Contratto di apprendistato: vantaggi e limiti per le imprese

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Per il mondo del lavoro i contratti di apprendistato sono diventati una vera e propria realtà, una risorsa contrattuale riconosciuta dalle disposizioni di legge in materia e impiegata oggi da diversa imprese italiane. L’apprendistato è una forma di contratto di lavoro subordinato indirizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani, regolamentato dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. Un istituto contrattuale, corredato con il PFI (Piano Formativo Individuale), che consente l’ingresso nel mondo del lavoro ai giovani under 29, permettendo agli stessi un’idonea ed efficace formazione durante il rapporto lavorativo. Nel contratto di apprendistato vengono riportate tutte le notizie relative al rapporto instaurato tra impresa, apprendista ed ente, comprese naturalmente la retribuzione spettante e la necessaria formazione.

I datori di lavoro sono tenuti quindi principalmente a corrispondere agli apprendisti la retribuzione per le prestazioni lavorative svolte e ad assicurare loro un percorso di formazione rivolto all’acquisizione delle competenze professionali relative al ruolo e ai compiti per i quali sono stati assunti. Ogni apprendista assunto secondo queste modalità ha il diritto di frequentare il corso formativo, da svolgere all’interno dell’impresa e anche in strutture diverse dall’azienda.

I contratti di apprendistato possono essere di natura diversa, in base alle seguenti tipologie:

  • per la qualifica e per il diploma professionale;
  • professionalizzante;
  • alta formazione e ricerca.

Una forma contrattuale che si distingue prevalentemente per una durata massima di 3 anni, anche se per le aziende è previsto un regime privilegiato secondo cui il termine è pari a 5 anni. Tuttavia, per le imprese dai contratti di apprendistato derivano pro e contro e non solo ed esclusivamente vantaggi come si potrebbe credere. I benefit sono prevalentemente da ricondurre agli esoneri di carattere contributivo e alla qualifica dell’apprendista che, non essendo inquadrato come dipendente, comporta una base imponibile IRAP più favorevole.

In linea di massima questi sono i vantaggi principali, mentre gli svantaggi sono prevalentemente legati al regime del recesso: gli apprendisti possono dimettersi senza presentare nessuna motivazione né alcun preavviso nel corso del periodo di prova, è sufficiente comunicare la propria intenzione al datore di lavoro. Cambiano un po’ le cose se le dimissioni vengono rassegnate durante la formazione, anche in tali ipotesi l’apprendista non è tenuto a motivarle, ma in questo caso è tenuto all’obbligo di preavviso. Ora scendiamo nei particolari per approfondire questo importante argomento: natura del contratto, durata e recesso, obbligo della formazione e, soprattutto, pro e contro per le imprese del contratto di apprendistato.

Indice:

 

Contratto di apprendistato: cos’è e varie tipologie

Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato contraddistinto da precisi contenuti formativi. La formazione, al pari della retribuzione spettante per le prestazioni lavorative da svolgere, è un elemento essenziale di questa forma contrattuale. I datori di lavoro, infatti, hanno il dovere di assicurare agli apprendisti un adeguato percorso formativo, al fine di far loro acquisire le competenze professionali in base al ruolo e ai relativi compiti svolti in azienda. Il contratto di apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, deve contenere tutte le notizie relative all’instaurazione del rapporto tra imprese e apprendisti, tra cui principalmente:

  • la retribuzione spettante per le prestazioni lavorative svolte;
  • il percorso formativo rivolto all’acquisizione delle competenze necessarie, da svolgere all’interno della struttura aziendale o al di fuori.

Il datore di lavoro ha anche la possibilità di formalizzare tre tipi di apprendistato:

  • per la qualifica e per il diploma professionale;
  • professionalizzante;
  • alta formazione e ricerca.

Ai fini della riqualificazione professionale, dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro hanno l’opportunità di provvedere all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante pure di quei soggetti che fruiscono dello straordinario trattamento di integrazione salariale. Generalmente poi, l’apprendista gode di una retribuzione più bassa rispetto ad altri dipendenti con gli stessi compiti e il suo inquadramento può essere anche di 2 livelli più bassi rispetto alla categoria a cui appartiene, in ottemperanza al CCNL. Per la sua retribuzione non è consentito un trattamento a incentivo o a cottimo. Caratteristiche ben precise che costituiscono l’essenza del contratto di apprendistato.

 

Durata e recesso

La disciplina che regolamenta i contratti di apprendistato contempla una durata massima di 3 anni, anche se, come visto, negli ambiti aziendali la durata può arrivare a 5 anni. Oltre a prevedere la durata massima del rapporto di apprendistato, il legislatore ha previsto anche una durata minima pari a 6 mesi. Limitazioni per le quali, in particolare per la durata massima del contratto, sono state previste delle deroghe nelle ipotesi di infortuni o malattie, o per ogni altro motivo da cui scaturisce l’involontaria sospensione del rapporto per un lasso di tempo non maggiore ai 30 gg.

La disciplina dei contratti di apprendistato prevede anche delle particolarità sostanziali in fatto di recesso. Durante la formazione, infatti, il legislatore ha precluso la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato, in queste circostanze lo scioglimento del contratto è vincolato a un motivo giustificato. Alla fine della formazione, se nessuna delle parti coinvolte manifesta la volontà di recedere dal contratto, il rapporto continua a tempo indeterminato. Anche la durata e le modalità di recesso contribuiscono alla particolarità di questo rapporto di lavoro.

 

Formazione obbligatoria

La formazione con i contratti di apprendistato è un sacrosanto diritto degli apprendisti, con i datori di lavoro che hanno l’obbligo di assicurare agli stessi l’acquisizione delle competenze professionali attraverso specifici corsi. E’ possibile svolgere l’attività di formazione:

  • presso la sede di un ente pubblico regionale, così come stabilito dal CCNL;
  • all’interno della struttura aziendale, in assenza di ente.

Inoltre, l’apprendista, in azienda deve essere regolarmente affiancato da un tutor, una figura professionale naturalmente fornita dei requisiti necessari. I datori di lavoro nel caso in cui non assicurino la formazione agli apprendisti vanno incontro a sanzioni pecuniarie, sono tenuti a corrispondere la differenza fra i contributi agevolati versati e quelli dovuti e una maggiorazione del 100%. Tuttavia, per alcune categorie (esempio: soggetti già forniti delle competenze professionali richieste perché acquisite attraverso le pregresse attività lavorative) la formazione non è obbligatoria. Quindi, a parte sporadiche eccezioni, l’attività di formazione resta senza alcun dubbio un elemento imprescindibile per i contratti di apprendistato.

 

Vantaggi per le imprese

Una volta compresi bene la natura, la disciplina e alcuni concetti fondamentali del contratto di apprendistato è il momento di valutare i vantaggi per le imprese legati direttamente a tale formula contrattuale. In primo luogo, è d’obbligo precisare come il legislatore abbia previsto degli sgravi fiscali per le aziende che adottino tale tipo di rapporto di lavoro.

Con la recente Legge di Bilancio 2021 sono stati infatti introdotti degli sgravi contributivi per le aziende che fanno ricorso ai contratti di apprendistato. A titolo di esempio, è data la possibilità ai datori di lavoro che provvedono all’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 29, di fruire del totale esonero contributivo riguardo ai contributi di natura previdenziale, un esonero fino a un massimo di 3mila euro per 36 mensilità. Tra l’altro, non essendo l’apprendista computato quale dipendente non rientra nella base imponibile IRAP, cosa che comporta ulteriori sgravi fiscali.

Dal punto di vista della retribuzione invece, è permesso inquadrare i lavoratori fino a due livelli più bassi riguardo al livello spettante secondo il CCNL di riferimento, oppure di prevedere lo stipendio dell’apprendista in percentuale e in proporzione agli anni di servizio. Opportunità significative che per un’azienda comportano notevoli risparmi di denaro. L’inquadramento come apprendista poi, non influisce sulle limitazioni numeriche considerate da leggi e contratti collettivi ai fini della applicazione di particolari istituti o norme.

Infine, nell’ipotesi in cui sussista la giusta causa, i datori di lavoro possono licenziare e risolvere così il rapporto di lavoro con l’apprendista. La concretezza dei vantaggi sopra riportati non è dunque in discussione, benefit che per un’impresa si traducono prevalentemente in risparmi di natura finanziaria e in maggiore liquidità per i bilanci aziendali. Specie in questo periodo storico-finanziario si tratta di vantaggi non di poco conto.

 

Svantaggi per le imprese

Stipulare contratti di apprendistato non comporta però per un’azienda esclusivamente dei vantaggi perché, anche in questo caso come in altri, dalle circostanze, parallelamente, derivano dei punti a sfavore. Ciò significa che i datori di lavoro, prima di formalizzare questa particolare forma di contratto, hanno l’impegnativo compito di valutare bene i pro e contro del contratto di apprendistato.

Analizzando gli svantaggi, per prima cosa è bene considerare la regolamentazione riguardo alle dimissioni degli apprendisti. Come già anticipato, infatti, le dimissioni possono essere presentate dagli interessati senza alcun motivo, né alcun preavviso nel corso del periodo di prova, basta comunicare la propria volontà di dimettersi al datore di lavoro. Cambiano un po’ le cose se l’interruzione si manifesta nel periodo di formazione, in quanto in tale ipotesi è necessario quantomeno il preavviso.

Da tener conto anche della maturazione delle ferie dell’apprendista, così come avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Inoltre, la malattia o qualunque altro motivo di sospensione del rapporto di apprendistato per un lasso di tempo superiore ai 30 gg., comporta il diritto al prolungamento del periodo di formazione.

Tutte circostanze non proprio favorevoli all’azienda, da prendere in considerazione al pari dei vantaggi. Senza il giusto bilanciamento dei pro e dei contro è molto difficile per un datore di lavoro riuscire a risalire alla reale convenienza di stipulare un contratto di questo genere. Sarebbe superficiale, infatti, prima di una decisione finale sul contratto di apprendistato, analizzare solamente i pro, o esclusivamente i contro. Meglio cioè un’analisi a 360 gradi per avere un quadro completo e per non lasciare nulla al caso. D’altronde un vero imprenditore per competere nel mercato di interesse deve avere intraprendenza, fiuto per gli affari, capacità professionali ma anche conoscere le varie opportunità contrattuali e le regolamentazioni di legge in materia.

   

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