Compilazione ricevuta ritenuta d’acconto prestazione occasionale e regime forfettario

La prestazione occasionale è uno strumento particolarmente utilizzato da soggetti che svolgono un’attività sporadica e saltuaria senza necessità di aprire una partita IVA. Rappresenta un’ottima soluzione per giovani professionisti all’inizio dell’esperienza lavorativa, che consente di sfruttare i vantaggi di non sottostare a particolari oneri contabili e, soprattutto, l’esenzione dalla dichiarazione dei redditi per compensi annui inferiori a 4.800 euro. L’aspetto fondamentale per sfruttare tale opportunità sta proprio nell’occasionalità delle prestazioni offerte. Infatti, qualora l’attività dovesse assumere una natura abituale e continuativa, diventerebbe obbligatoria l’apertura della partita IVA a prescindere dal fatturato conseguito.

Un aspetto di grande rilevanza quando si svolge un lavoro autonomo occasionale è quello della corretta compilazione della ricevuta da rilasciare al committente. Tale documento svolge la funzione di quietanza di pagamento, ovvero certifica l’avvenuto versamento e l’ammontare del compenso percepito dal lavoratore.

In quest’articolo cercheremo di capire l’esatta procedura da seguire al fine di rispettare i regolamenti stabiliti dall’articolo 2222 del codice civile che disciplina il cosiddetto contratto d’opera, vale a dire le prestazioni e servizi offerti al committente previo compenso e con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente stesso.

Indice:

 

Cosa intende la legge per “prestazione occasionale”

Il primo aspetto da chiarire è stabilire l’esatto significato di prestazione occasionale. I requisiti imprescindibili per considerare un lavoro occasionale sono la saltuarietà e sporadicità con cui questo viene svolto: in tali frangenti, il soggetto è esonerato dall’apertura della partita IVA. Nello specifico, possiamo così riassumere le condizioni necessarie per considerare l’attività esercitata una prestazione occasionale:

  • dev’essere svolta in modo non professionale;
  • deve risultare del tutto episodica;
  • il lavoro va svolto in prevalenza con mezzi propri, senza coordinazione (quindi al di fuori di aziende, imprese nonché dal ciclo produttivo del datore di lavoro) e senza subordinazione da parte del committente.

Osservando i requisiti, si nota la mancanza di una soglia di fatturato annuo. Infatti, la legge non impone alcun limite per i compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta. Spesso, parlando della prestazione occasionale si sente nominare il limite di fatturato annuo di 5.000 euro. In realtà, il superamento di tale importo implica, unicamente, conseguenze dal punto di vista previdenziale. Ovvero, il soggetto sarà obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS e versarne i relativi contributi, i quali risulteranno per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente.

Ribadiamo come il suddetto limite di 5.000 euro di fatturato annuo e l’eventuale obbligo di apertura della partita IVA non abbiano alcun collegamento. Finché l’attività non viene svolta in maniera abituale e continuativa, il soggetto può sfruttare i vantaggi della prestazione occasionale.

Dal punto di vista fiscale, il lavoratore occasionale finché mantiene un reddito inferiore ai 4.800 euro è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Superando la suddetta cifra, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi.

 

Cos’è la ricevuta per la prestazione occasionale

Ogni qual volta un soggetto svolge un’attività che può essere considerata prestazione occasionale, deve rilasciare una ricevuta che rappresenta la quietanza di pagamento. Un documento che attesta l’avvenuto versamento del corrispettivo pattuito tra le parti e il valore del compenso ricevuto. Di conseguenza, il committente dispone di una ricevuta che certifica il pagamento effettuato e il lavoratore autonomo potrà utilizzarla per determinare il proprio reddito annuo.

 

I dati contenuti nella ricevuta

In termini di forma, la ricevuta per prestazioni occasionali è molto simile a una fattura e presenta una serie di campi da compilare con attenzione inserendo i seguenti dati:

  • numero progressivo: rappresenta il codice univoco che identifica in maniera inequivocabile il documento;
  • data di emissione del documento che corrisponde a quella in cui il lavoratore ha ricevuto il compenso;
  • dati anagrafici: informazioni riguardanti sia committente che lavoratore che comprendono nominativo, indirizzo di residenza, codice fiscale ed eventuale partita IVA del datore di lavoro;
  • descrizione della prestazione: il lavoratore deve indicare il tipo di attività esercitata e inserire, se possibile, giorni e orari in cui ha prestato l’opera;
  • compenso lordo: è il corrispettivo concordato tra le parti per la prestazione da lavoro autonomo;
  • eventuale ritenuta d’acconto: viene applicata una trattenuta pari al 20% sul corrispettivo lordo; eventuale perché non è dovuta qualora il committente sia un soggetto privato, un forfettario, oppure con residenza o sede fuori dai confini nazionali. Se il datore di lavoro è invece un professionista, un’impresa o comunque un soggetto titolare di partita IVA, svolgerà il ruolo di sostituto d’imposta applicando la ritenuta;
  • compenso netto da pagare: si calcola facendo la differenza tra corrispettivo lordo e l’eventuale ritenuta d’acconto;
  • riferimenti normativi: il documento deve riportare la chiara indicazione dell’articolo 5, comma 2, DPR 633/72 (esenzione IVA) ed eventualmente l’articolo 25 DPR 633/72 (applicazione della ritenuta d’acconto);
  • dichiarazione di mancato superamento del limite di 5.000 euro di compensi: viceversa il lavoratore deve indicare chiaramente nella ricevuta di aver oltrepassato la soglie durante l’anno solare e nello stesso tempo inviare una comunicazione al committente, in modo di offrire la possibilità al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS;

La ricevuta per le prestazioni occasionali, per essere valida, deve anche riportare la firma del lavoratore ed eventualmente una marca da bollo da 2 euro se l’importo dovesse superare 77,47 euro.

In alcuni casi, nella ricevuta potrebbero essere inseriti i rimborsi spese effettuati dal committente. Tali importi non si possono portare a deduzione nella dichiarazione dei redditi né tantomeno concorrono alla formazione del reddito imponibile, di conseguenza non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto. Ogni rimborso dev’essere certificato da apposito documento da allegare alla ricevuta. Ricordiamo che i rimborsi a forfait vengono considerati alla pari di un compenso, perciò sono sottoposti a ritenuta d’acconto.

Scarica il modello di ricevuta per la prestazione occasionale

 

Prestazione occasionale: quando applicare la ritenuta d’acconto

Partiamo con l’affermare che l’applicazione della ritenuta d’acconto non è affatto obbligatoria, bensì è dovuta solo se il datore di lavoro risulta essere titolare di partita IVA.

Qualora la prestazione occasionale fosse svolta a favore di un professionista, un’impresa, un’associazione, oppure una fondazione con codice fiscale, questi soggetti sono tenuti ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta e provvedere a effettuare la trattenuta per conto del lavoratore autonomo. In pratica, il committente trattiene il 20% dal compenso lordo come imposta che dovrà versare nelle casse dell’Erario, pagando il restante 80% al prestatore d’opera. Ad esempio, se il corrispettivo pattuito è pari a 200 euro, il lavoratore riceverà 160 euro mentre i restanti 40 euro rappresentano la trattenuta fiscale.

Pertanto, la ritenuta d’acconto può essere considerata come una sorta di eventualità visto che non sempre d’obbligo applicarla. Infatti, se la prestazione occasionale è svolta nei confronti di soggetti privati o con residenza o sede all’estero, costoro non possono comportarsi come sostituto d’imposta.

Il prestatore d’opera deve, in buona sostanza, verificare se il committente abbia o meno le caratteristiche tali per svolgere il ruolo di sostituto d’imposta. Nel caso in cui la trattenuta non fosse dovuta il compenso lordo e quello netto coincideranno, fermo restando l’applicazione di eventuali rimborsi spese.

C’è poi il caso particolare del committente in regime forfettario. In tali frangenti, il richiedente la prestazione occasionale va considerato al pari di un soggetto privato, quindi con totale esenzione dalla ritenuta d’acconto. Il lavoratore riceverà il 100% del corrispettivo pattuito senza applicare la trattenuta del 20%.

Il lavoratore autonomo che ha emesso ricevute a seguito di prestazioni occasionali riceve, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la certificazione unica inviata da ogni committente. Si tratta di documenti fondamentali che attestano i corrispettivi percepiti e permettono il preciso calcolo del reddito conseguito nel corso dell’anno, eventualmente da riportare nella dichiarazione quando si supera la soglia di 4.800 euro.

Bisogna comunque sottolineare come il soggetto che ha svolto delle prestazioni occasionali nei confronti di un sostituto d’imposta, quindi con applicazione della trattenuta, può godere di una tassazione piuttosto agevolata. Con reddito inferiore ai 4.800 euro e ritenute d’acconto versate dal committente, presentando la dichiarazione dei redditi il lavoratore può recuperare le trattenute. Queste ultime potranno, infatti, essere sfruttate come crediti d’imposta da impiegare in uno dei seguenti modi:

  • in compensazione durante il pagamento di altre imposte erariali o contributive;
  • chieste a rimborso dell’importo spettante da richiedere in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi;

A chi decide di svolgere un’attività sfruttando la “prestazione occasionale” può sorgere il dubbio se sia più o meno conveniente aprire la partita IVA. Al netto dei casi in cui vengono a mancare i requisiti richiesti, in tutte le altre situazioni, l’apertura della partita IVA è una scelta consigliata quando i ricavi cominciano a salire e diventano costanti nel tempo. Oltretutto, la possibilità di adottare il regime forfettario rappresenta un’opportunità che consente una tassazione molto agevolata, una contabilità molto elementare e con minime incombenze a carico del lavoratore.

Addirittura, aprire una partita IVA in regime forfettario potrebbe anche far pagare meno tasse rispetto alla prestazione occasionale. Infatti, ricordiamo che un forfettario gode dell’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero un notevole vantaggio anche per il cliente / committente che evita l’aumento dell’importo del 22% dovuto all’IVA. Come abbiamo già evidenziato, il regime forfettario è anche esente dall’applicazione della ritenuta d’acconto al 20% e da qualsiasi altra trattenuta alla fonte. Il tutto senza dimenticare la tassazione con imposta sostitutiva unica al 15% (5% per i primi 5 anni di attività di una start up), adempimenti contabili minimi ed esonero dagli studi di settore, esenzione dallo Spesometro e nessun obbligo di registrare le fatture o di emettere fattura elettronica. Infine, non bisogna sottovalutare come molte aziende siano più propense a commissionbare lavori e prestazioni solo in presenza di lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

 

Come pagare un compenso per prestazione occasionale in regime forfettario?

Un caso particolare riguarda soggetti titolari di partita IVA che adottano il regime forfettario e richiedono una prestazione occasionale a un lavoratore autonomo. In tali frangenti, la domanda che sorge spontanea è come versare il corrispettivo pattuito.

Supponiamo che un giovane imprenditore abbia avviato una start up sfruttando l’aliquota sostitutiva del 5% prevista dal regime forfettario e decida di commissionare un lavoro a un programmatore informatico che esercita occasionalmente la professione. Se il compenso è pari a 300 euro potrà essere pagato per intero al lavoratore e senza applicare la ritenuta d’acconto del 20%, in quanto il committente non ha le qualifiche richieste per assumere il ruolo di sostituto d’imposta. In pratica, l’imprenditore verrebbe considerato alla stregua di un soggetto privato.

 

Forfettari non obbligati agli adempimenti del sostituto d’imposta

L’articolo 1, comma 69 della Legge 190/2014 indica chiaramente come un contribuente in regime forfettario non possa assumere la qualifica di sostituto d’imposta, di conseguenza non operi alcuna trattenuta alla fonte. Tuttavia, ai medesimi soggetti spetta l’obbligo di indicare il codice fiscale di chi ha percepito i compensi su cui non è stata applicata la ritenuta, nonché l’ammontare dei corrispettivi versati.

Il soggetto in regime forfettario che riceve una fattura da un professionista, o la ricevuta da un lavoratore occasionale, non opera trattenute e verserà l’intero importo lordo richiesto. Al fine di rispettare gli oneri di cui sopra, il contribuente forfettario deve compilare correttamente le sezioni del quadro RS del modello Redditi dove inserire il codice fiscale del prestatore d’opera e gli importi erogati.

   

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