Società Anonime: costituzione e regole da rispettare

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Quando si parla di società anonima il riferimento è ad una tipologia societaria che si caratterizza per un elemento importante: l’impossibilità di identificare i soci, né dai pubblici registri, né tantomeno da un atto costitutivo.

In Italia, le società anonime sono state soppresse con l’emanazione del codice civile nel 1942 che contempla, esclusivamente, società di persone e società di capitali. Nel nostro Paese, infatti, è obbligatorio individuare i soci fin dall’atto costitutivo, un documento all’interno del quale e possibile rinvenire anche il numero di azioni, la relativa quota o le partecipazioni sociali, a seconda se trattasi di società per azioni, società a responsabilità limitata o società di persone.

Se si desidera costituire una società anonima bisognerà optare per uno dei Paesi che ne ammettono la formazione, come Panama, la Costa Rica, ma anche la più vicina Svizzera: prediligere l’anonimato rispetto alle tassative forme previste dal nostro ordinamento comporta svariati vantaggi di diverso genere.

Si pensi ad esempio alla tassazione ridotta dei paesi in cui è possibile aprire una società di questo tipo, all’opportunità di vendere la società senza esporsi in prima persona, ma anche quella di individuare una sede diversa dalla residenza dei soci senza che nessuno di essi debba trasferirsi fisicamente da un Paese all’altro.

A cosa possa servire una società anonima è presto detto, infatti, una struttura di questo genere può svolgere diverse attività che vanno dalla compravendita di beni e servizi alla logistica, dalle consulenze alla gestione dei beni patrimoniali immobili e mobili, fino a giungere all’import – export: una parte di queste attività svolte da un’impresa tradizionale potrebbero essere delegate ad una società anonima che si occuperà di coordinarle sia strutturalmente che funzionalmente con un netto vantaggio, sia di tipo fiscale che patrimoniale.

Costituire una società anonima da parte di soci italiani non significa necessariamente evadere il fisco o eludere le leggi italiane, anche se il confine fra liceità ed illiceità è molto sottile. È possibile quindi costituire società anonime nel rispetto di alcuni requisiti, in assenza dei quali si potrebbe configurare la presunta esterovestizione, ossia la fittizia localizzazione della sede legale della società all’estero con il solo scopo di godere di un regime fiscale più vantaggioso per lavorare in Italia.

Indice:

 

Caratteristiche delle società anonime

Appurato il fatto che in Italia non sia possibile costituire società anonime perché il legislatore, all’art. 2247, esplicitamente, obbliga i soci alla formazione di una società scegliendo una delle diverse tipologie contenute nel codice civile, è utile sottolineare che andare all’estero per aprire una società anonima può risultare davvero conveniente.

E’ altresì ovvio che, a seconda dello Stato in cui si decide di fissare la sede della società anonima, sarà necessario seguire il regime legale previsto dal legislatore di quel Paese e quindi poter godere dei vantaggi fiscali e tributari del Paese in cui sarà ubicata la sede della società.

Detto questo, le società anonime presentano caratteristiche comuni a tutti i regolamenti a prescindere dal Paese e dalla legislazione. Tali caratteristiche sono:

  • l’autonomia patrimoniale perfetta, ossia netta separazione fra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci;
  • la personalità giuridica della società, che fa della società anonima un soggetto capace di agire, titolare pertanto di diritti e di doveri;
  • la presenza di un numero minimo di soci che fondano la società (possono essere persone fisiche o altre società di capitali);
  • il conferimento di un capitale minimo nella misura pari a quello previsto dalla legislazione del Paese;
  •  l’individuazione della sede legale nel Paese in cui viene fondata la società anonima;
  • la nomina di responsabili il cui ruolo sarà quello di rivestire cariche legali ed amministrative, così come previsto dalla legislazione del Paese;

A questo, si aggiungono la definizione di uno Statuto e di un atto costitutivo, all’interno del quale bisognerà indicare l’oggetto sociale, l’attività svolta e gli elementi essenziali della società anonima.

Ovviamente, non sarà necessario individuare il nome dei soci e la relativa partecipazione al capitale sociale, rimanendo di fatto una tipologia sociale che assicura la riservatezza di chi vi partecipa.

 

Società anonima con emissione di azioni al portatore

Una società può diventare anonima attraverso l’emissione di azioni (di una specifica tipologia) da vendere ai soggetti che ne facciano richiesta. Per garantire l’anonimato ed evitare quindi l’identificazione dei soci, la medesima società emetterà azioni al portatore, vale a dire azioni sul cui certificato azionario non comparirà alcun nominativo.

La differenza fra azioni nominative ed azioni al portatore è molto semplice:

  • le azioni nominative, come dice la parola stessa, sono partecipazioni al capitale sociale in cui è possibile individuare dai diversi documenti (quali il certificato azionario, ma anche il registro delle imprese) l’identità del socio titolare di ogni azione;
  • le azioni al portatore, invece, sono anonime, pur essendo possedute da un soggetto che vanta specifici diritti sulla quella società.

La differenza tra queste due tipologie azionaria è piuttosto netta perché, mentre per le azioni al portatore la circolazione avviene mediante la semplice cessione dei titoli, per le azioni nominative è necessario seguire una procedura articolata volta a modificare l’identità del socio titolare della partecipazione.

L’emissione di azioni al portatore è consentita in molti Paesi, come la Svizzera e Panama, che permettono la circolazione delle azioni anonime senza alcuna soglia. In Italia, invece, il discorso cambia in virtù di una serie di leggi antiriciclaggio che nel corso del tempo hanno ridotto l’importo massimo per l’emissione dei titoli al portatore.

Fino al 2007 la soglia prevista per l’emissione di azioni al portatore (da società con sede legale italiana) era pari a 3 mila euro: tale possibilità è stata rivista in virtù del D. Lgs n. 90 del 2017. Questa legge impone misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di società che hanno emesso azioni al portatore, comportando di fatto l’identificazione dei soci detentori delle azioni anonime.

 

Società anonima mediante intestazione fiduciaria

Anche il negozio fiduciario potrebbe garantire la partecipazione anonima all’interno di una società. Ciò che distingue l’intestazione fiduciaria dall’emissione di azioni al portatore è l’interposizione di un soggetto, ossia una società fiduciaria, il cui compito sarà quello di amministrare le partecipazioni sociali per conto di terzi soggetti.

Ad operare sarà un vero e proprio mandato (cd. mandato fiduciario) con cui persone fisiche (o società) detentrici di partecipazioni azionarie trasferiscono la titolarità delle stesse ad un ente. Quest’ultimo, ovvero la società fiduciaria, si occuperà della gestione delle partecipazioni seguendo le disposizioni definite nel pactum fiduciae.

Scopo principale dell’intestazione fiduciaria è l’impossibilità di individuare gli effettivi titolari di azioni o quote patrimoniali, risultando come unica detentrice la società fiduciaria. Tuttavia esiste un “libro dei fiducianti“, custodito dalla società fiduciaria, che racchiude l’identità dei soci al fine di individuare l’ammontare dei titoli conferiti in sede di mandato e l’effettivo titolare.

Il libro dei fiducianti non può essere messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Potranno accedervi soltanto l’Autorità Giudiziaria o l’Agenzia delle Entrate. Il patrimonio fiduciario della società rimane distinto rispetto al patrimonio sociale, in modo tale da essere protetto da eventuali azioni legali che coinvolgeranno personalmente la società fiduciante.

Sempre in virtù delle disposizioni antiriciclaggio recepite in Italia a seguito di alcune direttive europee, anche l’intestazione fiduciaria trova limiti nel d. lgs n. 90/2017: i soggetti ad elevato rischio di riciclaggio sono obbligati ad effettuare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

La disciplina in questione non si applica nei Paesi in cui è ammessa la costituzione di società anonime e di società fiduciarie, che garantiscono perciò la possibilità di trasferire, mediante intestazione fiduciaria, partecipazioni sociali.

 

Imprese Offshore Anonime

Simili, per alcuni versi, alle società anonime, le imprese offshore (letteralmente società lontane) sono enti anonimi costituiti in Paesi a fiscalità privilegiata, questi ultimi conosciuti con il termine di paradisi fiscali. Si tratta di Stati come Andorra, Nuova Zelanda, Bahamas, ecc…, che garantiscono in maniera incisiva il cd. segreto bancario ed il segreto societario attraverso diverse metodologie:

  • mancata collaborazione con le autorità fiscali dei Paesi che ne facciano richiesta;
  • regimi fiscali poco trasparenti;
  • elevata riservatezza riguardo le attività finanziarie.

Ciò che distingue un’impresa offshore da una società anonima è proprio l’identificazione dei soci. Mentre per le società anonime l’individuazione è pressoché impossibile (non risultando in nessun documento, quali registri ed atto costitutivo), le imprese offshore sono imputabili ad uno o più soggetti, la cui identità è, comunque, ampiamente protetta dalla legislazione dei Paesi in cui vengono costituite.

La mancata collaborazione con le autorità fiscali avviene proprio attraverso un meccanismo che riduce al minimo lo scambio di informazioni fra il paradiso fiscale e Paesi terzi.

 

Come costituire una società anonima in Svizzera

Per costituire una società anonima in svizzera è necessario:

  • conoscere la legislazione elvetica in tema di società di capitali;
  • avere bene in mente il tipo di attività da svolgere con la società anonima;
  • sapere che almeno uno degli amministratori della società deve essere residente in Svizzera, così come i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere la cittadinanza elvetica;
  • procedere all’iscrizione nel registro del commercio e delle società;
  • avere un capitale sociale pari a 100 mila franchi, di cui il 50% da versare all’atto del conferimento iniziale.

Come se non bastasse, è importante sapere che, pur comportando numerosi vantaggi, la costituzione di una società anonima elvetica prevede il rispetto di rigide normative in tema di bilancio, con particolare riferimento alle situazioni di sovra indebitamento.

Inoltre, se si sceglie di costituire una società anonima in Svizzera pur abitando in Italia (mantenendo la propria residenza nel “bel paese”) bisognerà verificare gli accordi intercorrenti fra i due Paesi in tema di doppia imposizione fiscale: l’accordo serve ad evitare che gli eventuali utili percepiti con la società anonima elvetica vengano tassati sia in Svizzera che nel nostro Paese.

Per costituire una società anonima in Svizzera ci si potrà affidare a figure professionali esperte e società fiduciarie elvetiche, e ancora, a svariati consulenti del settore che seguiranno i soci nel processo di costituzione e  avviamento della società. I professionisti in questione sono specializzati soprattutto in ambito fiscale e potranno fornire delucidazioni anche in merito alla tassazione delle società anonime.

 

Vantaggi e svantaggi delle società anonime Svizzere

Costituire una società anonima comporta numerosi benefici che non riguardano soltanto l’aspetto fiscale e quello patrimoniale. Tra i vantaggi che si possono ricavare con la creazione di una società di questo tipo possiamo elencare:

  • responsabilità limitata al solo capitale conferito, così come avviene con le società di capitali dotate di autonomia patrimoniale perfetta;
  • personalità giuridica autonoma, che consente alla società di essere titolare di diritti e di doveri verso i terzi;
  • pubblicità limitata a pochi elementi, quali il nome della società, il capitale e l’attività sociale, escludendo quindi l’identificazione dei soci e le rispettive partecipazioni sociali;
  • vendita agevolata della società, evitando necessariamente di esporre i soci in prima persona;
  • possibilità di svolgere prestazioni sociali a favore della società alla stregua di un qualsiasi dipendente, senza  eludere le normative sul lavoro dipendente;
  • fruizione di agevolazioni fiscali, quali la scissione dell’utile conseguito alla chiusura dell’esercizio sottraendolo di fatto a qualsiasi imposizione;
  • capacità di creare rapporti patrimoniali anonimi;
  • eventuale recupero della doppia imposizione fiscale (su capitale e utili) grazie agli accordi stipulati tra il Paese in cui ha sede la società anonima e l’Italia;

a cui si aggiunge la responsabilità della direzione d’azienda accertata solo in casi gravi e nei casi di particolari reati. Ne deriva quindi un ampio raggio di azione, sia per gli organi amministrativi che per i soci, i quali possono facilmente contrattare le proprie quote di partecipazioni senza subire grosse restrizioni.

Le società anonime, comunque, non sono esenti da aspetti negativi, che riguardano più che altro l’aspetto economico in fase di costituzione. Tra gli svantaggi abbiamo:

  • conferimenti di ammontare prestabilito in sede di costituzione societaria (si parla di 100 mila franchi svizzeri, poco meno di 90 mila euro per le società elvetiche);
  • spese burocratiche elevate;
  • oneri amministrativi maggiori che riguardano principalmente la parte contabile;
  • il rispetto di particolari prescrizioni in materia di bilancio per quanto concerne le riserve legali ed il sovra-indebitamento;
  • doppia imposizione sui ricavi e sul capitale della società anonima e quindi sui dividendi e sul patrimonio dei singoli azionisti.
   

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