Cosa fare e cosa non fare quando si riceve un precetto

Spesso si sente parlare dell’atto di precetto, anche se non tutti ne conoscono l’esatto significato e sanno come comportarsi di fronte a una circostanza di questo genere.

Si tratta di un’intimazione a pagare un debito ancora insoluto, prima della procedura di esecuzione forzata. Ma come agire per contestare un atto di precetto e impedire un eventuale pignoramento? In questi casi è essenziale muoversi in tempi rapidi e decidere alla svelta sul da farsi. Vediamo allora di seguito cos’è un atto di precetto, quali azioni intraprendere ed entro quali tempi.

Indice:

 

Cos’è l’atto di precetto

Prima di scendere nei dettagli per capire le corrette azioni da compiere è importante capire prima cosa sia un atto di precetto. Potremmo definirlo un vero e proprio ultimatum, l’avvertimento finale dato dai creditori ai debitori prima di dare il via all’esecuzione forzata. La sua descrizione è riportata dettagliatamente nell’articolo 480 del codice di procedura civile.

L’atto di precetto è quindi una specie di diffida, per legge obbligatoria, con la quale vengono concessi dieci giorni per la risoluzione della prestazione debitoria. Prima di questo termine il creditore non ha facoltà di procedere, in quanto questo rappresenta il lasso di tempo a disposizione del debitore per pagare il dovuto.

Inoltre, qualunque creditore, solamente se possiede il titolo esecutivo a garanzia del credito ha la possibilità di notificare un atto di precetto. Il titolo esecutivo è il documento ufficiale che certifica il credito e può concretizzarsi con un decreto ingiuntivo, una sentenza di condanna, un assegno protestato, etc.

In genere viene notificato in data antecedente rispetto all’atto di precetto, ma i due documenti possono anche essere notificati insieme. Previsto anche un termine di scadenza per l’efficacia del precetto, nel caso in cui entro novanta giorni dalla sua notifica non cominci l’esecuzione, l’atto diventa inefficace.

 

Le diverse tipologie dell’atto di precetto

In base all’intimazione, l’atto di precetto può essere:

  • un atto con il quale si intima al debitore di saldare un prestito: in un caso di questo genere il creditore, dopo l’ottenimento del titolo esecutivo, notifica al debitore l’atto che contiene l’intimazione al pagamento della somma dovuta;
  • un atto per intimare al debitore la riconsegna di beni mobili o il rilascio di un immobile: in pratica quello che accade dopo uno sfratto. I motivi di questa azione sono in genere riconducibili al mancato pagamento del canone di affitto, a seguito del quale il proprietario dell’immobile chiede al tribunale competente la convalida dello sfratto;
  • un atto con il quale al debitore viene intimato di non fare o anche di fare una specifica azione: una casistica poco comune ma prevista dalle norme in materia. Nelle controversie tra vicini di casa può succedere, ad esempio, che uno di questi sia costretto a rimuovere, su disposizione di un giudice, un’opera realizzata in violazione dei confini.

 

Le tempistiche da rispettare per l’atto di precetto

Con l’atto di precetto, il debitore ha almeno dieci giorni per procedere al pagamento. Ciò non vuol dire che a partire dall’undicesimo giorno arriverà a casa l’ufficiale giudiziario, generalmente possono trascorrere diverse settimane o anche qualche mese prima che questo accada. Allo stesso modo, non significa neanche che al precetto segua in ogni caso l’esecuzione forzata, in quanto i creditori potrebbero notificare i precetti soltanto per spaventare i debitori e sollecitarne così il saldo spontaneo.

Non è detto quindi che parta sempre l’azione di pignoramento, soprattutto quando la disputa interessa somme di denaro talmente piccole da non giustificare l’avvio di un atto esecutivo.

In ogni caso, a seguito della notifica dell’atto di precetto, il creditore ha tempo novanta giorni per decidere come agire. Una volta trascorso tale termine, scatta l’inefficacia del precetto e un eventuale pignoramento risulterebbe nullo a tutti gli effetti. Tuttavia la circostanza della scadenza del precetto non impedisce al creditore di procedere con la notifica di un ulteriore atto di precetto, senza però la possibilità di addebitare i costi dei precetti scaduti al debitore.

Peraltro, ciascun precetto ha come effetto quello dell’interruzione dei termini di prescrizione del credito, in quanto la scadenza dell’atto non implica il venir meno degli obblighi contratti nei confronti del creditore. I tempi di prescrizione di un credito sancito ufficialmente con un decreto ingiuntivo, o con una sentenza, sono pari a dieci anni, termine che riparte da zero ogni qualvolta venga interrotta la prescrizione.

 

Opposizione all’atto di precetto

Di fronte a un atto di precetto teoricamente è permesso presentare opposizione sia per ragioni di forma che di sostanza. Quando il titolo esecutivo che certifica ufficialmente il diritto al credito è una sentenza di primo, o di secondo grado, è necessario opporsi contro la stessa sentenza, con l’impugnazione in Appello o in Cassazione entro i termini previsti.

Fondamentale anche l’opposizione contro il precetto per chiedere che venga sospeso il processo esecutivo, facendo presente al giudice i motivi per i quali il titolo è ritenuto non valido. Questo perché, senza opposizione contro il precetto, l’esecuzione può andare avanti e i beni del debitore potrebbero essere espropriati.

Disciplinata dal codice di procedura civile, l’opposizione all’esecuzione contesta sostanzialmente il diritto del creditore. Nel caso di una sentenza definitiva, invece, solitamente il diritto della controparte non si può contestare, fatta eccezione per alcune ipotesi:

  • debito già pagato;
  • nei casi di prescrizione o di cessione del credito.

Al di la di tali ipotesi, è essenziale controllare anche se esistono delle ragioni formali per opporsi. L’atto di precetto infatti, per legge, deve contenere specifici requisiti, pena la perdita dell’efficacia e della validità dell’atto stesso. A tal proposito, è bene comunque precisare che riuscire ad annullare un precetto per un vizio formale non impedisce al creditore di notificare un nuovo atto di precetto corretto formalmente.

Presentare opposizione per un vizio formale permette al debitore esclusivamente di allungare i tempi e forse di disincentivare il creditore a procedere. In definitiva, se non si ravvisano motivi validi, di sostanza o di forma, per un’opposizione fattiva, l’unica strada sarà quella di  pagare il debito.

 

Atto di precetto: richiesta di accordo bonario

La ricezione di un atto di precetto non preclude la possibilità di un accordo con il creditore e di chiudere la pratica in via transattiva. La logica implica il coinvolgimento di un avvocato per contattare il legale del creditore, ma è possibile agire anche in autonomia sebbene resti una scelta piuttosto rischiosa. Al di là della scelta di agire o meno da soli, raggiungere l’accordo con la controparte sarà più facile con l’offerta di ragionevoli condizioni.

Il debitore può puntare sulle difficoltà del creditore nell’intraprendere azioni di pignoramento e sui tempi lunghi per spingerlo ad accettare l’accordo. Quando però un creditore può vantare un’ipoteca sull’immobile è molto improbabile che accetti soluzioni bonarie, a meno di evidenti complicazioni nella vendita dello stesso immobile. In teoria, per il debitore trovare un accordo con la controparte è quindi possibile, ma le condizioni proposte per chiudere definitivamente la faccenda devono essere convincenti.

 

Esecuzione forzata per mancato pagamento

Come anticipato, non prima di dieci giorni e non oltre novanta, il creditore può dare avvio all’esecuzione forzata. Il pignoramento può interessare qualunque bene di proprietà del debitore, anche i beni già ipotecati. Con il pignoramento di questi ultimi, i precedenti creditori che hanno iscritto l’ipoteca vanno avvertiti per avere l’opportunità di partecipare al processo esecutivo. Se intervengono, i profitti delle vendite dei beni ipotecati sono da versare ai creditori ipotecari fino all’esaurimento dei loro crediti.

Questa è certamente una situazione estrema che qualunque debitore dovrebbe evitare per non vedersi espropriato dei beni e per non andare incontro a possibili altre problematiche. A seguito di un atto di precetto è dunque opportuno agire in fretta con il tentativo di trovare un accordo bonario, con un’eventuale opposizione, o direttamente attraverso il pagamento del debito contratto. In definitiva, bisogna evitare assolutamente che si arrivi all’esecuzione forzata e al pignoramento dei beni, intraprendendo al più presto ogni lecita azione prevista dall’ordinamento giuridico italiano.

   

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