Cos’è il reddito agrario e come viene tassato

Il reddito agrario è una tipologia di rendita originata direttamente da una attività agricola. Tuttavia, sono diverse le attività che rientrano nel campo agricolo, non soltanto quelle riconducibili alla coltivazione diretta dei terreni. Insieme a quello dominicale, il reddito agrario costituisce il reddito fondiario. Ciononostante, mentre il reddito agrario deriva dall’esercizio delle attività agricole, il reddito dominicale fa riferimento alla titolarità dei beni. Anche l’allevamento di animali, condotto con mangimi ricavati dai terreni propri, rientra tra le attività che generano i redditi agrari.

Redditi che vanno regolarmente dichiarati ogni anno all’erario, per la relativa corresponsione dei pagamenti delle imposte dovute. Sono diversi le voci da tenere presente per il calcolo di questa tipologia di reddito: dai costi di produzione e assicurativi al reddito derivante dalla coltivazione. Ora, dopo la doverosa introduzione sul concetto di reddito agrario, passiamo ad esaminare nel dettaglio le sue caratteristiche.

Indice:

 

Reddito agrario: differenze con il reddito dominicale

Spesso il reddito agrario viene confuso con quello dominicale, invece si tratta di due tipologie distinte e separate. Una differenza da capire preventivamente per meglio comprendere come funziona il reddito agrario. Entrambi rientrano nei redditi fondiari, con quest’ultimo che riguarda i fabbricati e i terreni che si trovano sul territorio nazionale.

Quello dominicale è diverso dal reddito agrario in quanto rappresentativo di un reddito originato dalla titolarità di terreni e/o beni, quindi non riconducibile alla pratica delle attività agricole. I redditi dominicali sono prodotti dalla proprietà di terreni che rappresentano pertinenze di fabbricati, o concessi in affitto per impieghi non agricoli.

Invece, il reddito agrario trae la sua origine dall’attività agricola praticata sui terreni, regolarmente organizzata e con precisi fini. Differenze sostanziali per tenere i due redditi ben distinti e per non fare confusione come spesso accade. In tutte e due le circostanze comunque è obbligatorio dichiarare le entrate derivanti all’Erario.

 

Le attività agricole

I redditi agrari derivano quindi dall’esecuzione di attività agricole, che possono essere di diversa natura:

  • coltivazione diretta dei terreni;
  • allevamenti di animali con mangimi ricavati dai terreni di proprietà;
  • produzione, attraverso strutture mobili o fisse, di vegetali. Qui però va fatta una precisazione perché la superficie impiegata non deve essere superiore al doppio della superficie dei terreni sulla quale la produzione è presente;
  • lavori per produrre energie a biomasse;
  • manipolazione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti originati da lavori di coltura e allevamento.

 

Irpef agevolata: vincoli da rispettare

Sulle imposte da pagare per i terreni che producono delle rendite agrarie, negli ultimi tempi, sono state previste delle agevolazioni. In primo luogo, anche per quest’anno è in vigore una detassazione IRPEF. In altre parole, il reddito agrario è detassato dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorre alla base imponibile utile per calcolare le tasse.

In base alla nuova Legge di Bilancio, gli imprenditori agricoli possono ancora fruire della detassazione, anche se ci sono determinati paletti da rispettare. Gli imprenditori agricoli devono infatti, essere in possesso di precise competenze professionali e dedicarsi ai lavori agricoli per non meno del 50% della loro totale attività, e con almeno il 50% dei redditi originati da questi lavori.

Nei casi in cui un reddito agrario dovesse subire delle variazioni, l’interessato ha l’obbligo di dichiarazione della stessa variazione entro la fine di gennaio dell’anno successivo. Può trattarsi di variazioni del reddito in diminuzione o in crescita, in ogni caso, resta l’obbligo di comunicare l’eventuale cambiamento. I motivi della variazione sono diversi, possono dipendere dal cambiamento del tipo di coltivazione, dalla crescita della produzione, o da altre ragioni. La variazione può essere comunicata attraverso il Mod. 26 da presentare all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti, pena la possibile applicazione di pesanti sanzioni.

 

Redditi dei terreni: Mod. 730 quadro A

I redditi dei terreni si differenziano in redditi agrari e dominicali. Ai proprietari dei terreni spettano entrambi, a condizione che gli stessi svolgano in maniera diretta le attività agricole. Quando invece le attività agricole vengono svolte da altri soggetti, i redditi agrari spettano a questi ultimi, mentre i proprietari dei terreni hanno diritto esclusivamente ai redditi dominicali.

In presenza di terreni, per la dichiarazione dei redditi agrari va compilato il quadro A del Mod. 730, da utilizzare anche nei casi in cui i redditi non concorrano a formare l’imponibile Irpef.

In queste circostanze è necessario barrare l’apposita casella riservata ai coltivatori diretti nella colonna 10. Accortezze doverose per mettersi in piena regola col Fisco ed evitare qualunque tipo di problema.

   

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