;
- manutenzione e riparazione degli apparecchi.
Detraibilità dell’IVA sulle spese telefoniche
La detraibilità dell’IVA riguarda sia le spese telefoniche mobili che fisse. Lo smartphone è uno strumento ormai divenuto essenziale in ambito lavorativo e la detrazione IVA è permessa, sia per il suo acquisto quanto per i costi di gestione, i canoni di abbonamento, le spese di manutenzione ed eventuali riparazioni.
La percentuale di detrazione dell’IVA è del 100% in caso di utilizzo esclusivo e del 50% per uso promiscuo.
Una nota a parte meritano le imprese di autotrasporto che possono godere di una deducibilità del 100% per un solo apparecchio a veicolo.
Per la telefonia fissa si desume una completa e totale inerenza con una detraibilità IVA del 100%. È interamente deducibile l’IVA pagata in bolletta, così come i costi di installazione dell’impianto, di allaccio della linea e di manutenzione.
È possibile che l’Agenzia delle Entrate disponga accertamenti fiscali per verificare l’effettivo utilizzo della linea fissa esclusivamente a scopo lavorativo. In caso venga accertato un uso promiscuo, il Fisco potrebbe richiedere il versamento del dovuto applicando sanzioni ed interessi.
Differenza tra uso esclusivo o promiscuo dei servizi telefonici
Abbiamo già visto come la detraibilità dell’IVA subisca un trattamento completamente diverso in base al tipo di utilizzo, esclusivo o promiscuo, previsto per le spese di telefonia.
Per uso esclusivo si intente che l’apparecchio venga utilizzato solo per motivi lavorativi e non privati. In questo caso l’impresa, o il libero professionista, possono detrarre l’intera imposta sul valore aggiunto del traffico telefonico, ma anche sull’acquisto del dispositivo e l’eventuale noleggio o locazione.
Se invece si dichiara un utilizzo promiscuo la detrazione IVA riguarda il solo traffico telefonico aziendale. Solitamente si utilizza una percentuale di detrazione del 50%. Una soluzione scelta da molti contribuenti perchè, coloro i quali decidono di esercitare una detrazione maggiore sarebbero più esposti ai rischi di eventuali accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la stima preventiva del traffico telefonico aziendale fosse particolarmente difficile, professionisti ed imprenditori possono agire nei seguenti modi:
– esercitare il diritto alla detrazione in maniera integrale, facendo richiesta del 100%;
– assoggettare successivamente ad imposta l’utilizzo privato o la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.
Per ricapitolare la detrazione IVA in base al tipo di utilizzo è così stabilita:
– per spese di telefonia fissa ad uso esclusivo la detrazione prevista è del 100%;
– per spese di telefonia fissa ad uso promiscuo la detrazione prevista è del 50%;
– per spese di telefonia mobile ad uso esclusivo la detrazione prevista è del 100%;
– per spese di telefonia mobile ad uso promiscuo la detrazione prevista è del 50%;
– per spese di telefonia fissa e mobile ad uso promiscuo si può richiedere una detrazione del 100% ma con successivo riaddebito valore utilizzo.
Attenzione a non vanificare il risparmio ottenuto con le agevolazioni
Essendo i telefonini fissi e mobili, in primis smartphone e tablet, divenuti ormai strumenti essenziali per buona parte delle imprese, per il loro acquisto e la loro gestione, il Fisco ha previsto delle agevolazioni fiscali modificando una normativa del 2007.
Rispetto alla vecchia detrazione IVA al 50%, da qualche anno a questa parte è prevista una detrazione di imposta derivante dall’utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività dell’impresa, utilizzando il principio di inerenza.
Per l’uso esclusivo dell’impresa è possibile detrarre il 100% dell’IVA, per l’uso promiscuo il 50% con la novità che, se si è in grado di dimostrarlo, in caso di controlli fiscali, anche una percentuale superiore al 50% in base all’effettivo utilizzo. In parole povere la detraibilità dell’IVA, sul traffico telefonico mobile, riguarda la parte di traffico effettivamente legato all’attività di impresa.
Per quanto concerne la linea fissa si considera al 100% afferente l’attività di impresa e quindi la relativa IVA sarà completamente detraibile, con la precisazione che, se in caso di controlli venisse riscontrato un utilizzo della linea telefonica dell’impresa per scopi personali, il Fisco sarebbe legittimato a chiedere la restituzione di quanto detratto senza alcuna legittimazione maggiorato da sanzioni e interessi.
In conclusione, come abbiamo potuto vedere, il Fisco da la possibilità, ai contribuenti, di recuperare gran parte delle spese telefoniche attraverso opportuni sgravi fiscali, avendo modernizzato le proprie leggi verso un mondo, con una imprinting maggiormente votata alle telecomunicazioni e all’utilizzo della tecnologia.
Ciò a cui serve prestare attenzione riguarda però le percentuali di detraibilità dell’imposta relativa alle spese telefoniche, in particolar modo la differenza tra l’uso esclusivo o promiscuo di cellulari e altri apparati di questo genere.
Un eventuale mancato rispetto della legge annullerebbe ogni risparmio, costringendo anche ad un maggior esborso causato da interessi e sanzioni piuttosto salate.
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