Cos’è la sospensione feriale dei termini in ambito tributario e processuale
In moltissimi paesi, Italia in testa, il mese di agosto corrisponde alla pausa estiva e conseguente cessazione o rallentamento della maggior parte delle attività economiche e amministrative. Non fanno eccezione i tribunali che vedono ridimensionati i ritmi di lavoro, non tanto perché i giudici si prendano un periodo di meritato riposo, ma per via della cosiddetta sospensione feriale.
Questo significa che dal 1° al 31 agosto vengono cancellati dal calendario della Commissione tributaria tutti i processi, che riprenderanno soltanto i primi di settembre. Tale iniziativa, oltre a spostare le udienze in programma, incide sul calcolo dei termini processuali da cui saranno esclusi i 31 giorni del mese di agosto. Di seguito cercherò di spiegare esattamente in cosa consiste la sospensione feriale, i termini previsti e quali materie sono escluse in ambito penale e civile, nonché ciò che accade in caso di decreto ingiuntivo o precetto.
Indice:
- Sospensione feriale: cos’è e come funziona
- Calcolo dei termini soggetti a sospensione feriale
- Materie escluse dalla sospensione feriale
- Sospensione feriale in ambito tributario
- Accertamento con adesione
- Acquiescenza e definizione agevolata sanzioni
- Accertamenti esecutivi IRPEF, IVA e IRAP
- Accertamenti imposte d’atto
- Avviso bonario
- Cartelle di pagamento e atti di riscossione
- Cosa accade in caso di decreto ingiuntivo?
- Il precetto gode della sospensione feriale?
Sospensione feriale: cos’è e come funziona
Risulta quantomai intuitivo capire cosa sia la sospensione feriale: già la denominazione dice tutto. In modo molto semplicistico la possiamo definire come il periodo in cui i tribunali chiudono i battenti (anche se non completamente) per riprendere i processi a settembre. In realtà, tale iniziativa non ha la finalità di concedere un periodo di riposo a giudici e avvocati; infatti quest’ultimi sono dei liberi professionisti quindi possono decidere liberamente quando andare in ferie mentre i magistrati, essendo dipendenti pubblici, devono sottostare a quanto stabilito dalla Pubblica Amministrazione.
La sospensione feriale ha invece lo scopo di venire incontro, soprattutto, alle esigenze del comune cittadino. Affrontare un processo nel mese di agosto e trovare un avvocato disponibile non è affatto un’impresa facile, per cui si è preferito prendere una pausa e rimandare le questioni legali alla riapertura dei tribunali ad inizio settembre.
Fino al 2014 il periodo di stop era addirittura più lungo e terminava il 15 di settembre. Con la legge n. 162/2014 è stata ridotta la sospensione feriale per processi civili, tributari e amministrativi portandola agli attuali 31 giorni del mese di agosto.
Un altro aspetto da sottolineare è l’applicazione della sospensione feriale a istituti deflattivi quali l’accertamento con adesione, acquiescenza, accertamenti esecutivi, definizione agevolata delle sanzioni e avvisi bonari. Interessante notare che anche la richiesta di documenti e informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate è soggetta al periodo di pausa, così come il pagamento dei tributi ma solo tra il 1° e il 20 di agosto grazie a quanto stabilito dal Decreto Legge n.193/2016. Quindi tutte le scadenze fiscali potranno essere saldate a partire dal 21 agosto senza dover corrispondere alcun interesse o subire sanzioni amministrative, visto che l’eventuale ritardo è causa della chiusura legale degli uffici e non ad una mancanza del contribuente.
Calcolo dei termini soggetti a sospensione feriale
Analizziamo nel dettaglio come funziona la sospensione dei termini che rappresenta uno degli aspetti più importanti per il contribuente e per qualunque cittadino coinvolto in procedimenti giudiziali.
Il calcolo è molto semplice è prevede che qualora il termine processuale inizi prima del periodo di sospensione, vengano contati i giorni fino al 31 luglio. Si esclude completamente il mese di agosto con il conteggio che ripartirà dal 1° di settembre. Se un giudice stabilisce in 30 giorni il termine per depositare un documento partendo dal 25 luglio, la data reale entro cui adempiere all’obbligo non sarà il 24 di agosto (ottenuto considerando gli ultimi 6 giorni di luglio) ma bensì il 24 di settembre.
Se invece il termine processuale cade nel periodo feriale, basterà far partire il conteggio dal 1° di settembre. Volendo impugnare una cartella esattoriale per una sanzione notificata il 5 di agosto, il temine dei 30 giorni per la presentazione del ricorso partirà proprio dal 1° di settembre.
Per una corretta informazione ecco il preciso elenco dei periodi di sospensione per le varie attività:
- avviso bonario, tutto il mese di agosto fino al 4 di settembre;
- pagamento per tributi a tassazione separata, tutto il mese di agosto fino al 4 settembre;
- sospensione processi, tutto il mese di agosto fino al 1° di settembre;
- sospensione istanza di adesione: tutto il mese di agosto fino al 1° di settembre;
- sospensione pagamento scadenze fiscali: dal 1° al 20 di agosto;
- richiesta informazioni e invio documenti all’Agenzia delle Entrate, intero mese di agosto fino al 4 di settembre.
Materie escluse dalla sospensione feriale
I termini processuali vengono, di norma, sospesi dal 1° fino al 31 agosto, tuttavia ci sono delle eccezioni sia in ambito penale che civile. In linea di massima riguardano casi urgenti o molto gravi per i quali non si può aspettare e serve procedere con immediatezza.
In ambito penale la sospensione feriale non si applica per:
- processi che coinvolgono imputati detenuti in penitenziario;
- deposito di una sentenza e relativa spiegazione;
- procedimenti e preliminari in caso di reati di associazione per delinquere. In tali frangenti non si fa alcuna distinzione tra procedimenti ordinari oppure con giudizio immediato;
- cause riguardanti reati in fase di prescrizione;
- cause ritenute urgenti;
- richiesta di incidente probatorio per prove che devono essere subito acquisite altrimenti non risulterebbero più valide;
- procedimenti in cui è prevista l’interdizione o il sequestro dei beni.
In ambito civile la sospensione feriale non si applica per:
- procedimenti cautelari;
- processi per stabilire il versamento degli alimenti;
- procedimenti riguardanti abusi familiari;
- procedimenti per stabilire l’incapacità di agire;
- sfratto (in tali situazioni la sospensione è nulla solo per la fase sommatoria e non per quella di merito);
- tutte le cause inerenti il rapporto di lavoro dipendente sia di un’azienda privata che pubblica;
- cause con oggetto accordi collettivi;
- opposizione ad atti esecutivi;
- cause in cui rimandare il procedimento rappresenterebbe un grave pregiudizio per le parti. In questi frangenti è però necessaria una dichiarazione di urgenza del tribunale.
Per quanto concerne l’ambito amministrativo non è soggetto a sospensione feriale il solo procedimento per sospendere un provvedimento impugnato. In caso di contravvenzione del codice della strada la sospensione si applica al termine di impugnazione dell’ammenda, ma non a quello di notifica che rappresenta un atto amministrativo.
Sospensione feriale in ambito tributario
Vediamo cosa accade in diverse situazioni che possono coinvolgere un qualunque contribuente alle prese con problemi tributari. In generale possiamo affermare che anche il Fisco va in vacanza.
Accertamento con adesione
Un contribuente che presenta un’istanza per richiedere un accertamento con adesione, ottiene una sospensione dei termini per il ricorso nella misura di 90 giorni. A questi si deve aggiungere l’intero mese di agosto per l’applicazione della sospensione feriale dell’attività giudiziale.
Acquiescenza e definizione agevolata sanzioni
Ricevendo un avviso di accertamento il soggetto interessato può decidere di ammettere la sua colpevolezza facendo ricorso all’istituto dell’acquiescenza. Rinunciando ad impugnare l’avviso o ad intraprendere qualsiasi altra iniziativa ma decidendo di pagare il dovuto entro il termine per effettuare il ricorso, il contribuente potrà ottenere anche uno sconto sanzionatorio di 1/3 rispetto all’ammenda piena. Come per l’accertamento con adesione, anche i termini per l’acquiescenza e la definizione agevolata delle sanzioni sono sottoposti a sospensione feriale.
Accertamenti esecutivi IRPEF, IVA e IRAP
Qualora il Fisco intimasse gli importi conseguenti ad accertamenti su imposte IRPEF, IRAP e Iva, il contribuente deve versare l’intera somma o un terzo, dipende se ha intenzione o meno di notificare il ricorso, entro il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso stesso. Anche in questo caso è possibile applicare la sospensione feriale.
Accertamenti imposte d’atto
Per gli accertamenti riguardanti le cosiddette imposte d’atto (imposta di registro, successione, donazione, ecc.) il dovuto dev’essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e senza poter godere della sospensione feriale.
Avviso bonario
Al ricevimento di tale comunicazione formale da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dispone di 30 giorni di tempo per correggere gli errori contestati in fase di dichiarazione dei redditi e provvedere al pagamento degli importi con relativi interessi e sanzioni ridotte. In queste situazioni si applica un periodo di sospensione che decorre dal 1° agosto fino al 4 di settembre.
Cartelle di pagamento e atti di riscossione
Purtroppo in tali frangenti non si gode della sospensione feriale, tuttavia è possibile applicarla ai termini per l’impugnazione di crediti tributari, sanzioni amministrative e contributi previdenziali.
Cosa accade in caso di decreto ingiuntivo?
Nel momento in cui un creditore non viene soddisfatto dal debitore, è suo diritto avviare un procedimento ingiuntivo per richiedere l’intervento di un giudice in modo da imporre il pagamento. Dal canto suo il debitore riceverà una decreto ingiuntivo dove sarà chiaramente specificato il numero di giorni a disposizione per presentare ricorso e opporsi al provvedimento.
Siccome il decreto ingiuntivo non rientra in casi particolari ma bensì è un procedimento ordinario, si applica la sospensione feriale. Di conseguenza per il calcolo dei canonici 40 giorni dal ricevimento della notifica (in alcuni casi il giudice può stabilire termini diversi), non bisogna considerare il mese di agosto.
Il precetto gode della sospensione feriale?
A seguito del continuo mancato pagamento delle somme spettanti, un creditore può decidere di avviare la procedura d’esecuzione forzata dei beni del debitore. L’iniziativa prevede il pignoramento di quanto permesso dalla legge e la successiva vendita all’asta per recuperare, quantomeno in parte, il credito dovuto. Prima di questa fase è obbligatorio inviare al debitore un atto di precetto, in modo da richiedere il pagamento della somma entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto stesso.
Per rispondere alla domanda iniziale, al precetto non si applica la sospensione feriale. Il motivo è che si tratta di un atto stragiudiziale e obbligatorio per dare inizio all’esecuzione forzata, quindi il mese di agosto va conteggiato per il calcolo dei termini. Se per esempio si riceve l’atto di precetto il 31 di luglio, si avrà tempo per pagare i propri debiti fino al 10 di agosto, altrimenti scatterà l’esecuzione forzata dei beni.
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