Condono bolli auto e multe della circolazione stradale
Tra le molte imposte da versare nelle casse dello Stato, una tra le più odiate è sicuramente la tassa di circolazione o bollo auto. Un tributo pagato da milioni di cittadini, tutti coloro che posseggono una vettura o una moto anche se questa non viene utilizzata.
Come sempre c’è chi, più o meno volutamente, dimentica di effettuare il regolare pagamento di tale tassa contraendo un debito con il Fisco. Con la nuova Legge di Bilancio sono in arrivo buone notizie per i contribuenti che hanno una posizione da regolarizzare.
Grazie ad un condono fiscale che riguarda, tra le altre cose, bollo auto, superbollo e infrazioni al codice della strada, sarà possibile ottenere la cancellazione del debito oppure godere di alcune agevolazioni per saldare le proprie pendenze. Di seguito andremo ad analizzare nel dettaglio in cosa consiste questo condono, chi ne ha diritto e come richiederlo.
Indice:
- Come si calcola il bollo auto
- Quanto si paga per il bollo auto?
- Condono bollo auto e multe della circolazione: cos’è?
- Quando si può fare e a chi spetta
- Come funziona la Rottamazione ter su bolli auto e multe
- Saldo e stralcio bolli auto e multe: tre aliquote per contribuenti in difficoltà economica
- Come funziona lo stralcio delle mini-cartelle
- Bollo auto non pagato e ravvedimento operoso
Come si calcola il bollo auto
Prima di addentrarci nel vivo della questione, è giusto spendere due parole su come calcolare il bollo auto. Per sapere con esattezza a quanto ammonta la tassa di circolazione del nostro mezzo di trasporto, ci si può avvalere dei servizi online messi a disposizione, sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’ACI.
E’ sufficiente accedere a uno dei due portali dedicati, entrare nella pagina relativa al calcolo della tassa di circolazione e inserire i dati richiesti: numero di targa, tipo di veicolo (classe ambientale Euro 0, 1, 2, ecc.) e tipo di pagamento (rinnovo o immatricolazione). Nel giro di pochi secondi si potrà ottene l’esatto importo del bollo auto con eventuali interessi e sanzioni.
Quanto si paga per il bollo auto?
La cifra da versare nelle casse della propria Regione varia a seconda della potenza del veicolo (numero di kW) e della categoria (Euro) di appartenenza: valori indicati chiaramente nel libretto di circolazione.
Più l’auto ha una classe ambientale poco inquinante e minore sarà l’importo del bollo a parità di potenza. In rete si trovano tabelle con le esatte quotazioni in base alla tipologia di vettura. I possessori di auto storiche e da collezione di età compresa tra i 20 e 29 anni, pagano il bollo dimezzato del 50%.
Le auto d’epoca, oltre i 30 anni di età dalla data di immatricolazione, che non posseggono più i requisiti per poter circolare, sono esentate dal versamento della tassa di circolazione.
Effettuando il calcolo online non ci si deve preoccupare di nulla: nella pagina riepilogativa viene indicata con esattezza la cifra con tutti i dati del veicolo e la scadenza del pagamento. Nei casi in cui il bollo auto non debba essere corrisposto (ad esempio i veicoli per disabili) sono evidenziate le relative norme di legge per l’esenzione.
In tutte le situazioni in cui l’auto è stata rubata, venduta o demolita è necessario effettuare una comunicazione al PRA. In caso di vendita, il bollo di circolazione non deve essere pagato dal venditore solo se la trattativa avviene prima della data di scadenza dei termini di pagamento.
Qualora non venga versata l’imposta entro la scadenza, sarà necessario provvedere a regolarizzare la propria posizione pagando anche gli interessi e le sanzioni dovute a causa del ritardo. Lo stesso discorso vale per il superbollo relativo alle cosiddette auto di lusso o super sportive.
Condono bollo auto e multe della circolazione: cos’è?
Con la Legge di Bilancio 2019 e l’approvazione del decreto fiscale D.L. n.119/2018, ci sono importanti novità per tutti coloro che hanno posizioni pendenti con l’erario che riguardano il pagamento di bollo auto, superbollo per veicoli di lusso e multe della circolazione.
Una pacificazione fiscale che può prevedere il completo annullamento del debito oppure la possibilità di saldare la pendenza usufruendo di uno sconto sugli interessi di mora e un’agevolazione sulla modalità di pagamento (rateizzazione in 10 quote spalmate su 5 anni).
Sono ammessi i debiti risultanti da cartelle affidate agli agenti della riscossione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
La nuova pace fiscale è anche collegata con le precedenti vecchie agevolazioni legate ai debiti con l’amministrazione finanziaria (prima rottamazione e rottamazione-bis): chi ha precedentemente aderito a questi provvedimenti ma ha collezionato ulteriori rate insolute potrà beneficiare della nuova normativa rispettando determinate condizioni.
Quando si può fare e a chi spetta
Le misure della nuova pacificazione fiscale riguardano, tra le altre cose, bollo, superbollo, e tutte le multe per infrazioni al codice della strada. Le modalità previste sono sostanzialmente due:
- cancellazione totale del debito: riguarda tutti i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento per cartelle esattoriali fino ad un massimo di 1000 euro, notificato da un agente della riscossione dal periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;
- rottamazione ter: riguarda cittadini ed imprese che hanno contratto debiti con il Fisco derivanti dal mancato pagamento del bollo di circolazione e infrazioni al codice della strada, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2017. In questi casi potranno richiedere la rottamazione ter delle cartelle esattoriali e vedere regolarizzata la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate.
Come funziona la Rottamazione ter su bolli auto e multe
Il nuovo decreto fiscale prevede che il cittadino o l’impresa possano aderire alla rottamazione ter delle cartelle relative al bollo di circolazione e multe non pagate se la notifica è avvenuta in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2017. Per le date antecedenti a tale temine la rottamazione non è prevista.
Per usufruire della rottamazione ter, il richiedente deve presentare regolare domanda entro il 30 aprile. L’adesione prevede il versamento dell’intero debito che potrebbe essere il bollo, il superbollo o una contravvenzione del codice della strada. Il condono riguarda gli interessi di mora e le sanzioni maturati negli anni a seguito del mancato pagamento.
La vera novità, rispetto alle precedenti agevolazioni, sta nelle modalità di rateizzazione e nella riduzione degli interessi: il richiedente la rottamazione potrà avvalersi di un pagamento spalmato in 5 anni con la possibilità di un massimo di 10 rate.
Le scadenze previste sono due all’anno e precisamente il 31 luglio e il 30 novembre a partire dal 2019. Sulla rateizzazione sarà applicato un interesse annuo pari allo 0,3%, notevolmente ridotto rispetto al 4,5% ordinario.
Per il condono del bollo auto è necessario inviare un apposito modulo (DA-2018) che si può trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER). Oltre ai dati anagrafici, viene richiesto il tipo di cartella oggetto della sanatoria e la modalità di pagamento: in aggiunta alla possibilità di rateizzazione appena descritta, il contribuente può optare per un versamento in un’unica soluzione.
Per il pagamento si possono scegliere diversi metodi: domiciliazione bancaria, presso uno sportello dell’ADER o attraverso un bollettino precompilato.
Saldo e stralcio bolli auto e multe: tre aliquote per contribuenti in difficoltà economica
Tra le più interessanti novità che potrebbero aggiungersi alle agevolazioni introdotte con la pace fiscale, c’è il saldo e stralcio per le cartelle che riguardano bollo auto e multe. L’uso del condizionale è d’obbligo visto che tale disposizione non è stata inserita direttamente nel decreto fiscale, ma potrebbe avvenire durante la fase di conversione in legge.
Molto probabilmente verranno introdotte tre diverse aliquote calcolate in base all’ISEE del dichiarante. Ricordiamo che l’ISEE è l’acronimo che sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento utilizzato da chi fa richiesta di prestazioni sociali agevolate.
È un sistema informativo consultato anche dagli enti erogatori per verificare il possesso dei requisiti dei richiedenti le agevolazioni.
In pratica sulla cartella esattoriale potrà essere richiesto un pagamento forfettario calcolato secondo le seguenti aliquote:
- 6% con reddito ISEE fino a 15mila euro;
- 10% con reddito ISEE compreso tra 15mila e 22mila euro;
- 25% con reddito ISEE compreso tra 22mila e 30mila euro.
Questo saldo e stralcio super agevolato potrebbe anche essere esteso all’attuale rottamazione con la possibilità di condonare gli importi non ancora versati, mentre saranno escluse le cifre già pagate.
Lo scopo di questo sistema è quelli di dare l’opportunità di pagare i debiti contratti con il Fisco, agevolando soprattutto chi versa in difficili condizioni economiche.
Come funziona lo stralcio delle mini-cartelle
Un’altra importante novità riguarda lo stralcio delle micro-cartelle, introdotto con l’articolo 4 del decreto fiscale e prevede l’annullamento dei debiti a ruolo di importo residuo per una cifra fino a 1000 euro.
Rappresenta un’agevolazione valida per tutti coloro che hanno cartelle affidate agli agenti della riscossione che riguardano il periodo (1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010). In tutti questi casi i contribuenti che hanno ricevuto cartelle inferiori ai 1000 euro e riguardanti il mancato pagamento di bollo, superbollo e multe stradali (tranne in caso di provvedimenti e sentenze penali di condanna), vedranno il loro debito con il Fisco annullato.
L’entrata in vigore del decreto fiscale risale al 24 ottobre 2018. La cancellazione del debito viene effettuata entro il 31 dicembre del 2018 e comprende anche le sanzioni e gli eventuali interessi.
La norma prevede l’annullamento automatico di ogni debito con l’erario perciò, il contribuente non deve compiere nessuna azione o presentare qualche istanza visto che la cancellazione viene effettuata d’ufficio direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Restano escluse dall’agevolazione tutte le multe e mancati pagamenti di bollo e superbollo inferiori ai 1000 euro avvenuti dopo il 2010 e che abbiamo generato una cartella esattoriale negli anni successivi.
Per verificare la data esatta è sufficiente controllare i dettagli all’interno della cartella in cui vengono riportate le cifre da versare e il giorno in cui è partito il procedimento.
L’agente addetto alla riscossione ha il compito di trasmettere agli enti interessati l’elenco di tutte le quote cancellate a seguito dell’applicazione del decreto fiscale. Coloro che hanno regolarizzato la propria posizioni pagando il dovuto prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione (24 ottobre 2018), non possono richiedere la restituzione del denaro versato.
Bollo auto non pagato e ravvedimento operoso
Il pagamento del bollo auto deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. È bene conservare le ricevute per almeno 5 anni perché l’ACI spesso invia avvisi di accertamento per mancato il pagamento, anche se questo è stato effettuato regolarmente.
Entro trenta giorni dall’accertamento del mancato pagamento del bollo per tre anni consecutivi, il PRA provvede d’ufficio alla cancellazione del veicolo dal registro automobilistico e la Motorizzazione Civile ritira targa e carta di circolazione per mezzo delle Forze dell’Ordine
Per poter circolare di nuovo con l’auto, dovrà essere iscritta per una seconda volta al PRA con il pagamento di tutti i bolli arretrati e le relative sanzioni.
Quanto appena descritto è un caso estremo assolutamente da evitare visto tutti gli ostacoli burocratici da dover superare per ritornare in regola.
Nel caso di ritardo nel pagamento, la posizione debitoria può essere regolarizzata molto rapidamente attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso. È un sistema che permette al proprietario del veicolo di sanare la propria situazione in modo volontario ottenendo un significativo sconto sulla sanzione.
Il ritardo nel pagamento comporta, oltre alla pena pecuniaria, gli interessi di mora calcolati su base giornaliera. È chiaro che la tempestività nel sanare la propria posizione riduca gli importi da dover versare.
Se il ravvedimento operoso viene fatto entro 30 giorni dalla scadenza, la multa è pari al 2,5% dell’intera imposta, a cui aggiungere il 3% di interessi su base giornaliera.
Passati i 30 giorni dalla scadenza, ma rimanendo entro i 12 mesi, sanzione ed interessi sono calcolati con una percentuale del 3%. Se il ritardo di pagamento supera l’anno, la sanzione sale al 30% dell’intera imposta da versare con l’aggiunta del 2,5% di interessi su base semestrale.
“Ravvedere” il bollo auto è molto semplice perchè, in automatico, l’ACI, i centri servizi SISAL presso le tabaccherie e i due siti sopracitati (ACI e Agenzia delle Entrate), calcolano interessi e sanzioni da versare, oltre all’imposta, alla data del pagamento.
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