Cos’è e come si accede al regime forfettario agevolato della legge 398/91

Sappiamo bene come in Italia, la pressione fiscale sia alquanto opprimente tuttavia, il nostro sistema tributario offre la possibilità di sfruttare alcuni regimi fiscali agevolati. Tra questi, rientra quello disciplinato dalla legge n. 398/91 che fa riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Le ASD e SSD svolgono attività senza scopo di lucro e normalmente sono sottoposte ad una fiscalità ordinaria al pari di quella applicata agli enti non commerciali. Tuttavia, rispettando determinati requisiti, è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato 398/91.

Sarà così possibile fruire di importanti benefit quali, ad esempio, la determinazione forfettaria del reddito imponibile ai fini IRES e dell’IVA, l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e dall’emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, nonché la dispensa dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e dalla redazione di inventario e bilancio.

Andiamo dunque a scoprire quali siano le condizioni richieste per accedere a questo particolare regime fiscale agevolato, come esercitare l’opzione, i vantaggi fiscali e contabili previsti, e gli obblighi che l’associazione, o società sportiva dilettantistica, deve rispettare.

Indice:

 

Che cos’è il regime fiscale agevolato 398/91

È bene subito premettere come a livello legislativo regni una certa confusione circa i regimi fiscali agevolati che si possono applicare agli enti associativi. Situazione che non è certo migliorata a seguito della recente riforma dei cosiddetti Enti del Terzo Settore.

Con la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 fu inizialmente previsto il regime fiscale agevolato per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche. In seguito, grazie alle modifiche introdotte con l’articolo 9 bis inserito nel Decreto Legge n. 471/1991, il legislatore ha deciso di estendere l’agevolazione anche alle Pro Loco e alle Associazioni senza finalità di lucro. Successivamente la Legge n. 350/2003 e, nello specifico, l’articolo 2 comma 31, allargò ulteriormente il bacino dei possibili beneficiari includendovi: associazioni di bande musicali e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche e ogni associazione musicale nonché di danza popolare.

Rimasero così escluse soltanto quegli enti no profit che però non facevano parte, da un punto di vista giuridico, delle associazioni (fondazioni, organizzazioni di volontariato, società di mutuo soccorso, enti di natura religiosa e filantropica, ecc.).

Grazie al D.Lgs. n.117/2017 (poi modificato dal D.Lgs 105/2018 e dal D.L 34/2019), è stata introdotta la riforma organica e fiscale degli Enti del Terzo Settore. Tra i principali cambiamenti segnaliamo:

  • istituzione del RUNTS, ovvero il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cui l’ente deve iscriversi qualora desideri beneficiare delle agevolazioni fiscali, intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e raccogliere fondi grazie alle sottoscrizioni pubbliche;
  • possibilità di accesso al regime agevolato 398/91 per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche.

Quindi, di fatto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2017) attualmente abbiamo il seguente scenario:

  • associazioni culturali e Pro Loco sono riconducibili alle Associazioni di Promozione Sociale che per godere di eventuali agevolazioni fiscali dovranno iscriversi al RUNTS a partire dal 1° gennaio 2021;
  • ASD e SSD hanno diritto di accedere al regime agevolato previsto dalla Legge 398/91, senza alcun cambiamento e necessità di iscrizione al RUNTS;
  • enti associativi non sportivi assoggettati al regime agevolato 398/91 potranno continuare a godere dei vantaggi fiscali fino all’effettiva entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; dovranno poi adeguare la propria posizione a partire dall’anno d’imposta successivo secondo le nuove agevolazioni previste dalla Legge n.117/2017;
  • per tutti gli enti inseriti nel nuovo codice del Terzo Settore è obbligatoria l’iscrizione presso il RUNTS per fruire delle agevolazioni fiscali.

 

Costituzione di un’associazione o società sportiva dilettantistica

Una ASD o SSD per accedere alle agevolazioni della Legge 398/91 può essere costituita con o senza personalità giuridica. In ogni caso, è necessaria la costituzione tramite atto scritto, e lo statuto deve contenere determinate informazioni e clausole che di seguito elenco:

  • la denominazione dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
  • l’oggetto sociale: il riferimento all’organizzazione di un’attività sportiva dilettantistica, nonché di attività didattiche deve risultare in modo esplicito;
  • l’assenza esplicita di finalità lucrative;
  • l’ordinamento interno secondo il principio di democrazia e parità di diritti per ogni associato;
  • quali sono gli organi sociali e l’affidatario del potere di rappresentanza dell’associazione o società;
  • l’impossibilità di dividere eventuali proventi. Ciò implica il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione anche in maniera indiretta, così come riserve, o capitale, nel corso della vita associativa;
  • il principio di voto singolo e sovranità dell’assemblea dei soci;
  • il diritto di voto per ogni associato maggiorenne valido per approvare o modificare lo statuto, i regolamenti e la nomina degli organi direttivi;
  • la libera elezione degli organi amministrativi dell’associazione o società;
  • l’obbligo di effettuare un resoconto a fine esercizio e presentare i prospetti economici-finanziari;
  • il divieto di trasferire quote o contributi associativi, salvo che per causa morte;
  • le modalità da seguire nel caso in cui l’ente venga sciolto;
  • l’obbligo di devolvere a enti con le medesime finalità, oppure a scopo di pubblica utilità, il restante patrimonio in caso di scioglimento per qualsiasi causa.

Sottolineo, inoltre, che un amministratore non può ricoprire il medesimo ruolo in due ASD o SSD che rientrano nella stessa federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Il divieto è valido anche per due discipline che fanno capo a un ente di promozione sportiva.

La richiesta per il riconoscimento di una ASD o SSD va presentata al CONI, il quale costituisce l’unico ente certificatore preposto alla verifica dell’effettiva attività sportiva esercitata dall’associazione o società dilettantistica.

 

Presupposti per accedere al regime fiscale agevolato 398/91

Come in un qualsiasi altro regime fiscale agevolato è necessaria la sussistenza di determinate condizioni e fondamentali requisiti per potervi accedere. I requisiti devono essere rispettati sia dall’ASD o SSD che da eventuali sezioni e riguardano:

  • il non perseguire finalità di lucro durante lo svolgimento delle attività previste dallo statuto;
  • l’esercitare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, quindi iscritte nello specifico registro. Rientrano anche eventuali attività didattiche e di affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva.

I presupposti per accedere al regime agevolato invece implicano che:

  • l’associazione o società sportiva dilettantistica debba aver conseguito proventi commerciali non superiori a 400.000 euro (il limite valido fino al 2017 era di 250.000 euro). Il periodo d’imposta preso a riferimento è rappresentato dall’anno solare precedente, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • l’ASD o SSD  debba aver conseguito ricavi non superiori a 400.000 euro nell’anno precedente, ma riferiti ad un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, quindi per esempio dal 1° luglio al 30 giugno;
  • qualora l’ASD o SSD fosse di nuova costituzione, si dovrà considerare una previsione del patrimonio prendendo come limite, sempre i 400.000 euro. In questo caso l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione n. 63/E del 16/5/2006, ha chiarito che l’importo per proventi commerciali va riferito al periodo d’imposta che intercorre tra la data di costituzione dell’ente e il termine dell’esercizio, facendo un calcolo dei giorni.

Per il computo dei proventi e il rispetto del limite dei 400.000 euro dovranno essere considerati:

  • gli importi al netto dell’IVA;
  • gli importi al netto dall’eventuale imposta sugli intrattenimenti.

Inoltre, si devono escludere dal conteggio:

  • le entrate di natura istituzionale e decommercializzate. Ciò significa non considerare le quote associative, le erogazioni liberali e ogni corrispettivo elargito dai soci e tesserati per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi previsti dallo statuto;
  • le plusvalenze patrimoniali;
  • ogni guadagno esente da imposta o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, oppure soggetto ad imposta sostitutiva;
  • i guadagni ottenuti da attività commerciali comunque collegate agli scopi istituzionali;
  • i proventi ricavati a seguito di raccolte fondi pubbliche e occasionali. In questo caso l’articolo 25, comma 2 della Legge n.133/199 stabilisce la necessità di rispettare un massimo di 2 eventi in un anno e un limite di ricavi complessivi non superiore a 51.645,69 euro;
  • i contributi elargiti dalle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di un’attività. L’articolo 143 del TUIR chiarisce come tali attività debbano essere esercitate sempre in conformità ai fini istituzionali dell’associazione e lo svolgimento deve risultare convenzionato, oppure in regime di accreditamento;
  • ogni indennità percepita a seguito della preparazione ed addestramento di un atleta, poi trasferito dall’ASD o SSD ad una società professionistica.

Dopo aver elencato tutte le entrate che si possono escludere dai ricavi annui complessivi, vediamo cos’è obbligatorio includere sempre nel computo:

  • sopravvenienze attive derivanti da attività commerciali;
  • contributi ricevuti da una Pubblica Amministrazione per l’esercizio di attività commerciali.

 

Attività considerate commerciali per un’associazione sportiva dilettantistica

Per godere di tutti i vantaggi fiscali della legge 398/91 è importante distinguere le attività commerciali da quelle, invece, da ritenersi non commerciali. L’associazione, o società sportiva dilettantistica, può considerare non commerciali le attività svolte nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • che risultino conformi alle finalità dichiarate all’interno dello statuto, quindi di tipo sportivo;
  • che non sia presente una specifica organizzazione;
  • che i corrispettivi risultino inferiori rispetto ai costi imputabili all’attività esercitata;
  • che lo svolgimento avvenga in regime convenzionato o accreditato con un ente pubblico, il quale dovrà occuparsi di attività a scopo sociale e svolte nel pieno rispetto dei fini istituzionali dell’ente.

Rimane il fatto che ogni attività viene considerata di natura commerciale, se resa dietro specifico corrispettivo. A tale principio generale è applicata un’unica eccezione, ovvero le attività svolte in conformità con lo statuto e attuate perseguendo il fine istituzionale dell’ente anche se queste avvengano dietro pagamento di un importo pattuito.

Di conseguenza, non sono considerate attività commerciali quelle esercitate a favore degli associati. Ne consegue che i relativi incassi non sono imponibili ai fini IRES, infatti l’associazione potrà rilasciare al socio soltanto una ricevuta senza alcuna valenza di tipo fiscale.

Altra deroga prevista dal legislatore riguarda la cessione di pubblicazioni a terzi non soci previo corrispettivo. Anche in questo caso l’attività non è considerata commerciale se la cessione riguarda, in prevalenza, gli associati.

Tra le attività, invece considerate oggettivamente commerciali rientrano:

  • pubblicità commerciale;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni;
  • prestazioni per servizi portuali e aeroportuali;
  • prestazioni per soggiorno in strutture alberghiere o, comunque per garantire un alloggio;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • prestazioni per servizi di trasporto e deposito;
  • somministrazione di pasti e bevande;
  • gestione spaccio aziendale o mensa;
  • gestione di fiere ed esposizioni con scopo commerciale;
  • erogazione di acqua, gas e energia elettrica;
  • cessione di un bene nuovo prodotto per la vendita.

Sono considerate attività commerciali anche quelle che risultano non di complemento all’attività sportiva come, ad esempio, il servizio di sauna e idromassaggio.

 

Regime agevolato 398/91: come esercitare l’opzione

Per godere di tutti i vantaggi fiscali che vedremo nello specifico a breve, è necessario esercitare l’opzione inviando un’apposita comunicazione all’Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale dell’associazione. La richiesta dev’essere inoltrata prima dell’inizio dell’anno solare nel quale l’ASD o SSD intenda beneficiare del regime agevolato, comunque sempre antecedente l’apertura dell’attività.

Il passo successivo è comunicare la volontà di esercitare l’opzione all’Agenzia delle Entrate. Si dovrà presentare, presso l’ufficio territorialmente competente, il quadro VO della dichiarazione IVA, da accorpare al modello Unico barrando la specifica casella VO.

È importante ricordare che, una volta esercitata l’opzione, l’ente associativo sarà vincolato, al regime agevolato 398/91, per 5 anni. Durante l’intero periodo si dovranno rispettare i requisiti visti in precedenza e, qualora si superasse il limite dei 400.000 euro di ricavi nell’anno solare, andranno a decadere automaticamente tutti i privilegi. La diretta conseguenza è molto semplice: nel mese successivo la perdita del diritto all’agevolazione fiscale si dovrà passare al regime ordinario.

Al verificarsi di tale evenienza sarà necessario considerare due periodi diversi per il versamento dell’IVA e il pagamento delle imposte sui redditi. Infatti, la tassazione sarà soggetta sia al regime agevolato che a quello ordinario secondo il seguente schema:

  • dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data in cui è sopraggiunto il superamento del limite massimo di importo consentito, si potrà applicare il regime agevolato;
  • dal mese successivo la perdita del requisito oggettivo e fino al termine del periodo d’imposta si applicherà, invece, il regime fiscale ordinario. Quindi non si avrà più alcuno sgravio per il calcolo delle imposte sul reddito, non si potrà determinare forfettariamente l’IVA e si perderà anche il vantaggio dei minori adempimenti fiscali e contabili.

 

Quali agevolazioni si ottengono attraverso l’adesione al regime agevolato 398/91?

Passiamo ad analizzare uno degli aspetti più importanti, ovvero i vantaggi fiscali che associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti ammessi alla normativa possono sfruttare applicando il regime agevolato 398/91. In generale, possiamo raggruppare i benefici in quattro principali categorie:

  • calcolo forfettario del reddito imponibile;
  • calcolo forfettario dell’IVA;
  • semplificazione degli adempimenti fiscali;
  • snellimento degli obblighi contabili.

Andando più nello specifico otteniamo un elenco piuttosto lungo che comprende le seguenti agevolazioni:

  • l’ente è esentato dall’obbligo di tenere le scritture contabili quali libro giornale, libro inventari, registro IVA e beni ammortizzabili, nonché scritture ausiliarie e di magazzino;
  • non sussiste alcun obbligo di rilasciare documenti ai fini fiscali per i compensi incassati, quindi esonero dall’emettere scontrini e/o ricevute fiscali;
  • non vi è alcun obbligo di fatturazione e registrazione. Eccezion fatta per le attività di sponsorizzazione, pubblicità e cessione di diritti radio-TV. E’ doveroso evidenziare come l’essere esonerati dall’emissione della fattura non ne implica il divieto, va infatti considerata come una facoltà. E’ altresì logico che ottenere il rilascio della fattura sia l’unico modo per la controparte di poter dedurre l’IVA addebitata, e inserire il costo a bilancio, quindi molto spesso viene richiesta e deve essere pertanto emessa;
  • ASD e SSD sono esonerate dall’onere di presentare la dichiarazione annuale IVA;
  • esonero dall’obbligo di redarre l’inventario e il bilancio;
  • calcolo forfettario dell’IVA: l’ente che aderisce al regime agevolato può determinare forfettariamente l’IVA da versare impiegando due modalità in base al tipo di attività. Per proventi derivanti da spettacoli sportivi, pubblicità, sponsorizzazioni e attività commerciali, l’IVA da versare sarà pari al 50% di quella incassata. A seguito di cessioni o concessioni di diritti radio-TV, la quota da versare sarà invece pari ai 2/3 dell’IVA incassata;
  • calcolo forfettario del reddito imponibile ai fini IRES applicando un coefficiente di redditività pari al 3%. L’importo comprende tutti i proventi di natura commerciale al netto dell’IVA e generati durante il periodo d’imposta. Ricordiamo che al risultato ottenuto è necessario aggiungere l’importo relativo ad eventuali plusvalenze patrimoniali.

 

Quali obblighi fiscali e contabili spettano ad una ASD o SSD in regime 398/91?

Dopo aver visto i vantaggi che derivano dall’applicazione del regime agevolato 398/91, vediamo ora quali sono gli obblighi fiscali e contabili ai quali un’associazione, o società sportiva dilettantistica, deve adempiere. Nello specifico l’ente dovrà:

  • conservare fatture di acquisto e fatture emesse. Inoltre è necessario che sussista una numerazione progressiva in base all’anno solare;
  • annotare l’importo di tutti i corrispettivi e proventi conseguiti durante lo svolgimento delle attività commerciali. È sufficiente una sola registrazione riferita al mese precedente ed effettuata entro il giorno 15 del mese successivo;
  • versare l’IVA ogni tre mesi ed entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Per il versamento si deve utilizzare il Modello F24;
  • redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario di fine anno;
  • in caso di raccolta fondi è necessario documentare tutte le spese organizzative e i ricavi ottenuti. È sufficiente redigere un rendiconto separato che può essere costituito anche da una semplice relazione illustrativa. Sono due gli aspetti importanti: la redazione del documento deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e gli importi devono risultare in maniera chiara e trasparente;
  • tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;
  • presentare la dichiarazione dei redditi e il Modello 770. Si potrà utilizzare il Modello Unico Enti non commerciali;
  • i pagamenti a favore dell’ente e i versamenti effettuati dall’associazione, o società, devono obbligatoriamente passare dal conto corrente bancario o postale ad essa intestato. Tale disposizione è stata introdotta con l’articolo 37, comma 2 della Legge n. 342/2000 fissando un limite per le transazioni in contanti di 516,46 euro, alzato successivamente agli attuali 1.000 euro. Superata questa soglia, ogni operazione in entrata, o in uscita, deve risultare tracciabile attraverso i movimenti sul conto corrente dell’ente. Il tutto per favorire eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Differenze tra ASD con attività solo istituzionali e con anche attività commerciali

Per quanto riguarda gli obblighi contabili c’è differenza tra una ASD che svolge unicamente attività che conseguono i fini istituzionali, e associazioni sportive dilettantistiche che esercitano anche attività commerciali.

Giusto per ricapitolare, una ASD con solo attività istituzionali deve:

  • redigere rendiconto economico-finanziario;
  • rilevare entrate ed uscite conservando i documenti presso la sede dell’associazione;
  • nessun obbligo di vidimare i libri contabili;
  • nessun obbligo di tenere libri contabili e registri IVA;
  • esenzione presentazione dichiarazione IVA;
  • esenzione emissione scontrini fiscali e ricevute fiscali.

Se invece la ASD svolge anche attività di natura commerciale deve:

  • tenere una contabilità separata per le sole attività commerciali;
  • tenere scritture contabili;
  • presentare la dichiarazione dei redditi.

Dovendo svolgere attività commerciali è, chiaramente, necessaria l’apertura di una partita IVA e l’obbligo d’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio.

 

Esonero dalla fatturazione elettronica

Tra i vari vantaggi fiscali che però non ho descritto nel relativo paragrafo rientra anche l’esonero dalla fatturazione elettronica. Un argomento a parte che merita un approfondimento visto che la legge impone la presenza di particolari condizioni:

  • l’associazione, o la società sportiva dilettantistica, è esonerata dall’emissione della fattura in formato elettronico qualora i proventi non commerciali risultino inferiori a 65.000 euro. Le fatture emesse al cessionario possono continuare ad essere in formato cartaceo, così come quelle ricevute dai fornitori. In realtà, quest’ultimi emettono in gran parte fatture elettroniche, tuttavia la ASD o SSD può pretendere il rilascio di una copia cartacea (copia di cortesia) alla stregua di un privato consumatore;
  • se l’ente ha invece ottenuto proventi non commerciali superiori a 65.000 euro può richiedere che la fattura venga emessa, per loro conto, da cessionari o committenti. È opportuno verificare che la fattura sia stata effettivamente trasmessa dal cessionario, altrimenti l’ente potrebbe incorrere in pesanti sanzioni. In pratica, la legge consente di scegliere se trasferire l’onore al proprio sponsor, oppure provvedere ad una gestione autonoma. In questo caso sarà necessario adottare la strumentazione adeguata per ricevere ed inviare le fatture in formato elettronico e poi conservarle secondo le norme di legge. Per le fatture ricevute dai fornitori vige sempre la regola del formato cartaceo, applicando la normativa prevista per i consumatori privati.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, la copia cartacea della fattura di acquisto ha valore documentale per la contabilizzazione e la stesura del rendiconto-bilancio di fine esercizio, nonché per adempiere all’obbligo di conservare e numerare progressivamente i documenti di acquisto.

Nulla cambia per quel che riguarda l’emissione di fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero, quando richiesta, dev’essere in formato elettronico.

Ricordiamo che l’esonero dalla fatturazione elettronica non è da considerarsi un obbligo, bensì una scelta che comporta determinati risvolti puramente pratici. Infatti, se a prima vista può sembrare un vantaggio, in realtà implica alcune criticità operative. Sono parecchi i dubbi che nascono su come applicare l’agevolazione e su quali soggetti effettivamente ricadano gli oneri previsti dalla legge:

  • i cessionari/committenti, ad esempio, avranno così un ulteriore obbligo di emettere una “autofattura”
  • gli enti che sceglieranno di non emettere fattura elettronica dovranno comunque assolvere all’obbligo di numerare e conservare tutte le fatture passive (cioè quelle ricevute), in modalità cartacea o elettronica

È altresì importante sottolineare che con l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge n.117/2017 e la nascita del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, associazioni e società senza scopo di lucro non sportive, pro loco, associazioni di bande musicali e cori amatoriali, nonché compagnie filodrammatiche non potranno più beneficiare del regime agevolato 398/91: di conseguenza non saranno più esonerate dall’emissione di fatture elettroniche.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, invece, continueranno ad applicare il regime L. 398/91.

   

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