Cos’è l’atto di precetto

Il precetto è l’atto con cui un creditore intima il pagamento al proprio debitore prima di procedere con l’esecuzione forzata, in buona sostanza rappresenta l’ultima intimazione al debitore di adempiere a quanto ingiunto nel titolo già dichiarato esecutivo.

Il termine per provvedere al pagamento a quanto dovuto è di 10  giorni dalla ricezione dell’atto di precetto, nell’atto viene specificato che in caso di mancato adempimento, il creditore procederà all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, ovvero con il pignoramento dei suoi beni o redditi.

Al fine di poter notificare un atto di precetto è indispensabile che il creditore sia titolare di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, ecc…). L’atto di precetto è l’ultimo avviso al debitore per adempiere spontaneamente.

Indice:

 

Contenuto dell’atto di precetto

Nell’atto di precetto dev’essere espressamente contenuta la somma capitale dovuta, oltre agli interessi maturati sino a quella data, oltre le spese di lite liquidate per l’ottenimento del titolo esecutivo e di quelle successive. La norma che disciplina l’atto di precetto è l’art. 480 del Codice di Procedura Civile.

Il titolo esecutivo che autorizza la notifica dell’atto di precetto può essere un titolo che il debitore ha già ricevuto con altra notifica antecedente, oppure potrebbe essere notificato nello stesso momento e cioè unitamente all’atto di precetto. Con il termine esecutivo si possono intendere diversi titoli, ad esempio, una sentenza, un decreto ingiuntivo, un titolo di credito (assegno o cambiale), ecc…

Il titolo esecutivo è l’atto che conferma l’esistenza di un credito da parte del creditore nei confronti del debitore inadempiente. In tale documento sono contenute le motivazioni che giustificano l’esistenza del diritto di credito, già accertato in corso di giudizio. Si potrebbe trattare di una sentenza, o di un altro provvedimento proveniente da un giudice, come un decreto ingiuntivo, una cambiale o una scrittura privata autenticata, oppure altri titoli di credito ritenuti dalla legge esecutivi, nonché gli atti ricevuti da notai o da altri pubblici ufficiali autorizzati a riceverli.

Il titolo è detto esecutivo in quanto l’atto (come sopra descritti) è munito della formula esecutiva, praticamente si tratta di un’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente, o da altro pubblico ufficiale abilitato, che conferma che il titolo può essere eseguito.

 

Il decreto ingiuntivo

Quando si vuole recuperare un credito e non si ha già in mano un assegno o una cambiale, sarà necessario procedere con il recupero. Inizialmente potrebbe essere utile provare a vagliare le possibilità stragiudiziali, quindi procedere con telefonate e messaggi email, magari pec, per capire se il debitore intende adempiere spontaneamente al proprio debito o comunque riconoscerlo.

Quando questa opzione non produce effetti, si dovrà necessariamente tentare la via giudiziale. Occorrerà rivolgersi ad un legale, che provvederà ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, o una pec (se il debitore è una società), per la messa in mora e con invito a provvedere bonariamente entro un tale termine al pagamento di quanto dovuto, salvo preannunciare il recupero coattivo.

Ricevuta la diffida ad adempiere senza che il debitore abbia fatto alcunché, il passo successivo sarà quello, per il legale, di richiedere al Giudice delle Esecuzioni un ingiunzione di pagamento e, quindi, l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, tale atto andrà notificato al debitore che avrà un termine per provvedere al pagamento e un altro termine per proporre opposizione. Se il decreto ingiuntivo è concesso provvisoriamente esecutivo, il creditore può notificare al debitore il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) oltre l’atto di precetto.

Decorso il termine per pagare e quello per proporre opposizione, il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata e quindi procedere col pignoramento dei beni del debitore ,o del pignoramento presso terzi (mobiliare o immobiliare).

 

Contenuto dell’atto di precetto

Come accennato, l’atto di precetto deve contenere l’intimazione al debitore di adempiere all’obbligo previsto nel titolo esecutivo entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata senza la necessità di ulteriori avvisi al debitore.

A pena di nullità, l’atto di precetto deve contenere le seguenti informazioni:

  • indicazione delle parti in causa (creditore e debitore);
  • il riferimento del titolo esecutivo;
  • la data di notificazione del titolo esecutivo, nel caso sia stato notificato precedentemente al precetto;
  • la trascrizione del titolo esecutivo, nei casi previsti espressamente dalla legge;
  • la sottoscrizione della parte;
  • la dichiarazione di residenza nel Comune per il quale è competente il giudice adito a procedere all’esecuzione forzata. In assenza di tale informazione, le eventuali opposizioni all’atto di precetto potranno essere notificate presso la cancelleria del giudice stesso. In questo caso, quindi, l’omissione della dichiarazione di residenza, o domicilio, non comporterà la nullità dell’atto, ma avrà la conseguenza che, nel caso di opposizione all’atto di precetto, la notifica verrà effettuata mediante deposito presso il giudice dell’esecuzione dove è stata eseguita la notifica, ovvero dove ha la residenza o dove è domiciliato il debitore.

Infine, l’art. 480 c.p.c. specifica che il precetto dev’essere sottoscritto dal creditore, parte istante, personalmente, o dal difensore del creditore, nel caso in cui esso si avvalga dell’assistenza di un legale.

 

La notifica del precetto

L’atto di precetto deve essere notificato alla residenza del debitore, esso contiene la formale intimazione ad adempiere a quanto intimato entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni dal giorno della ricezione della notifica stessa. Attenzione: il perfezionamento della notifica non avviene con la sola ricezione a mani da parte del debitore, ma può avvenire anche se il debitore non ne ha conoscenza. Vi sono diversi casi particolari, infatti, come il caso in cui il debitore si renda irreperibile e non abbia una residenza confermata dal Comune di ultima residenza.

Tornando ai dieci giorni, qualora il debitore non adempia ai suoi obblighi nei termini, il creditore potrà procedere alla fase esecutiva relativa al recupero giudiziale di quanto consentito dal titolo esecutivo.

L’atto di precetto può essere notificato dall’Ufficiale Giudiziario competente presso il Tribunale adito, o dal Legale, nella sua qualità di Messo Notificatore mediante le Poste Italiane, a mezzo raccomandata.

 

Termine ad adempiere a quanto intimato nel precetto

L’art. 482 c.p.c. dispone che non è possibile iniziare l’esecuzione forzata prima che siano decorsi i 10 giorni dalla notifica indicati nel precetto.

Perciò, se hai ricevuto un atto di precetto, non lasciarlo sulla scrivania, ma attivati tempestivamente prendendo contatti con il legale incaricato o con il creditore stesso per provvedere al pagamento di quanto dovuto.

 

Efficacia del precetto

L’atto di precetto ha una validità di 90 giorni. Decorso tale periodo dalla notifica dello stesso senza che il creditore abbia dato inizio all’esecuzione forzata, il precetto perderà efficacia e bisognerà che il creditore provveda con una nuova notifica.

Se, invece, il debitore propone, mediante un legale incaricato, opposizione al precetto, il termine rimane sospeso fino a che non si sarà risolta la fase di opposizione, e riprenderà a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. (art. 481 c.p.c.).

 

Opposizione all’atto di precetto

L’opposizione al precetto, a norma dell’art. 615, comma I, c.p.c è l’atto con cui il debitore contesta l’esistenza del titolo esecutivo, o la sua inidoneità soggettiva, o oggettiva ad avviare l’esecuzione. Con questo atto si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, oppure l’inesistenza del diritto nel titolo esecutivo, o l’inammissibilità della pretesa. L’opposizione al precetto è comunque un atto limitato, perché non può contestare il titolo esecutivo nel merito, ma solo l’esistenza e la conformità stessa del titolo esecutivo.

La proposizione dell’opposizione comporta in ogni caso la sospensione della fase esecutiva e, pertanto, procrastina il momento del pignoramento. La decorrenza del termine di novanta giorni di efficacia del precetto viene messa in attesa fino all’esito di tale fase di opposizione.

Vi sono due tipologie di opposizioni: l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi. Quando un debitore si presenta da un legale con l’atto di precetto in mano le strade da percorrere saranno pertanto le seguenti:

  • decidere se si può contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in questo caso si proporrà un’opposizione all’esecuzione. Mediante questo strumento, il Giudice dovrà accertare se il titolo azionato possiede i requisiti previsti dalla legge (ad esempio, se il titolo è stato notificato effettivamente al debitore, se la residenza di quest’ultimo era quella effettiva al momento della notificata, oppure se la somma di cui si ingiunge il pagamento sia corretta). Il giudice dell’opposizione all’esecuzione può decidere di sospendere l’esecuzione se ritiene che ricorrano gravi motivi. In questo caso si tratta di un procedimento cautelare.
  • decidere se contestare le modalità con cui il creditore ha iniziato l’esecuzione, in questo caso si proporrà un’opposizione agli atti esecutivi. Con l’opposizione agli atti esecutivi, nel caso in cui il debitore ritenga che l’esecuzione non sia stata introdotta con le modalità appropriate, si potrà far rilevare al Giudice competente tutte le irregolarità contenute nel precetto, ad esempio: la mancanza della formula esecutiva, se dovesse mancare la trascrizione del titolo esecutivo sul precetto quando previsto dalla legge, ecc.. Il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni dalla notifica del precetto.
   

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