Cos’è la transazione fiscale?
Avere un debito è sempre una situazione spiacevole ma contrarlo con il Fisco può diventare un vero e proprio incubo. Se il contribuente non versa quanto dovuto all’erario diventa automaticamente suo creditore e nemico.
La legge non fa sconti e considera ogni soggetto uguale indipendentemente dalla sua situazione, perciò molto spesso il debitore si trova con le spalle al muro e deve subire azioni come il pignoramento degli immobili, del conto corrente, dello stipendio o di qualsiasi altro bene mobile o immobile in suo possesso.
Può capitare di sentir parlare della Legge Salva Suicidi, della possibilità di trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate per cercare di porre fine all’indebitamento, oppure poter proporre una riduzione o una dilazione di pagamento.
Si tratta di vere opportunità o di leggende metropolitane?
In realtà esiste una possibilità di transare i debiti fiscali che un contribuente ha accumulato con l’erario, se sussistono le giuste condizioni. Di seguito andremo a spiegare nel dettaglio in cosa consiste, in che termini si può applicare e i requisiti per poter accedere alla cosiddetta “transazione fiscale“.
Indice:
- Transazione tra fisco e contribuente: è possibile?
- Cos’è una transazione fiscale?
- A chi è destinata la transazione fiscale?
- I debiti per cui si può chiedere la transazione fiscale
- Come funziona la transazione fiscale
- Proposta di transazione in regime di concordato preventivo
- Proposta di transazione in regime di accordo di ristrutturazione dei debiti
- Transazione fiscale: una possibile salvezza per un’impresa in difficoltà
Transazione tra fisco e contribuente: è possibile?
In generale quando si parla di transazione si intende un accordo sottoscritto tra due soggetti che hanno una controversia in atto, o solo potenziale. Nel codice civile è chiaramente indicato che una transazione deve essere caratterizzata da reciproche concessioni.
Il significato di tale espressione porta entrambe le parti a dover rinunciare a qualcosa per raggiungere un compromesso. Infatti, se le rinunce provengono solamente da una delle due parti che accetta completamente le altrui richieste, si parla di ammissione di colpa.
Se dal punto di vista civilistico la transazione è un atto che può essere sottoscritto tra due soggetti privati e può portare ad un accordo per il pagamento del debito a saldo e stralcio, quando la controversia riguarda il fisco le cose funzionano in modo differente.
Per la Costituzione della Repubblica Italiana ogni cittadino è uguale di fronte alla legge, questo per evitare abusi e trattamenti discriminatori. La conseguenza è che in una eventuale transazione con l’erario non è ammessa nessuna procedura stragiudiziale. È la legge che può agire in via generale e stabilire per una categoria di cittadini eventuali condoni, sanatorie, moratorie e riduzioni del debito fiscale.
Cos’è una transazione fiscale?
Come abbiamo detto esiste la possibilità di intraprendere una transazione fiscale che, essendo stabilita dalla legge, non viola nessun principio di uguaglianza.
Rappresenta una possibile soluzione per evitare il fallimento di una società, che può avvalersi dell’opportunità di un pagamento parziale o rateale dei tributi, contributi previdenziali non versati e delle eventuali sanzioni amministrative.
A chi è destinata la transazione fiscale?
Non tutti i contribuenti possono avvalersi della transazione fiscale. I soggetti beneficiari sono solamente gli imprenditori individuali, le società commerciali e gli imprenditori agricoli. Tutti coloro che versano in uno stato di crisi possono presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti e successivamente usufruire della transazione fiscale.
Un aspetto fondamentale da sottolineare è che un debitore può proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali, solamente in presenza di un piano di risanamento della società.
I debiti per cui si può chiedere la transazione fiscale
La transazione fiscale può essere applicata sui seguenti oneri tributari:
- tributi e relativi accessori (IRPEF, IRES, IRAP, ecc.);
- IVA;
- sanzioni amministrative a seguito di violazioni sui versamenti dovuti al fisco;
- contribuiti amministrativi e relativi accessori verso gli enti previdenziali e di assistenza obbligatoria.
Come si può chiaramente notare sono escluse dalla lista tutte le forme di tassazione locale, provinciale e comunale. Per l’attuale assetto normativo, tributi quali TASI, TARI, IMU, imposta di soggiorno e imposta di scopo non possono essere soggetti a transazione poiché non sono amministrati dalle Agenzie fiscali in forza di leggi o convenzioni, ma gestiti dagli enti locali.
Lo stesso discorso vale per eventuali canoni per lo scarico e depurazione delle acque reflue e per i contributi di bonifica, che sono controllati direttamente dai comuni di appartenenza.
Questo è un aspetto importante perché, molto spesso, sono proprio le tasse dovute agli enti locali e le sanzioni amministrative collegate a rappresentare il maggior debito nei confronti del Fisco.
Come funziona la transazione fiscale
Come già anticipato la transazione fiscale può essere richiesta soltanto in regime di concordato preventivo o nell’ambito di trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione del debito.
Proposta di transazione in regime di concordato preventivo
Quando un imprenditore si trova in stato di crisi provvederà a presentare la domanda di concordato al competente agente della riscossione.
All’istanza di richiesta il debitore dovrà allegare la seguente documentazione:
- copia dichiarazioni fiscali (quelle dove non è pervenuto l’esito dei controlli automatici);
- copia dichiarazioni integrative (per un periodo fino alla data di presentazione della domanda).
L’agente della riscossione ha 30 giorni di tempo per trasmettere al debitore un documento che certifica l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Entro questo stesso limite di tempo l’Agenzia delle Entrate deve procedere alla:
- liquidazione degli oneri tributari in base alle dichiarazioni presentate;
- notifica al debitore degli avvisi di irregolarità;
- invio della certificazione che attesta l’entità del debito per la parte non iscritta a ruolo anche se deriva da accertamenti non ancora definitivi.
Successivamente l’imprenditore può aprire un procedimento di transazione fiscale con il quale pagare i propri debiti parzialmente o in maniera dilazionata. Il pagamento parziale non è previsto per l’IVA e per le ritenute operate e non versate che dovranno essere elargite ratealmente ma per intero.
E’ doveroso fare una precisazione circa la falcidiabilità dell’IVA e delle ritenute che, a norma della Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), dopo svariate sentenze della Cassazione al riguardo, potrà essere falcidiata e quindi pagata in misura ridotta a saldo e stralcio, sia nel concordato preventivo che negli accordi di ristrutturazione del debito, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. In altri termini è concesso il saldo e stralcio dell’IVA e dette ritenute non pagate solo quando non esiste maggior soddisfazione del credito qualora il debitore fallisse.
Se la proposta di transazione fiscale viene accettata si procede con l’attuazione del decreto di omologazione (art.181 della legge fallimentare) con cui si stabilisce la cessazione della controversia tra il debitore e Agenzia delle Entrate.
Proposta di transazione in regime di accordo di ristrutturazione dei debiti
Anche in questo caso la proposta di transazione fiscale deve essere presentata al competente agente della riscossione e al relativo ufficio in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Quest’ultimo dovrà allegare la seguente documentazione:
- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- elenco nominativo dei creditori con indicato l’importo e le cause di prelazione;
- relazione analitica sulle stime dell’attività;
- elenco dei titolari dei diritti (reali o personali) sui beni intestati al debitore, nonché il valore di tali proprietà;
- un piano che indichi modalità e tempi con cui si intende adempiere alla proposta.
Tutta la documentazione deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista a garanzia dei dati aziendali indicati e del piano di ristrutturazione dei debiti proposto.
La richiesta viene esaminata dalla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate con eventuale sottoscrizione dell’accordo sulla ristrutturazione del debito attraverso la firma del Direttore dell’ufficio e dell’agente della riscossione.
Transazione fiscale: una possibile salvezza per un’impresa in difficoltà
Sappiamo bene quanto in Italia sia pesante il carico fiscale che grava sulle imprese. La congiuntura tra pressione tributaria soffocante e una crisi economica globale o di settore, sono spesso la causa principale che porta al fallimento di moltissime piccole e medie imprese.
Quando un imprenditore si trova ad accumulare debiti non solo con privati ma sopratutto con il Fisco, le possibilità di trovare una soluzione e uscire da una situazione disperata sono ben poche. Un’ancora di salvezza potrebbe essere proprio la transazione fiscale per trovare un accordo amichevole con l’Agenzia delle Entrate e cercare di dilazionare la cifra dovuta o effettuare un pagamento parziale continuando la propria attività e riuscendo addirittura a salvaguardare decine di posti di lavoro.
Certo è che accostare la parola amichevole con l’erario fa un certo effetto: il Fisco, solitamente, pretende fino all’ultimo centesimo della cifra dovuta ma avere la concessione di più tempo per estinguere il debito, può essere la differenza tra la sopravvivenza o la morte di un’impresa.
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