Condono edilizio: cos’è, come si richiede e differenze con la sanatoria
Spesso sentiamo parlare di condono edilizio perché è un argomento che in Italia di frequente ha coinvolto un’ampia platea di interessati.
Tuttavia non tutti sanno esattamente di cosa si tratta e le differenze che passano con la sanatoria edilizia. Cos’è il condono, come richiederlo e in cosa si differenzia dalla sanatoria edilizia lo vedremo nei seguenti paragrafi in cui proverò a fare chiarezza su questo istituto che sembra ormai dimenticato ma che potrebbe tornare di attualità in un futuro non proprio così remoto.
Indice:
Condono edilizio: cos’è?
Il condono edilizio è un provvedimento di legge con il quale è possibile ottenere l’annullamento di una sanzione o di una pena originata da un illecito in campo edilizio. Un tipo di condono per sanare un abuso edilizio di limitata durata temporale, in quanto nel provvedimento viene riportata una data di inizio e fine per poterne beneficiare.
Il condono edilizio è parente stretto dell’abuso edilizio, senza l’illecito il condono non avrebbe motivo di esistere. Infatti, con il condono viene sanata la realizzazione di opere fatte senza rispettare la normativa urbanistica. L’oggetto del condono viene stabilito di volta in volta dal legislatore, possono rientrarvi interventi realizzati per volumi superiori a quelli permessi, immobili costruiti in zone non edificabili, o realizzati in contrasto con la normativa sulle distanze.
La normativa sui condoni edilizi negli anni è stata ripetutamente discussa e dibattuta e continua spesso ad essere al centro di dibattiti per la sua delicata natura. Negli ultimi tempi sono stati previsti dal legislatore i condoni edilizi seguenti:
- 1° condono (L. 47/85), che prevede sia la sanatoria che il condono;
- 2° condono (L. 724/94), con il quale erano previsti 3 criteri per la sanabilità: tempo, stato degli interventi e limiti dimensionali delle opere abusive;
- 3° condono (L. 326/03), l’ultimo formalmente.
Qualche anno fa, nel 2020, era stato previsto dal legislatore un provvedimento nel DL Semplificazione per facilitare il processo relativamente agli abusi in campo edilizio, successivamente però stralciato. Un provvedimento che, in primo luogo, prevedeva la cancellazione del requisito della doppia conformità per gli abusi senza effetti sui carichi urbanistici.
In definitiva, il condono edilizio è riconducibile a quelle situazioni per le quali c’è la possibilità di sanare casi di abusivismo in campo edile: modifiche, costruzioni, ampliamenti. Sana quindi un abuso, un atto illecito che, secondo l’art.29 del Testo Unico delle disposizioni in campo edilizio (D.P.R. n. 380/2001), comporta la responsabilità congiunta dei titolari dei permessi di costruire, dei committenti e dei costruttori.
Il condono costituisce uno strumento essenziale per scongiurare gravi sanzioni stabilite dall’ordinamento italiano per gli illeciti urbanistici, di natura amministrativa e penale. Le sanzioni amministrative sono diverse e dipendono direttamente dagli illeciti urbanistici commessi. Tra di esse, rientra l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Per le sanzioni di natura penale sono previste invece, a seconda dei casi, ammende salate e addirittura l’arresto.
Condono edilizio: come si richiede
Ai fini del condono edilizio è necessaria la presentazione di un’apposita domanda, con la quale l’interessato riconosce l’abuso. In pratica, questo vuol dire ammettere la colpa dell’illecito commesso, cioè riconoscere lo stato di abusivismo degli immobili. Siccome trattasi di una disposizione emanata per un preciso lasso di tempo, e la burocrazia italiana è piuttosto lunga e complessa, sarebbe opportuno, prima di formalizzare l’acquisto di un immobile, verificare la regolarità dello stesso. Anche quando i condoni non sono attivi, spesso, infatti continuano ad essere emesse disposizioni in merito per i ritardi dei processi amministrativi. Lentezze burocratiche che appunto si traducono in forti ritardi riguardo alle risposte da fornire per le domande presentate dai privati. Molto meglio dunque controllare l’assenza di pendenze in merito a domande di condono.
Nei casi previsti comunque, bisogna presentare la domanda di condono e capire l’importo da pagare per sanare l’illecito. Successivamente, un decreto apposito stabilirà se l’oblazione sarà variabile o fissa, a seconda dell’entità delle irregolarità commesse. Lo stesso decreto connesso al condono indicherà la procedura da intraprendere e i termini per presentare la domanda. A tal proposito, gli enti locali hanno l’obbligo di rispettare i provvedimenti previsti ed accettare le istanze presentate dagli interessati.
Ciascun comune disporrà di un ufficio preposto per rilasciare notizie ai cittadini circa i termini, i modelli da compilare e la documentazione da presentare. Una volta presentata la domanda, non sempre il condono edilizio ha esito positivo, l’Amministrazione per concederlo verificherà alcuni vincoli e la compatibilità degli interventi da sanare.
Condono edilizio e sanatoria: le differenze
Il condono edilizio e la sanatoria non sono la stessa cosa: il condono consente di sottrarsi alla normativa violata dalle costruzioni, mentre la sanatoria edilizia è una disposizione amministrativa basata sulla doppia conformità di tipo urbanistico. Un’opera sanata non deve solo essere conforme alla normativa vigente all’atto dell’abuso, ma anche alle disposizioni in vigore all’atto in cui viene chiesta la sanatoria.
La sanatoria è regolamentata dall’articolo 36 del DPR 380/2001, che implica una procedura a istanza a parte. Qualche regione ha esteso la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) pure al campo della sanatoria edilizia, quale mezzo di semplificazione. Rientrano nel campo della sanatoria edilizia e quindi sanabili:
- le opere prive di autorizzazione a costruire. In questo caso l’articolo 31 del TUE prevede la presentazione dell’istanza entro la data indicata nell’ordine di rimozione;
- gli interventi svolti in difformità;
- le opere effettuate senza SCIA.
Molto spesso i due istituti vengono confusi, in realtà il condono e la sanatoria sono completamente diversi, tra l’altro, il primo non è più in vigore, quindi attualmente non utilizzabile, il secondo invece è sfruttabile.
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