Cos’è, come si calcola e quando si paga l’acconto IVA
Dicembre è un mese sicuramente poco amato da molti contribuenti impresa viste le numerose scadenze fiscali da rispettare che comprendono, oltre ad altre imposte, anche il versamento dell’acconto IVA. L’ultimo giorno utile per il pagamento è normalmente il 27 dicembre, ma quando questa data cade di domenica, il termine slitta a lunedì 28 dicembre. Tutti i soggetti passivi della suddetta imposta dovranno provvedere a versare il dovuto utilizzando il modello F24, tranne nei casi in cui il risultato del calcolo risulti inferiore a 103,29 euro.
L’importo da corrispondere varia in base alla periodicità di riferimento, ovvero può essere relativo al solo mese di dicembre per chi paga l’IVA mensilmente, oppure all’ultimo trimestre dell’anno per i trimestrali.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle somme da versare, il soggetto ha facoltà di scegliere tra tre opzioni:
- storico;
- previsionale;
- analitico.
Il metodo di calcolo “storico” è, in assoluto, il più utilizzato data la semplicità ed immediatezza del calcolo stesso anche se, spesso, risulta essere il meno conveniente. Gli altri due metodi, che andremo successivamente ad analizzare, potrebbero essere più convenienti del primo specie se sfruttati in situazioni specifiche.
Di seguito cercheremo di analizzare nel dettaglio quali sono i soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA e quelli invece esclusi, i metodi di calcolo consentiti dall’ordinamento tributario, la modalità di versamento e le sanzioni previste in caso di ritardato, omesso, oppure insufficiente pagamento dell’imposta dovuta.
Indice:
- Cos’è l’acconto IVA
- Quali sono i soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA?
- Chi sono i soggetti esonerati dall’acconto IVA?
- Metodi di calcolo dell’acconto IVA
- Metodo storico
- Metodo previsionale
- Metodo analitico
- Come si effettua il versamento dell’acconto IVA?
- Versamento insufficiente dell’acconto IVA: quali sanzioni sono previste?
- Ravvedimento operoso acconto IVA
- Soggetti sospesi grazie all’entrata in vigore del Decreto Ristori-quater
Cos’è l’acconto IVA
L’acconto per l’imposta sul valore aggiunto è un adempimento fiscale obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA, tranne nei casi di esclusione previsti dalla legge. I soggetti devono provvedere al versamento entro il 27 dicembre, con scadenza prorogata in automatico al primo giorno feriale successivo nel caso in cui il termine dovesse cadere di sabato o di domenica.
L’Agenzia delle Entrate richiede ai soggetti passivi d’imposta di versare l’acconto riferito:
- all’ultimo trimestre dell’anno nel caso in cui il contribuente effettui la liquidazione trimestrale;
- al mese di dicembre qualora il contribuente effettui la liquidazione mensile.
L’acconto IVA è un anticipo dell’imposta, la quale dovrà essere versata per interno nell’anno successivo, ovvero nel momento in cui il contribuente presenterà la dichiarazione IVA annuale. Quindi, in buona sostanza, l’Amministrazione Finanziaria incassa importi che avrebbe dovuto ricevere solo nel successivo periodo di d’imposta. Ai titolari di partita IVA non rimane che rispettare tale onere, con l’unica possibilità di esserne esonerati dal versamento qualora in possesso dei requisti previsti dalla normativa che successivamente andremo ad analizzare.
Quali sono i soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA?
L’onere di versare l’acconto spetta a tutti i contribuenti titolari di partita IVA, ossia soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto con periodicità mensile o trimestrale.
Come abbiamo già accennato in fase di presentazione, l’acconto non è dovuto se l’importo a debito risulta inferiore a 103,29 euro.
Chi sono i soggetti esonerati dall’acconto IVA?
La regola generale esclude dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che non sono tenuti alla liquidazione mensile o trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto.
Un esempio su tutti sono coloro i quali adottano particolari regimi per la determinazione del reddito come quello forfettario che non sono tenuti all’inserimento dell’IVA in fattura, nè alla tenuta di registri, o alla compilazione delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto.
Altri esempi sono gli agricoltori in regime di esonero e gli enti pubblici territoriali che svolgono attività rilevanti ai fini IVA.
Procediamo con l’analizzare nel dettaglio le varie categorie esonerate dal versamento dell’acconto IVA secondo quanto previsto dal DPR n. 633/72. Sono esonerati i soggetti che:
- hanno svolto unicamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- hanno chiuso l’ultimo periodo d’imposta precedente (mensile o trimestrale) maturando un credito. Condizione valida indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia o meno presentato la richiesta di rimborso;
- hanno in previsione di chiudere la contabilità IVA generando un surplus detraibile d’imposta. In questo caso non fa alcuna differenza se il contribuente ha già provveduto al versamento relativo al mese di dicembre, all’ultimo trimestre, oppure si trova in sede di dichiarazione annuale;
- hanno iniziato l’attività economica nel corso del periodo di imposta;
- hanno terminato l’attività economica nel corso del periodo di imposta. Nello specifico, la cessione deve avvenire entro il 30 novembre per i contribuenti con liquidazione mensile o 30 settembre per i contribuenti con liquidazione trimestrale;
- devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- applicano il regime forfettario;
- applicano il regime di vantaggio (chiamato anche dei vecchi minimi) in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legge numero 98 del 2011;
- hanno abbandonato il regime dei minimi o forfettario a partire dal 1° gennaio 2020, passando al regime fiscale ordinario;
- svolgono attività agricole applicando il regime di esonero. Si tratta di piccoli imprenditori agricoli con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, quindi esonerati da qualsiasi obbligo di natura contabile e dichiarativa.
Metodi di calcolo dell’acconto IVA
Il titolare IVA soggetto al versamento dell’acconto può scegliere tre metodi alternativi di calcolo per soddisfare le proprie esigenze. Ogni soluzione presenta particolari caratteristiche che meglio si adattano alle specifiche situazioni. L’ordinamento tributario prevede i seguenti metodi:
- storico;
- previsionale;
- analitico o liquidazione intermedia al 20 dicembre.
Metodo storico
Questo metodo permette al contribuente di calcolare l’importo dell’acconto IVA modo matematico, prendendo come base di calcolo il saldo dell’imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare nell’anno precedente (liquidazione trimestrale), oppure nel mese di dicembre (liquidazione mensile).
In pratica, l’acconto IVA sarà pari all’88% del debito d’imposta che risulta dalla:
- liquidazione mensile periodica relativa al solo mese di dicembre dell’anno d’imposta precedente;
- liquidazione ordinaria trimestrale relativa alla dichiarazione annuale IVA per il saldo dell’anno precedente;
- liquidazione trimestrale per contribuenti cosiddetti speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, società che somministrano acqua, gas, energia elettrica, ecc.), relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente (ottobre, novembre e dicembre).
Questo metodo è tra i più utilizzati perchè meglio si adatta alle necessità dei titolari di partita IVA che hanno volumi d’affari piuttosto costanti nel tempo. Possono così beneficiare di un calcolo alquanto semplice, e spesso verosimile, che prende come parametro di riferimento la precedente annualità, evitando così di incorrere anche in eventuali sanzioni per errata determinazione dell’importo come potrebbe accadere utilizzando gli altri metodi di calcolo.
Metodo previsionale
Com’è facile intuire dal nome, questo metodo si basa sua una stima effettuata dal contribuente sulle operazioni che pensa di eseguire fino al 31 dicembre. Quindi, l’acconto verrà versato facendo riferimento, non a un dato preciso, ma ad una previsione.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
A differenza del metodo storico e di quello analitico, il calcolo previsionale comporta l’alto rischio di incorrere in sanzioni per aver corrisposto una cifra inferiore a quella effettivamente dovuta. È quanto mai opportuno prestare la massima attenzione in fase di calcolo e verificare che l’acconto versato in via provvisoria non abbia un valore inferiore all’88% di quanto realmente dovuto relativamente periodo d’imposta preso a riferimento. A tal proposito è necessario considerare il dato previsionale al netto di una possibile eccedenza detraibile relativa al mese o trimestre precedente.
Metodo analitico
In questo caso il calcolo viene effettuato basandosi sulle operazioni concluse fino al 20 dicembre. Quindi è una liquidazione che possiamo considerare straordinaria e bene si adatta a quelle situazioni in cui il giro di affari ha subito, nell’anno in corso, una sostanziale diminuzione rispetto all’anno precedente.
Sfruttando tale metodo il contribuente può calcolare l’acconto IVA applicando il 100% dell’imposta sul valore aggiunto che risulta dalla liquidazione relativa a:
- ogni operazione annotata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, prendendo come riferimento il periodo dal 1° dicembre al 20 dicembre per liquidazione mensile oppure dal 1° ottobre al 20 dicembre in caso di liquidazione trimestrale;
- ogni operazione effettuata dal 1° novembre al 20 dicembre, tuttavia non ancora registrata o fatturata;
- ogni operazione annotata sul registro degli acquisti. Anche in questo caso, il periodo di riferimento va dal 1° dicembre al 20 dicembre per la liquidazione mensile, oppure dal 1° ottobre al 20 dicembre in caso di liquidazione trimestrale.
Il sistema analitico è una soluzione che può offrire una maggior convenienza per i titolari di impresa con debito IVA inferiore rispetto a quello calcolato col metodo storico. Una situazione causata spesso dalla diminuzione delle operazioni attive effettuate rispetto all’anno precedente, oppure a seguito di un incremento degli acquisti imponibili.
Come si effettua il versamento dell’acconto IVA?
Il versamento dell’acconto IVA avviene unicamente attraverso il modello F24 per via telematica. Il contribuente ha la possibilità di compensare l’importo dovuto a titolo di acconto con altri eventuali crediti di imposta o contributi ed agevolazioni a carico del soggetto che effettua l’operazione.
Ricordiamo che per i contributi trimestrali ordinari il soggetto non deve applicare la maggiorazione dell’1% per gli interessi, invece dovuta per le liquidazioni periodiche. Inoltre, l’acconto corrisposto dovrà essere sottratto dall’IVA relativa a:
- mese di dicembre per la liquidazione mensile;
- in sede di dichiarazione annuale IVA per la liquidazione trimestrale;
- liquidazione del quarto trimestre per ogni contribuente speciale.
All’interno del modello F24 è necessario riportare l’anno di imposta a cui si riferisce il versamento, nonché inserire un apposito codice tributo da scegliere tra:
- 6013 per il pagamento dell’acconto IVA mensile;
- 6035 per il pagamento dell’acconto IVA trimestrale.
Versamento insufficiente dell’acconto IVA: quali sanzioni sono previste?
La legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa ordinaria nella misura del 30% dell’imposta dovuta, a seguito di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA. Una situazione abbastanza comune e spesso la conseguenza di errori in fase di calcolo, soprattutto utilizzando il metodo previsionale. In caso di violazione il soggetto può avvalersi del ravvedimento operoso, per regolarizzare, nel più breve tempo possibile, la propria posizione in modo da ottenere un considerevole sconto sulla sanzione.
Il contribuente a cui è stata accertata tale violazione, per mettersi in regola dovrà versare, tramite modello F24:
- il tributo dovuto (se non ancora versato alla scadenza naturale della mensilità o in sede di liquidazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il trimestrali);
- gli interessi dell’1% da calcolare in base ai giorni di omesso o tardivo versamento;
- la sanzione amministrativa pari al 30%, che è possibile ridurre attraverso il ravvedimento operoso, specie se utilizzato poco tempo dopo la scadenza.
Ravvedimento operoso acconto IVA
In caso di mancato versamento dell’acconto IVA il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n. 472/97, per regolarizzare la propria posizione col Fisco. La data di riferimento per stabilire il momento in cui è avvenuta la violazione corrisponde al primo giorno di scadenza del termine, ovvero il 27 dicembre di ogni anno (a meno che non cada di sabato o di domenica) anche nel caso in cui sia stato fatto un versamento insufficiente precedente a tale data.
Questo significa che, se ad esempio, un contribuente, utilizzando il metodo previsionale versasse 1.000 euro in meno di IVA, e il versamento dell’acconto errato fosse stato effettuato il 15 dicembre, eventuali interessi e sanzioni andrebbero calcolate a partire dal 27 dicembre, giorno ultimo di scadenza dell’acconto IVA.
A seguito di ravvedimento operoso il soggetto interessato dovrà versare l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali. La riduzione varia in base alla prontezza con cui viene effettuato il pagamento e, precisamente, passando dal 30% al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni. Qualora il contribuente fosse particolarmente celere nel regolarizzare la propria posizione ed effettui il versamento dell’imposta dovuta entro 30 giorni dalla scadenza, potrà beneficiare di un’ulteriore riduzione pari a:
- 0,1% (1/15 del 15%) per ogni giorno di ritardo (al massimo per i primi 14 giorni con applicazione del ravvedimento sprint);
- 1,5% (1/10 del 15%) a partire dal 15° giorno fino al 30° giorno di ritardo.
Superando i 30 giorni la riduzione della sanzione diminuisce a:
- 1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata, a partire dal 31° giorno fino al 90° giorno di ritardo.
Come detto andando oltre i 90 giorni rispetto all’originaria data di scadenza, la sanzione amministrativa sarà del 30% con possibilità di ottenere una riduzione del:
- 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata, per pagamento oltre 91 giorni dalla scadenza e comunque senza superare il termine di presentazione del modello IVA per l’anno in corso;
- 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, in caso di ravvedimento entro la scadenza per la presentazione della successiva dichiarazione;
- 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata nel caso venga oltrepassato il termine di presentazione della successiva dichiarazione.
Soggetti sospesi grazie all’entrata in vigore del Decreto Ristori-quater
Il Governo attraverso il DL n. 157/2020 ha introdotto importanti agevolazioni in materia di riscossione, così da consentire il pagamento di imposte e tributi anche ai contribuenti che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto Ristori-quater ha aggiunto ulteriori provvedimenti normativi a quelli già emanati con il Decreto Cura Italia, Decreto Rilancio e Decreto Agosto. Tra le varie disposizioni c’è anche la proroga del versamento dell’acconto IVA.
La scadenza passa dal 28/12/2020 al 16/03/2011 per le seguenti categorie di contribuenti:
- esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia e ricavi annui non superiori a 50 milioni di euro, relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso e prendendo come riferimento la data di entrata in vigore del suddetto decreto (pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2020). Per godere della sospensione e proroga versamento dell’acconto, essi devono aver subito una contrazione del fatturato di almeno il 33% nel novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
- esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia che abbiano avviato l’attività in data successiva al 30 novembre 2019;
- soggetti che esercitano attività economiche sul territorio dello Stato, rientrando tra quelle considerate sospese dall’articolo 1 del DPCM 03/11/2020 (in rete si possono trovare le tabelle con i codici ATECO delle attività sospese suddivise in base all’area di rischio rossa, arancione o gialla);
- titolari di partita IVA che svolgono attività di ristorazione sul territorio dello Stato, con sede operativa ubicata in aree considerate ad alto rischio sulla base delle ordinanze del Ministero della salute e secondo le varie isposizioni previste dal DPCM 3/11/2020 e dall’articolo 30 del D.L. n. 149/2020;
- tutti coloro che svolgono attività individuate nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020. Nello specifico riguarda albergatori, titolari di agenzie di viaggio e tour operator con domicilio fiscale e sede legale / operativa sul territorio dello Stato. Anche in questo caso se rientrano nelle aree considerate ad alto rischio dal Ministero della salute e relative disposizioni di legge, possono beneficiare della sospensione del versamento dell’acconto IVA 2020.
Tutti i soggetti appena elencati sono esentati dall’obbligo di versare l’acconto con scadenza al 28/12/2020, ma potranno effettuare i pagamenti scegliendo due opzioni:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- rateizzazione con un massimo di 4 quote mensili di pari importo, con primo versamento il 16 marzo 2021.
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