Cos’è una persona giuridica

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Leggendo articoli o ascoltando discussioni in materia di tassazione ed economia risulta facile imbattersi in definizioni quali “persona fisica” e “persona giuridica“. Si tratta di soggetti riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano e titolari di diritti e obblighi, ma con grandi differenze e proprie caratteristiche. Ad esempio, una società a responsabilità limitata rappresenta una persona giuridica mentre i soci che la compongo sono persone fisiche.

In generale, possiamo dire che la persona fisica si manifesta nel momento in cui viene al mondo l’essere umano, più precisamente, quando nasce vivo. La persona giuridica, invece, è un’organizzazione di più persone fisiche e richiede una pluralità di beni che rappresenta il patrimonio autonomo. Alla persona giuridica è riconosciuta la capacità di agire al fine di conseguire scopi leciti (realizzare interessi commerciali, artistici, scientifici, ecc.) determinati dai membri che la costituiscono.

In quest’articolo cercheremo di inquadrare nel dettaglio cos’è una persona giuridica, le caratteristiche principali, gli elementi necessari per la sua costituzione e come ottenere il riconoscimento dallo Stato per acquisire personalità giuridica.

Indice:

 

Cosa intende l’ordinamento italiano per persona giuridica?

Secondo quanto stabilito dall’ordinamento del nostro Paese, la persona giuridica è un ente unitario dotato di diritto autonomo, vale a dire in possesso di una capacità giuridica indipendente da quella di ciascuna persona fisica che la compone. Gli elementi costitutivi che contraddistinguono una persona giuridica sono:

  • pluralità di persone fisiche;
  • patrimonio autonomo;
  • determinazione di uno scopo;
  • riconoscimento dell’ordinamento.

L’insieme di individui e beni nonché lo scopo costituiscono i presupposti materiali della persona giuridica. A tal proposito, è bene evidenziare come la pluralità di persone fisiche potrebbe anche non risultare in primo piano o addirittura mancare. Viceversa, diventa rilevante in alcune tipologie di persone giuridiche come, ad esempio, le associazioni.

Il riconoscimento, invece, costituisce l’elemento formale è viene attribuito dall’ordinamento attraverso:

  • norma di carattere generale che identifica la persona giuridica in base a determinati requisiti;
  • norma di carattere speciale creata per una precisa persona giuridica;
  • apposito provvedimento. Anche in questo caso è predisposto solo per una determinata tipologia di persona giuridica.

La persona giuridica la possiamo definire come un gruppo organizzato di uomini e beni riuniti allo scopo di perseguire un determinato fine lecito. Il patrimonio dell’ente presenta una netta distinzione da quello di ciascun individuo che lo costituisce. Pertanto, soci o componenti, normalmente, non hanno responsabilità nei confronti delle obbligazioni assunte dalla persona giuridica. Sono invece responsabili gli amministratori sia verso l’ente che soggetti terzi, nel caso arrecassero danni a causa del mancato rispetto dei doveri conseguenti la carica assunta.

 

Tipologie di persone giuridiche

L’ordinamento suddivide le persone giuridiche in base a diversi elementi.

Prendendo in considerazione i presupposti personali e patrimoniali distinguiamo:

  • associazione;
  • fondazione.

In base allo scopo perseguito la suddivisione, invece, prevede:

  • persona giuridica a scopo ideale;
  • persona giuridica a scopo economico.

Infine, in base alla natura dobbiamo distinguere:

  • persona giuridica pubblica;
  • persona giuridica privata.

In queste ultime due categorie rientrano le società, ovvero enti associativi finalizzati allo svolgimento di un’attività economica e così suddivisi:

  • società di persone: fanno parte la società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c) e società in accomandita semplice (s.a.s);
  • società di capitali: fanno parte la società per azioni (S.p.a), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e società a responsabilità limitata (S.r.l). In tale categorie rientra anche la società cooperativa.

 

Come costituire una persona giuridica

Per costituire un ente dotato di personalità giuridica devono sussistere i presupposti visti in precedenza, vale a dire: pluralità di persone, patrimonio autonomo, scopo e riconoscimento dello Stato.

Non è detto che tutti i suddetti elementi debbano coesistere. Infatti, nel caso di un’associazione hanno rilevanza solo la componente personale e il fine condiviso. Per una fondazione non è necessaria la presenza di individui ma solo un patrimonio autonomo e lo scopo da perseguire.

Un elemento, invece, imprescindibile è il riconoscimento da parte dell’ordinamento, in modo che l’ente possa acquisire personalità giuridica. Di solito, il riconoscimento è preceduto da altri atti pubblici (ad esempio redazione di un Atto costitutivo o negozio di fondazione), con cui viene manifestata la volontà di costituire la persona giuridica.

 

Atto costitutivo e statuto

Prima del riconoscimento, una persona giuridica dev’essere costituita attraverso un atto pubblico. Per le associazioni serve redarre l’Atto costitutivo, mentre per le fondazioni è necessaria la stipula di un atto unilaterale denominato negozio di fondazione. In entrambi i casi si aggiunge lo Statuto al fine di regolamentare l’organizzazione e la vita sociale dell’ente.

L’Atto costitutivo è un negozio giuridico indispensabile per la costituzione della persona giuridica. Sulla base delle disposizioni previste dal Codice Civile deve contenere le seguenti informazioni:

  • denominazione dell’ente;
  • indicazione della sede;
  • scopo da perseguire;
  • ammontare del patrimonio;
  • norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.

Nel caso di un’associazione, l’Atto costitutivo determina anche diritti e obblighi degli associati, nonché le condizioni per l’ammissione.

La costituzione di una fondazione prevede la redazione di un negozio di fondazione che può essere contenuto in un atto pubblico tra vivi, oppure in un atto causa morte, ossia il testamento. All’interno contiene le medesime informazioni previste per l’Atto costitutivo di un’associazione, con l’aggiunta della volontà del fondatore a dar vita all’ente e le modalità di erogazione delle rendite.

Lo Statuto è l’atto che regola la vita interna e il funzionamento dell’organizzazione. Sebbene costituisca un oggetto a sé stante, rappresenta una parte integrante dell’Atto costitutivo o del negozio di fondazione.

Atto costitutivo, negozio di fondazione e Statuto possono anche regolamentare l’estinzione o trasformazione dell’ente e la devoluzione del patrimonio.

 

Ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica

Il riconoscimento può scattare in automatico qualora l’ente costituito rispetti determinati requisiti previsti dalla legge. È il caso di una società per azioni che acquisisce la personalità giuridica nel momento in cui risulta iscritta nel Registro delle società, ai sensi dell’articolo 2331 del Codice Civile.

In passato, la responsabilità di attribuire il riconoscimento alle persone giuridiche spettava ad un DPR (Decreto del Presidente della Repubblica), mentre ora l’incombenza è passata agli U.T.G. Gli Uffici territoriali del Governo riconoscono persone giuridiche pubbliche e quelle operanti a livello nazionale. Le persone giuridiche private attive, solo a livello regionale, ricevono il riconoscimento direttamente dalla Regione competente.

 

Registro delle persone giuridiche private

Il Decreto del presidente della Repubblica n. 361/2000 ha creato due diversi registri in cui vengono riportati dati quali denominazione, atto costitutivo e sede di ogni persona giuridica privata. Un ente che opera in ambiti regionali acquisisce personalità giuridica a seguito dell’iscrizione presso il Registro regionale delle persone giuridiche.

Se invece svolge le proprie attività a livello nazionale, oppure con competenze in più regioni, la personalità giuridica viene riconosciuta dopo l’iscrizione al Registro istituito presso la prefettura territorialmente competente. Spetta all’autorità amministrativa verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge, affinché l’ente possa essere riconosciuto. In questa fase vengono controllate legalità e possibilità dello scopo da perseguire, nonché l’adeguatezza del patrimonio per raggiungere tale scopo.

 

Procedura per l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche

Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare una domanda idonea con allegati l’Atto costitutivo e lo Statuto redatti secondo le disposizioni della specifica normativa e rispettando tutti i requisiti richiesti. L’intero iter burocratico deve terminare entro 120 giorni.

Qualora l’autorità amministrativa dovesse ravvisare irregolarità nella domanda o la necessità di un’integrazione della documentazione presentata, provvederà ad avvisare il richiedente. Quest’ultimo ha 30 giorni di tempo per adempiere alle richieste. Se trascorsi altri 30 giorni l’iscrizione non è ancora avvenuta, e l’autorità non ha comunicato i motivi del rifiuto, la domanda deve considerarsi respinta.

 

Autonomia della persona giuridica

Ottenuto il riconoscimento, la persona giuridica può operare in modo legittimo e con diritti e interessi separati da quelli di ogni singolo membro. Ciò significa che l’ente acquisisce una propria autonomia e può essere considerato a tutti gli effetti un soggetto di diritto distinto dagli individui che costituiscono l’organizzazione.

Sebbene l’ente riconosciuto abbia una volontà autonoma e può generare validi rapporti giuridici, deve comunque dipendere da organi costituiti da persone fisiche.

 

Autonomia patrimoniale di una persona giuridica

Nel momento in cui una persona giuridica viene riconosciuta, si manifestano conseguenze anche per l’autonomia patrimoniale, vale a dire la separazione tra patrimonio dell’ente e quello delle persone fisiche che ne fanno parte.

Una persona giuridica riconosciuta gode di autonomia patrimoniale perfetta, quindi il patrimonio dell’ente rimane distinto da quello dei suoi componenti. Ad esempio, nelle società a responsabilità limitata i soci rispondono verso le obbligazioni assunte dalla S.r.l solo nel limite della quota di capitale sottoscritta.

In mancanza di riconoscimento accade esattamente il contrario. I singoli membri risultano vincolati con il loro patrimonio personale alle obbligazioni assunte dall’ente. Ad esempio, una società semplice (è la forma più elementare di società di persone) non ha personalità giuridica ed è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta.

Quindi, un creditore può far valere le pretese nei confronti sia del patrimonio sociale che quello personale dei soci o coloro che hanno operato in nome e per conto della società semplice.

 

Differenze tra associazione e fondazione

Come abbiamo visto entrambi gli enti sono persone giuridiche. Un’associazione è per tradizione un’organizzazione di persone, mentre una fondazione un’organizzazione di tipo patrimoniale. Ciononostante, nella realtà, la distinzione non è così netta. Infatti, ben difficilmente lo scopo sociale viene conseguito senza la contemporanea presenza di un gruppo di persone e di un patrimonio autonomo. Semmai, la distinzione tra tali soggetti giuridici sta nel peso che ogni elemento assume all’interno dell’organizzazione.

Inoltre, di solito lo scopo di un’associazione è interno mentre quello di una fondazione esterno. Ciò che accomuna gli enti è, invece, lo scopo che non ha quasi mai una finalità lucrativa.

  •  Nella fondazione infatti il fattore patrimoniale risulta indispensabile, poiché l’ordinamento italiano non ammette che tale tipologia di ente venga finanziato da contributi terzi. I beni sono destinati per molteplici scopi e vige il divieto di distribuire utili tra i soci, anche a seguito della liquidazione totale del patrimonio.
  • L’associazione è costituita da un gruppo di persone fisiche a cui si possono aggiungere anche altre persone giuridiche, tutte unite per perseguire uno scopo di varia natura (culturale, assistenziale, sociale, ambientale, sportiva, ecc.). Le attività vengono svolte, per lo più, grazie a prestazioni personali volontarie degli associati.

La fisionomia di associazioni e fondazioni si evince al momento della costituzione in base alle informazioni contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto.

 

Persone giuridiche a scopo ideale e a scopo economico

  • Una persona giuridica a scopo ideale non persegue come fine l’ottenimento di un utile da distribuire tra i suoi membri. L’AVIS è un chiaro esempio di persona giuridica a scopo ideale poiché rappresenta un’associazione senza finalità di lucro;
  • Al contrario una persona giuridica a scopo economico ha come finalità principale il guadagno, ovvero generare utili da spartire tra i suoi componenti. In tal senso, l’esempio più lampante sono le società di capitali il cui obbiettivo è chiudere l’esercizio in positivo, potendo così decidere di distribuire o meno gli utili conseguiti ai soci.

 

Persone giuridiche pubbliche

Le persone giuridiche pubbliche sono comunemente chiamate enti pubblici e vengono disciplinate, non dal Codice Civile ma da norme particolari; sono costituite allo scopo di perseguire un fine che non riguarda un singolo individuo, bensì l’intera comunità, o comunque un’ampia pluralità di cittadini. Le principali caratteristiche di una persona giuridica pubblica le possiamo così riassumere:

  • viene istituita direttamente dallo Stato oppure da un altro ente pubblico;
  • gode di sovranità o potestà d’imperio, ovvero esercita potere assoluto sui cittadini;
  • è sottoposta a controlli pubblici;
  • beneficia dei diritti ai sensi di leggi e usi osservati come diritto pubblico.

Fanno parte della categoria delle persone giuridiche pubbliche:

  • Stato;
  • Regioni;
  • Province;
  • Città e Comuni;
  • ciascun ente pubblico nazionale o locale, anche non territoriale. In questa categoria rientrano moltissimi soggetti tra cui INPS, ACI, Banca d’Italia, aziende sanitarie locali, ordini professionali, Camere di Commercio, università, ecc.

 

Persone giuridiche private

La persona giuridica privata è una fattispecie ampiamente regolamentata dal Codice Civile, a cui si aggiungono ulteriori fonti normative come il D.P.R n. 361/2000. In questo caso lo scopo è perseguire unicamente interessi privati che riguardano una limitata cerchia di individui. Inoltre, lo scopo può essere sia ideale che economico.

Rientrano tra le persone giuridiche private:

  • associazioni riconosciute;
  • associazioni non riconosciute;
  • fondazioni;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative;

 

Enti senza personalità giuridica

Il nostro ordinamento ammette l’esistenza di enti senza personalità giuridica, vale a dire i cosiddetti enti di fatto o denominati anche enti non riconosciuti. Il soggetto è sempre costituito da un’organizzazione di persone e beni uniti per il conseguimento di uno scopo, ma senza aver ottenuto il riconoscimento dallo Stato. Di conseguenza, l’ente non dispone di una propria personalità giuridica.

Gli enti non riconosciuti sono poco regolamentati dal Codice Civile, tuttavia col passare degli anni hanno assunto una certa rilevanza sul piano giuridico e nelle relazioni sociali. Basta pensare che partiti politici, sindacati, comitati, circoli sportivi e ONLUS rientrano tutti in questa categoria.

L’ente di fatto, sebbene non disponga di capacità giuridica, possiede sia una maggior libertà nel gestire l’organizzazione che d’azione. L’applicazione della normativa per gli enti e associazioni non riconosciuti presenta zone d’ombra, facendo nascere una diatriba sulla loro natura giuridica.

La dottrina più datata continua a considerare tali soggetti dotati di semplice autonomia patrimoniale, ovvero in possesso di beni da destinare al conseguimento dello scopo. Pertanto, solo il singolo associato è il titolare del rapporto giuridico. La dottrina più recente parla invece di personalità attenuata, considerando un ente di fatto come un soggetto collettivo dotato di capacità giuridica limitata e autonomia patrimoniale imperfetta.

Quindi, viene riconosciuta da una parte l’assenza di personalità giuridica ma dall’altra la sussistenza di una soggettività giuridica. Ciò implica la formazione di un centro di interessi in cui convogliano obbligazioni e diritti, ma rimanendo separati da quelli degli associati.

   

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