Cosa sono i contributi IVS e quando si pagano?
I contributi IVS sono somme che il lavoratore paga a fini pensionistici e finiscono nelle casse dell’INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Tale Ente pubblico si occupa poi di valutare i casi in cui tali forme di assistenza previdenziale debbano essere erogate al lavoratore per garantire la copertura di questi casi:
- invalidità;
- vecchiaia;
- superstiti.
Al presentarsi di una di queste casistiche, l’INPS tutelerà il contribuente, che avrà raggiunto l’età pensionabile o che deve interrompere l’attività lavorativa per invalidità (in caso di incidenti, infortuni che causano un danno permanente e che rendono impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa…), o tutelerà la famiglia superstite in caso di morte del lavoratore, affinché sia garantita una fonte di reddito.
La somma dovuta ai fini previdenziali varia in base a diversi fattori, come per esempio la categoria lavorativa di appartenenza, l’età anagrafica del contribuente o la fascia di reddito. Le percentuali sono stabilite annualmente dall’INPS , quindi sarà bene informarsi di volta in volta al fine di rispettare le indicazioni.
I contributi vengono pagati mediante il trattenimento di una quota in busta paga o mediante il versamento diretto da parte del lavoratore.
Indice:
Quali sono i soggetti tenuti al versamento dei contributi IVS
- i lavoratori dipendenti del settore privato: l’ammontare del contributo IVS è esplicitato in busta paga e la retribuzione viene erogata dal datore di lavoro al netto di tali contributi. Infatti, quando c’è un rapporto da lavoro dipendente, sarà il datore di lavoro a provvedere, sia al calcolo dei contributi, sia al versamento all’INPS, ma la somma dovuta sarà in parte a carico del lavoratore (somma indicata in busta paga);
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS: si tratta di lavoratori autonomi (con partita IVA) non iscritti ad una Cassa Professionale… Parliamo nello specifico di: collaborazioni coordinate e continuative; venditori a domicilio; medici con contratto di formazione specialistica; lavoratori autonomi occasionali; assegnisti di ricerca e percettori di borse di studio; volontari del servizio civile nazionale. Per i soggetti rientranti nella gestione separata Inps cambiano i parametri di calcolo e di versamento in base al tipo di lavoro svolto. Ad esempio, in caso di prestazioni di lavoro occasionali, il contributo IVS sarà per 1/3 a carico del lavoratore, e per 2/3 a carico del datore di lavoro;
- i lavoratori artigiani e commercianti;
- i lavoratori mezzadri, coloni e coltivatori diretti della terra;
- gli artisti e i lavoratori dello spettacolo.
Sono esclusi dal versamento di tali contributi tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Quando si devono versare i contributi IVS
Il pagamento del contributo minimo obbligatorio, con riguardo alle imprese commerciali e artigiane, dev’essere effettuato in quattro rate, di seguito le scadenze:
- 16 maggio;
- 22 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio.
Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all’anno successivo, quando è definito il reddito maturato.
I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati entro 30 giorni o rateizzati in massimo 6 rate (con una piccola maggiorazione), rispetto al termine previsto.
I pagamenti devono essere effettuati, sia per il titolare dell’impresa, che per i collaboratori, e tali pagamenti possono essere onerati con l’utilizzo del modello F24.
Per i lavoratori subordinati, gli apprendisti e i collaboratori la quota da versare viene trattenuta in busta paga e versata all’Inps direttamente dal datore di lavoro ogni mese.
Come si calcolano i contributi IVS da versare
Innanzitutto occorre capire qual è la gestione previdenziale di appartenenza, poi si potranno calcolare i contributi IVS da versare:
Lavoratori dipendenti del settore privato
Tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato hanno a proprio carico il 33% (1/3) della quota contributiva, i restanti 2/3 sono a carico del datore di lavoro. L’aliquota varia in base al settore in cui si opera e al tipo di lavoro svolto.
La legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente. Questa misura temporanea si attua in caso di rapporto di lavoro dipendente ad esclusione del lavoro domestico e per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.
La riduzione di tale quota contributiva è prevista per tutti quei lavoratori che hanno una retribuzione imponibile su 13 mensilità che non eccede l’importo mensile di euro 2.692,00, oltre la tredicesima. Data tale misura di sostegno al lavoro dipendente, per quest’anno le aliquote applicabili non hanno subito aumenti.
Gestione Artigiani e Commercianti
Per questa categoria di lavoratori, la legge definisce un reddito minimale pari ad euro 16.243,00 nel 2022, quindi se anche quello effettivo dichiarato dovesse essere inferiore a quello minimo, verrà considerato al fine del calcolo dei contributi previdenziali quello minimale (contributo minimo obbligatorio).
Qualora il reddito d’impresa fosse superiore al reddito minimale, allora dovranno essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale). Tali contributi IVS eccedenti sono dovuti entro un reddito massimale imponibile pari ad euro 78.965,00 per il 2022. Ogni anno, percentuali di calcolo dell’imposta, minimale e massimale aumentano.
Si precisa inoltre che i redditi sopra indicati sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali da riferire all’impresa nella sua totalità.
Inoltre, è dovuto il contributo maternità, stabilito in misura fissa a 0,62 euro mensili. Tali importi sono riferibili ai soggetti iscritti alla Gestione previdenziale esclusivamente con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 (o che possono far valere anzianità contributiva a tale data). Per tutti gli artigiani e commercianti iscritti successivamente al 1° gennaio 1996 vige un massimale di reddito, pari ad euro 105.014,00.
L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 16.243,00 annui in base alle aliquote previste e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2022, all’importo di euro 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui e fino al reddito massimo imponibile previsto, l’aliquota è aumentata di un punto percentuale. -Discorso valido sia per artigiani che per commercianti ma con aliquote rispettivamente diverse.
Gestione separata lavoratori autonomi
Distinguiamo due figure, i professionisti e i collaboratori (occasionali, venditori porta a porta, a progetto).
- professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: l’aliquota contributiva IVS è pari al 25%+0,72% (a tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) + 0,51% aliquota dovuta per ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa);
- professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: l’aliquota è pari al 24%;
- collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi): l’aliquota è pari al 35,03%, composta da 33,00% IVS + 0,72% + 1,31% aliquote aggiuntive;
- collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: l’aliquota è pari al 33,72%, composta da 33,00% IVS + 0,72%;
- collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: l’aliquota è pari al 24%.
Con riguardo ai collaboratori, la ripartizione del contributo IVS tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. Sarà il committente a versare i contributi mediante F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
I professionisti sono tenuti invece a provvedere direttamente al versamento dei contributi considerando le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo, primo e secondo acconto).
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