Stop al super ammortamento e iper ammortamento si passa al credito d’imposta per gli investimenti

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Tra le novità più significative della nuova Legge di Bilancio per il 2020 spicca, senza ombra di dubbio, la soppressione di due misure che hanno avuto il merito di favorire gli investimenti delle imprese negli ultimi anni: il super ammortamento e l’iper ammortamento.

A sostituire queste due agevolazioni, che hanno comunque riscosso un discreto successo, è stato introdotto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in base al loro costo di acquisizione.

Il nuovo incentivo, che erediterà l’ambito applicativo dei precedenti, sia per quanto riguardo i beni agevolabili che i soggetti che ne potranno beneficiare, cambia radicalmente trasformandosi da maggiorazione del costo di acquisto relativo agli investimenti effettuati ai fini del calcolo dell’ammortamento deducibile ai fini IRES o IRPEF, a credito di imposta calcolato in percentuale sul valore dell’investimento stesso.

La Legge di Bilancio ha approvato questa agevolazione a tutto il 2020, il che significa che potranno godere di tale benefit le imprese che effettueranno  investimenti nei beni strumentali previsti dalla normativa, dal 01-01-2020 fino al 31-12-2020, e comunque entro e non oltre il 30-06-2021 a patto che entro il 31-12-2020 venga rispettata la condizione già prevista per l’iper ammortamento e super ammortamento ovvero:

  • ordine effettuato entro il 31-12-2020;
  • almeno un 20% di acconto pagato entro la stessa data.

Come per il super ammortamento e l’iper ammortamento, anche il nuovo credito di imposta viene concesso per gli investimenti in beni strumentali nuovi che andranno ad occupare strutture produttive dislocate sul territorio italiano, e sarà fruibile da tutte le imprese residenti sul territorio statale comprendendo anche le organizzazioni costituite da soggetti non residenti senza alcuna distinzione relativa alla forma giuridica, il settore economico di appartenenza, il regime fiscale per la determinazione del reddito e la dimensione.

Tra chi resta invece escluso dalla fruizione di tale benefit risultano:

  • aziende in liquidazione volontaria;
  • aziende in stato di fallimento;
  • imprese in liquidazione coatta amministrativa;
  • imprese in concordato preventivo che non proseguiranno l’attività;
  • qualsiasi soggetto sottoposto a procedura concorsuale;
  • qualsiasi impresa destinataria di sanzione interdittiva come: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.

E’ ancora utile sottolineare come l’eventuale accesso e utilizzo di tale credito di imposta sia subordinato al rispetto delle normative di sicurezza negli ambienti lavorativi e, ovviamente, all’essere in regola con il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali a favore del personale dipendente.

Il credito ottenuto dopo l’approvazione della richiesta non deve sottostare ad alcun limite per essere portato in compensazione di eventuali debiti tributari ed è ammessa la sola fruizione attraverso il modello F24.

Le regole per la fruizione di tale benefit sono le seguenti:

  • per prima cosa è utile ricordare che è possibile portare a compensazione tale credito a partire dall’anno successivo a quello della concessione del benefit, ovvero l’anno seguente all’acquisto dello strumento agevolabile;
  • non è possibile compensare l’intero credito di imposta in un’unica soluzione ma la compensazione deve avvenire in 5 rate annuali di pari importo;
  • nel caso di credito di imposta legato all’acquisizione di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017 sarà possibile fruire del credito di imposta in soli 3 anni;
  • non sarà possibile, in alcun modo, cedere il credito ottenuto ad altre imprese;
  • tale credito non concorre a formare reddito né, tantomeno, base imponibile ai fini IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano tali costi come oggetto a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;

Andando nello specifico, il nuovo credito di imposta prevede diverse percentuali di agevolazione e, precisamente, del 6%, 15%, 20% e 40% a seconda della tipologia di investimento effettuato e, nello specifico:

  • credito di imposta al 6% per i beni strumentali che in passato erano agevolabili con il super ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2017 con un limite di spesa di 2 milioni di euro;
  • credito di imposta al 20% e 40% per gli investimenti in beni strumentali e non relativi ad industria 4.0, praticamente tutti quelli inclusi nell’Allegato A connesso alla Legge di Bilancio 2017, prima agevolabili attraverso l’iper ammortamento. Le aliquote dell’agevolazione variano a seconda del valore dell’investimento e, precisamente, nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e del 20% per importi compresi tra 2,5 milioni e 10 milioni;
  • credito di imposta al 15% per gli investimenti effettuati in software e servizi digitali, ovvero i beni compresi nell’Allegato B connesso alla Legge di Bilancio 2017,  prima agevolabili attraverso l’iper ammortamento;

Indice:

 

Beni esclusi dal credito di imposta

Sono esclusi dalle agevolazioni sopra descritte i seguenti beni:

  • Veicoli e altri mezzi di trasporto anche se strumentali all’attività di impresa;
  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6.5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • i beni compresi nell’allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (condutture idriche, condotte del gas per usi civili, materiale rotabile ferroviario e tramviario ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie, aerei completi di equipaggiamento compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
  • i beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Beni agevolabili con il credito di imposta

La nuova agevolazione, come sopra descritta, può essere utilizzata se legata all’acquisto dei seguenti beni e strumenti:

  • investimenti che hanno ad oggetto beni e strumenti non compresi negli Allegati A e B della Legge 232/2016: sono, in definitiva, tutti i beni ex super ammortamento, per i quali è previsto un credito di imposta del 6%. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
  • investimenti in beni compresi nell’Allegato A connesso alla Legge di Bilancio 2017: nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e del 20% nel caso di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino ad un limite massimo di 10 milioni. Si tratta dei beni ex iper ammortamento beni materiali;
  • investimenti in beni compresi nell’Allegato Bconnesso alla Legge di Bilancio 2017: agevolabili nella misura del 15% del costo sostenuto nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si tratta dei beni ex iper ammortamento beni immateriali;

 

Tabella riassuntiva del credito di imposta

Tipologia di investimenti Limite Credito d’imposta Utilizzo
Beni materiali strumentali nuovi (comma 188) – ex super ammortamento
fino a 2 milioni di € 6% 5 quote annuali
Beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A) della legge di Bilancio 2017 (comma 189) – ex iper ammortamento beni materiali fino a 2,5milioni di € 40% 5 quote annuali 
Beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A) della legge di Bilancio 2017 (comma 189) – ex iper ammortamento beni materiali da € 2,5 milioni fino ad € 10 milioni 20% 5 quote annuali
Beni immateriali strumentali nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190) – ex iper ammortamento beni immateriali fino ad € 700.000 15% 3 quote annuali

 

Documenti da presentare per l’ottenimento del credito di imposta

Per quanto riguarda gli investimenti che superano i 300 mila euro, relativi all’Allegato A e all’Allegato B annessi alla legge di bilancio per il 2017, è necessario che le imprese producano una perizia semplice (non è più necessaria la perizia giurata come per l’iper ammortamento e il super ammortamento), redatta da un perito o un ingegnere iscritti nei rispettivi albi o, eventualmente un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore autorizzato che possa attestare il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

Nel caso di acquisto di beni inferiori alla cifra di 300 mila euro sarà obbligatoria l’attestazione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal legale rappresentante della società acquirente.

Le fatture di acquisto, che dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, così come le perizie, gli attestati di conformità e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, dovranno essere conservate, pena la revoca dell’agevolazione, a dimostrazione dell’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili per 10 anni.

 

Restituzione del Credito di imposta

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di acquisizione di un bene agevolato, il bene stesso dovesse essere ceduto a titolo oneroso o sposato presso una unità produttiva residente all’estero, anche se di proprietà dello stesso acquirente, il credito di imposta verrebbe ridotto in proporzione al periodo di proprietà.

L’eventuale eccedenza di credito già utilizzato in compensazione dovrà essere restituito all’erario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza sanzioni ed interessi.

 

Cosa cambia da super ammortamento e iper ammortamento al credito di imposta?

Il nuovo credito di imposta deliberato dalla legge di Stabilità per il 2020 ha sostituito iper ammortamento e super ammortamento con questa nuova agevolazione che, come detto, non consiste più in una maggiorazione percentuale del costo di acquisizione che andava ad incidere sulle quote di ammortamento, ma fa riferimento, direttamente, al costo di acquisizione del bene agevolato.

Vediamo, di seguito, in che modo questo passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione possa cambiare, per il contribuente, in termini di valore dell’agevolazione:

  • Beni strumentali nuovi ex super ammortamento (credito di imposta del 6%): rispetto alla vecchia agevolazione non cambia l’ambito applicativo, ne i soggetti che se ne potranno avvalere e nemmeno il limite massimo dei costi ammissibili che è pari a 2 milioni di euro. Tale credito di imposta sarà pertanto fruibile, come già visto, in 5 rate annuali del medesimo importo con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello di acquisizione del bene. Facendo due conti, il nuovo beneficio fiscale risulta leggermente inferiore rispetto al super ammortamento (il 6% rispetto al 7,2% per i soggetti IRES) ma, in genere, fruibile in un tempo più breve (5 anni) rispetto al periodo di ammortamento fiscale dei cespiti;
  • Beni materiali strumentali nuovi indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017 ex iper ammortamento (credito di imposta del 20% e del 40%): come sopra, non cambia l’ambito applicativo, ne i soggetti che se ne potranno avvalere entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro. Il credito di imposta sarà fruibile in 5 rate annuali del medesimo importo con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello di acquisizione del bene. Il beneficio fiscale di questa nuova agevolazione, rispetto all’iper ammortamento, è leggermente inferiore (il 40% rispetto al 40,8% e il 20% rispetto al 24% per i soggetti IRES rispettivamente nel primo e nel secondo scaglione di investimenti) ma, in genere, fruibile in un tempo più breve (5 anni) rispetto al periodo di ammortamento fiscale dei cespiti;
  • Beni materiali strumentali nuovi indicati nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017 ex iper ammortamento (credito di imposta del 15%): non cambia l’ambito applicativo, ne i soggetti che se ne potranno avvalere entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro è stato però eliminato il vincolo di subordinazione all’acquisizione di un bene materiale rientrante nell’allegato A nel medesimo periodo d’imposta. Il credito di imposta sarà fruibile in 3 rate annuali del medesimo importo con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello di acquisizione del bene. Il beneficio fiscale di questa nuova agevolazione, rispetto all’iper ammortamento, è superiore (il 15% rispetto al 9,6% per i soggetti IRES);
   

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