Sponsorizzazione culturale e Art Bonus: deducibilità fiscale
In Italia, negli ultimi anni, soggetti individuali ed imprese private hanno investito in maniera crescente nell’arte. Non stiamo parlando dell’acquisto di opere di grande valore artistico-culturale, ma bensì dell’azione di elargire denaro per contribuire al restauro di monumenti, edifici storici, ecc.
Hanno preso sempre più piede fenomeni come il mecenatismo e le sponsorizzazioni culturali. Le motivazioni che spingono, ad esempio, a sponsorizzare una grande opera di restauro non sono puramente filantropiche, ma più che altro si possono sintetizzare nel ricevere dei vantaggi in termini pubblicitari, di crescita d’immagine e prestigio della società sponsor.
Esiste qualche vantaggio fiscale che descriveremo in seguito quando vedremo in che modo le sponsorizzazioni culturali sono deducibili, ma se pensiamo di paragonarli ai vantaggi relativi alle sponsorizzazioni sportive, siamo piuttosto fuori strada.
Indice:
- Differenza tra mecenatismo e sponsorizzazione culturale
- Peculiarità di una sponsorizzazione culturale
- Tipologie di sponsorizzazione e relativa disciplina
- Ipotesi particolari di sponsorizzazione
- Erogazioni liberali
- Paternariato con soggetti del terzo settore
- Adozione di un monumento
- Project financing
- Concessione di spazi pubblicitari
- Eventi espositivi presso istituti e luoghi di cultura
- In che modo viene scelto uno sponsor?
- Agevolazioni fiscali del mecenatismo e sponsorizzazioni culturali
- Mecenatismo e detrazioni fiscali grazie all’Art Bonus
- Agevolazioni fiscali per sponsorizzazioni culturali
- Sponsorizzazioni culturali e future agevolazioni fiscali
Differenza tra mecenatismo e sponsorizzazione culturale
È facile confondersi tra queste due forme di erogazioni di denaro o servizi. In apparenza possono sembrare simili, avendo lo scopo comune di contribuire ad un’iniziativa a favore di un bene culturale, ma in realtà sono concettualmente differenti.
- Il mecenatismo è un’erogazione liberale, in forma esclusivamente di denaro, a favore di opere artistico-culturali. Da una parte c’è un soggetto privato (il mecenate) che dona il proprio contributo, e dall’altra il beneficiario (solitamente una pubblica amministrazione) che non ha nessun tipo di obbligo e di riconoscimento di natura economica nei confronti del mecenate. Il Decreto Ministeriale attuativo dell’articolo 38 delle Legge 342/2000, ammette tuttavia in favore del donatore, il pubblico ringraziamento. Nella pratica, in cambio del denaro necessario per l’effettuazione dei lavori, si ottiene soltanto un riconoscimento morale.
- Una sponsorizzazione culturale è un contributo in beni o servizi erogato da soggetti privati (i così detti sponsor) a favore di iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale messe in atto dal Ministero, Regioni, Enti pubblici (normalmente chiamati sponsorizzati). In questo caso, a differenza del mecenatismo, il beneficiario ha l’obbligo contrattuale di favorire il nome, il marchio, l’attività e l’immagine dello sponsor.
Peculiarità di una sponsorizzazione culturale
Una sponsorizzazione culturale altro non è che un contratto atipico di natura onerosa con prestazioni a carico di entrambe le parti. I soggetti che stipulano il contratto sono:
- Lo sponsor: nella maggior parte dei casi si tratta di un’impresa che si impegna ad assumere l’obbligo di portare a termine determinati lavori o elargire servizi e forniture in favore di un beneficiario.
- Lo sponsorizzato: è il beneficiario che si occupa di iniziative pubbliche e che si impegna ad offrire come contropartita alle prestazioni ricevute, la propaganda e promozione del nome, marchio, attività e immagine dello sponsor.
È evidente come la causa di questo genere di contratto sia la pubblicità. La caratteristica della sponsorizzazione culturale è proprio l’associazione dell’immagine dello sponsor all’evento sovvenzionato. Uno dei più famosi esempi di sponsorizzazione culturale, avvenuti in questi ultimi anni, è il restauro del Colosseo sostenuto dalla Tod’s SPA.
Un investimento di diverse decine di milioni di euro che, la società di proprietà della famiglia Della Valle, ha sottoscritto con il comune di Roma ottenendo in cambio, oltre ad un pubblico riconoscimento, un’enorme ritorno pubblicitario potendo associare l’immagine societaria a quella del prestigioso e famosissimo anfiteatro romano.
Vista la sua particolare natura, un contratto di sponsorizzazione di beni culturali si differenzia da un altro che abbia il solo scopo di veicolare un messaggio pubblicitario sfruttando quel bene.
Un esempio sono i cartelloni pubblicitari che ricoprono un’impalcatura durante la ristrutturazione di un monumento: non possono essere ritenuti una forma di sponsorizzazione culturale, ma una semplice vendita di spazi pubblicitari.
Tipologie di sponsorizzazione e relativa disciplina
Sono tre i contratti di sponsorizzazione che una pubblica amministrazione può stipulare:
- Sponsorizzazione tecnica: l’intero intervento previsto o parte di esso, è progettato e realizzato dallo sponsor. Tutte le prestazioni possono consistere in lavori, servizi oppure in forniture per il loro svolgimento.
- Sponsorizzazione pura: viene anche definita finanziaria e lo sponsor si accollerà tutte le obbligazioni di pagamento della pubblica amministrazione in conseguenza all’appalto dei lavori.
- Sponsorizzazione mista: si tratta di una combinazione delle due precedenti tipologie. In questi casi lo sponsor può, per esempio, prendersi cura della fase di progettazione e appaltare ad altre società i lavori previsti, prendendosi carico di tutte le spese.
Ogni tipologia di sponsorizzazione è soggetta ad una diversa disciplina. Le normative di riferimento sono l’articolo 26 e 27 del Codice dei contratti pubblici e l’articolo 199-bis che regolarizza la procedura di scelta dello sponsor.
La sponsorizzazione tecnica è soggetta a:
- norme che stabiliscono i requisiti di qualificazione dei progettisti (capacità tecnica e professionale) ed esecutori dei lavori (possesso attestato SOA);
- controllo e rispetto delle prescrizioni stabilite nel contratto stipulato con il beneficiario;
- procedura per la scelta dello sponsor per sponsorizzazioni di valore superiore ai 40mila euro, secondo quanto stabilito dall’art.199-bis del Codice dei contratti pubblici. Sotto tale soglia la scelta non segue nessun tipo di formalità amministrativa, ma solo principi di legalità e trasparenza.
La sponsorizzazione pura è soggetta alla medesima procedura di scelta dello sponsor, secondo i termini appena visti per la tipologia tecnica e con la soglia del valore delle opere da effettuare sempre a 40mila euro.
La sponsorizzazione mista prevede una disciplina da applicare alle varie parti a seconda se rientra nel regime proprio della tipologia tecnica o pura.
Ipotesi particolari di sponsorizzazione
Esistono una serie di meccanismi di erogazione di denaro, lavori o servizi che possono somigliare alle sponsorizzazioni, ma che in realtà rappresentano altre forme di collaborazione tra pubblico e privato. Vediamo di seguito nel dettaglio le varie possibilità.
Erogazioni liberali
Abbiamo già parlato all’inizio di una forma di elargizione simile ma differente da una sponsorizzazione: il mecenatismo. In questo caso si parla di erogazioni liberali, un contratto in cui lo sponsorizzato non ha nessun obbligo promozionale nei confronti dello sponsor. L’esistenza o no di tale obbligo è la condizione essenziale per poter parlare di mecenatismo e non di sponsorizzazione. Tuttavia, in entrambi i casi lo sponsor riceverà un ritorno d’immagine. Questa differenza è molto importante, come vedremo più avanti, per quel che concerne le detrazioni fiscali.
Paternariato con soggetti del terzo settore
È un accordo tra pubblico e privato per la valorizzazione culturale attraverso opere di restauro di un bene o di un complesso di beni. Si può considerare una forma di mecenatismo e come tale non soggetta all’articolo 199-bis del Codice dei contratti pubblici, con conseguente legittimità della negoziazione diretta e della trattativa privata.
Adozione di un monumento
L’espressione indica che il soggetto erogante fornisce un apporto per sopperire alle necessità di tutela e valorizzazione di un bene culturale. Questo di fatto comporta l’assunzione della cura del monumento. Tale situazione può essere ricondotta alla pratica della sponsorizzazione o mecenatismo a seconda che esista o meno, da parte dell’ente pubblico, l’obbligo di promozione dello sponsor.
Project financing
Il project financing è molto più complesso di un semplice meccanismo di sponsorizzazione. In queste situazioni lo sponsor è contemporaneamente promotore e finanziatore del progetto. Si occuperà non solo della fase realizzativa, ma anche della gestione dell’opera pubblica ottenendo la remunerazione del capitale investito. La procedura di affidamento sarà disciplinata dal’art.153 del Codice dei contratti pubblici.
Concessione di spazi pubblicitari
In quante occasioni è capitato di vedere i punteggi installati attorno a monumenti o edifici storici, completamente ricoperti di cartelloni pubblicitari? Rappresenta un modo molto proficuo, utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, per cercare sovvenzioni che coprano il pagamento dei lavori. In questi casi però non si parla di sponsorizzazioni. Lo sponsor non lega la sua immagine tanto al bene culturale in sé, quanto allo sfruttamento del luogo di collocazione del cartellone pubblicitario (solitamente zone del centro città molto frequentate). Si tratta di una vera e propria concessione ordinaria di spazio pubblicitario.
Eventi espositivi presso istituti e luoghi di cultura
In alcuni casi la collaborazione tra pubblico e privato, nell’organizzazione di un’esposizione presso un istituto o luogo culturale, può rappresentare una forma di sponsorizzazione. In questi casi la realizzazione di un evento può avvenire:
- direttamente per opera della pubblica amministrazione che avrà facoltà di concludere, secondo la procedura ordinaria, contratti di sponsorizzazione con privati;
- attraverso l’affidamento delle attività a terzi: sarà il concessionario che si potrà avvalere di uno sponsor, sempre secondo i requisiti e criteri precedentemente stabiliti con la pubblica amministrazione;
- Su richiesta da parte di un soggetto terzo di una concessione per uso individuale dei beni culturali. In questo caso l’organizzazione dell’evento non rientra nelle attività di valorizzazione della pubblica amministrazione e l’intervento non può essere sottoposto al regime delle sponsorizzazioni. L’amministrazione dovrà vagliare la compatibilità dell’iniziativa sia con le esigenze di tutela che di valorizzazione del bene.
In che modo viene scelto uno sponsor?
Fino al 2016 un’amministrazione pubblica che intendeva richiedere una sponsorizzazione culturale per importi superiori ai 40mila euro, doveva seguire una complessa procedura che culminava con un bando. Il tutto secondo la rigida disciplina imposta dall’art.19 del Codice dei contratti pubblici. Le società private interessate, futuri possibili sponsor, dovevano presentare la propria candidatura con relativa offerta. Dopo aver vagliato tutte le proposte, l’amministrazione stipulava un contratto con la società vincitrice del bando.
Con l’introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs,18 n.50 dell’aprile 2016) la situazione si è molto semplificata e la procedura snellita. Ora non è più necessario indire una gara competitiva, ma è sufficiente che la pubblica amministrazione comunichi sul proprio sito istituzionale la ricerca di uno sponsor per specifici interventi.
Allo stesso modo dovrà comunicare l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, pubblicando sinteticamente il contenuto del contratto offerto. Naturalmente l’offerta dovrà essere dotata di tutti i requisiti di ammissibilità e convenienza per poter essere accettata.
Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione, se non perviene nessuna altra proposta di sponsorizzazione, la pubblica amministrazione potrà procedere a stipulare il contratto con l’impresa che ha emanato la propria offerta. Se durante i 30 giorni dovessero pervenire altre offerte ritenute valide, spetterà all’amministrazione effettuare un confronto concorrenziale per stabilire quale sia la proposta migliore.
Con questa nuova normativa diventa irrilevante che lo sponsor si limiti ad erogare del denaro oppure svolga direttamente i lavori o presti i dovuti servizi.
La soglia dei 40mila euro rimane e rappresenta l’importo minimo per l’applicazione di questa procedura per la scelta dello sponsor. Sotto tale valore le negoziazioni possono avvenire direttamente con i singoli operatori economici interessati.
Agevolazioni fiscali del mecenatismo e sponsorizzazioni culturali
Sappiamo bene quanto sia vasto ed imponente il patrimonio culturale del nostro Paese, potendo vantare oltre 50 siti protetti dall’Unesco. Altresì è risaputo quanto siano limitate le risorse economiche a disposizione delle pubbliche amministrazioni, per poter intervenire con adeguate opere di mantenimento.
È quanto mai indispensabile poter usufruire di capitali privati per portare a compimento le varie iniziative allo scopo di promuovere la conoscenza dei beni artistici e assicurare l’adeguato utilizzo e la pubblica fruizione. Per cercare di stimolare il più possibile la proficua collaborazione tra pubblico e privato, il Governo italiano ha previsto agevolazioni fiscali per incentivare gli investimenti.
Mecenatismo e detrazioni fiscali grazie all’Art Bonus
La più importante agevolazione fiscale è rappresentata senza dubbio dall’Art Bonus. È stato introdotto inizialmente in via provvisoria nel 2014 con il decreto legge n.83 del 31 maggio e poi in modo permanente con la legge di stabilità del 2016. Si tratta di un regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali di denaro a favore di enti e fondazioni pubbliche che si occupano di beni artistici-culturali. Come appare chiaro le agevolazioni riguardano opere di mecenatismo che permettono un beneficio fiscale sotto forma di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo elargito.
I soggetti che possono beneficiare dell’Art Bonus sono:
- persone fisiche come dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi e tutti coloro non titolari di reddito di impresa;
- enti che non svolgono attività di impresa;
- titolari di reddito di impresa.
Per poter garantire una facile tracciabilità dei contributi elargiti, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che possono essere effettuati solo con i seguenti metodi:
- bonifico bancario;
- in ufficio postale tramite versamento su conto corrente del beneficiario;
- tramite tutti i metodi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs.241/97, vale a dire carte di credito, debito, prepagate e assegni circolari.
Come detto il credito d’imposta sulle erogazioni liberali effettuate è del 65%. In base alla natura del soggetto sono previsti dei limiti massimi sul credito di imposta, in particolare:
- per gli enti privati che non svolgono attività commerciali e per tutte le persone fisiche, il credito di imposta riconosciuto ha un limite del 15% del patrimonio imponibile;
- per tutte le società e ditte individuali, nonché titolari di reddito d’impresa, il limite è stabilito nel 5 per mille dei ricavi annui;
In tutti i casi il credito di imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Affinché il mecenate possa godere dell’agevolazione fiscale è necessario che l’erogazione sostenga uno dei seguenti interventi:
- restauro, manutenzione e protezione di beni culturali: tali opere sono da ritenere valide anche qualora il bene sia stato affidato a concessionari o affidatari privati;
- sostegno di istituti e luoghi della cultura che appartengono alla pubblica amministrazione: l’art.101 del Codice dei beni culturali indica come luoghi: aree e parchi archeologici, musei, monumenti, biblioteche e archivi. La legge di stabilità del 2015 ha introdotto anche i teatri.
- Restauro, potenziamento e realizzazione di nuove strutture per enti pubblici che svolgono attività nello spettacolo, ma senza scopo di lucro.
Grazie all’Art Bonus, l’Italia si avvicina a quei paesi europei molto più virtuosi dal punto di vista delle agevolazioni fiscali per opere a favore di beni culturali. La risposta dei mecenati è stata nel complesso molto soddisfacente grazie ad oltre 6000 donatori (più del 70% sono persone fisiche) e il superamento del tetto dei 200 milioni di euro raccolti in soli due anni e mezzo.
La giusta integrazione tra agevolazioni fiscali e politiche culturali, ha portato a buoni risultati che sono in continua crescita.
Agevolazioni fiscali per sponsorizzazioni culturali
Per il trattamento fiscale delle sponsorizzazioni culturali ad oggi manca ancora una specifica normativa. La legge attuale è molto nebulosa e non offre nessuna chiara certezza prestandosi ad interpretazioni equivoche.
Il nodo della questione è stabilire la natura delle spese derivanti dalla sponsorizzazione: se ritenerle di pubblicità e propaganda oppure di rappresentanza. Il Ministero dei beni culturali, già da qualche anno, ha manifestato chiaramente il suo punto di vista e la propria posizione a riguardo.
Con il d.m.19 del dicembre 2012, in risposta ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate, si è espresso favorevolmente nel considerare gli investimenti per le sponsorizzazioni culturali come spese di pubblicità.
Il motivo è essenzialmente la natura onerosa del contratto in esame e soprattutto l’obbligo propagandistico che grava sul beneficiario nei confronti dello sponsor. La questione è di estrema importanza perché riconoscere le sponsorizzazioni culturali come spese di pubblicità, significherebbe potersi avvalere di una integrale deducibilità dei costi sostenuti.
Per quando riguarda l’IVA applicata sul contratto di sponsorizzazione, pur avendo delle chiare differenze con un contratto pubblicitario ordinario, rappresenta, tuttavia, una forma atipica di pubblicità commerciale.
La normativa a riguardo stabilisce che la sponsorizzazione sia a tutti gli effetti un’attività da considerare commerciale anche se esercita da enti pubblici e pertanto soggetta ad aliquota IVA del 22%. Anche nel caso di sponsorizzazioni tecniche o miste, quando le prestazioni dello sponsor sono totalmente costituite da lavori, servizi, forniture e non unicamente da denaro, si dovrà applicare la medesima aliquota dell’imposta sul valore aggiunto.
Sponsorizzazioni culturali e future agevolazioni fiscali
La sponsorizzazione culturale è un’ottima soluzione per unire filantropia ed interessi personali. Due aspetti che possono sembrare contraddittori posti sotto lo stesso tetto, ma in questo caso vivono in perfetta simbiosi. Un’impresa che decide di collaborare con l’amministrazione pubblica per portare a compimento opere di restauro e di riqualificazione di spazi e beni culturali, da una parte offre un grande contributo per migliorare la qualità della vita all’interno della comunità e dall’altra ottiene un ottimo ritorno pubblicitario e la valorizzazione dell’immagine societaria.
Purtroppo abbiamo potuto constatare che dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, il sistema tributario si sia mosso con decisione, per ora, solo in direzione delle erogazioni liberali. Ci sono però tutti i presupposti perché nel giro di breve tempo anche le sponsorizzazioni culturali possano essere regolamentante in modo chiaro ed inequivocabile, garantendo adeguate agevolazioni fiscali.
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Roberto Forcella
Aprile 25, 2020 @ 17:47
grazie per le chiare informazioni